PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), per l'anno 2011 si intendono prorogate le seguenti aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 03/12/2008 per l'anno 2009:

ALIQUOTE


4 PER MILLE:

- per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla Legge n. 431/1998 (art. 2, comma 3), a condizione che gli interessati presentino all'ufficio I.C.I., entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione.

5, 8 PER MILLE:

- per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (art. 5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;
- per le unità immobiliari (non locate) e relative pertinenze (art. 5 ter del Reg.Com.) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

7 PER MILLE
per tutti gli altri immobili.


9 PER MILLE

- per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

DETRAZIONI:

103,29 per le abitazioni principali non esenti.

ESENZIONI:

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l'esclusione dall'I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Con la risoluzione 12/DF del 05/06/2008 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione.