C.P.L.: Piacenza, 5 luglio 2004

Articoli estratti

Art. 4 Riassunzione (Nuovo)
Con riferimento al disposto dell’art. 18 del CCNL, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in una determinata fase lavorativa, hanno diritto ad essere riassunti ai sensi del comma 9 e 10 dell’art. 10 del D. leg. 368/2001, presso la stessa azienda e con la medesima mansione e qualifica.
Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta all’azienda entro un mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nell’azienda per cause indipendenti dalla volontà delle parti, (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto s’intende prorogato di 12 mesi.
L’Azienda ove proceda a nuove assunzioni, con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo comma, s’impegna ad assumere, prioritariamente, tali lavoratori nella misura, almeno, del 70% delle assunzioni da effettuare.
In tal caso, i criteri di precedenza sono nell’ordine:
- La professionalità;
- Il carico familiare;
- La disponibilità,
- L’anzianità di iscrizione.

Art. 9 Classificazione e mansione degli operai agricoli
Nel 1° Livello sostituire L’addetto Zootecnico con - Il Responsabile Zootecnico
L’addetto allevamento ovino, suino, avicunicolo con il Responsabile allevamento ovino, suino, avicunicolo;
Inserire Il responsabile confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;
Nel 2° Livello inserire:

l’addetto agli allevamenti ovini, suini, avicunicoli; l’accompagnatore ippico ed addetto scuderie;   l’accompagnatore didattico nelle aziende agrituristiche;
Nel 3° Livello inserire:
l’addetto alle vendite nello spaccio aziendale; l’addetto al controllo del confezionamento ed all’approvvigionamento degli imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
Nel 5° livello inserire:
l’addetto alla cernita ed incassettamento in aziende di confezionamento di prodotti ortofrutticoli.

Art. 10 Mansioni degli operai agricoli 
Aggiungere i seguenti profili:
ACCOMPAGNATORE DIDATTICO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE: 

Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, accompagna le scolaresche o i gruppi in visite guidate nelle azienda agrituristiche fornendo tutte quelle informazioni di ordine tecnico e culturali per la promozione, nelle scuole e nella realtà sociale, del mondo rurale.
RESPONSABILE IN AZIENDE DI CONFEZIONAMENTO
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovraintende le operazioni di confezionamento e di spedizione nelle aziende specializzate in tale attività.

ADDETTO ALLE VENDITE NELLO SPACCIO AZIENDALE
Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo, è addetto alla vendita, nello spaccio, dei prodotti agricoli aziendali.
ADDETTO AL CONTROLLO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo, è addetto al controllo della cernita, incassettamento, confezionamento ed approvvigionamento imballaggi nelle aziende ortofrutticole. 

ADDETTO ALLA CERNITA ED INCASSETTAMENTO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, senza elevata professionalità, nelle aziende di confezionamento dei prodotti agricoli, è addetto alla cernita e ad altre mansioni che non comportano elevata professionalità.

Art. 20 Convenzioni
Sostituire l’ultimo comma: Le modalità procedurali dell’esame preventivo che le parti devono compiere per i programmi di assunzione, predisposti dalle aziende, sono demandate all’osservatorio provinciale. 

Art. 22 Retribuzione
Aggiungere dopo il 2° punto:
3) Terzo elemento per gli operai a tempo determinato;

Quantificazione degli aumenti economici:
Aumento del
3% con decorrenza 1 giugno 2004 e di un ulteriore 2% dal 1 Gennaio 2005;
 

Art. 23 Salario provinciale di produttività
Avendo a riferimento l’art. 2 del CCNL, (struttura ed assetto del contratto) con particolare riguardo al comma 16, le parti, rilevata la disomogeneità delle aziende sul territorio provinciale e l’oggettiva difficoltà d’individuazione di quote salariali strettamente correlate a risultati conseguiti, convengono sull’individuazione di una specifica quota di trattamento economico, con decorrenza 1 Giugno 2004, pari allo 0,2% del salario contrattuale provinciale.

Art. 24 Conteggi – Elementi costitutivi
A partire dall’ 1/6/2004 il valore convenzionale della casa, orto, porcile e pollaio viene fissato in € 120,00 annui; dall’ 1/1/2005 132 euro annui, dall’ 1/1/2006 144 euro annui e dall’ 1/1/2007  156 euro annui.
 

Art. 26 Compensi per la mietitura e la trebbiatura
L’importo forfettario per gli OTI, oltre alla retribuzione normale, viene elevato ad € 5,00 l’ora.
 

