DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. 10 del 31.03.2011

 IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DATO ATTO che in esecuzione della suddetta normativa sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli);

 

    DATO ATTO inoltre,  che le esenzioni, come da risoluzione n. 12/DF n. 12677 del Ministero dell’Economia e delle finanze, riguardano:

·         Abitazioni principali di legge;

·         Abitazioni di residenza (effettiva o anagrafica) dei soggetti;

·         Case o ex case coniugali dei soggetti passivi non assegnatari, a condizione che questi non risultino titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione ed ubicato nello stesso comune;

·         Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·         Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità;

·         Abitazioni principali assimilate (da regolamento o delibere comunali vigenti alla data del 29.05.2008);

·         Abitazioni principali possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che queste non risultino concesse in locazione;

·         Abitazioni principali concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale;

·         Altre fattispecie di assimilazioni deliberate dal Comune;

·         Pertinenze;

·         Pertinenze dell’abitazione principale, anche se iscritta al catasto distintamente, nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento o dalla delibera comunale;

                                                             omissis

 

D E L I B E R A

 

1)- Di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)- Di confermare, per l’anno 2011 la regolamentazione e l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.), in vigore nell’anno 2010, nella misura unica del 6 per mille, nel rispetto delle esenzioni regolamentari e di legge;

 

3)- Di confermare, per l’anno 2011, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, il valore delle aree fabbricabili in vigore nell’anno 2010, come da allegata relazione di stima del responsabile dell'Ufficio Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;