PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

VISTE in proposito le sottoelencate deliberazioni, tutte esecutive, adottate dalla Giunta Municipale nella seduta del 28.12.2006, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, riguardanti la determinazione delle aliquote contributive e delle tariffe per l'esercizio 2007 e ritenuto dover riconfermarne in toto i contenuti:

-  n. 160 relativa all'Addizionale comunale all'IRPEF,

-  n. 159 relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili,

-  n. 157 relativa alla tassa rifiuti,

-  n. 154 relativa alla copertura dei servizi a domanda individuale

   e al trasporto scolastico;

 

               Omissis....

 

D E L I B E R A 

 

1.- DI DETERMINARE  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,3 per mille, riconfermando quindi l'aliquota dell'esercizio precedente;

 

2. DI DETERMINARE l'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale, come definita dall'art.5 del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30.10.1998 e ss.mm., nella misura del 4,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota dell'esercizio precedente;

 

3.- DI DARE ATTO che la detrazione d'imposta relativa all'abitazione principale sarà applicata come riportato nell'art.5 del Regolamento Comunale sull'ICI nella misura di legge nelle seguenti misure:

-pari  a Euro 103,29 in linea generale per abitazione principale;    

-pari a Euro 103,29 per abitazione data in uso gratuito a familiare entro il primo grado facente parte di un nucleo di almeno due persone, (salvi i casi di vedovanza o separazione) ed utilizzata quale abitazione principale dal familiare stesso. Il beneficio spetta PENA LA DECADENZA purché venga autocertificata la condizione al Comune entro luglio dell'anno in corso. L'autocertificazione vale anche per gli anni successivi ma non può considerarsi retroattiva;

-pari ad Euro 156,00 per i soggetti ultrasessantacinquenni con un reddito non superiore a E. 7.000,00 o E. 11.400,00 rispettivamente per i nuclei unifamiliari o formati da più persone, che possiedano altresì tutti i requisiti richiesti dal regolamento comunale e previa autocertificazione da presentarsi ogni anno entro il 31.07 pena la decadenza;

 

4.-DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze giusta Circolare 16.04.2003 n.3 (G.U. 29.05.2003 n.123) e al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscaleCHIOCCIOLAfinanze.it;

 

5.- DI DICHIARARE, con separata apposita unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. L.gvo 18.8.2000 n. 267.