|
(Articoli
estratti)
Art. 14 – Riassunzione
Le parti, prendono atto di quanto stabilito in materia di chiamata
diretta in base alla legge 608/96 e di quanto previsto dal D.L.vo
368/2001, e nel richiamare l’art. 18 del vigente CCNL convengono
sull’applicazione dell’opzione inerente la riassunzione alle figure
di operai a tempo determinato con avviamenti annui superiori alle 78
giornate.
Le Parti convengono sulla necessità di riorganizzare la pratica di tale
istituto contrattuale e a tale scopo si impegnano in sede di stesura del
CPL a predisporre in allegato un modello apposito per la richiesta di
riassunzione.
Le parti si impegnano in sede di Osservatorio a perfezionare la
normativa di accesso a tale istituto; sino a tale perfezionamento resta
in vigore quanto previsto dal precedente CPL all’art. 16.
Art. 15 – Convenzioni
Le parti individuano nella convenzione (art. 25 CCNL 10.07.2002) uno
strumento utile per il consolidamento e l’estensione
dell’occupazione agricola, e ciò attraverso la stabilizzazione del
lavoro e il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori,
favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole.
Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le
parti intendono proseguire la stipulazione di convenzioni interaziendali
e intersettoriali.
Oltre all’individuazione del personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti, alla definizione del livello di inquadramento
professionale, ai calendari di lavoro in rapporto alle obiettive
caratteristiche produttive aziendali, intersettoriali o di filiera, le
convenzioni potranno essere corredate da progetti di qualificazione e
inserimento di manodopera giovanile, femminile ed extra-neo comunitaria.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si
impegnano a redigere un Regolamento applicativo del presente articolato,
tenendo conto di quanto previsto dalla vigente disciplina sentite le
disponibilità dell’Amministrazione provinciale e dell’Inps.
Art. 16 Apprendistato
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16.11.98 e si
riservano di formulare al riguardo norme operative ad integrazione delle
citate intese, anche valutate le osservazioni e le valutazioni avanzate
in sede di Osservatorio di cui all’art. 4 del presente CPL si
impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dall’emanazione dei relativi
regolamenti attuativi o delle circolari esplicative e applicative
dell’istituto.
Art. 18 Classificazione del personale
Le parti, visto l’art. 28 del CCNL vigente e visto l’art. 18 del
presente CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le
mansioni e i relativi profili assegnando i relativi parametri economici.
Area 1ª - Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
7° livello: operario super specializzato
sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati
in possesso di specifiche superiori capacità professionali
qualitativamente elevate – che consentono loro di operare con elevata
polivalenza ed autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo
esemplificativo si individuano i seguenti profili professionali:
autista, meccanico, conduttore di macchine operatrici, responsabile dei
lavori negli impianti orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo
stalla, innestatore, sessatore, responsabile di cantina con almeno due
dipendenti, fabbro, falegname, idraulico, elettricista, capo cuoco,
istruttore ippico con brevetto F.I.S.E., manutentore unico in azienda
agrituristica.
6° livello: operaio super intermedio
sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in grado di
svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali
capacità di coordinamento organizzativo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: operaio capo squadra,
coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine
complesse, cuoco unico in azienda agrituristica, capo cameriere in
azienda agrituristica.
5° livello: operaio specializzato
sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso
di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica
e per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o
fase lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti
profili professionali:conduttore di macchine agricole, cartellista,
addetto a tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e
degli impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato,
irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetto alla semina del
riso, cuoco, cameriere, istruttore ippico, in azienda agrituristica.
Area 2ª - declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori
generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non
complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità
professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
4ª livello: operaio qualificato super
sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite,
per pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività
di preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo
lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi
lavorative con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: addetti a operazioni di
campionatura, cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli
sia in campo che in magazzino, conduttore macchine leggere e carri
raccolta, potatore in genere, addetto alle operazioni di governo
ordinario in allevamenti (bovini, suini, ovini, ittici e avicoli),
addetto di sala e cucina con qualifica di aiuto in azienda
agrituristica, guardia giurata/custode in azienda faunistico-venatoria.
