PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SENIGALLIA

Ufficio Tributi e Canoni – Sezione I.C.I.

 

 

 

 

 

I.C.I. 2011

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Istruzioni per il pagamento

 

Ø  Istruzioni per la dichiarazione

 


Pagamento I.C.I. 2011

 

La riscossione è gestita direttamente dal Comune.

I bollettini sono disponibili presso gli Uffici Postali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Manni n. 7 e l’Ufficio Tributi in Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventu’).

QUANDO PAGARE

Entro il 16 Giugno 2011 va pagata la prima rata, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Dal 1° al 16 Dicembre 2011 va pagato il saldo dovuto per l'intero anno, in base alle aliquote e alle detrazioni dell'anno in corso. Si può pagare anche in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2011.

COME E DOVE PAGARE

I versamenti possono essere effettuati:

·         utilizzando bollettino di c/c postale, conto n° 60549870 intestato a: COMUNE DI SENIGALLIA I.C.I. ORDINARIA SERVIZIO TESORERIA presso tutti gli uffici postali.

·         Tramite Mod.F24, anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione.

CALCOLO

Prima di procedere al calcolo dell’imposta da pagare, le rendite catastali dei fabbricati dovranno essere aggiornate, così come avvenuto per il calcolo ICI dal ’97 in poi, rivalutandole del 5%.

Le rendite così rivalutate andranno poi moltiplicate:

-          per 100 se si tratta di una abitazione o di una pertinenza (cantina, garage, ecc.)

-          per 50 se si tratta di uffici (categoria A/10) o di fabbricati di categoria D

-          per 34 se si tratta di negozi (categoria C/1)

-          per 140 se si tratta di fabbricati del gruppo catastale “B”

Per i terreni agricoli il reddito dominicale andrà rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

L’I.C.I. da pagare si otterrà moltiplicando il valore catastale dell’immobile, come sopra ottenuto, per l’aliquota determinata dal Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro.

ALIQUOTE

§          4,3 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e sue pertinenze, nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente[1]. La dimora abituale coincide con la residenza anagrafica.

L’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge 24/07/2008, n. 126) ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e quelle ad esse assimilate con regolamento o delibera comunale, ad eccezione di quelle di categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4,3 per mille e la detrazione di € 113,62.

Si considera abitazione principale:

a)         l’abitazione di proprietà del soggetto passivo come sopra specificato;

b)         l’abitazione appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c)         l’abitazione assegnata con determinazione del canone da parte dell’ERAP (ex IACP);

d)         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ovvero che acquisiscono la residenza presso familiari o parenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

e)         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE nelle liste del comune;

f)           l’abitazione dei custodi, così come definita dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamata dall’art. 659 del codice di procedura civile;

g)          l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: parenti fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti) ed adibita ad abitazione principale.

h)         l’abitazione del coniuge – soggetto passivo – che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale (purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e purchè l’abitazione non sia di classe catastale A/1, A/8 e A/9).

§          0 per mille per le abitazioni e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 sulle quali i proprietari hanno stipulato un contratto di locazione registrato a canone concordato (locazione agevolata) ai sensi della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3.

§          4,3 per mille per le abitazioni locate ad equo canone con contratto registrato.

§          7 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate), per le abitazioni concesse in locazione a canone libero e in comodato gratuito (registrato) a persone che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, nonché per le abitazioni non locate e tenute a disposizione limitatamente ai primi due anni dall’acquisizione.

Per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiare -lettera g) “Aliquote”-, in locazione a canone libero, ad equo canone o a canone concordato (locazione agevolata) il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, che si ritiene valida finchè ne sussistono le condizioni. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta sul medesimo immobile, l’autocertificazione può essere presentata in forma congiunta.

La suddetta documentazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi - Sezione ICI - del Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La mancata presentazione della documentazione fa perdere il diritto all’applicazione delle aliquote ridotte. I modelli per l’autocertificazione possono essere ritirati presso l’Ufficio Tributi o scaricati dal sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa”>”Pagare le tasse”>”Imposta comunale sugli immobili”).

§          9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo e pertinenze, diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (abitazioni a disposizione dopo i primi due anni dall’acquisizione).

 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Per tali fabbricati l’imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Per la corretta applicazione e presentazione della documentazione, si rimanda al sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa”>”Pagare le tasse”>”Imposta comunale sugli immobili”).

 
AREE FABBRICABILI

Le informazioni sui criteri di stima e valutazione delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di recupero ai fini Ici sono disponibili sul sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa”>”Pagare le tasse”>”Imposta comunale sugli immobili”) e presso l’Ufficio Tributi.

 

 

 

 

Dichiarazione I.C.I. per l’anno 2010

 

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Si rimanda alle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI”, tenendo presente la semplificazione prevista dalla legge, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di dichiarazione ICI nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive sono fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

QUANDO E DOVE

L'originale e la copia devono essere consegnate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi al Comune nel quale sono ubicati gli immobili posseduti.

La dichiarazione va presentata su apposito modulo mediante consegna diretta a:

§          Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6

oppure mediante invio in busta chiusa con dicitura “Dichiarazione ICI 2010” a mezzo Raccomandata Postale senza ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Senigallia, Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6 – 60019 Senigallia (AN). La data di  spedizione è considerata data di presentazione.

I modelli per la dichiarazione ICI anno 2010, con le relative istruzioni, sono a disposizione presso:

§          Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6

§           Sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa”>”Pagare le tasse”>”Imposta comunale sugli immobili”).

 

INFORMAZIONI

Ufficio Tributi – Sezione I.C.I., Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventù)

Telefono: 0716629.363-364-378

e-mail: g.paolinelli@comune.senigallia.an.it    a.magi@comune.senigallia.an.it

orario per il pubblico: lunedì e mercoledì ore 9:00 - 12:30

venerdì solo per appuntamento (da richiedere telefonando in portineria n. 0716629563 dalle 8 alle 13),  

sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa”>”Pagare le tasse”>”Imposta comunale sugli immobili”).

Il servizio consente di scaricare la modulistica e di fare, automaticamente, il conteggio dell’ICI da versare in base alla rendita catastale.

 

 

                                                                                                                      IL RESPONSABILE

                                                                                                             GESTIONE UFFICIO TRIBUTI

                                                                                                 (Dott. Gabriele Paolinelli)

 



[1] solamente una unità immobiliare può essere considerata abitazione principale