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estratti)
ART.
3 CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Per l’attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme
legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al
lavoro e della conseguente retribuzione.Gli operai agricoli e
florovivaisti si classificano come segue:
AREA 1
PARAMETRO 176: Operaio Specializzato Super
Operai che uniscono capacità prefessionali a titolo di studio di Perito
Agrario o assimilabile, innestatori che conoscono e sono capaci di
eseguire tutti i tipi di innesto , caldaisti muniti di apposito
patentino, muratori a secco, giardinieri.
PARAMETRO169:
Operaio Specializzato
Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e conduttori
di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e forestali, mungitori
con attrezzature meccaniche in pieno campo, addetti alla macchine
mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori, pressatori), elettricisti,
addetti alla programmazione ed alla manutenzione di impianti di
irrigazione, costruttori di serre, coordinatori di lavorazione di
prodotti, capi-squadra, autisti, potatori-innestatori, cuochi azienda
agrituristica e/o servizio mensa aziendale, vivaisti.
AREA
2
PARAMETRO163: Operaio
Qualificato Super
Mungitori a mano, addetti alla aratura e semina con apposite macchine,
addetti alla disinfestazione dei terreni, aiuto giardiniere.
PARAMETRO
156: Operaio Qualificato
Addetti alla floricoltura, addetti ai trattamenti antiparassitari,
mulettisti e conduttori di mezzi meccanici semoventi, camerieri di
azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale, aiuto cuoco azienda
agrituristica e/o servizio mensa aziendale.
AREA
3
PARAMETRO142: Operaio
Comune
Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla
pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti
alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti ortofrutticoli in pieno
campo ed in serra, addetti alla pulitura della stalla, addetti
all’attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali
di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio (torchiatura uva),
torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui
attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati
e qualificati.
PARAMETRO
100: Operaio prima esperienza lavorativa
Rientrano in questo parametro gli operai alla prima esperienza
lavorativa in agricoltura capaci solo di eseguire mansioni generiche non
richiedenti specifici requisiti professionali.
Gli operai che dimostrano di avere un precedente lavorativo di almeno 51
giornate in agricoltura e/o di almeno tre mesi, non possono più essere
inquadrati in questo parametro ma hanno diritto al trattamento salariale
degli operai comuni.
ART.
4 FASE LAVORATIVA
Per fase lavorativa
si intende:
·
ortaggi:
piantagione, coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta;
·
agrumeti:
zappatura, potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post -
raccolta;
·
florovivaismo:
semina, raccolta e operazione post - raccolta.
Costituiscono eccezioni alla garanzia di occupazione le avversità
atmosferiche, le crisi di mercato e, nel caso di aziende diretto –
coltivatrici, il rientro di unità
attive a carico e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del CC.
ART.
7 CONDIZIONI DEL LAVORO E PERMESSI STRAORDINARI
Al lavoratore agricolo che
deve sottoporsi a visita medica preventiva sarà concesso un permesso
retribuito di due ore purchè al rientro sul posto di lavoro
produca certificazione
medica comprovante la visita cui si è sottoposto.
Agli operai a tempo determinato che frequentano corsi di formazione
professionale di interesse agricolo è riconosciuto un permesso
retribuito nella misura di trenta ore annue.
Al lavoratore a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1°
grado, spetta un permesso straordinario di giorni 3, di cui il 1°
retribuito.
Al lavoratore a tempo determinato, in caso di matrimonio, spetta un
permesso non retribuito di giorni 15.
ART.
8 PERMESSI STRAORDINARI PER MOTIVI RELIGIOSI
Si riconosce il
diritto di un permesso straordinario non retribuito di 4 ore per ogni
settimana al fine di consentire la pratica religiosa.
Considerata la consistente
presenza nella nostra provincia di operai agricoli immigrati di cultura
e religione islamica , si conviene, a richiesta del dipendente, di
riconoscere durante il periodo del Ramadan 2 ore di riposo
giornaliero non retribuite ma compensabili in altro periodo.
Eventuale programma di compensazione dell’orario di lavoro viene
demandata alla contrattazione aziendale.
ART.
9 PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All’operaio a tempo
determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a
corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare
natura del rapporto e nella misura massima di
60 ore annue.
ART.
13 INDENNITA’ DI PERCORSO
Ai lavoratori ai quali non
viene fornito il mezzo di
trasporto per raggiungere l’azienda e/o il posto di lavoro, viene
riconosciuta una indennità chilometrica pari a €. 0,026 ( zero/026 )
per ogni chilometro effettuato.
Fino a 15 chilometri ( andata e ritorno ) non è previsto alcun
rimborso.
Superati i 100 chilometri ( andata e ritorno al netto della franchigia
di 15 Km ), al lavoratore, indipendentemente dai chilometri effettuati,
verrà corrisposta una indennità pari a €. 2,50 ( due/50 )
giornalieri.
Il computo dei chilometri effettuati viene calcolato dalla distanza
esistente tra la residenza del lavoratore ( casa comunale ) e
l’ubicazione dell’azienda e/o del posto di lavoro.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti sono fatte salve.
ART.
14 TRATTAMENTO ECONOMICO
Le parti concordano
un aumento salariale relativamente al secondo biennio del contratto
nazionale pari al 6 % della paga in vigore con le seguenti decorrenze:
·
3,0
% dal 01/09/2004;
·
3,0
% dal 01/09/2005.