Art. 28 Compensi in natura
Il 4° e 5° comma vengono sostituiti dai seguenti:
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica e di allacciamento del gas, semprechè la località ne sia servita; la spesa dei consumi e il nolo del contatore restano a carico dell’operaio.
Gli addetti al bestiame da latte hanno diritto alla somministrazione gratuita di un litro di latte il giorno e per tutti i giorni dell’anno o ad un compenso sostitutivo nel caso di non ritiro. Annualmente le parti s’incontreranno per definirne la quantificazione; per il 2004, l’importo sostitutivo è pari ad € 117,72.
 

Art. 51 (Nuovo) Ente Bilaterale Agricolo Piacentino
Le parti concordano, sulla base del mandato di cui all’art. 90 del CCNL, di costituire l’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino che assumerà anche le competenze previste dall’art. 6 del presente contratto - Osservatorio Provinciale – che cesserà le sue funzioni non appena l’ente Bilaterale sarà operativo.
La costituzione, tenuto conto delle indicazioni delle indicazioni della commissione Nazionale prevista dall’art. 90 del CCNL, avverrà attraverso un atto notarile che comprenderà l’atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento.
L’Ente Bilaterale dovrà garantire una concreta applicazione delle intese contrattuali in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e contrattuali in favore degli operai agricoli e florovivaisti, fornendo servizi ai lavoratori e alle imprese rispetto al mercato del lavoro, ai flussi migratori e ai rapporti di lavoro.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle politiche formative, nell’ambito dell’utilizzazione di tutti gli strumenti e le opportunità, pubbliche e private, per una formazione professionale che promuova lo sviluppo dei profili, coniugando sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.
Le modalità operative dell’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino, verranno definite al momento della stesura dell’atto notarile. 

Art. 54 Provvidenze in caso di malattia o infortunio – Aventi diritto all’integrazione dell’indennità – Misure delle integrazioni
In caso di malattia o infortunio sul lavoro, a tutti gli operai agricoli della provincia di Piacenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà corrisposta un’indennità giornaliera integrativa a quella corrisposta dall’INPS o dall’INAIL, fino a raggiungere, complessivamente, il 100% del salario denunciato ai fini previdenziali.
Agli operai a tempo determinato saràcorrisposta un’indennità giornaliera, integrativa a quella corrisposta dell’INPS e dall’INAIL, fino a raggiungere, almeno, l’80% del salario denunciato ai fini previdenziali.
 L’indennità integrativa verrà corrisposta agli operai che sono iscritti negli elenchi anagrafici e che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende agricole della provincia di Piacenza.
L’indennità integrativa di malattia o infortunio non compete agli operai che fruiscono di tali indennità in altri settori.
L’indennità integrativa viene corrisposta:
1) Agli O.T.I. per tutti i giorni di malattia, di durata non inferiore ai tre giorni, considerati e riconosciuti dall’INPS.
2) Agli O.T.I., qualora nel periodo di malattia intervenga ricovero ospedaliero, anche per i tre giorni di carenza non riconosciuti dall’INPS. Il comitato di gestione del Fondo si farà carico, valutata la disponibilità di bilancio, di estendere il pagamento dei tre giorni di carenza anche senza il ricovero ospedaliero.
3) Per la malattia, tenuto conto dello scorporo dell’incidenza della 13° e 14°, la percentuale d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al 35,72%; dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 19,06%
4) Per l’infortunio, essendo i primi 15 giorni integrati dal Datore di lavoro, la percentuale d’integrazione dal 16° al 90° giorno sarà pari al 25.72%; dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.
5) Per gli O.T.D., per tutti i giorni di malattia considerati e riconosciuti dall’INPS, la percentuale d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al 28,58%; dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.
6) Per l’infortunio, la percentuale d’integrazione dal 4° al 90° giorno sarà pari al 20,58%, dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari all’8,58%.
7) Il Comitato di Gestione del fonfo, facendosi carico della situazione di bilancio e della trasformazione in percentuale dell’integrazione a favore degli O.T.D., conferma la carenza di 5 giorni di malattia per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato; si farà carico della revisione del limite di carenza sulla base delle risultanze di bilancio.

Art. 55 Caso di morte per infortunio o cause naturali
Revisione dell’Indennità pari ad € 1.000,00.
 

Art. 57 Contributo per l’integrazione malattia ed infortunio
Revisione del contributo pari all’1% del salario di riferimento

 

Art. 58 Contributo per l’assistenza contrattuale provinciale
Revisione del contributo pari allo 0,50 del salario di riferimento


TORNA AL PRINCIPIO