PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

C.C. 11 DEL 16/02/2008

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI AI FINI

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, col quale viene istituita l'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1993;

 

VISTO il d.lgs. n.446 del 15.12.1997;

 

VISTI: il Regolamento generale delle Entrate Tributarie ed il Regolamento per l’applicazione comunale sugli immobili i cui testi definiti sono in corso di approvazione;

 

VISTO l’art. 1 comma 156 della L. 27/12/2006 n. 296 che attribuisce la competenza della determinazione dell’aliquota  al Consiglio Comunale;

 

RILEVATO che l'aliquota di tale tributo deve essere stabili­ta in misura  non superiore al 7 per mille e che la  misura della detrazione  per l’abitazione principale  prevista dall’art. 8, comma 2 del DLgs. 504 in Euro 103,29 può essere elevata comunque,   nel rispetto  dell’equilibrio di bilancio;

 

VISTO in particolare l’art. 8  co 3 del D.Lgs 504 che prevede la facoltà di elaborare l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare bisogno economico-sociale;

 

RICORDATO che i comuni  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co 169 della L. 27/12/2006 n. 296, possono deliberare le tariffe, le aliquote relative ai tributi entro i termini di  approvazione del Bilancio  di previsione;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20/12/2007 pubblicato in G. U. del 31/12/2007 nr. 302, che ai sensi dell’art. 151 del T. U. enti locali (D.Lgs 18/08/2000, n. 267), differisce il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno 2008, al 31/03/2008;

 

RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2008 concernente “DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008”;

 

VISTO l’art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto;

 

CON  voti  favorevoli, unanimi , espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1)      di  confermare   l'aliquota I.C.I. per il 2008 nella misura del 6,5 per mille, per tutti  i casi ad  esclusione di quelli  di seguito elencati;

 

2)      di confermare l’aliquota della ICI per il 2008  nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:

 

a)      aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente   dall’Amministrazione  Comunale.

L’aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni.

Nell’ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l’aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall’Amministrazione Comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto  del primo acquirente.

Nell’ipotesi  in cui  sull’area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l’aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo.

 

b)  fabbricati  di nuova costruzione di qualsiasi  categoria e da chiunque posseduti per i quali  sia comunicato l’inizio lavori nel corso dell’anno a cui si riferisce la delibera della determinazione  dell’aliquota.

Sono esclusi  gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera  a).

L’agevolazione compete anche sull’area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria   relativa ai fabbricati suddetti.

L’aliquota ridotta  spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore  ai 3 anni.

Nell’ipotesi di cessione nel corso del triennio l’aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo.

 

3)      di determinare  la detrazione per l’abitazione principale in Euro 124,00 (art.8 comma 2 D.Lgs 504/92);

 

4) di fissare,  in aggiunta alla detrazione per l’abitazione principale prevista al punto 3), una ulteriore detrazione d’imposta pari a euro 26,00 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente al primo gennaio dell’anno d’imposta, una persona riconosciuta invalida al 100% dall’apposita commissione a condizione che il soggetto passivo d’imposta non possieda , al primo gennaio dell’anno d’imposta, altri immobili in aggiunta alla abitazione principale con esclusione delle pertinenze di cui all’art. 4 comma 2 del presente regolamento e che nessun componente del nucleo familiare possieda, alla stessa data, altri immobili.

Per fruire della ulteriore detrazione il   soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.

L’Autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata, o consegnata a mano al Comune entro il   termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta.

Tale autocertificazione è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano,

 

5)  di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale come prescritto dall'art.52 comma 2 del d.lgs. n.446/1997;

         

6)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del  D.Lgs. 267/2000.