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Rinnovato il 30 luglio
2004
(articoli estratti)
Ex Art. 24 – Permessi per corsi di
recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero
scolastico (corsi istituiti da Istituti Pubblici o parificati) è
concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con
facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Agli operai extra-comunitari a tempo indeterminato è concessa la
possibilità di usufruire in parte o totalmente dei permessi di cui al
presente articolo per partecipare a corsi istituiti da Enti Pubblici o
equiparati per l’apprendimento della lingua italiana.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi di cui ai commi 1
e 2 non potrà superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle
aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per
quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche
per i congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge
53/2000.
Cassa extra-legem – art. Maternità
A far tempo dal 1 luglio 2004 la Cassa Extra-Legem corrisponderà
alle lavoratrici a tempo indeterminate, in caso di maternità per il
periodo di assenza obbligatoria, il trattamento di assistenza, ad
integrazione di quello di legge corrisposto direttamente dall’Inps, fino
a raggiungere il 100% della retribuzione lorda mensile. Tale trattamento
è considerato utile ai fini del computo della 13° e 14°. Si precisa che
dal computo dell’indennità sono escluse le giornate domenicali e/o
infrasettimanali.
Diritto di riassunzione
Ai sensi dell’art. 18 del CCNL i lavoratori a tempo determinato di
cui all’art. 19 lettera B e C e i lavoratori di cui all’art. 10 lettera
A assunti per l’esecuzione di lavori stagionali e/o per più fasi
lavorative per un totale di 100 giornate lavorate nel corso dell’anno
precedente maturano il diritto alla riassunzione presso la stessa
azienda e per la stessa mansione.Il diritto di precedenza nella
riassunzione si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a condizione che
manifesti in tal senso la propria volontà entro tre mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora le aziende necessitano di un numero inferiore di lavoratori
rispetto alle domande di riassunzione presentate le assunzione
seguiranno i seguenti criteri di priorità:
-
professionalità
-
anzianità di servizio
-
condizioni e/o carichi di famiglia
-
disponibilità
I lavoratori in riassunzione non costituiscono base di calcolo per
l’entità dei riservatari da assumere ai sensi dell’art. 25 della L.
223/1991.
Classificazione del personale
Area 1 – Specializzati super
Addetti ai caseifici aziendali: CASARI
Coloro che con piena capacità professionale e autonomia esecutiva
svolgono tutte le attività di trasformazione, manipolazione del latte e
stagionatura del formaggio.
Cuochi di aziende agrituristiche
in possesso di esperienza e/o diploma di scuola alberghiera.
Specializzati
Addetti ai caseifici aziendali: AIUTO CASARI
Coloro che con adeguate capacità professionali coadiuvano il casaro
e/o il datore di lavoro nelle operazioni di trasformazione,
manipolazione del latte e stagionatura del formaggio. Nei casi di
assenza dal lavoro del casaro e/o del datore di lavoro ne assumono i
compiti e le responsabilità.
Area 2 – Qualificati super
Aiuto cuochi in aziende agrituristiche
Camerieri in aziende agrituristiche: coloro che con
professionalità e competenza illustrano e propongono al cliente in sala
i piatti offerti dall’azienda.
Qualificati
Addetti di cucina, addetti alle pulizie dei locali e addetti alla
preparazione della sala da pranzo delle aziende agrituristiche.
Retribuzione
Il salario contrattuale, così come definito dall’art. 2 del vigente
CCNL, sarà incrementato per ciascuna area delle seguenti percentuali:
|
1 - AREA 6,2% |
Specializzato super |
mensili |
74,62 |
| |
Specializzato |
mensili |
70,29 |
|
2- AREA 6% |
Qualificato super |
mensili |
63,91 |
| |
Qualificato |
mensili |
60,31 |
|
3- AREA 5,9% |
Comune A |
mensili |
52,11 |
| |
Comune B |
mensili |
44,42 |
Modalità di erogazione degli aumenti:
dal 1° luglio 2004 60%
dal 1° aprile 2005 40%
Salario per obiettivi
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale
del 23.07.93, dal vigente CCNL, le parti concordano di incontrarsi entro
il 31.12.2004 per individuare un salario provinciale per obiettivi
strettamente correlato a risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati a livello sindacale provinciale ed eventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di
competitività legati all’andamento dei settori produttivi provinciali.
Si individua prioritariamente, per la fase di sperimentazione, il
settore della zootecnia.
Le parti, convengono sin da ora, che nel caso di mancata individuazione
di un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data
del 31.12.2004, con decorrenza 1° gennaio 2005 la precedente indennità
sarà sostituita da un importo mensile per 14 mensilità come da tabella
di seguito riportata:
Qualifiche Indennità sostitutiva dal 1° gennaio 2005
|
Specializzato Super |
€ 3,50 |
mensili |
|
Specializzato |
€ 3,30 |
mensili |
|
Qualificato Super |
€ 3,08 |
mensili |
|
Qualificato |
€ 2,91 |
mensili |
L’indennità sostitutiva è da ritenersi assorbita nel caso di
individuazione del salario per obiettivi.
Retribuzione: si fa esplicito riferimento a quanto previsto dai
vigenti contratti di categoria per la qualifica assegnata.
Mansioni: le mansioni sono quelle previste dal livello di
inquadramento.
Orario di lavoro: come previsto dai vigenti contratti di categoria.
Per quanto non previsto nel presente contratto individuale di lavoro si
rinvia alle norme di legge e dei contratti di categoria.
Il signor dichiara di accettare l’assunzione nei termini e alle
condizioni di cui al presente contratto che accetta integralmente in
ogni sua parte, in particolare il punto che fa riferimento al periodo di
prova.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il
datore di lavoro Il lavoratore |