ART. 15 PROGRAMMA DI
ADEGUAMENTO SALARIALE( ART. 28 CCNL NORMA TRANSITORIA)
Il precedente C.P.L. aveva come obiettivo, attraverso l’art. 16,
quello di raggiungere al 31 dicembre 2003 il salario contrattuale
provinciale, obiettivo che non è stato possibile raggiungere a causa
della persistente crisi del settore agricolo di cui si è ampiamente
parlato nella premessa del presente contratto.
In riferimento alle considerazioni di cui sopra ed alla norma
transitoria cui all’art.
28 del C.C.N.L.,
considerato che nella vigenza del precedente C.P.L. si sono
sottoscritti accordi di gradualità e/o di riallineamento,
verificato
il raggiungimento di risultati positivi quali:
·
Elevato
numero di aziende che hanno aderito agli accordi di gradualità e/o di
riallineamento
·
Miglioramento
delle condizioni di lavoro dei lavoratori e percepimento di un salario
certo
·
Difesa
del fattore occupazionale ( gli elenchi anagrafici nell’ultimo
quadriennio sono aumentati di circa 3.000 unità )
·
Raggiungimento
di una uniformità di salari in tutta la provincia
·
Miglioramento
delle relazioni sindacali
le parti concordano per tutte le aziende che nella
precedente vigenza contrattuale non hanno realizzato l’obiettivo del raggiungimento del
salario contrattuale, di affrontare la problematica degli adeguamenti
salariali in modo da arrivare nel corso della vigenza del presente
contratto al raggiungimento del salario contrattuale provinciale.
Conseguentemente, a tutte le aziende che si trovano nelle condizioni di
cui sopra, viene data la possibilità di adeguare i salari,
stipulando, tramite i soggetti firmatari del presente C.P.L.,
appositi accordi a livello aziendale o pluriaziendale,
secondo quanto stabilito dall’ allegata tabella n. 1.
Eventuali condizioni di miglior favore sono fatte salve.
Dichiarazione
delle parti
Le aziende agricole si
impegnano ad applicare l’istituto della riassunzione ( senza che
questa possa in alcun modo considerarsi continuazione del precedente
rapporto di lavoro ) secondo le disposizioni di Legge vigenti e per lo
stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria,
compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore
o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la
stabilità poliennale dell’occupazione.
La disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente
riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non
costituisce quota di calcolo.
In considerazione della data di stipula del presente contratto, le parti
concordano di corrispondere ai lavoratori che abbiano effettuato almeno
5 gg. in un mese, una somma dell’importo di €. 12,00 ( dodici/00 )
al mese a titolo di una tantumu per il periodo 1-1-2004 / 31-8-2004.
Detta somma dovrà essere corrisposta da tutte le aziende a seguito di
apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART.
16 ENTE BILATERALE AGRICOLTURA RAGUSANA
Le parti concordano di
istituire all’atto di stipula del presente accordo una Commissione
paritetica bilaterale con il compito di predisporre, entro il
31/12/2004, regolamenti e modalità per la costituzione dell’Ente
Bilaterale per l’Agricoltura Ragusana che recepisca tutte le
disposizioni previste dall’art. 1 del presente C.P.L. e dall’art. 7
del C.C.N.L. 10/7/2002.
Il nuovo organismo verrà
costituito al fine di attivare:
1.
Politiche attive del lavoro
2.
Integrazioni trattamento economico malattia ed infortunio (F.I.M.I.R.)
3.
Fondo assistenza contrattuale provinciale.
Per il trattamento economico previsto dall’art. 60 del C.C.N.L. e
dall’art. 83 del C.C.N.L., a decorrerre dalla costituzione
dell’organismo, è dovuto all’Ente Bilaterale, per ogni giornata
contributiva, una quota di €. 0,24 ( zero/ventiquattro ).
Detta somma è così finalizzata:
·
€.
0,15 ( zero/quindici ) al funzionamento del F.I.M.I.R.
·
€.
0,09 ( zero/zeronove ) al fondo assistenza contrattuale provinciale
La predetta somma dovuta da tutte le aziende agricole e florovivaistiche
è anticipata dalle stesse e viene ripartita nel seguente modo:
a)
1/3 ( €. 0,08 ) a carico del lavoratore
b)
2/3 ( €. 0.16 ) a carico dell’azienda.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
La
FLAI-CGIL, per quanto riguarda l’articolo 16 del C.P.L. per la
costituzione dell’Ente Bilaterale, ritiene di dare attuazione a quanto
previsto dall’art. 90 del CCNL quando la commissione paritetica
bilaterale nazionale definirà la proposta di statuto e di regolamento;
sono fatti salvi i punti 2 e 3 in attuazione del FIMIR e del fondo di
assistenza contrattuale provinciale.
ART.
17 SALARIO PER OBIETTIVI
Le parti
stabiliscono di demandare alla contrattazione aziendale
l’individuazione della opportunità di stipulare accordi per la
istituzione di un salario per obiettivi, degli indicatori da prendere a
riferimento per la erogazione del salario legato a tali parametri, nonché
dei tempi e delle modalità di erogazione dello stesso.
ART.
19 ORARIO DI LAVORO
Con riferimento all’art.
31 del C.C.N.L., l’orario di lavoro settimanale viene stabilito in 39
ore.
Per quanto riguarda l’articolazione, tenendo conto anche di possibili
esigenze aziendali, l’effettuazione dell’orario settimanale su 5 o 6
gg. , o eventuali flessibilità ( previste dal 2° comma dell’art. 31
del C.C.N.L. ) viene demandata alla contrattazione aziendale.
U.P.A.
FLAI – CGIL
COLDIRETTI
FAI – CISL
C.I.A.
UILA
– UIL
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