DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 05-03-2008 - pag. 1 - COMUNE DI OFFAGNA COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------

N. 16 |Oggetto: Determinazione aliquota ICI anno 2008.

|

data |

05-03-08 |

----------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1)- di determinare per l'anno 2008 l'aliquota dell'ICI come di seguito specificato, ai sensi del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) - 6 per mille - aliquota ridotta:

1 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;

2 - alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3 - per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado, cioè genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, nuore e generi;

4 - per una sola pertinenza dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata o classificabile nella categoria catastale C/6;

b) - 7 per mille - aliquota ordinaria:

- per tutte le altre unità immobiliari, ivi comprese le aree fabbricabili.

2)- di dare atto che l'aliquota ridotta non si applica alle altre pertinenze (oltre la prima) relative alle unità immobiliari, anche se destinate ad abitazione principale e che per tali fabbricati si applica l'aliquota al 7 per mille.

3)- di dare atto, inoltre, che l'estensione dell'aliquota al 6 per mille può essere concessa agli immobili di cui al paragrafo precitato, qualora risulti che taluno dei fabbricati sia accatastato insieme all'immobile adibito ad abitazione principale, con conseguente DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 05-03-2008 - pag. 2 - COMUNE DI OFFAGNA

attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tale caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

4) - di applicare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- a) la detrazione minima stabilita dalla Legge 662/96 di € 103,29 (centotre/29), dando atto che qualora l'ammontare della detrazione spettante non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere computata sull'imposta dovuta per le eventuali pertinenze;

- b) - l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 1, comma 5 della Legge 244 del 24/12/07 (Legge Finanziaria 2008) di un ammontare pari al 1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a €.200,00 su base annua;

5) - Di dare atto che il pagamento non è dovuto se l'imposta da corrispondere è uguale o inferiore a €. 4,00;

6) - di dare atto che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata come indicato ai punti 1) - a 2 e a 3 - gli interessati dovrannao darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2008;

7) - di stabilire che il versamento dell'imposta deve essere effettuato sul ccp 16015604 intestato alla Tesoreria comunale di Offagna, così come previsto all'art.9 del regolamento ICI, oltre che nei modi previsti dalla legge;

8) - di stimare, sulla base delle previsioni del responsabile del servizio finanziario, il gettito complessivo dell'imposta ICI in Euro

210.000,00 da iscriversi nelle previsioni del Bilancio 2008.

9) - di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16/04/03.

10) - di allegare copia della presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2008 così come previsto dall'art.172, comma 1) lett.e) del D. L.gs.267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 05-03-2008 - pag. 3 - COMUNE DI OFFAGNA