C.P.L.: Novara, 16 settembre 2004

Articoli estratti

Art. 3 – Riassunzione
I lavoratori hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, purchè abbiano esercitato tale diritto entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso l’azienda si impegna alla riassunzione del dipendente entro i sei mesi successivi alla data di richiesta.

Art. 5 – Congedi parentali
Nel caso in cui un dipendente faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, l’azienda riconoscerà, previa presentazione della certificazione che attesti lo stato di salute del bambino, due giorni di permesso retribuito e tre di permesso non retribuito.

Art. 6 – Lavoratori immigrati

Al fine di agevolare il ricongiungimento familiare, ovvero la possibilità di raggiungere nel proprio paese d’origine parenti di primo grado, si riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato di usufruire dei giorni di ferie maturati con un preavviso di almeno due mesi, al fine di permettere all’azienda l’organizzazione del lavoro.
In riferimento a quanto sopra l’azienda, nel caso di richiesta, dovrà corrispondere all’operaio assunto a tempo indeterminato un’anticipazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di richiesta, nella misura massima del 70%.

Art. 7 – Aspetti retributivi
Il salario tabellare viene incrementato nella misura percentuale complessiva del 6%, da corrispondersi in due rate:
- 3% dal 01.09.04
- 3% dal 01.01.05

Art. 8 – Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente assunto a tempo indeterminato, la CIMIAV corrisponderà alla famiglia del defunto due mesi di retribuzione globale in atto.
In caso di decesso del dipendente assunto a tempo determinato da almeno sei mesi, la CIMIAV corrisponderà alla famiglia del defunto un mese di retribuzione globale in atto.

Art. 9 – Distribuzione e stampa del contratto
Le parti si impegnano a far stampare e distribuire il nuovo Contratto Interprovinciale di Lavoro, ponendo a carico della cassa CIMIAV il relativo costo.
L’azienda si impegna a distribuire alle lavoratrici e ai lavoratori copia del CPL.

Art. 11 – Una Tantum
A tutti i lavoratori in forza alla data del 01.07.04, con la retribuzione di settembre, viene riconosciuta una Una Tantum nella misura forfetaria complessiva di € 70,00.
Per i lavoratori assunti dopo il 01.07.04 l’Una Tantum verrà riproporzionata al periodo di effettivo lavoro.
                                                                             

Unione Interprovinciale Agricoltori                                           FLAI-CGIL
di Novara e VCO

Federazione Interprovinciale Coltivatori                                    FAI-.CISL
Diretti di Novara e VCO 

Confederazione Italiana Agricoltori                                            UILA-UIL

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