Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Global Laboratory s.r.l. - Bari Imposte Comunali sugli Immobili (ICI/IMU/TASI) Edizione 2014
Motivo del ravvedimento
A01 Omesso o parziale versamento
dal 1/1/2016 Ravvedimento entro 14 giorni: sanzione ridotta 0,10% per ogni giorno di ritardo. Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 1,5% ( 1/10 del 15%). Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta 1.67% ( 1/9 del 15%). oltre 30 giorni ma entro la dichiarazione annuale: sanzione ridotta 3,75% (1/8 del 30%).
dal 1/1/2015 Ravvedimento entro 14 giorni: sanzione ridotta 0,20% per ogni giorno di ritardo. Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3% ( 1/10 del 30%). Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta 3.33% ( 1/9 del 30%). oltre 30 giorni ma entro la dichiarazione annuale: sanzione ridotta 3,75% (1/8 del 30%).
dal 6/7/2011 Ravvedimento entro 14 giorni: sanzione ridotta 0,20% per ogni giorno di ritardo. Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3% ( 1/10 del 30%). oltre 30 giorni ma entro la dichiarazione annuale: sanzione ridotta 3,75% (1/8 del 30%).
dal 1/2/2011 Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3% ( 1/10 del 30%). oltre 30 giorni ma entro la dichiarazione annuale: sanzione ridotta 3,75% (1/8 del 30%).
dal 29/11/2008 al 31/1/2011 Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 2,50% ( 1/12 del 30%). Ravvedimento oltre 30 giorni: sanzione ridotta 3% (1/10 del 30%).
Sino al 28/11/2008 Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%). Ravvedimento oltre 30 giorni: sanzione ridotta 6% (1/5 del 30%).
Omesso o parziale versamento. Pagamento oltre i termini di presentazione della dichiarazione
Sanzione intera del 30%.
Le date di riferimento (nel formato gg/mm/aaaa es. 30/06/2005)
B01 Data in cui doveva essere versato l'acconto (prima rata)
B02 Data in cui doveva essere versato il saldo (seconda rata)
B03 Data in cui deve essere presentata la dichiarazione
B04 Data in cui VERSERO' le somme dovute
  Le scadenze in giorno festivo possono essere spostate al primo giorno lavorativo successivo  
Somme dovute, interessi e sanzioni
    Acconto
Prima rata
Saldo
Seconda rata
Totale
C01 Versamento dovuto
C02 Importo effettivamente versato
C03 Differenza da versare (C01-C02)
C04 Giorni di ritardo (B04-B01;B04-B02)  
C05 Interessi dovuti(vedi tabella sotto)
C06 Sanzioni dovute (vedi dettaglio campo A01)
C07 Totale da versare
Come calcoliamo gli interessi
Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Come si compila il bollettino
Per pagare il ravvedimento si utilizza il modello F24, sommando sanzioni ed interessi all'importo del debito dovuto. Compilare bollettini separati per acconto e saldo e inviare all'Ufficio Tributi del comune una lettera di comunicazione. Il bollettino si compila indicando le varie voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi. Infine ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento". Nei casi in cui è prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data. Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore.
Variazioni apportate alla procedura
19/12/2014 Variazione del tasso legale dall'1,0% al 0,5% a partire dal 1/1/2015 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre).
16/12/2011 Variazione del tasso legale dall'1,5% al 2,5% a partire dal 1/1/2012 (Decreto del Ministero delle Finanze del 12/12/2011 pubblicato in G.U. il 15/12/2011).
11/07/2011 Ravvedimento "sprint" con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 se il versamento avviene entro 14 giorni la sanzione viene ridotta a 0,20% per ogni giorno di ritardo sino a max 2,80% (14 giorni x 0,20).
09/02/2011 Le nuove sanzioni decorrono per le violazioni commesse dal 1/2/2011; mentre per le violazioni commesse in precedenza e ravvedute dopo tale data continuano a scontare le precedenti sanzioni.
20/12/2010 Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2010 pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2010 , il ministro ha fissato nella misura del 1,5% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali. La legge di stabilità per il 2011 varia anche le sanzioni a partire dal 1 febbraio 2011; 3%(1/10) per il ravvedimento entro i 30 giorni; 3,75%(1/8) se oltre i 30 giorni ma entro il termine della dichiarazione annuale.
22/12/2009 Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, il ministro ha fissato nella misura del 1% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
13/12/2008 Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state così ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5)
14/01/2008 Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
19/07/2007 Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
  • " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
  • " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
  • " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
  • " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
  • " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
  • " 1998 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
  • i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
  • i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
  • il codice tributo 1998 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
12/05/2005 Versione 1.0.0 - Rilascio della prima versione
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