PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/03/08 con il quale viene prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. per l’anno 2008 al 31/5/2008;  

 

Visto l’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n° 388;

 

Richiamato il comma 169 della legge 27/12/06 n. 296 in base al quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto il comma 156 della legge 27/12/06 n. 296 che, modificando l’art. 6 del Dlgs. 504/92 e s.m.i., attribuisce dal 2007 al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta in tema di ICI;

 

Richiamata la Legge n° 421/92 contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Visto il titolo I° del Dlgs. 504/92 e successive modificazioni, in particolare l’art. 6 e l’art 8 dello stesso decreto;

 

Vista la legge 662/96, il Dlgs. 446/97 ed il Dlgs. 506/99;

 

Visto il Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione consiliare n° 74/98 e s.m.i., in particolare l’art. 3 bis, avente rubrica “parti integranti dell’abitazione principale”, articolo che, per opportuna conoscenza, si allega al presente atto;

 

Considerato che  in base a quanto previsto dalla normativa vigente è data ampia facoltà ai comuni in tema di determinazione delle aliquote;

 

Ritenuto opportuno non procedere alla variazione delle aliquote fissate per il periodo d’imposta 2007, in considerazione del fatto che il gettito dell’imposta attuale consente di  garantire pienamente l’equilibrio di bilancio;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/04/08 con la quale la Giunta Comunale esprimeva il mero indirizzo di confermare per il periodo d’imposta 2008 le stesse aliquote ICI in vigore nell’anno 2007;

 

Visto il Decreto Legge con il quale il Governo ha disposto l’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze e dato atto che l’aliquota determinata risulta quindi applicabile alle sole ipotesi residuali non ricomprese nell’esenzione stabilita;

 

Acquisita l'attestazione di regolarità tecnica, come riportata in calce al presente atto, resa dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

 

Acquisita l'attestazione di regolarità contabile, come riportata in calce al presente atto, resa dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

 

Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA

 

- di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

- di stabilire per l'anno 2008 le stesse aliquote e detrazioni d’imposta ICI applicate per l’anno 2007, e, più precisamente:

 

q        aliquota ordinaria 7 per mille;

q        aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze,  con le modalità e le limitazioni, per quest’ultime, stabilite dall’art.3 bis del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 74/98 e s.m.i.;

detrazione per abitazione principale € 103,29.