COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

 

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Deliberazione della Giunta Comunale

 

N. 13  del Reg.

 

Data  10.02.05

OGGETTO:            IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d’imposta per l’anno  2005.

PROVVEDIMENTI RELATIVI

 

   L'anno duemilacinque, il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 14,30 , nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

 

Componenti Giunta Comunale

Carica

P

A

Colombari Rag. Luciano

Sindaco

SI

 

Tienforti Mauro

Vice Sindaco

SI

 

Ferri Rag. Cesare

Assessore

SI

 

Ferri Rag. Luca

Assessore

SI

 

Maccaferri Dott.ssa Luisa Rosa

Assessore

SI

 

 

   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra MASSARA Dott.ssa Giuseppina (art. 97 T.U. n. 267/2000).

 

  Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

            [ X ]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

            [ X ]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

 

 

 

 

 


Delib. G.C. n.  13   del 10.02.2005

 ________________________________________________________________

OGGETTO:         IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

                   Determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni

d’imposta per l’anno  2005.

PROVVEDIMENTI RELATIVI

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Tit. I, Capo I del D.Lgs. n.504/92, concernente la Istituzione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.);

Vista la normativa  e la giurisprudenza di riferimento succedutasi dalla data di istituzione dell’I.C.I. ad oggi;

Visto in particolare il D.Lgs. n.446/97 che all’art.58 prevede: Modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili

Visto  che ai sensi dell’art.59 del suddetto D.Lgs. avvalendosi  della potestà regolamentare in materia di I.C.I., questo Ente con deliberazione  del Consiglio Comunale n.50 del 14.12.1998, esecutiva dopo il controllo da parte del Co.Re.Co. di Bologna avvenuto in data 01.02.1999 al n.98/012257-99/000570, ha provveduto ai sensi dell’art.52 del precitato D.Lgs. ad approvare apposito “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)” regolarmente comunicato al Ministero delle Finanze e pubblicato mediante avviso sulla G.U. il quale per disposizione normativa è entrato in vigore dal 1.1.1999;

Visto che ai sensi dell’art.59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. n.446/1997 e per gli effetti di cui all’art.8 del suddetto regolamento, con precedente deliberazione della Giunta Comunale, in questa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 01.01.2005 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai sensi del comma 5, dell’art.5 del D.Lgs. N.504/92 e confermate le zone omogenee ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. sulle aree fabbricabili;

Visto le disposizioni del comma 1, dell’art.8 sopra richiamato, in merito alla comunicazione al consiglio prima dell’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio dell’anno di riferimento;

Vista la propria precedente deliberazione n.18/2004, esecutiva, con la quale venivano fissate in riferimento a tale anno le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e le relative detrazioni;

Visto lo schema di Bilancio 2005, predisposto dalla Giunta Comunale, oggetto di successiva delibera;

Vista la Relazione previsonale e programmatica al bilancio di previsione 2005;

Vista l’allegata Relazione del responsabile d’imposta;

Considerato che a seguito dell’azione di verifica/accertamento/liquidazione degli anni 2002/2003/2004, le previsioni  di accertamento d’imposta sono state completamente soddisfatte;

Ritenuto di dover proseguire con l’azione di accertamento, liquidazione e verifica al fine di fare emergere eventuali ulteriori sacche di evasione;

Considerato che negli anni 2003/2004, le aliquote ICI di questo Ente non hanno subito modifiche;

Ritenuto di dover privilegiare, ai fini della tassazione degli immobili, quelli adibiti ad abitazione di residenza ( cosiddetta 1a casa) rispetto  alle altre tipologie di immobili (abitazioni sfitte,  immobili destinati ad uso diverso, aree edificabili, etc.);

Ritenuto altresì che, tramite l’azione di verifica ed in considerazione dell’aumento dei valori delle aree edificabili  e tramite l’aumento di alcune aliquote possono essere soddisfatte le esigenze di bilancio al fine di garantire le risorse minime necessarie per la gestione dei servizi che l’ente ha previsto per l’anno 2005 e che quindi, si rende necessario modificare dal 01.01.2005 le aliquote I.C.I. e le detrazioni d’imposta precedentemente fissate per l’anno 2004;

 

Vista la legge n.289/2002  (Finanziaria 2003);

Vista la legge n.350/2003  (Finanziaria 2004);

Vista la legge  Finanziaria 2005;

Considerato che la relazione/proposta del Responsabile d’imposta, soddisfa sostanzialmente le esigenze di questa pubblica amministrazione;

Dopo ampia discussione;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1°)- Di recepire integralmente la relazione proposta dal responsabile del servizio che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

