C.P.L.: Modena, 29 luglio 2004

(Articoli estratti)

Art. 4) - RIASSUNZIONI
Per i lavoratori assunti tramite gli accordi sindacali collettivi di cui all'art. 7 punto B) del presente CPL gli accordi stessi devono intendersi anche come manifestazione di volontà di riassunzione.
In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. Nelle riassunzioni regolamentate dall'art. 8 bis della legge n. 79/83 e successive modifiche le parti stabiliscono i seguenti criteri di priorità:
1) professionalità del lavoratore;
2) classi di precedenza stabilite dalle leggi sul Collocamento della manodopera agricola;
3) anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
4) condizioni familiari.
Le parti concordano di reincontrarsi successivamente alle modifiche apportate al CCNL, cosi come previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 368/2001.

Art. 5) - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all'art. 19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
Gli operai a tempo determinato che abbiano effettivamente lavorato o lavorino almeno 180 giornate nel corso dell'anno, anche non continuative, presso la stessa azienda hanno diritto, da esercitarsi con richiesta scritta, al passaggio a tempo indeterminato, ad eccezione dei lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui alla lettera C) dell'art. 19 del CCNL del 10/07/2002.
Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto va esercitato nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo; qualora tale diritto non venga esercitato, l'operaio rimane a tempo determinato ad ogni effetto, fino alla maturazione del nuovo diritto.
Si conferma che sono altresì operai a tempo determinato, gli operai di cui ai contratti aggiuntivi previsti dall'art. 37 del presente CPL.
Gli operai a tempo determinato vengono retribuiti con le tariffe di cui all'allegato n° B/5.

Art. 6 - MOBILITA' TERRITORIALE DELLA MANODOPERA E LAVORATORI MIGRANTI
In base a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL, le parti firmatarie del presente contratto si danno reciprocamente atto che nella fascia del territorio delimitato come zona della ciliegia tipica di Vignola possono presentarsi annate produttive favorevoli ad una raccolta eccezionale e la contemporanea scarsità di manodopera disponibile, per cui nell'operazione di raccolta della frutta rossa sarà necessaria l'assunzione di manodopera residente in altri Comuni.
Si conviene pertanto che, sempre per la fascia del territorio delimitato dalla zona della ciliegia tipica di Vignola - il datore di lavoro garantirà per coloro che provengono da fuori zona, almeno una settimana di lavoro ai lavoratori dallo stesso assunti, salvo impossibilità per causa di forza maggiore (grandinate, intemperie, ecc.)
Considerate le particolari caratteristiche del lavoro da svolgere per la raccolta della frutta rossa per la maggior parte su piante ad alto fusto, la suddetta garanzia di lavoro sarà valida soltanto per quegli operai che regolarmente avviati al lavoro degli Uffici di Collocamento, avranno dimostrato di possedere le attitudini e le capacità richieste per raccogliere un prodotto valido agli effetti della commercializzazione; in caso diverso, il datore di lavoro, nonostante la garanzia anzidetta, potrà interrompere il rapporto al termine della prima giornata.
Nel caso in cui al trasporto non provveda l'azienda, per tale manodopera che pernotta in luogo , è previsto un rimborso per il viaggio di andata all'inizio del rapporto di lavoro e ritorno al termine del rapporto di lavoro stesso, come di seguito precisato.
Sempre nell'ipotesi che al trasporto non provveda l'azienda, nel caso che tale manodopera non pernotti in luogo sarà riconosciuto un rimborso per le spese di trasporto, come di seguito precisato, rapportato alla distanza intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la sede aziendale per un solo percorso di andata e ritorno giornaliero per ciascun giorno di lavoro prestato alle dipendenze della azienda di assunzione, sempreché tale distanza sia superiore a cinque chilometri dalla residenza del lavoratore al posto di lavoro.
Nei casi previsti nei due comma precedenti, il compenso è di Euro 0,05 al Km.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale.
La soluzione di eventuali problemi di servizi sociali collettivi necessari, in relazione alle esigenze di pernottamento e di mensa, sarà esaminata dalle parti stipulanti il presente contratto per individuare le conseguenti azioni comuni per ottenere dai poteri pubblici il superamento degli anzidetti problemi. Infine, allo scopo di dare attuazione agli art. 22 e 23 del CCNL, le parti concordano che la trattazione degli argomenti ivi previsti possa effettuarsi anche in occasione degli incontri stabiliti nell'art. 2 del presente CPL.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale, demandando all'Osservatorio provinciale lo studio annuo dei fabbisogni alla luce dei programmi di assunzione elaborati dalle aziende e impegnandosi a rinviare allo stesso Osservatorio provinciale l'applicazione di eventuali accordi regionali o nazionali sull'argomento in oggetto.

