COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini
 
ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 24/02/2005
 
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA PER LANNO 2005.
 
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DELIBERA
  1. Di determinare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

A) 6,20 per mille:
per l’abitazione principale;
B) 4,00 per mille:
per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'Accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 27 ottobre 1999;
C) 2,00 per mille:
per gli alloggi di proprietà dell’ACER-AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA (ex IACP);
D) 7,00 per mille:
per tutte le restanti unità immobiliari (Aliquota ordinaria);
 

  1. Di stabilire che l'aliquota di cui alla lettera B) del precedente punto 1) si applica anche in favore di quei contribuenti che già beneficiavano dell'aliquota ridotta del 5 per mille, in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Di stabilire, altresì, che i proprietari delle abitazioni di cui alla lettera B) del precedente punto 1), per potersi avvalere, per la prima volta, dell'aliquota ridotta del 4 per mille, dovranno presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo I.C.I., apposita richiesta, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia del contratto di locazione registrato, redatto secondo lo schema tipo allegato al richiamato Accordo territoriale. L'agevolazione decorre dall'anno di presentazione della richiesta e spetta per i mesi dell'anno coperti dal contratto di locazione, con la regola che il mese si considera per intero se il contratto copre più di 15 giorni. La richiesta resta valida per il periodo di durata del contratto, salvo che lo stesso non si interrompa prima del termine pattuito, nel qual caso il proprietario dovrà tempestivamente comunicarlo al Comune. In caso di rinnovo o proroga del contratto, il proprietario dovrà presentare nuova richiesta, entro i termini sopra stabiliti, allegando copia del nuovo contratto se si è proceduto al rinnovo.
Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuna delle condizioni previste dal contratto tipo ovvero dalla presente deliberazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi;

  1. Di elevare a euro 258,23, per l’anno 2005 ed in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, la detrazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili prevista per l’abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
  1. residenti nel Comune;
  2. possessori, a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie, della sola unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e delle relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) nonché del secondo appartamento concesso in uso gratuito, quale abitazione principale, a parenti in linea retta fino al 1° grado;
  3. avere un'età superiore a 60 anni, oppure essere permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;
  4. vivere soli, ovvero con il coniuge e/o con altri familiari;
  5. titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a euro 8.300,00 annui lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a euro 15.000,00 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di euro 3.150,00 per ogni ulteriore componente. Gli aventi diritto e gli altri componenti il nucleo familiare, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché di quello derivante dal secondo appartamento concesso in uso gratuito, quale abitazione principale, a parenti in linea retta fino al 1° grado, dei redditi esenti da IRPEF e di quelli soggetti a tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a euro 51,65, se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonché dei compensi percepiti per lavori socialmente utili. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.
Le condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del 1° gennaio 2005, ad esclusione dei limiti di reddito che debbono essere riferiti all’anno 2004.
 
La maggiore detrazione di euro 154,94:
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione in sede di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2005, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto, dovrà presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall’ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall’ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di invalidità, propri e degli altri componenti il nucleo familiare. La dichiarazione è valida solo per l'anno 2005.
Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi;
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