Contratto Lavoro Edilizia Artigiana –  Accordo 21 luglio 2004

Unione Generale del Lavoro – Federazione della Sardegna  

Confartigianato Imprese Sardegna

 

Addì  21 luglio 2004, si incontrano i Sigg.

Serafino Cabras , Segretario regionale UGL;

Piergiorgio Piu, componente Segreteria Regionale;

Marco Peddis, componente Segreteria Regionale

 

Felice Doro, Responsabile Edilizia e delegato Sindacale Confartigianato Imprese Sardegna

Filippo Spanu, Segretario Regionale  della Confartigianato Imprese Sardegna

Pietro Paolo Spada , componente la Segreteria della Confartigianato Imprese Sardegna.

 

I presenti, preso atto della avvenuta scadenza del Contratto dell’Edilizia Artigiana al 31.12.2003, al fine di garantire copertura contrattuale alle Imprese ed ai lavoratori interessati, in accordo con le linee ed i principi adottati dalle rispettive Confederazioni Nazionali, sottoscrivono il presente accordo per il

Contratto dell’edilizia artigiana

 Relazioni Sindacali 

         La stesura del presente contratto trae spunto dalla consapevolezza che le parti sottoscriventi hanno , ognuna nel suo ambito di interesse e rappresentanza, circa la necessità di adottare uno strumento di contrattazione che regolamenti la specificità dei rapporti nell’impresa artigiana e nella piccola impresa.

         Infatti, in questa fase di forti cambiamenti economici e normativi specificamente nell’edilizia, il modello organizzativo dell’impresa artigiana e della piccola impresa rimane un modello  peculiare di organizzazione aziendale e del lavoro.

         Le  recenti ricerche sui fabbisogni formativi promosse dal  Ministero del Welfare  per la riorganizzazione del Mercato del Lavoro e portate avanti dal sistema della Bilateralità artigiana,  riconoscono  questa specificità e la necessità di definire gli inquadramenti contrattuali futuri sulla base della pluralità di competenze che l’imprenditore ed i singoli lavoratori assumono nell’impresa artigiana.

         L’incrocio di queste competenze  e la loro combinazione sono quindi alla base di una formula contrattuale originale che parta più dalle funzioni che devono essere esercitate nell’impresa (e dalle loro combinazioni ),  che da una definizione statica del mansionario di una singola figura contrattuale.

          Queste considerazioni confermano la necessità di un  modello  contrattuale autonomo che si caratterizza , fermi restando i principi fondamentali di tutela da estendere a tutti i lavoratori, per un approccio flessibile rispetto alle tipologie contrattuali, alle modalità organizzative, alla gestione dell’orario di lavoro .

 In merito a quest’ultimo punto , in particolare, la flessibilità dovrà consentire la destrutturazione dell’attuale modello basato rigidamente sul riferimento ai cinque giorni lavorativi settimanali.

          Il modello contrattuale , specie in sede nazionale dovrà caratterizzarsi con poche regole ma di certa applicazione; per le parti questa è la garanzia effettiva di risposta alle esigenze delle imprese ed un contributo concreto alla emersione dal lavoro nero.

          Il contratto dell’edilizia artigiana dovrà così rendere effettiva l’attuazione di quanto previsto nella Legge 30/03 ed al Decreto di attuazione n.276/03 specie per quanto riguarda la responsabile ed autonoma attività di certificazione contrattuale , di gestione e di  indirizzo degli istituti a causa mista da parte della bilateralità di settore .