Art. 7 - MERCATO DEL LAVORO
A) AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
DISABILI
In caso di modifica dell'attuale normativa sull'avviamento al lavoro dei disabili le parti si impegnano a verificare la possibilità di concordare una norma applicativa che tenga conto delle particolarità del lavoro agricolo.
ONERE DELLA RISERVA
Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L. 23 luglio 1991 n 223, non sono computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni effettuate per le qualifiche di specializzati e specializzati super. Sono inoltre esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti in attuazione degli accordi sindacali collettivi previsti dal presente articolo.
B) ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell'ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie occupazionali.
Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l'effettivo godimento dei riposi settimanali e delle ferie.
Le parti, allo scopo di rendere sempre più stabile la manodopera agricola, si impegnano a verificare la possibilità che gli accordi sindacali collettivi possono essere stipulati anche fra più ditte, anche all'interno della filiera agro-alimentare.
Eventuali modifiche del CCNL o accordi nazionali sul mercato del lavoro saranno recepiti dalle parti verificandone l'applicabilità alla realtà agricola modenese
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono la necessità di rendere più efficace per aziende e lavoratori l'avviamento al lavoro. Ai sensi delle nuove disposizioni legislative sull'avviamento al lavoro degli operai agricoli e dei nuovi compiti attribuiti alla provincia, le parti concordano di attivarsi per stipulare una convenzione con l'Ente pubblico per facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Per gli scopi sopra citati i firmatari si impegnano a coinvolgere le parti sociali del mondo agricolo modenese.

Art. 8 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In applicazione dell'art. 28 del CCNL rientrano nella prima area professionale le seguenti qualifiche:
SPECIALIZZATO SUPER
SPECIALIZZATO

