ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 18 MARZO 2009

DETEMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2009

Premessa

 

"omissis"

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;

  

D E L I B E R A

 

  1. Di confermare  nella misura del  7 (sette) per mille, l’aliquota ICI ordinaria per l’anno 2009, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  2. Di confermare un’aliquota ICI ridotta per l’anno 2009, pari al 6 (sei) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;
  3. Di confermare in Euro 104,00 (centoquattro), la detrazione di cui all’articolo 8, comma  2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
  4. Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito  ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relative pertinenze, si applica  l’aliquota del 6 (sei) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore  detrazione prevista dall’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
  5. All’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta del 6 (sei) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore  detrazione prevista dal’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
  6. Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare  quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
  7. Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare  quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
  8. Di CONFERMARE l'aliquota ICI ridotta per l'anno 2009 pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare  a tutti  immobili identificati nella categoria D, cosiderata l'opportunità di agevolare l'imposizione al fine di favorire ragguardevoli insediamenti produttivi e di servizio presenti sul territorio comunale, che operano in fabbricati che per le loro caratteristiche si discostano nettamente in termini di valore fiscale dalle piccole botteghe artigianali o di piccolo servizio;
  9. Di CONFERMARE l'aliquota  ICI ridotta per l’anno 2009 pari al  6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili, esaminata l'opportunità di agevolare  l'imposizione nei confronti di tutte le aree fabbricabili in considerazione della bassa commerciabilità delle stesse per effetto delle limitate iniziative immobiliari;
  10. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario perché dia corso agli adempimenti previsti dall’articolo 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97.

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA, inoltre,

 

DI DICHIARARE,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.