3° livello: operaio qualificato (tempo determinato)
sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in possesso
di qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che
consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi
lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale,
acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti
ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino,
trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e
fungaie, diradamento, addetto di sala e di cucina in azienda
agrituristica, addetto al maneggio.
Area 3ª - declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori, a tempo determinato,
capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti
specifici requisiti professionali nonché i lavoratori al primo ingresso
in azienda.
2° livello: comune A
Sono inquadrati in questo livello parametrale esclusivamente i
lavoratori in grado di intervenire su singola fase e mansione del
processo produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti
profili professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in
campo, la raccolta manuale dei prodotti ortofrutticoli in campo,
vangatore-zappatore-roncatore, addetto al governo alla pulizia del
bestiame in azienda agrituristica con maneggio.
1° livello: comune B
sono inquadrati al 1° livello parametrale, indipendentemente dalle
mansioni di assunzione, i seguenti lavoratori:
-
i lavoratori assunti per la prima volta in agricoltura: la
permanenza in tale livello è fissata in quattro anni ovvero fino al
raggiungimento di 280 giornate lavorative complessive. In ogni caso, se
il lavoratore supera in un anno le 78 giornate, questi passa al livello
superiore.
-
Ai lavoratori assunti antecedentemente al 2000 si applicano le
precedenti normative contrattuali.Decorso uno dei termini di cui sopra,
i lavoratori saranno inseriti al 2° livello parametrale.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
Art.
19 Orario di lavoro
Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° luglio 1988, l’orario ordinario di lavoro è
stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così
distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi
del 5° comma dell’art. 31 del CCNL del 10.7.2002.
Maggiorazione di orario
Per un periodo di 78 giorni nell’anno, da prevedersi indicativamente
tra il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un
orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze
produttive e organizzative aziendali, con particolare riferimento al
settore ortofrutticolo, previa informazione alle rappresentanze
aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli
eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà
essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell’orario
ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel
limite di 1ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti
di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in
altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore
orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all’art.
22 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni,
notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti
convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore
non lavorate a causa di intemperie.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l’orario ordinario di
lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti,
fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il
limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà
superare le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro
straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono
fissate all’art. 22 del presente CPL.
Lavoro
supplementare – part time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui
all’art. 8, è quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro
previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore
giornaliere e di 100 annuali complessive.
Impegno a verbale
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno
la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di
cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all’art. 31 secondo comma
del vigente CCNL.
NORME
DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24 Salario
Ai sensi degli artt. 10, 27, 28 e 29 del vigente CCNL le parti
confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro
effettivamente prestato e in relazione alle mansioni per le quali è
avvenuta l’assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto.
Tra le Parti si concorda, sulla base dell’art. 2 del vigente CCNL ,
l’aumento del salario contrattuale vigente al 31.12.2003 conglobato,
nella misura del 6% con decorrenza per il 60% dal 01.07.2004 e 40% con
decorrenza dal 01.01.2005. Per quanto
riguarda le figure OTD ed OTI del settore agricolo tradizionale.
Tale aumento dovrà essere computato anche per il personale
florovivaistico.
Le parti convengono in tale sede, ed in relazione al presente accordo,
di considerare assorbita in toto la corresponsione delle IVC.
Art. 25 Salario per obiettivi
In applicazione di quanto previsto dal CCNL 10.07.98 e del
protocollo interconfederale del 23.07.93, le parti concordano di
incontrarsi entro il 31 dicembre 2004 per valutare la possibilità di
prevedere, per l’anno 2004 e così per gli anni seguenti, erogazioni
strettamente correlate a risultati da conseguire nella realizzazione di
programmi concordati a livello sindacale provinciale, ed aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi
di competitività legati all’andamento dei settori produttivi della
realtà provinciale, anche sulla base di quanto al riguardo verificato
in sedi di osservatorio, di cui all’art. 4 del presente CPL. Tali
obiettivi, e gli elementi salariali ad essi collegati, saranno
diversificati sui diversi settori, e in particolare le parti
individuano, per una prima sperimentazione della norma, anche
considerando casi aziendali concreti, i seguenti settori produttivi, con
le seguenti priorità:
Frutticolo – orticolo;
zootecnico e allevamento in genere
verde e vivaismo
aziende agrituristiche.