nella seconda area professionale:
QUALIFICATO SUPER
QUALIFICATO

nella terza area professionale:
COMUNE B
COMUNE A

Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale posseduto al momento dell'assunzione e già documentata all'atto dell'iscrizione nelle liste di collocamento o che può raggiungere con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa tenuto sempre conto delle norme legislative in materia di collocamento.
COMUNE A (a tempo determinato)
Sono inquadrati in questa qualifica gli assunti esclusivamente come: addetti alla raccolta dell'uva, della frutta con o senza scale, dei prodotti ortivi; addetti alla zappatura ed alla vangatura e che non siano occupati nella stessa azienda anche per altre mansioni, sono tali gli operai a tempo determinato che nel corso di un anno solare - a decorrere dal 1993 - eseguano nella stessa azienda agricola non più di 60 giornate di lavoro e/o coloro che nel biennio - a decorrere dal 2000 - eseguano non più di 108 giornate di lavoro.
Il lavoratore matura il diritto al riconoscimento della qualifica superiore (Comune B) dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento delle giornate di cui al comma precedente.
Per questa qualifica la tariffa oraria di cui all'art. 16 si intende comprensiva di trattamento di fine rapporto.
COMUNE B (a tempo determinato)
Sono operai COMUNI B i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Sono mansioni dell'operaio COMUNE B:
zappatura, vangatura, raccolta uva, scollettatura a mano bietole, irrigazione a scorrimento, carico e scarico a mano dei foraggi e della paglia, estirpazione bietole, falciatura a mano, raccolta della frutta con o senza scala e dei prodotti ortivi, addetti alla cernita e prima manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale (per questa mansione vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI), per gli assunti successivamente al 1.7.96 addetti alla cernita ed alla confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI), gli addetti alle pulizie di sala e di cucina in aziende agrituristiche.
QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono mansioni dell'operaio qualificato (a tempo determinato ed indeterminato):
lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico e privato; potatura non meccanizzata di viti in produzione; cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI); irrorazione tradizionale in genere; semina a mano; irrigazione a pioggia; cernita delle bietole; lavori in fungaia; trapianto a mano di piantine di bietole da seme o di ortaggi; addetti alla cernita su macchina per la raccolta meccanizzata dei pomodori; addetti alla trapiantatrice automatica di piantine di pomodori, di bietole da seme e ortaggi; addetti alla preparazione e alla lavorazione delle carni negli spacci di aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti alla vendita negli spacci di aziende agricole singole o associate e di frigor ortofrutticoli di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti alla semina degli asparagi; responsabili alla pesatura ed etichettatura dei prodotti; camerieri nelle aziende agrituristiche; addetti alla vendita dei prodotti aziendali sia sulle bancarelle che nei mercati esclusi quelli già inquadrati con qualifiche più alte; gli addetti in maniera esclusiva al diradamento di frutta verde con o senza scala assunti dal 1.7.96 e non già inquadrati negli specializzati.
Rientrano in questa categoria anche gli operai a tempo determinato assunti negli allevamenti di ogni tipo per le mansioni non già inquadrate nel presente CPL.
Sarà possibile l'assunzione di questi operai a tempo determinato nella percentuale massima del 60% (sessanta per cento) del totale delle giornate effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette aziende agricole.
A questo fine sono equiparati ai dipendenti a tempo indeterminato i componenti attivi della famiglia diretto coltivatrice, degli I.A.T.P. e dei soci lavoratori delle cooperative e/o dei consorzi di cooperative occupati a tempo indeterminato.
La percentuale indicata nel comma precedente è derogabile nei casi previsti ai punti B) e C) dell'art. 7 del presente CPL
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare, a fine contratto, l'applicazione della norma riferita alla percentuale degli operai a tempo determinato assunti negli allevamenti per correggerne eventuali distorsioni.
QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenza e capacità professionali dell'operaio qualificato, che sono in grado di svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella dei qualificati.
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo determinato ed a tempo indeterminato, gli addetti alla lombricoltura, all'apicoltura ed alla elicicoltura; gli addetti agli impianti termici; gli aiutoinnestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze nelle aziende florovivaistiche; gli addetti alle macchine agricole leggere; nonché gli addetti alle operazioni di mungitura nelle stalle tradizionali; addetti alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI); gli addetti abituali alla vendita nelle aziende singole o associate con responsabilità di cassa, autisti e/o addetti alle consegne; addetti al governo e preparazione dei cavalli nelle aziende agrituristiche; addetti alla manutenzione, gestione e cura del verde pubblico e privato.
Rientrano inoltre nella categoria dell'operaio qualificato super gli operai a tempo indeterminato addetti al governo del bestiame nella stalla tradizionale modenese, purché non abbiano diritto alla qualifica superiore in base alle modalità previste dal presente CPL.
SPECIALIZZATI
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.
Rientrano in questa categoria:
- con assunzione solo a tempo indeterminato:
gli addetti agli allevamenti moderni bovini da latte e da ingrasso, nonché gli addetti agli allevamenti avicunicoli, ittici o suinicoli. Gli operai appartenenti a questo gruppo dovranno assicurare il regolare funzionamento e provvedere alla ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni degli impianti e delle attrezzature (anche razionali se esistenti) per il governo e l'alimentazione (anche automatizzata se esistente) del bestiame. Devono altresì avere la necessaria conoscenza e pratica per l'impiego dei mangimi concentrati e bilanciati ed essere in grado di effettuare le ricorrenti prestazioni igienico-profilattiche e le operazioni inerenti la riproduzione.
- con assunzione a tempo determinato ed indeterminato addetti ai lavori di campagna:
i potatori, gli innestatori, i vivaisti, gli addetti alla guida di macchine operatrici semoventi in azienda e/o su strada in possesso della patente di guida, gli addetti ai muletti nei frigor, gli addetti alla raccolta della frutta rossa su piante ad alto fusto, diradamento di frutta verde con o senza scala, operazioni di mungitura in stalle moderne, raccolta e lavorazione sementi in genere, meccanici con particolari capacità ed esperienza in grado di eseguire la manutenzione e le piccole riparazioni in azienda, elettricisti, falegnami, muratori, idraulici, fabbri, frigoristi, addetti alla manutenzione degli impianti, addetti ai mulini aziendali, maestre confezionatrici della frutta nei frigor ed in campagna, autisti con patente "C", miscelatori e/o addetti alla lancia per irrorazioni viti e frutti per trattamenti anticrittogramici e antiparassitari, addetti alla effettuazione di tutte le operazioni per l'impianto e la coltivazione delle piante fruttifere e della vite in coltura specializzata nelle diverse forme di allevamento razionale, banconieri addetti alla vendita di carni negli spacci di aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63, lavoratori addetti alla preparazione di carni sotto vuoto, aiuto casaro in caseifici aziendali, campionatrici della frutta, aiuto-cuochi nelle aziende agrituristiche, addetti alle vendite in aziende vivaistiche in possesso di particolari conoscenze tecniche, addetti alla potatura e taglio di piante di alto fusto ed arredo urbano, i lavoratori addetti alle acetaie aziendali agricole in possesso di specifiche e complesse conoscenze, i lavoratori addetti alla cantina aziendale agricola in possesso di specifiche e complesse conoscenze.
SPECIALIZZATI SUPER
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio specializzato.
Rientrano in questa qualifica con assunzione a tempo determinato ed indeterminato:
ibridatore selezionatore: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquista per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, conduce mietitrebbie o vendemmiatrici meccaniche e provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle macchine stesse;
aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquista per pratica o per titolo e polivalenza nelle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
potatore artistico di piante: l'operaio che con elevata competenza professionale ed autonomia esecutiva acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto:
conduttore di caldaie a vapore: l'operaio che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente:
capo squadra costruttore di impianti: colui che, dipendente da azienda florovivaista e responsabile di un gruppo di operai addetti alla costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace di leggere il disegno ed ha autonomia operativa (compete a questo lavoratore anche la maggiorazione del 8% di cui all'ultimo comma del presente articolo):
vetrinista: colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte ed inventiva le composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la vendita nelle serre di produzione dei fiori.
Rientrano altresì in questa qualifica:

  • i cuochi nelle aziende agrituristiche;

  • gli autisti di autotreni con rimorchio e/o di autoarticolati;

  • gli addetti all'addestramento ed alla cura dei cavalli nelle aziende agrituristiche;

  • responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato;

  • responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la potatura ed il taglio delle piante di alto fusto e di arredo urbano;

  • i responsabili delle acetaie aziendali agricole;

  • i responsabili delle cantine aziendali agricole;

  • i lavoratori addetti a mansioni di guardiacaccia, guardiapesca e controllori dei prodotti del sottobosco non occupati per l'intero periodo dell'anno e non già inquadrati come impiegati agricoli.

Rientrano in questa qualifica con assunzione solo a tempo indeterminato:
lavoratori addetti al prelievo del seme bovino, fecondatori laici di bestiame bovino e suino, responsabili di spaccio e capo squadra spaccio, capofficina, casaro nei caseifici aziendali, frigorista addetto alla conduzione ed alla manutenzione di celle frigorifere ad atmosfera controllata, con anche compiti di piccola manutenzione, regolazione, messa a punto degli impianti.

Le parti concordano che a quei lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, già in possesso della qualifica di specializzato e specializzato super, con autonomia operativa e gestionale relativamente all'intera azienda o parti significative della produzione, che agiscono con ampie deleghe da parte del titolare dell'azienda e che coordinino ed organizzino il lavoro di altri operai venga riconosciuta, a decorrere dal 01/07/2000, una "indennità di alta professionalità" pari a euro 105,00 annue che verrà corrisposta con la retribuzione di dicembre di ogni anno. In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno la stessa indennità verrà proporzionalmente corrisposta. Tale indennità inciderà sul calcolo del trattamento di fine rapporto.

In applicazione del penultimo comma dell'art. 65 del CCNL, sono considerati lavori pesanti i seguenti:

- irrigazione a scorrimento,
- raccolta sala palustre,
- monda e trapianto riso,
- carico e scarico a mano della paglia e del foraggio,
- estirpazione a mano delle bietole ,
- trebbiatura ed essiccazione del riso,
- falciatura a mano.

I lavoratori che effettuano detti lavori pesanti avranno diritto ad una riduzione di orario pari ad un'ora per ogni giornata lavorativa. La retribuzione sarà comunque corrisposta per l'intera giornata lavorativa.

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 28 del CCNL ai lavoratori specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisce per iscritto l'incarico di capo in quanto responsabile di un gruppo di operai che, oltre a prestare la propria opera manuale, risponde al datore di lavoro od al suo delegato del lavoro svolto dall'intero gruppo, viene riconosciuta una maggiorazione salariale dell'8% sulla retribuzione di qualifica.