          Le opzioni fondamentali sulle quali si concentrerà il presente contratto saranno quindi:

 

1.     Il federalismo contrattuale:

  1. Il contratto realizza il modello contrattuale regionalizzato; pertanto nel contratto nazionale verranno concordate le seguenti parti:

  2. Principi generali sulle relazioni sindacali, sui diritti ed i doveri del lavoratore,  di tutela del lavoro;

  3. Principi generali sulla valorizzazione dell’Impresa Artigiana e la piccola impresa;

  4. Principi generali di organizzazione del lavoro nell’impresa artigiana e definizione delle funzioni con relativo mansionario di riferimento;

  5. Elementi base della retribuzione ( minimo ex contingenza)

 

·        Nel contratto regionale verranno definite:

·    Relazioni sindacali regionali ed iniziative Bilaterali;

·    Azioni di Formazione professionale e per la riconversione nel mercato del lavoro;

·    Istituti contrattuali e certificazione delle tipologie contrattuali in uso;

·    Organizzazione dell’orario di lavoro;

·    Organizzazione del lavoro e funzioni specifiche con relativo mansionario di riferimento;

·    Retribuzione regionale, adeguamento al costo della vita e premi di produttività;

 

Pertanto, a seguito della firma del presente accordo, e per un periodo transitorio fino all’estensione del contratto ad altre regioni, il nuovo contratto sarà così composto:

 

      1. Preambolo;

      2. Titolo primo ( parte normativa nazionale)

      3. Titolo secondo ( parte economica nazionale)

      4. Titolo terzo ( parte normativa territoriale)

      5. Titolo quarto ( parte economica territoriale)

      6. Allegati ed appendici.

 

 2.     La ridefinizione delle mansioni e della classificazione sulla base delle funzioni organizzative dell’azienda. Questo principio che permeerà l’attuazione del presente contratto farà si che, relativamente al mansionario ed alla Formazione si prevedano modifiche del contratto durante la sua decorrenza ed in parallelo con gli studi sui fabbisogni formativi attualmente in via di completamento.

3.     La flessibilità nell’adozione di tipologie contrattuali ed orari di lavoro compatibili con l’Organizzazione dell’Impresa artigiana e con la domanda presente sul mercato ;

In questo senso le parti concordano di definire un’integrazione all’art.48 del contratto con l’inserimento, dopo il comma terzo del punto A) del seguente comma.

“ L’orario di lavoro potrà inoltre essere strutturato per 6 giorni con 6 ore di lavoro giornaliere. Il lavoro prestato in tal modo di sabato non prevederà maggiorazioni salariali né indennità di turno.”

 Le parti concorderanno inoltre un sistema  di monte ore per la garanzia della retribuzione omogenea anche nei periodi di interruzione del lavoro per cause ascrivibili all’impresa ed al lavoratore con successivo recupero concordato.

4.     L’implementazione della Bilateralità Artigiana come strumento di governo e di attuazione di quanto previsto nel contratto.  Tutte le norme e gli adempimenti conseguenti alle scelte sulla bilateralità costituiranno parte integrante ed essenziale del contratto.

 Politiche economiche  e di sviluppo 

         Le parti, consapevoli della necessità di promuovere e tutelare il modello dell’impresa artigiana e della piccola impresa come modello innovativo, specie in un ambito di promozione di reti delle piccole imprese,  avvieranno in comune un’azione di confronto con le autorità regionali e locali che presiedono alle politiche economiche e di sviluppo .

Tale azione sarà finalizzata ad ottenere migliori condizioni di partecipazione allo Sviluppo da parte delle  Imprese artigiane. Parimenti le parti promuoveranno azioni finalizzate al perseguimento di una normativa tesa alla valorizzazione del settore ed  alla semplificazione dei rapporti con la P.A..

         Le parti concordano inoltre che l’approfondimento di tali tematiche debba trovare una sua realizzazione anche attraverso l’attività del Consiglio Regionale per l’Economia ed il Lavoro (CREL). A tal fine le parti promuoveranno apposite proposte che saranno presentate dai propri rappresentanti in suddetto organismo.

