C.P.L.: Parma, 30 luglio 2004

Rinnovato il 30 luglio 2004
(articoli estratti)

Ex Art. 24 – Permessi per corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico (corsi istituiti da Istituti Pubblici o parificati) è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Agli operai extra-comunitari a tempo indeterminato è concessa la possibilità di usufruire in parte o totalmente dei permessi di cui al presente articolo per partecipare a corsi istituiti da Enti Pubblici o equiparati per l’apprendimento della lingua italiana.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi di cui ai commi 1 e 2 non potrà superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge 53/2000.

Cassa extra-legem – art.
Maternità
A far tempo dal 1 luglio 2004 la Cassa Extra-Legem corrisponderà alle lavoratrici a tempo indeterminate, in caso di maternità per il periodo di assenza obbligatoria, il trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge corrisposto direttamente dall’Inps, fino a raggiungere il 100% della retribuzione lorda mensile. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13° e 14°. Si precisa che dal computo dell’indennità sono escluse le giornate domenicali e/o infrasettimanali.

Diritto di riassunzione
Ai sensi dell’art. 18 del CCNL i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 19 lettera B e C e i lavoratori di cui all’art. 10 lettera A assunti per l’esecuzione di lavori stagionali e/o per più fasi lavorative per un totale di 100 giornate lavorate nel corso dell’anno precedente maturano il diritto alla riassunzione presso la stessa azienda e per la stessa mansione.Il diritto di precedenza nella riassunzione si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora le aziende necessitano di un numero inferiore di lavoratori rispetto alle domande di riassunzione presentate le assunzione seguiranno i seguenti criteri di priorità:
-         professionalità
-         anzianità di servizio
-         condizioni e/o carichi di famiglia
-         disponibilità
I lavoratori in riassunzione non costituiscono base di calcolo per l’entità dei riservatari da assumere ai sensi dell’art. 25 della L. 223/1991.

Classificazione del personale
Area 1 – Specializzati super
Addetti ai caseifici aziendali: CASARI
Coloro che con piena capacità professionale e autonomia esecutiva svolgono tutte le attività di trasformazione, manipolazione del latte e stagionatura del formaggio.
Cuochi di aziende agrituristiche
in possesso di esperienza e/o diploma di scuola alberghiera.
Specializzati
Addetti ai caseifici aziendali: AIUTO CASARI
Coloro che con adeguate capacità professionali coadiuvano il casaro e/o il datore di lavoro nelle operazioni di trasformazione, manipolazione del latte e stagionatura del formaggio. Nei casi di assenza dal lavoro del casaro e/o del datore di lavoro ne assumono i compiti e le responsabilità.
Area 2 – Qualificati super
Aiuto cuochi in aziende agrituristiche

Camerieri in aziende agrituristiche: coloro che con professionalità e competenza illustrano e propongono al cliente in sala i piatti offerti dall’azienda.
Qualificati
Addetti di cucina, addetti alle pulizie dei locali e addetti alla preparazione della sala da pranzo delle aziende agrituristiche.

Retribuzione
Il salario contrattuale, così come definito dall’art. 2 del vigente CCNL, sarà incrementato per ciascuna area delle seguenti percentuali:

1 - AREA 6,2% Specializzato super mensili 74,62
  Specializzato mensili 70,29
2- AREA 6% Qualificato super mensili 63,91
  Qualificato mensili 60,31
3- AREA 5,9% Comune A mensili 52,11
  Comune B mensili 44,42

Modalità di erogazione degli aumenti:
dal 1° luglio 2004          60%
dal 1° aprile 2005          40%

Salario per obiettivi
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del 23.07.93, dal vigente CCNL, le parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.2004 per individuare un salario provinciale per obiettivi strettamente correlato a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati a livello sindacale provinciale ed eventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati all’andamento dei settori produttivi provinciali.
Si individua prioritariamente, per la fase di sperimentazione, il settore della zootecnia.
Le parti, convengono sin da ora, che nel caso di mancata individuazione di un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data del 31.12.2004, con decorrenza 1° gennaio 2005 la precedente indennità sarà sostituita da un importo mensile per 14 mensilità come da tabella di seguito riportata:
Qualifiche        Indennità sostitutiva dal 1° gennaio 2005

Specializzato Super € 3,50 mensili
Specializzato € 3,30 mensili
Qualificato Super € 3,08 mensili
Qualificato € 2,91 mensili

L’indennità sostitutiva è da ritenersi assorbita nel caso di individuazione del salario per obiettivi.

Retribuzione:
si fa esplicito riferimento a quanto previsto dai vigenti contratti di categoria per la qualifica assegnata.
Mansioni:
le mansioni sono quelle previste dal livello di inquadramento.
Orario di lavoro:
come previsto dai vigenti contratti di categoria.
Per quanto non previsto nel presente contratto individuale di lavoro si rinvia alle norme di legge e dei contratti di categoria.
Il signor dichiara di accettare l’assunzione nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto che accetta integralmente in ogni sua parte, in particolare il punto che fa riferimento al periodo di prova.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il datore di lavoro                  Il lavoratore

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