DELIBERA DI G.C. N. 426/18 DELL'1.4.2010

 

DELIBERA

 

 

–          Di determinare per l’anno 2010, per le motivazioni illustrate in premessa, le aliquote ICI nel modo seguente:

–        di confermare le aliquote applicate per l’anno 2009 (atto G.C. n.1418/94 del 20.11.2006), come da tabella allegata alla proposta quale parte integrante;

–        di introdurre una aliquota ridotta del 4 per mille, da applicarsi agli immobili insediati nei parchi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso industriale;

–        di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente  Rigosi Andrea provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

–        di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

–        di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

 

ALLEGATO DELIBERA N. 429/18 DELL'1.4.2010

 

A L I Q U O T E   I.C.I.   ANNO  2009

 

Per l’anno 2009 il Comune di Parma ha confermato le aliquote in vigore nell’anno 2008 (identiche a sua volta alle aliquote in vigore nell’anno 2007, approvate con atto di G.C. n. 1418/2006) ed ha deliberato con atto di C.C. n. 14/2008 l’esenzione per il “Progetto Affitti Garanti”.

 

 

Le rendite catastali urbane e i redditi dominicali risultanti dalle visure catastali debbono essere aumentate rispettivamente del cinque e del venticinque per cento; per gli immobili di categoria B le rendite vanno rivalutate del quaranta per cento.

 

 

Per l’anno 2009 nel Comune di Parma sono in vigore le seguenti aliquote ICI e relativi criteri applicativi:

- Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi.

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- Esenzione esclusivamente per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta, dei soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96) e degli assegnatari degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel Comune di Parma.

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale, e pertanto esentate dal pagamento dell’imposta, i locali di deposito, le autorimesse ed i posti macchina, se permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale.

Per abitazione principale si intende la residenza anagrafica.

Sono considerate equiparate all'abitazione principale e quindi esentate dal pagamento dell’imposta :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii, nipoti) o di un affine entro il 2° (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati), a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito, a parenti di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale. Ai sensi dell’art. 1 del D. L. 437/1996, convertito nella L. 556/1996, il possessore deve essere residente nel Comune di Parma;

      Nel caso di contitolarità dell’abitazione data in uso gratuito, l’esenzione è applicabile esclusivamente dai titolari parenti di 1° grado dell’utilizzatore;    
c) l’abitazione principale del soggetto passivo, costituita da più unità immobiliari di modesta consistenza catastale, collocate su più piani ai quali siano dislocati i servizi dell’abitazione stessa;

d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, posseduta in forma di proprietà indivisa.

 

-          Esenzione dall’imposta, secondo la deliberazione di C.C. n. 14/5 del 20.02.2008 – “Progetti affitti garantiti”, da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base al combinato disposto dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e dal comma 288 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Si precisa che tale deliberazione è scaricabile dal sito del Comune.

 

-      Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari di categoria catastale A1-A8-A9, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel Comune di Parma e delle relative pertinenze.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono € 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

-          Aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

-          Aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431.

I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e agli studenti universitari in base agli accordi sopra citati dovranno far pervenire a Parma Gestione Entrate S.p.a. copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante i dati identificativi dell’immobile locato, l’ubicazione dell’immobile stesso, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione.

-              Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi in comodato o comunque utilizzati anche in locazione da parenti fino al 3° grado (figli – qualora il genitore soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma -  genitori - qualora il figlio soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma - fratelli, zii, nipoti) e da affini fino al 2° grado (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti.

 

I proprietari che si avvalgono della suddetta aliquota ridotta dovranno far pervenire apposita comunicazione a Parma Gestione Entrate S.p.a. concessionaria per la riscossione dell’imposta riportante i dati identificativi catastali degli immobili concessi in uso, l’ubicazione degli stessi, nonché le generalità dei soggetti utilizzatori.