 Osservatorio: 

Le parti, al fine di  valorizzare lo sviluppo del lavoro nelle imprese edili artigiane, concordano sulla necessità di una maggiore conoscenza  del contributo effettivamente offerto dal settore artigiano al contesto socio economico di riferimento. Pertanto verranno promosse azioni di studio a ciò finalizzate  con la nascita di un osservatorio coordinato funzionalmente nella Cassa Artigiana dell’Edilizia.

Tale osservatorio si farà inoltre carico  dello studio di problematiche concernenti le dinamiche salariali , la sicurezza e tutto ciò che possa supportare l’attività bilaterale.

 Mercato del Lavoro

 Le parti individuano la Cassa Artigiana dell’Edilizia come il luogo di realizzazione delle iniziative conseguenti alla riforma definita con la L. 30/2003.  Le parti attueranno in via sperimentale all’interno della Cassa Artigiana tutte le formule consentite  relativamente alla certificazione contrattuale, all’Organizzazione del Mercato del Lavoro alla definizione e gestione degli Istituti contrattuali a causa mista.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 276/03, artt. 48/49, le parti avvieranno un confronto con l’Assessorato al Lavoro e definiranno una propria propria proposta sulle modalità di erogazione della Formazione di base e professionalizzante per gli apprendisti. 

Sicurezza:

Le parti assumono la Sicurezza del Lavoro come una delle principali opportunità  per migliorare  la tutela delle condizioni di  lavoro, la produttività e la competitività delle imprese. A tal fine le parti adotteranno comunemente iniziative tese  alla promozione della Sicurezza ed alla diffusione di una cultura della sicurezza . Nell’ambito di queste iniziative le parti  si confronteranno con le Istituzioni politiche per concordare un sistema normativo di convenienze contributive e fiscali destinato alle imprese che adottino le migliori pratiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Tali convenienze dovranno riguardare anche processi relativi a premi di produzione per i lavoratori legati alla sicurezza.

L’azione delle parti sarà indirizzata infine alla richiesta di una modifica del sistema sanzionatorio da orientare maggiormente al recupero diretto ed effettivo delle condizioni di sicurezza .

 Formazione Professionale

 I sottoscriventi ritengono che il sistema della formazione professionale debba essere reimpostato  con un’attenzione particolare alle problematiche connesse alla riqualificazione  ed inserimento nel lavoro di tutti  i disoccupati e degli stessi lavoratori nel corso della loro vita lavorativa.

 Le parti concorderanno pertanto in sede bilaterale iniziative specifiche destinate:

·        Alla definizione dei fabbisogni formativi;

·        Al collegamento con il sistema dell’Istruzione per il primo inserimento;

·        Alla certificazione ed organizzazione degli Istituti contrattuali a causa mista;

·        Alla formazione continua per l’acquisizione di nuove tecnologie e per il passaggio in altre realtà produttive.

  SISTEMA INFORMATIVO  

 Le parti definiranno  una sessione di incontro annuale per monitorare i flussi di lavoratori in relazione all’andamento del mercato del lavoro del settore. 

LAVORI DISAGIATI

 Le parti effettueranno entro il termine di due mesi  dalla presente sottoscrizione una rivisitazione delle tabelle di cui all'art. 24 gruppo A)  finalizzata alla loro riunificazione. Parimenti verrà rivisto il punto 9 dello stesso articolo per l’adeguamento delle lavorazioni.

 RETRIBUZIONE

Il contratto ha vigenza a partire dal 1 settembre 2004.

La retribuzione  mensile verrà adeguata secondo la seguente valutazione:

1,7% di inflazione programmata a livello nazionale per una somma pari a € 79,4 per il terzo livello a regime  e 0,3% di inflazione tendenziale valutata a livello regionale per una somma pari a € 14,00 per il terzo livello a regime.

Pertanto l’adeguamento complessivo, pari a € 93,4 a regime per il terzo livello  sarà erogato con  una  prima parte pari a € 53,4 decorrente dal 1 ottobre 2004   ed una successiva pari a € 40,00  decorrente dal 1 ottobre 2005.