In ogni caso il salario di cui si tratta dovrà essere conforme, dal
punto di vista contributivo, al dettato di cui all’art. 12, comma 4
lettera e) della legge 153/69, come riformulato dal D.L.vo 314/97. Nel
caso in cui non si trovasse un’intesa, le parti convengono di
incontrarsi entro 90 giorni e comunque entro il 30 giugno 2005 per la
ridefinizione del salario provinciale che sarà eventualmente integrato
nella sua voce per una 0,1% del salario contrattuale vigente al
31.12.2003 per tutti i livelli d’inquadramento con effetto dalla
mensilità di giugno 2005.
Art. 29 Cassa extra-legem
Le parti convengono, preso atto dello Statuto CIMAAV del 26.3.2001, del
Regolamento interno CIMAAV del 18.3.2002, di avviare, in via
sperimentale relativo per l’anno 2004, salvo quanto specificato in
ordine al punto c) un progetto di adeguamento prestazionale, secondo i
seguenti principi.
a)
ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro verrà
riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un
contributo pari a quello previsto per l’integrazione del trattamento
INAIL dal 4^ al 20^ giorno.
b)
Al personale OTI e OTD è riconosciuta una indennità integrativa
a modifica di quanto previsto al punto 2, lettera I, del regolamento
pari a
Malattia
Dal 4 al 20 giorno (escluso festività e domeniche)
€ 14 al giorno
Dal 21 al 180 giorno
€ 8 al
giorno
Infortunio
Dal 4 al 90 giorno
€ 12 al
giorno
Dal 91 giorno
€ 3 al giorno
c)
integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri:
alle lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS, è
corrisposta, a decorrere dal 2005, sempre a titolo sperimentale e per la
precitata annata, un’indennità a forfait “una tantum”, in
connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità a
titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre,
pari a € 500 per ogni figlio nato. Con apposito regolamento da
emanarsi a cura del c.d.a. della Cassa Extralegem, verranno disciplinate
le modalità dell’erogazione.
d)
le indennità di cui al punto 2 del regolamento potranno essere
erogate, a titolo sperimentale entro tre mesi dalla presentazione della
domanda di prestazione CIMAAV, in deroga a quanto previsto al punto F,
qualora l’azienda datrice di lavoro non abbia eventi di morosità
correnti o pregressi nei confronti della cassa. Con apposito regolamento
da emanarsi a cura del c.d.a. della Cassa Extralegem vennero
disciplinate le modalità di attuazione del presente punto.
e)
La CIMAAV è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico
Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di
tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della
manodopera in stesura multilinguistica.
f)
Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviano a quanto
previsto all’art. 7 dello Statuto CIMAAV e al punto 1, lettera c), del
Regolamento CIMAAV, terminata la fase sperimentale di cui sopra le parti
si impegnano ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali
ed eventualmente contributivi.
Art. 32 Cassa integrazione salari
In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro
corrisponderà all’operaio agricolo a tempo indeterminato una
integrazione dell’indennità di legge pari al 16% del salario
tabellare del mese in cui l’operaio viene posto in cassa integrazione
riferito alla qualifica di appartenenza e relativi scatti.
I lavoratori a tempo indeterminato nei periodi in cui sono in cassa
integrazione possono chiedere al datore di lavoro, a titolo di prestito,
l’importo del salario mensile reale in rapporto alla qualifica di
appartenenza che il lavoratore è tenuto a restituire all’atto della
riscossione dell’assegno degli istituti previdenziali al netto del
netto del 16% di cui al comma precedente.
In caso di inadempienza o di scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro, per qualsiasi causa, il datore di lavoro opererà la trattenuta
sulle retribuzioni e sulle indennità spettanti al lavoratore.
Art. 33 Trattamento di prestito per
infortunio sul lavoro
Avuto comunque riguardo all’art. 63 del vigente CCNL, agli operai
a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro, ferma restando
la conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il
datore di lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario
tabellare; le somme anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore
al momento dell’incasso delle indennità relative corrispostegli
dall’Inail al netto della retribuzione giornaliera relativa al giorno
in cui è occorso l’infortunio e di quella spettante per i tre giorni
successivi (carenza assicuratrice prevista dalla legge).
|