PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Allegato “A” alla delibera consiliare  n. 22 del 31/03/2010

COMUNE DI MARZABOTTO

(Provincia di Bologna)

I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili

 

ALIQUOTE 2010

 

Ordinaria

 - per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.)

7‰

 

 - per le aree fabbricabili

 

 

 

Esenzione

a1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categoria catastale da "A/2" a "A/7"

0‰

b1) per l'abitazione (non locata) posseduta (proprietà o usufrutto) da anziano o disabile residenti in modo permanente presso istituti di ricovero o sanitario

c1) per due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza e con regolare presentazione di unificazione catastale

d1) per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti (residenti) in linea retta e collaterale fino al 2°.

e1) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate

Per le fattispecie b1) – c1) – d1) il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’esenzione, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l’anno nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’Art. 18 del Vigente Regolamento comunale. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l’anno in cui le stesse siano venute a mancare.

 

 

 

Ridotta

a2) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categoria catastale "A/1", "A/8" e "A/9"

6‰

b2) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente

c2) per l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata

d2) per l'abitazione di soggetti obbligati a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (se i familiari hanno la residenza)

e2) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate.

Per le fattispecie b2) e d2) il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota ridotta, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l’anno nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’Art. 18 del Vigente Regolamento comunale. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l’anno in cui le stesse siano venute a mancare.

 

 

 

agevolata

 - per le abitazioni locate con contratto a canone "concordato" di soggetto residente

6‰

- per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate

 - la sussistenza di tale condizione deve essere comunicata entro la scadenza del saldo I.C.I. dell’anno per il quale si intende beneficiare di tale agevolazione mediante presentazione di apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

 

 

 

 

DETRAZIONE

 

 

 

 

detrazione

 - per le abitazioni di cui al punto a2) e c2) - (rapportate al reale periodo di possesso)

€ 104,00

 - per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni di cui al punto a2) e c2) - (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale)