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Contratto Lavoro Edilizia Artigiana – Accordo 21 luglio 2004 Unione
Generale del Lavoro – Federazione della Sardegna Confartigianato
Imprese Sardegna Addì
21 luglio 2004, si incontrano i Sigg. Serafino
Cabras , Segretario regionale UGL; Piergiorgio
Piu, componente Segreteria Regionale; Marco
Peddis, componente Segreteria Regionale Felice
Doro, Responsabile Edilizia e delegato Sindacale Confartigianato Imprese
Sardegna Filippo
Spanu, Segretario Regionale della Confartigianato Imprese Sardegna Pietro
Paolo Spada , componente la Segreteria della Confartigianato Imprese
Sardegna. I presenti,
preso atto della avvenuta scadenza del Contratto dell’Edilizia Artigiana
al 31.12.2003, al fine di garantire copertura contrattuale alle Imprese ed
ai lavoratori interessati, in accordo con le linee ed i principi adottati
dalle rispettive Confederazioni Nazionali, sottoscrivono il presente
accordo per il Contratto dell’edilizia artigiana Relazioni
Sindacali
La stesura del presente contratto trae spunto dalla consapevolezza che le parti sottoscriventi hanno , ognuna nel suo ambito di interesse e rappresentanza, circa la necessità di adottare uno strumento di contrattazione che regolamenti la specificità dei rapporti nell’impresa artigiana e nella piccola impresa. Infatti,
in questa fase di forti cambiamenti economici e normativi specificamente
nell’edilizia, il modello organizzativo dell’impresa artigiana e della
piccola impresa rimane un modello peculiare di organizzazione
aziendale e del lavoro.
Le recenti ricerche sui fabbisogni formativi promosse dal
Ministero del Welfare per la riorganizzazione del Mercato del Lavoro
e portate avanti dal sistema della Bilateralità artigiana,
riconoscono questa specificità e la necessità di definire gli
inquadramenti contrattuali futuri sulla base della pluralità di
competenze che l’imprenditore ed i singoli lavoratori assumono
nell’impresa artigiana.
L’incrocio di queste competenze e la loro combinazione sono quindi
alla base di una formula contrattuale originale che parta più dalle
funzioni che devono essere esercitate nell’impresa (e dalle loro
combinazioni ), che da una definizione statica del mansionario di
una singola figura contrattuale.
Queste considerazioni confermano la necessità di un modello
contrattuale autonomo che si caratterizza , fermi restando i principi
fondamentali di tutela da estendere a tutti i lavoratori, per un approccio
flessibile rispetto alle tipologie contrattuali, alle modalità
organizzative, alla gestione dell’orario di lavoro . In
merito a quest’ultimo punto , in particolare, la flessibilità dovrà
consentire la destrutturazione dell’attuale modello basato rigidamente
sul riferimento ai cinque giorni lavorativi settimanali.
Il modello contrattuale , specie in sede nazionale dovrà caratterizzarsi
con poche regole ma di certa applicazione; per le parti questa è la
garanzia effettiva di risposta alle esigenze delle imprese ed un
contributo concreto alla emersione dal lavoro nero.
Il contratto dell’edilizia artigiana dovrà così rendere effettiva
l’attuazione di quanto previsto nella Legge 30/03 ed al Decreto di
attuazione n.276/03 specie per quanto riguarda la responsabile ed autonoma
attività di certificazione contrattuale , di gestione e di
indirizzo degli istituti a causa mista da parte della bilateralità di
settore .
Le opzioni fondamentali sulle quali si concentrerà il presente contratto
saranno quindi: 1.
Il federalismo contrattuale:
·
Nel contratto regionale verranno definite: ·
Relazioni sindacali regionali ed iniziative Bilaterali; ·
Azioni di Formazione professionale e per la riconversione nel mercato del
lavoro; ·
Istituti contrattuali e certificazione delle tipologie contrattuali in
uso; ·
Organizzazione dell’orario di lavoro; ·
Organizzazione del lavoro e funzioni specifiche con relativo mansionario
di riferimento; ·
Retribuzione regionale, adeguamento al costo della vita e premi di
produttività; Pertanto,
a seguito della firma del presente accordo, e per un periodo transitorio
fino all’estensione del contratto ad altre regioni, il nuovo contratto
sarà così composto:
1. Preambolo;
2. Titolo primo ( parte normativa nazionale)
3. Titolo secondo ( parte economica nazionale)
4. Titolo terzo ( parte normativa territoriale)
5. Titolo quarto ( parte economica territoriale)
6. Allegati ed appendici. 2.
La ridefinizione delle mansioni e della classificazione sulla base delle
funzioni organizzative dell’azienda. Questo principio che permeerà
l’attuazione del presente contratto farà si che, relativamente al
mansionario ed alla Formazione si prevedano modifiche del contratto
durante la sua decorrenza ed in parallelo con gli studi sui fabbisogni
formativi attualmente in via di completamento. 3.
La flessibilità nell’adozione di tipologie contrattuali ed orari di
lavoro compatibili con l’Organizzazione dell’Impresa artigiana e con
la domanda presente sul mercato ; In questo
senso le parti concordano di definire un’integrazione all’art.48 del
contratto con l’inserimento, dopo il comma terzo del punto A) del
seguente comma. “
L’orario di lavoro potrà inoltre essere strutturato per 6 giorni con 6
ore di lavoro giornaliere. Il lavoro prestato in tal modo di sabato non
prevederà maggiorazioni salariali né indennità di turno.” Le
parti concorderanno inoltre un sistema di monte ore per la garanzia
della retribuzione omogenea anche nei periodi di interruzione del lavoro
per cause ascrivibili all’impresa ed al lavoratore con successivo
recupero concordato. 4.
L’implementazione della Bilateralità Artigiana come strumento di
governo e di attuazione di quanto previsto nel contratto. Tutte le
norme e gli adempimenti conseguenti alle scelte sulla bilateralità
costituiranno parte integrante ed essenziale del contratto. Politiche economiche
e di sviluppo
Le parti, consapevoli della necessità di promuovere e tutelare il modello
dell’impresa artigiana e della piccola impresa come modello innovativo,
specie in un ambito di promozione di reti delle piccole imprese,
avvieranno in comune un’azione di confronto con le autorità regionali e
locali che presiedono alle politiche economiche e di sviluppo . Tale
azione sarà finalizzata ad ottenere migliori condizioni di partecipazione
allo Sviluppo da parte delle Imprese artigiane. Parimenti le parti
promuoveranno azioni finalizzate al perseguimento di una normativa tesa
alla valorizzazione del settore ed alla semplificazione dei rapporti
con la P.A..
Le parti concordano inoltre che l’approfondimento di tali tematiche
debba trovare una sua realizzazione anche attraverso l’attività del
Consiglio Regionale per l’Economia ed il Lavoro (CREL). A tal fine le
parti promuoveranno apposite proposte che saranno presentate dai propri
rappresentanti in suddetto organismo. Osservatorio:
Le parti,
al fine di valorizzare lo sviluppo del lavoro nelle imprese edili
artigiane, concordano sulla necessità di una maggiore conoscenza
del contributo effettivamente offerto dal settore artigiano al contesto
socio economico di riferimento. Pertanto verranno promosse azioni di
studio a ciò finalizzate con la nascita di un osservatorio
coordinato funzionalmente nella Cassa Artigiana dell’Edilizia. Tale
osservatorio si farà inoltre carico dello studio di problematiche
concernenti le dinamiche salariali , la sicurezza e tutto ciò che possa
supportare l’attività bilaterale. Mercato del Lavoro Le
parti individuano la Cassa Artigiana dell’Edilizia come il luogo di
realizzazione delle iniziative conseguenti alla riforma definita con la L.
30/2003. Le parti attueranno in via sperimentale all’interno della
Cassa Artigiana tutte le formule consentite relativamente alla
certificazione contrattuale, all’Organizzazione del Mercato del Lavoro
alla definizione e gestione degli Istituti contrattuali a causa mista. Con
riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 276/03, artt. 48/49,
le parti avvieranno un confronto con l’Assessorato al Lavoro e
definiranno una propria propria proposta sulle modalità di erogazione
della Formazione di base e professionalizzante per gli apprendisti. Sicurezza:
Le parti
assumono la Sicurezza del Lavoro come una delle principali opportunità
per migliorare la tutela delle condizioni di lavoro, la
produttività e la competitività delle imprese. A tal fine le parti
adotteranno comunemente iniziative tese alla promozione della
Sicurezza ed alla diffusione di una cultura della sicurezza .
Nell’ambito di queste iniziative le parti si confronteranno con le
Istituzioni politiche per concordare un sistema normativo di convenienze
contributive e fiscali destinato alle imprese che adottino le migliori
pratiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Tali
convenienze dovranno riguardare anche processi relativi a premi di
produzione per i lavoratori legati alla sicurezza. L’azione
delle parti sarà indirizzata infine alla richiesta di una modifica del
sistema sanzionatorio da orientare maggiormente al recupero diretto ed
effettivo delle condizioni di sicurezza . Formazione Professionale I
sottoscriventi ritengono che il sistema della formazione professionale
debba essere reimpostato con un’attenzione particolare alle
problematiche connesse alla riqualificazione ed inserimento nel
lavoro di tutti i disoccupati e degli stessi lavoratori nel corso
della loro vita lavorativa. Le
parti concorderanno pertanto in sede bilaterale iniziative specifiche
destinate: ·
Alla definizione dei fabbisogni formativi; ·
Al collegamento con il sistema dell’Istruzione per il primo inserimento; ·
Alla certificazione ed organizzazione degli Istituti contrattuali a causa
mista; ·
Alla formazione continua per l’acquisizione di nuove tecnologie e per il
passaggio in altre realtà produttive. SISTEMA
INFORMATIVO
Le
parti definiranno una sessione di incontro annuale per monitorare i
flussi di lavoratori in relazione all’andamento del mercato del lavoro
del settore. LAVORI DISAGIATI
Le
parti effettueranno entro il termine di due mesi dalla presente
sottoscrizione una rivisitazione delle tabelle di cui all'art. 24 gruppo
A) finalizzata alla loro riunificazione. Parimenti verrà rivisto il
punto 9 dello stesso articolo per l’adeguamento delle lavorazioni. RETRIBUZIONE
Il
contratto ha vigenza a partire dal 1 settembre 2004. La
retribuzione mensile verrà adeguata secondo la seguente
valutazione: 1,7% di
inflazione programmata a livello nazionale per una somma pari a € 79,4
per il terzo livello a regime e 0,3% di inflazione tendenziale
valutata a livello regionale per una somma pari a € 14,00 per il terzo
livello a regime. Pertanto
l’adeguamento complessivo, pari a € 93,4 a regime per il terzo livello
sarà erogato con una prima parte pari a € 53,4 decorrente
dal 1 ottobre 2004 ed una successiva pari a € 40,00
decorrente dal 1 ottobre 2005. |