2°) – Di Fissare per l’anno 2005 le aliquote e le detrazioni ai fini I.C.I., nelle misure riportate nei prospetti che seguono  [tabelle A) e B)]:

 

A)- MISURA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005 A CONFRONTO CON QUELLE RELATIVE ALL’ANNO 2004

 

N.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

SOGGETTI PASSIVI

ALIQUOTE

PER MILLE

ANN0 2004

ALIQUOTE

PER MILLE

ANNO 2005

1

2

3

4

1

U.I. direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica,  soggetto passivo, nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente comprese le pertinenze della stessa  (Tipologia lettera “A”  e “E” art. 2 regolamento Comunale vigente)

 

 

 

5,80 per mille

 

 

 

5,90 per mille

2

U.I. direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER, etc. comprese le pertinenze delle stesse (Tipologia lettera “A” e “E”  art.2 regolamento comunale vigente)

 

 

 

5,80 per mille

 

 

 

5,90 per mille

3

U.I. Cat.A (Immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione , comodato e/o suo gratuito ex art.1571 C.C. e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale via abbiano la propria residenza comprese le pertinenze delle stesse (Tipologia Lettera “B” e” E” del regolamento comunale vigente)

 

 

 

5,80 per mille

 

 

 

5,90 per mille

4

U.I. Cat.A (Immobili per uso abitazione) possedute  da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all’abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazione principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (Cosidette  seconde case) comprese le relative pertinenze (Tipologia Lettera “C” del regolamento comunale vigente)

 

 

 

7,00 per mille

 

 

 

7,00 per mille

5

U.I. Cat.A ( Immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all’abitazione principale locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze (Tipologia Lettera “C” del regolamento comunale vigente)

 

 

7,00 per mille

 

 

7,00 per mille

6

Per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali

6,70 per mille

7,00 per mille

 

Nota:   A fini esemplificativi e non esaustivi, si chiarisce che:

1°)- I fabbricati rurali ad uso abitazione sono soggetti ad imposta secondo le tipologie e le aliquote sopra indicate quando viene a mancare uno dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente ed indicati nell’art.2. comma 2, lett.”D” del regolamento(Requisito del possesso, dell’utilizzazione, della superficie poderale, economico-reddituale, tipologico e dimensionale

2°)- Tutti i terreni agricoli e quelli considerati non fabbricabili facenti parti del territorio dell’Ente sono esenti dall’Imposta ai sensi dell’art.4 del regolamento per effetto dell’art.7,  comma 1, lettera h,  del D.Lgs. n.504/92.

3°)- Per aree fabbricabili e non fabbricabili si fa riferimento al requisito di edificabilità secondo il P.R.G. vigente con le specifiche dettate dall’art.2, lettera “G” e dall’art.3 del Vigente regolamento comunale ICI.

4°)- Ai sensi dell’art.5 del regolamento comunale, agli effetti della applicazione dell’ICI  si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze che sono distintamente iscritte al catasto ed hanno rendita autonoma rientranti nella tipologia C2-C6-C7. Dal 1.1.2000 pertanto l’aliquota agevolata spetta oltre che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche per le sue pertinenze aventi rendita catastale autonoma e per le stesse può essere usufruita anche la parte residua della detrazione che non viene eventualmente utilizzata per l’abitazione principale. Possono essere considerate pertinenze non più di due unità immobiliari della categoria “C” per ogni immobile di categoria “A”  utilizzato come abitazione di residenza del soggetto dichiarante.

5°)- Gli immobili, categoria “A”, destinati a civile abitazione e le loro relative pertinenze, “locati”e/o concessi in “comodato” con atti regolarmente registrati per fini abitativi destinati a “residenza” dell’utilizzatore, dietro richiesta comunicazione/richiesta del possessore, da presentarsi su appositi moduli predisposti da questo Ente, possono scontare l’aliquota agevolata e le relative detrazioni;

 

B) - MISURA DELLE RIDUZIONI, O IN ALTERNATIVA, DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA DALL’ANNO 2002, CONFERMATE ANCHE PER L’ANNO 2005

 

Dall’anno 2002, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n.1 – 2 – 3  del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di €.114,00 (diconsi €uro centoquattordici/00 pari a £.220.735);

 

Note:

1)- Ogni soggetto passivo avente diritto alla aliquota agevolata (5,90 per mille) di cui al punto n.2 del precedente prospetto, entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I., dovrà produrre la documentazione necessaria a riprova del possesso di tutti i requisiti richiesti e più precisamente, per i soci di cooperative edilizie, dichiarazione attestante l’avvenuta assegnazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la residenza, per le unità immobiliari assegnate dall’A.C.E.R., dichiarazione attestante l’avvenuta assegnazione e la residenza

2)- Ogni soggetto passivo avente diritto all’aliquota agevolata (5,90 per mille) di cui al punto n.3 del precedente prospetto, entro il termine di scadenza del versamento della prima rata I.C.I., dovrà produrre la documentazione necessaria a riprova del possesso di tutti i requisiti necessari e più precisamente contratto di locazione, comodato, etc, regolarmente registrato e dichiarazione circa la residenza nello stesso del locatario per il quale l’abitazione locata risulta abitazione principale

3)- Relativamente alle agevolazioni di cui ai precedenti punti nn.1 e 2 della presente nota, coloro che hanno già presentato regolare documentazione relativa agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, se le condizioni rimangono immutate, le stesse saranno ritenute valide anche per gli anni successivi.

4)- Ogni soggetto passivo che ritiene di avere diritto a riduzioni d’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati può presentare autocertificazione attestante le condizioni ed il periodo durante le quali sussistono tali condizioni da allegarsi alla dichiarazione. Tale autocertificazione deve essere inoltrata al Comune - Ufficio tributi - entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata I.C.I. 2005.

5)- L’Ufficio tributi, entro i termini previsti dal regolamento potrà effettuare le opportune verifiche e chiedere atti e documenti. Qualora, dalle verifiche effettuate, risulta che vengano a mancare i requisiti richiesti per le agevolazioni e/o riduzioni, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti;

            Le autocertificazioni/attestazioni/dichiarazioni in ordine a alle condizioni oggettive e soggettive di ogni contribuente potranno essere formulate secondo quanto previsto dalla cosiddetta normativa “Bassanini” e ss.mm..

 

3°)- Di dare atto che in riferimento alle previsioni del bilancio dell’esercizio finanziario 2005, tenuto conto anche dell’aumento percentuale delle rendite catastali succedutesi nel tempo, della determinazione dei valori delle aree edificabili e dell’aumento della base imponibile emersa a seguito delle verifiche, liquidazioni, accertamenti eseguiti nel corso del 1999, del 2000,  del 2001, del 2002, del 2003 e del 2004 e che verrà eseguito nel corso del 2005, il gettito complessivo previsto sarà superiore a quello dell’ultimo anno precedente anche tenendo conto dei rimborsi dovuti a coloro che nel periodo di “salvaguardia” intercorrente fra la data di adozione del PRG e quello della sua definitiva approvazione, dovuti a coloro che in tale periodo hanno provveduto al pagamento dell’imposta, successivamente non dovuta per destinazione agricola dei terreni precedentemente inseriti come edificabili;

 

4°)- Di dare atto inoltre che, in ordine al pagamento dell’imposta de qua, i contribuenti interessati, dovranno fare esclusivamente riferimento all’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n.504/92, come modificato dall’art.18 della legge n.388/2000 (legge Finanziaria 2001) recante: Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.

 

5°)- Di dare atto altresì, che alla luce delle novità introdotte dalla Legge n.488/99 “ Finanziaria 2000” e dalla legge n.342/2000 “Collegato alla Finanziaria 2000” in relazione alla modalità di comunicazione delle rendite catastali ed alle conseguenti modifiche al regime sanzionatorio ICI, il responsabile d’imposta è autorizzato a procedere esclusivamente come indicato nel quadro riassuntivo alla presente allegato sotto la lettera “B”.

 

6°)- Di dare atto ancora che, in relazione alle disposizioni introdotte dal comma 20, dell’art.31, della legge n.289/2002 (finanziaria 2003) a tutti i soggetti interessati, verrà inoltrata entro la scadenza del versamento della prima rata I.C.I. 2005, idonea comunicazione tramite il servizio postale, circa l’edificabilità delle aree in loro possesso ed il valore venale in comune commercio delle stesse, così come stabilito con precedente atto giuntale da comunicarsi al consiglio comunale prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2005;

 

7°)- Di ordinare la trasmissione, a cura dell’ufficio segreteria di questo Ente, del presente  al ministero delle finanze con contemporanea pubblicazione per estratto sulla G.U.;

 

8°)-  Di dare atto che copia del presente atto congiuntamente a quello relativo alla determinazione del valore delle aree edificabili sarà pubblicato anche sul sito internet del comune (www.comune.gemmano.rn.it)

 

INOLTRE, considerata l’urgenza di dover provvedere alla adozione dei successivi atti direttamente connessi alla presente,

con separata ed unanime votazione,

 
D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.