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Art. 3 – Riassunzione
I lavoratori hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle
stesse lavorazioni nelle medesime aziende, purchè abbiano esercitato
tale diritto entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro. In tal caso l’azienda si impegna alla riassunzione del
dipendente entro i sei mesi successivi alla data di richiesta.
Art. 5 – Congedi parentali
Nel caso in cui un dipendente faccia richiesta di assentarsi dal lavoro
per la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni,
l’azienda riconoscerà, previa presentazione della certificazione che
attesti lo stato di salute del bambino, due giorni di permesso
retribuito e tre di permesso non retribuito.
Art. 6 – Lavoratori immigrati
Al fine di agevolare il ricongiungimento familiare, ovvero la
possibilità di raggiungere nel proprio paese d’origine parenti di
primo grado, si riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato di
usufruire dei giorni di ferie maturati con un preavviso di almeno due
mesi, al fine di permettere all’azienda l’organizzazione del lavoro.
In riferimento a quanto sopra l’azienda, nel caso di richiesta, dovrà
corrispondere all’operaio assunto a tempo indeterminato
un’anticipazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31
dicembre dell’anno precedente alla data di richiesta, nella misura
massima del 70%.
Art. 7 – Aspetti retributivi
Il salario tabellare viene incrementato nella misura percentuale
complessiva del 6%, da corrispondersi in due rate:
-
3% dal 01.09.04
-
3% dal 01.01.05
Art. 8 – Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente assunto a tempo indeterminato, la
CIMIAV corrisponderà alla famiglia del defunto due mesi di retribuzione
globale in atto.
In caso di decesso del dipendente assunto a tempo determinato da almeno
sei mesi, la CIMIAV corrisponderà alla famiglia del defunto un mese di
retribuzione globale in atto.
Art. 9 – Distribuzione e stampa del contratto
Le parti si impegnano a far stampare e distribuire il nuovo Contratto
Interprovinciale di Lavoro, ponendo a carico della cassa CIMIAV il
relativo costo.
L’azienda si impegna a distribuire alle lavoratrici e ai lavoratori
copia del CPL.
Art. 11 – Una Tantum
A tutti i lavoratori in forza alla data del 01.07.04, con la
retribuzione di settembre, viene riconosciuta una Una Tantum nella
misura forfetaria complessiva di € 70,00.
Per i lavoratori assunti dopo il 01.07.04 l’Una Tantum verrà
riproporzionata al periodo di effettivo lavoro.
Unione
Interprovinciale Agricoltori
FLAI-CGIL
di Novara e VCO
Federazione Interprovinciale Coltivatori
FAI-.CISL
Diretti di Novara e VCO
Confederazione
Italiana Agricoltori
UILA-UIL
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