PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 COMUNE DI RIMINI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE


DELIBERAZIONE N. : 10 del 17/01/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE


(...)

DELIBERA


1) di determinare, con decorrenza 1.1.2008, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

- aliquota ridotta del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

a) spese sostenute nel corso del 2008, documentate e al netto di contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;

b) agevolazione valida per l'anno 2008;

c) importo minimo spese sostenute al netto di contributi euro 10.000 (diecimila);

d) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);

e) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (25% per la climatizzazione e 50% per l'acqua calda sanitaria, per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare);

- aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione non è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"; si intendono tali le attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attività, mantenendo la medesima insegna; la titolarità della gestione può invece essere cambiata; l'agevolazione è concessa nei casi nei quali la proprietà dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorirne la permanenza nel centro storico;

- aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche; l'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unità immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per mille per i fabbricati delle altre categorie;

- aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non utilizzati dal proprietario, per i quali alla data del 1.1.2008 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;


2) di dare atto che i criteri e gli adempimenti per il riconoscimento delle aliquote agevolate sono riepilogati nel documento che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a), formandone parte integrante;


3) di dare atto che per la definizione delle caratteristiche degli interventi di rifacimento delle facciate nel centro storico e di abbattimento delle barriere architettoniche negli alberghi resta valida la nota del Settore Urbanistico Edilizio in data 22.11.2000, già allegata alle deliberazioni del C.C. n. 17 in data 15.2.2001, n. 4 in data 24.1.2002, n. 5 in data 30.1.2003, n. 2 in data 22.1.2004, n. 14 in data 22.2.2005, n. 159 del 01.12.2005, n. 15 del 01.03.2007, e che per completezza si allega alla presente deliberazione, sotto la lettera b);


4) di fissare per l'anno 2008 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del D.Lgs.504/92:


5) di individuare le situazioni di disagio economico e sociale, per le quali e' riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale, nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

a) pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche:

- residenti nel Comune;

- di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 74%;

- proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini I.C.I., entro il limite di reddito di cui al successivo punto;

- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2007 ad euro 9.000,00 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2007, viene fissato in euro 15.500,00 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di euro 3.500,00 per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in Euro 9.400,00. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunità scolastica; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

b) famiglie numerose, con nucleo familiare di 6 o più componenti, con le seguenti caratteristiche:

- residenti nel comune;

- i componenti la famiglia siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutato a questo scopo la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini I.C.I., entro il limite di reddito di cui al successivo punto;

- con reddito complessivo lordo nell'anno 2007 non superiore ad euro 49.000,00 nel caso di 6 componenti, elevato di euro 5.100,00 per ogni ulteriore componente. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata, gli emolumenti arretrati; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa.

Le condizioni fissate devono sussistere per entrambe le tipologie, a) e b), alla data del 1.1.2008.



La detrazione è rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio.

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 2008 ai requisiti sopra individuati;


6) di recepire le disposizioni legislative contenute nella Legge Finanziaria 2008 emanate in materia di riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento alla individuazione di una ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200 euro;


7) di dare atto che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;

- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi, U.O. Economato e Tributi sugli Immobili.

(...)