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Art.
4 Riassunzione (Nuovo)
Con riferimento al disposto dell’art. 18 del CCNL, i lavoratori che
hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in
una determinata fase lavorativa, hanno diritto ad essere riassunti ai
sensi del comma 9 e 10 dell’art. 10 del D. leg. 368/2001, presso la
stessa azienda e con la medesima mansione e qualifica.
Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando
richiesta scritta all’azienda entro un mese dalla data di cessazione
del rapporto stesso.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non
ha prestato attività nell’azienda per cause indipendenti dalla volontà
delle parti, (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto
s’intende prorogato di 12 mesi.
L’Azienda ove proceda a nuove assunzioni, con riferimento alle
medesime ipotesi di cui al primo comma, s’impegna ad assumere,
prioritariamente, tali lavoratori nella misura, almeno, del 70% delle
assunzioni da effettuare.
In tal caso, i criteri di precedenza sono nell’ordine:
-
La professionalità;
-
Il carico familiare;
-
La disponibilità,
-
L’anzianità di iscrizione.
Art.
9 Classificazione e mansione degli operai agricoli
Nel 1° Livello sostituire L’addetto Zootecnico con - Il Responsabile
Zootecnico
L’addetto allevamento ovino, suino, avicunicolo con il Responsabile
allevamento ovino, suino, avicunicolo;
Inserire
Il responsabile confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;
Nel 2° Livello inserire:
l’addetto
agli allevamenti ovini, suini, avicunicoli;
l’accompagnatore ippico ed addetto scuderie;
l’accompagnatore didattico nelle aziende agrituristiche;
Nel 3° Livello inserire:
l’addetto alle vendite nello spaccio aziendale; l’addetto al
controllo del confezionamento ed all’approvvigionamento degli
imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
Nel 5° livello inserire:
l’addetto alla cernita ed incassettamento in aziende di
confezionamento di prodotti ortofrutticoli.
Art.
10 Mansioni degli operai agricoli
Aggiungere i seguenti profili:
ACCOMPAGNATORE DIDATTICO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE:
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquisita per pratica o per titolo, accompagna le scolaresche o i gruppi
in visite guidate nelle azienda agrituristiche fornendo tutte quelle
informazioni di ordine tecnico e culturali per la promozione, nelle
scuole e nella realtà sociale, del mondo rurale.
RESPONSABILE
IN AZIENDE DI CONFEZIONAMENTO
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovraintende le
operazioni di confezionamento e di spedizione nelle aziende specializzate
in tale attività.
ADDETTO ALLE VENDITE NELLO SPACCIO AZIENDALE
Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo,
è addetto alla vendita, nello spaccio, dei prodotti agricoli aziendali.
ADDETTO
AL CONTROLLO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo,
è addetto al controllo della cernita, incassettamento, confezionamento
ed approvvigionamento imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
ADDETTO ALLA CERNITA ED INCASSETTAMENTO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, senza elevata professionalità, nelle aziende di
confezionamento dei prodotti agricoli, è addetto alla cernita e ad
altre mansioni che non comportano elevata professionalità.
Art.
20 Convenzioni
Sostituire l’ultimo comma: Le modalità procedurali dell’esame
preventivo che le parti devono compiere per i programmi di assunzione,
predisposti dalle aziende, sono demandate all’osservatorio
provinciale.
Art.
22 Retribuzione
Aggiungere
dopo il 2° punto:
3) Terzo elemento per gli operai a tempo determinato;
Quantificazione degli aumenti economici:
Aumento del 3%
con decorrenza 1 giugno 2004 e di un ulteriore 2% dal 1 Gennaio 2005;
Art.
23 Salario provinciale di produttività
Avendo a riferimento l’art. 2 del CCNL, (struttura ed assetto del
contratto) con particolare riguardo al comma 16, le parti, rilevata la
disomogeneità delle aziende sul territorio provinciale e l’oggettiva
difficoltà d’individuazione di quote salariali strettamente correlate
a risultati conseguiti, convengono sull’individuazione di una
specifica quota di trattamento economico, con decorrenza 1 Giugno 2004,
pari allo 0,2% del salario
contrattuale provinciale.
Art.
24 Conteggi – Elementi costitutivi
A partire dall’ 1/6/2004 il valore convenzionale della casa, orto,
porcile e pollaio viene fissato in € 120,00 annui; dall’ 1/1/2005 132
euro annui, dall’ 1/1/2006 144
euro annui e dall’ 1/1/2007 156
euro annui.
Art.
26 Compensi per la mietitura e la trebbiatura
L’importo forfettario per gli OTI, oltre alla retribuzione normale,
viene elevato ad € 5,00 l’ora.
Art.
28 Compensi in natura
Il 4° e 5° comma vengono sostituiti dai seguenti:
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica e di allacciamento del
gas, semprechè la località ne sia servita; la spesa dei consumi e il
nolo del contatore restano a carico dell’operaio.
