PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Il Sindaco illustra brevemente il presente argomento posto all’ordine del giorno.

 

Interviene il Consigliere Talamonti il quale suggerisce, per il futuro, in conformità alla normativa vigente e una volta terminata la fase del dissesto, di ridurre le aliquote sui fabbricati e nel contempo di aumentare quelle sulle aree fabbricabili, soprattutto nella prospettiva di adottare la variante generale al P.R.G. La modifica al predetto strumento urbanistico generale porterebbe nelle casse del Comune circa 115 mila euro all’anno di ICI da aree fabbricabili.

 

Interviene il Consigliere Falcioni il quale afferma che la sopra citata variante renderĂ  lo strumento di pianificazione generale assai utile per tutti i cittadini, indipendentemente dal soddisfacimento di singole esigenze edificatorie.

 

Prende la parola il Sindaco il quale dichiara che anche da questa Amministrazione sono state fatte delle  previsioni sul gettito eventuale derivante dalla tassazione delle aree fabbricabili. 

 

Riprende la parola il Consigliere Talamonti il quale afferma che le opinioni diverse non devono determinare alcun risentimento; il gruppo di minoranza prende atto della normativa vigente e vota a favore della proposta in esame.

 

Terminata la discussione,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

- che questo Comune con deliberazione consiliare n.48 del 30.12.2003, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

- ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 la detrazione per l’abitazione principale è stabilita in lire 200.000/Euro 103,29 elevabile sino a lire 500.000/Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;

- ai sensi dell’art. 1del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 è stata prevista l’esenzione per l’ICI prima casa;

- visto l’art. 6 comma 2 bis del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 1, comma 6, L.27/12/2007 n. 244 che prevede la facoltà per i comuni di applicare a decorrere dal 2009, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;

- con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 30/11/2005 e sue successive modificazioni, è stato approvato, con riferimento all’art. 59 del Dlgs 15.12.1997, n. 446, il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- che questo Comune con deliberazione consiliare n.48 del 30.12.2003, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

 

Visto e richiamato l’art. 251 del D.Leg. vo n.267/2000 il quale dispone che entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell’Ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita

 

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 01.03.2004 avente ad oggetto:”Determinazione aliquote ICI” in cui per l’anno 2004 si stabiliva, per effetto del dissesto finanziario, di innalzare al massimo le aliquote Ici per ciascuna categoria di beni;

 

Visto l’art.77 bis del D.L.112/2008 che al comma 30 estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di aumentare i tributi, le aliquote e relative maggiorazioni ad essi attribuite dalla legge;

 

Considerato che:

-per l’anno 2009 sono state confermate come segue le aliquote ICI:

- 7 per mille per la prima casa (A1, A8, A9)

- 7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili

- 7 per mille per tutti gli altri fabbricati

- la detrazione d’imposta in Euro 103,29 per l’ abitazione principale

 

Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2010 le aliquote  I.C.I. nella misura massima consentita dalla legge al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e garantire le stesse quantitĂ  e qualitĂ  dei servizi offerti nel precedente esercizio finanziario;

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 e riportato in calce alla proposta di deliberazione;

 

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A

 

Di ritenere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto e in conseguenza:

 

- di confermare per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni ICI vigenti, fissate come segue nella misura massima consentita:

 

-         al 7,00 per mille l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale cat.A1, A8, A9;

 

-         al 7,00 per mille l’aliquota relativa agli ammobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.

 

-         la detrazione d’imposta in Euro 103,29 per l’ abitazione principale

 

Successivamente,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

Constatato l’esito della votazione,

 

D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.