STRALCIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 2/2/2011

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Anche per l’anno 2011 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e

A/9.Per i restanti immobili sono applicabili le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

Per l’anno 2011, sono confermate le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria: 7 %o (sette per mille);

b) aliquota agevolata: 6 %o (sei per mille)

per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti

concordati con le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unità

immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e

mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di

proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività,

rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unità è necessario, a pena di

esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il

31/12/2011, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello in distribuzione

presso il Servizio stesso;

c) aliquota ridotta: 4,95 %o (quattro virgola novantacinque per mille)

solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti

passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, appartenente alla

categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

d) aliquota maggiorata: 9 %o (nove per mille)

soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da

almeno due anni dall’inizio del possesso.

DETRAZIONI (solo per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

Per l’anno 2011, è confermata la detrazione ordinaria di 103,29 da effettuare sull’imposta dovuta.

Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l’unità immobiliare destinata ad

abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).

La detrazione effettiva non deve superare l’importo dell’imposta calcolata sulla rendita catastale,

aumentata del 5%, dell’abitazione principale.