PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

Il Sindaco introduce il punto posto all'o.d.g. e illustra la proposta; al termine dell'illustrazione constatato che non vi son o interventi il sindaco pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.40 del 29/12/2009 del Responsabile dell’ufficio Economico Finanziario che qui di seguito integralmente si riporta:

"Visto il D.Lgs.30.12.1992 n.504 e s.m.i., con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2003, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 504/92, come modificato dall'art.1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007),secondo cui è il Consiglio Comunale l'organo che stabilisce con propria deliberazione le aliquote da adottare con effetto per l'anno successivo;

Visto l'art. 8, comma 2, dello stesso D.Lgs. 504/92, secondo cui "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ....(omissis)....;

- Visti i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. n.93 del 27.05.2008, secondo cui:

- "A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n.504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo";

- " Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catatstale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’Articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992";

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 31.03.2009 relativa alla determinazione dell'aliquota e dell'ulteriore detrazione per l'anno 2009;

Recepita la volontà dell'amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2010 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti Ici, in osservanza del disposto di cui all'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n.133/2008 che dispone il blocco degli aumenti di aliquota per il triennio 2009-2011;

Ritenuto opportuno, pertanto, per l'anno 2010, di confermare l'aliquota d'imposta e la detrazione vigente nell'anno 2009;

Ritenuto opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza pur in assenza di variazioni della tariffa in parola;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che

stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

Vista la deliberazione Consiliare n.37 del 29.09.2006 di approvazione dello schema di convenzione della Tesoreria Comunale con la quale tra l'altro si disponeva, a decorrere dall'anno 2007, la riscossione diretta delle entate comunali per cui il versamento dovrà avvenire:

- sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;

- direttamente presso la Tesoreria medesima senza alcun onere per il contribuente;

Ritenuto che per i ruoli coattivi la riscossione dovrà avvenire tramite concessionario del Servizio nazionale di Riscossione Equitalia Marche Uno S.P.A.;

Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.LGS. n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 (finaziaria 2007;

Visto la legge 244/2007 (finanziaria 2008);

Viso il D.L. n.93/2008 e s.m.i.;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n.203 (legge Finanziaria 2009);

Vista la legge n.189/2008 di conversione del D.L. n.154/2008;

P R O P O N E

- di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto di voler confermare per l'anno 2010 l'aliquota I.C.I già in vigore per l'anno 2009 e pertanto nella misura del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille);

- di dare atto di voler confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo già stabilita ed applicata nell'anno 2009 di Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell'unità immobiliare per il soggetto passivo (fermo restando, ovviamente, che, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008, tale detrazione viene applicata solo ai contribuenti titolari di diritti reali su unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 di fatto non beneficiari dell’"esenzione prima casa" introdotta dalla predetta disposizione);

- di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell'art.1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l'effetto del minor gettito ICI prodotto dall'introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato articolo 1 comma 5 della medesima L.244/2007 e alla luce del decreto del Ministero dell'Interno del 23.08.08 con cui sono dettagliati i criteri per l'attribuzione dei trasferimenti compensativi abitazione principale;

- di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi del D.Lgs.15.12.97, n.446 e s.m.i.".

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti n.9

votanti n. 9

favorevoli n. 9

astenuti n. 0

contrari n. 0

DELIBERA

di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto di voler confermare per l'anno 2010 l'aliquota I.C.I già in vigore per l'anno 2009 e pertanto nella misura del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille);

- di dare atto di voler confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo già stabilita ed applicata nell'anno 2009 di Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale dell'unità immobiliare per il soggetto passivo (fermo restando, ovviamente, che, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008, tale detrazione viene applicata solo ai contribuenti titolari di diritti reali su unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 di fatto non beneficiari dell’"esenzione prima casa" introdotta dalla predetta disposizione);

- di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio anche alla luce del disposto di cui ai commi 7 e 287 dell'art.1 della L.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede a favore dei Comuni, un trasferimento erariale compensativo che di fatto neutralizza l'effetto del minor gettito ICI prodotto dall'introduzione e dalla conseguente applicazione del menzionato articolo 1 comma 5 della medesima L.244/2007 e alla luce del decreto del Ministero dell'Interno del 23.08.08 con cui sono dettagliati i criteri per l'attribuzione dei trasferimenti compensativi abitazione principale;

- di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi del D.Lgs.15.12.97, n.446 e s.m.i.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione e con il seguente risultato

presenti n.9

votanti n. 9

favorevoli n. 9

astenuti n. 0

contrari n. 0

DELIBERA

di dicharare, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.