ICI 2011

 

Anche per il 2011 si conferma l’esclusione dall’ICI per la prima casa e le sue pertinenze (D.L. n. 93 del 28 maggio 2008) ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nonché per le abitazioni che i regolamenti comunali equiparano a quella principale. A questo riguardo, ricordiamo che il Comune di Grottammare, all’art. 15, comma 2 del proprio regolamento, stabilisce le seguenti tipologie di equiparazione, per le quali occorre presentare specifica richiesta che conserva validità anche per gli anni successivi in presenza di condizioni immutate:

§          abitazione concessa in comodato gratuito a parenti o affini entro il 1° grado che lo utilizzano quale loro abitazione principale (come sempre valgono le risultanze anagrafiche);

§          abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da parte di soggetti residenti in istituto di ricovero o sanitario, non ceduta in locazione né in comodato gratuito a terzi;

§          immobile contiguo all’abitazione principale per il quale è stata presentata all’UTE regolare domanda di variazione al fine dell’unificazione catastale;

§          immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da parte di soggetti residenti in altro comune per ragioni di servizio, utilizzato quale abitazione principale dai propri familiari;

§          abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da parte di soggetti il cui nucleo familiare comprenda persone affette da disabilità, handicap o invalidità che non ne consentano l’utilizzo, non ceduta in locazione né in comodato gratuito a terzi;

Per tutte le altre unità immobiliari le aliquote ICI sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno e precisamente:

 

ALIQUOTE

Ø       4    per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi o superficie, e relative pertinenze (box, garage, soffitte, cantine ubicati nello stesso edificio) appartenente alle categorie catastali A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e per l’ abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero purché non locata. In questi casi spetta anche la detrazione ordinaria pari ad € 103.29;

Ø       7    per mille per gli alloggi non locati, tenuti a disposizione, stagionali, non occupati, non allacciati ai servizi correnti per i quali non c'è una dichiarazione di inagibilità;

Ø       6.25 per mille per le altre unità immobiliari (aliquota ordinaria);

Ø       3.5 per mille per gli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall’art. 2 della L. 431/98 (in questo caso occorre presentare specifica richiesta che conserva validità fino alla scadenza del contratto, e che deve essere ripresentata nei casi di rinnovo tacito o dichiarato, nonché in caso di risoluzione anticipata dello stesso. Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata copia del contratto di locazione). Tale agevolazione è limitata alla sola applicazione dell’aliquota ridotta, non della detrazione;

RENDITA:

Ø       La rendita catastale anche per l’anno 2011 deve essere rivalutata del 5%;

SCADENZE:

Ø       16 GIUGNO 2011: Acconto o soluzione unica

Ø       16 DICEMBRE 2011: saldo ed eventuali domande equiparazione abitazione principale e aliquote ridotte

VERSAMENTI:

Ø       sul C.C.P. n° 79351946 intestato a COMUNE DI GROTTAMMARE- RISCOSSIONE ICI ;

Ø       presso ogni sportello bancario o postale tramite modello F24 con i seguenti codici:

-         codice comune: E207

-         3901: abitazione principale;

-         3902: terreni agricoli;

-         3903: aree fabbricabili;

-         3904: altri fabbricati.