Gli addetti al bestiame da latte hanno diritto alla somministrazione
gratuita di un litro di latte il giorno e per tutti i giorni dell’anno
o ad un compenso sostitutivo nel caso di non ritiro. Annualmente le
parti s’incontreranno per definirne la quantificazione; per il 2004,
l’importo sostitutivo è pari ad €
117,72.
Art.
51 (Nuovo) Ente Bilaterale Agricolo Piacentino
Le parti concordano, sulla base del mandato di cui all’art. 90 del
CCNL, di costituire l’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino che assumerà
anche le competenze previste dall’art. 6 del presente contratto -
Osservatorio Provinciale – che cesserà le sue funzioni non appena
l’ente Bilaterale sarà operativo.
La costituzione, tenuto conto delle indicazioni delle indicazioni della
commissione Nazionale prevista dall’art. 90 del CCNL, avverrà
attraverso un atto notarile che comprenderà l’atto costitutivo, lo
Statuto ed il Regolamento.
L’Ente Bilaterale dovrà garantire una concreta applicazione delle
intese contrattuali in materia di mercato del lavoro, di attività
mutualistiche, assistenziali e contrattuali in favore degli operai
agricoli e florovivaisti, fornendo servizi ai lavoratori e alle imprese
rispetto al mercato del lavoro, ai flussi migratori e ai rapporti di
lavoro.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle politiche formative,
nell’ambito dell’utilizzazione di tutti gli strumenti e le
opportunità, pubbliche e private, per una formazione professionale che
promuova lo sviluppo dei profili, coniugando sicurezza sul lavoro e
sicurezza alimentare.
Le modalità operative dell’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino,
verranno definite al momento della stesura dell’atto notarile.
Art.
54 Provvidenze in caso di malattia o infortunio – Aventi diritto
all’integrazione dell’indennità – Misure delle integrazioni
In caso di malattia o infortunio sul lavoro, a tutti gli operai agricoli
della provincia di Piacenza con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, verrà corrisposta un’indennità giornaliera
integrativa a quella corrisposta dall’INPS o dall’INAIL, fino a
raggiungere, complessivamente, il 100% del salario denunciato ai fini
previdenziali.
Agli operai a tempo determinato saràcorrisposta un’indennità
giornaliera, integrativa a quella corrisposta dell’INPS e
dall’INAIL, fino a raggiungere, almeno, l’80% del salario denunciato
ai fini previdenziali.
L’indennità
integrativa verrà corrisposta agli operai che sono iscritti negli
elenchi anagrafici e che prestano la loro attività lavorativa nelle
aziende agricole della provincia di Piacenza.
L’indennità integrativa di malattia o infortunio non compete agli
operai che fruiscono di tali indennità in altri settori.
L’indennità integrativa viene corrisposta:
1)
Agli O.T.I. per tutti
i giorni di malattia, di durata non inferiore ai tre giorni, considerati
e riconosciuti dall’INPS.
2)
Agli O.T.I., qualora
nel periodo di malattia intervenga ricovero ospedaliero, anche per i tre
giorni di carenza non riconosciuti dall’INPS. Il comitato di gestione
del Fondo si farà carico, valutata la disponibilità di bilancio, di
estendere il pagamento dei tre giorni di carenza anche senza il ricovero
ospedaliero.
3)
Per la malattia,
tenuto conto dello scorporo dell’incidenza della 13° e 14°, la
percentuale d’integrazione fino al 20°
giorno sarà pari al 35,72%;
dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 19,06%
4)
Per l’infortunio,
essendo i primi 15 giorni integrati dal Datore di lavoro, la percentuale
d’integrazione dal 16° al 90°
giorno sarà pari al 25.72%;
dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.
5)
Per gli O.T.D., per
tutti i giorni di malattia
considerati e riconosciuti dall’INPS, la percentuale d’integrazione
fino al 20° giorno sarà pari al 28,58%;
dal 21° giorno in poi, la
percentuale sarà pari al 15,25%.
6)
Per l’infortunio, la
percentuale d’integrazione dal 4°
al 90° giorno sarà pari al 20,58%,
dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari all’8,58%.
7)
Il Comitato di Gestione del fonfo, facendosi carico della
situazione di bilancio e della trasformazione in percentuale
dell’integrazione a favore degli O.T.D., conferma la carenza di 5
giorni di malattia per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
determinato; si farà carico della revisione del limite di carenza sulla
base delle risultanze di bilancio.
Art.
55 Caso di morte per infortunio o cause naturali
Revisione dell’Indennità pari ad € 1.000,00.
Art.
57 Contributo per l’integrazione malattia ed infortunio
Revisione del contributo pari all’1% del salario di riferimento
Art.
58 Contributo per l’assistenza contrattuale provinciale
Revisione del contributo pari allo 0,50 del salario di riferimento
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