Art. 9 - PERCORSI PROFESSIONALI

Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e prima manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale vengono inquadrati nella qualifica di COMUNE B; dopo due anni ed almeno 250 giornate di lavoro i lavoratori acquisiscono l'inquadramento di QUALIFICATI.

Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e confezione della frutta e degli ortaggi vengono inquadrati nel COMUNE B per il primo anno e con almeno 150 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO il secondo anno e con almeno 250 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO SUPER il terzo anno e con almeno 350 giornate di lavoro.

Le giornate di lavoro di cui ai commi precedenti si intendono complessive dei vari anni.


Art. 10 - ORARIO DI LAVORO

In applicazione del quinto comma dell'art. 31 del CCNL è confermato quanto segue:

per gli operai di campagna e per gli addetti ai frigor agricoli, il sabato pomeriggio è considerato non lavorativo, di conseguenza per gli operai di campagna e per quelli addetti ai frigor agricoli l'orario di lavoro ordinario settimanale è così distribuito nell'anno:
- dal Lunedì al Venerdì compresi ore 7 al giorno;
- il sabato ore 4 (dalle ore 8 alle ore 12)

Il datore di lavoro, di comune accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza, con i lavoratori interessati, può convenire, in situazioni aziendali che lo consentano, e salvaguardando le esigenze produttive, l'attuazione dell'orario ordinario contrattuale di lavoro dal Lunedì al Venerdì, anche per i soli periodi dell'anno, fatta eccezione naturalmente per gli operai addetti esclusivamente agli allevamenti zootecnici di qualsiasi natura.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora fosse necessario impegnare il sabato mattino per particolari operazioni, tra le quali la fornitura del foraggio verde, le ore del sabato mattino o verranno pagate come straordinario, oppure potranno essere recuperate in altro giorno della settimana, con deduzione dall'orario ordinario giornaliero.

Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini, avicunicoli, ecc,) resta confermata la prestazione ad orologio, nonché l'effettuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale distribuito in sei giornate della settimana (ore 6.30 giornaliere).

L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in mancanza i lavoratori interessati, potrà stabilire, per esigenze aziendali, un orario di lavoro unico continuativo di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana.

L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in mancanza i lavoratori interessati, potrà istituire due turni avvicendati di lavoro di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana comprensivi della pausa intermedia retribuita.

Ulteriori regimi di orario diversi da quello aziendale potranno essere stabiliti fra le parti per alcune mansioni di servizio individuate a livello aziendale.

Al datore di lavoro compete la facoltà di regolamentare la organizzazione del lavoro in azienda in ordine all'attuazione dell'orario ad orologio.

Ove necessario, eventuali difficoltà saranno superate con l'assistenza di un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori indicati dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza degli interessati.

Nel caso di Cooperative o di forme associative in genere è considerato orario lavorativo, e pertanto sarà retribuito come tale agli operai che lo effettuano, il tempo impiegato per lo spostamento anche da un podere all'altro delle macchine operatrici.

Sono altresì considerate ore di lavoro comunque effettuate quando l'addetto sia rimasto a disposizione del datore di lavoro (si intendono per tali le ore, oltre a quelle di effettivo funzionamento della macchina, impiegate per la manutenzione, le pulizie ed i rifornimenti). Per corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, o in mancanza, i lavoratori interessati, possono stabilire di estendere il normale orario di lavoro fino alle 44 ore settimanali per un periodo massimo di 90 giorni di calendario nell'anno, compensando tale flessibilità in altri periodi dell'anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore settimanali.


Art. 13 - PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO

Le parti convengono che i permessi previsti dall'art. 36 del CCNL sono usufruibili anche per partecipare a corsi di istruzione secondaria ed universitaria (facoltà o istituti collegati al settore agricolo), qualora il dipendente segua corsi serali o comunque non in orario di lavoro avrà comunque diritto a godere di 2 giorni; 1 di permesso relativamente ad un esame ed 1 al giorno immediatamente precedente.

In applicazione di quanto previsto dal CCNL il diritto ad usufruire dei permessi è esteso anche a tutti i lavoratori a tempo determinato purché siano almeno al secondo anno di assunzione presso l'azienda.

I lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato e con almeno 1 anno di anzianità potranno utilizzare i permessi anche per partecipare a corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana.

Art. 16 - RETRIBUZIONE

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 2 e 46 del CCNL si stabilisce un aumento del salario contrattuale vigente pari al 5,8% per l'area dei comuni, 6,2% per l'area dei qualificati e del 6,6% per l'area degli specializzati.

Tali aumenti verranno erogati in due tranches di pari importo con decorrenza la prima dal 01/07/2004 e la seconda dal 01/07/2005:

qualifica professionale

aumento dal 1/07/04    

     aumento dal 1/07/05

COMUNE A

€ 19,93   

   € 19,93

COMUNE B

€ 26,71

   € 26,71

QUALIFICATO

    € 31,85       

   € 31,85

QUALIFICATO SUPER

€ 33,15    

   € 33,15

SPECIALIZZATO

€ 37,15  

  € 37,15

SPECIALIZZATO SUPER

€ 39,17    

  € 39,17


il salario contrattuale al 01.07.04 viene perciò così definito:

qualifica professionale

salario conglobato

aumento

salario contrattuale

COMUNE A

685,05

19,93

704,05

COMUNE B

918,80

26,71

945,51

QUALIFICATO

1.024,91

31,85

1.056,76

QUALIFICATO SUPER

1.066,66

33,15

1.099,81

SPECIALIZZATO

1.122,64

37,15

1.159,79

SPECIALIZZATO SUPER

1.183,89

39,17

1.223,06

il salario contrattuale al 01.07.05 viene perciò così definito:

qualifica professionale

salario conglobato

aumento

salario contrattuale

COMUNE A

704,05

19,93

724,91

COMUNE B

945,51

26,71

972,22

QUALIFICATO

1.056,76

31,85

1.088,61

QUALIFICATO SUPER

1.099,81

33,15

1.132,96

SPECIALIZZATO

1.159,79

37,15

1.196,94

SPECIALIZZATO SUPER

1.223,06

39,17

1.262,23


La retribuzione del COMUNE A non verrà considerata agli effetti della determinazione del salario medio convenzionale.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 46 del CCNL si conviene che il calcolo e la redazione delle tariffe sindacali derivino dai meccanismi di cui agli allegati 4 e 5 del presente CPL.
 
Art. 36 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PREMIO DI RENDIMENTO

Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.

A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato.

Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell'anno.

Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche nell'ipotesi che l'operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà (escluse malattie ed infortuni).

Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all'operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).

La procedura per l'applicazione del presente articolo è la seguente:

- tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato l'impegno contemplato dal presente articolo, l'impegno reciproco deve risultare da atto scritto;

- nel caso di eventuali divergenze in merito all'applicazione del presente articolo, le parti possono richiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali;

- nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l'esame di possibilità effettive di procedere all'applicazione del presente articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l'accordo fra le parti.


Art. 38 - PREMI DI PRODUTTIVITA' - ALLEVAMENTI BOVINI

L'operaio addetto al governo del bestiame avrà diritto:

- al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;

- ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per ogni vaccina coperta nell'azienda stessa, quando vi sia un toro in dotazione;

Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così stabiliti:

copertura vaccine = € 1,03 per ogni copertura;

vitelli nati = € 2,07 per ogni vitello;

2% del latte munto = € 0,20 al Kg.
dal 01/07/2004 € 0,22 al Kg.

Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla non tradizionale modenese va ripartito fra tutti gli operai a tempo indeterminato occupati all'interno della stalla stessa, dal 01/01/2005 lo stesso premio verrà erogato anche ai lavoratori a tempo determinato impegnati per almeno 200 giornate in aziende ove non sia già presente manodopera a tempo indeterminato che gode del premio stesso.


Art. 39 - SALARIO VARIABILE E/O PER OBIETTIVI

Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/2002 e dal protocollo interconfederale del 23/07/93, di incontrarsi entro il 31/03/2005 per definire un meccanismo per l'individuazione e l'erogazione di un salario variabile legato a specifici obbiettivi, avendo riguardo, in via sperimentale, ai seguenti settori produttivi:
· ortofrutta,
· allevamenti bovini,
· allevamenti suinicoli,
· florovivaismo.

Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al reale andamento economico delle aziende, non sia realizzabile in tempi brevi l'elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s'impegneranno nell'arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un meccanismo di erogazione compiuto.

Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti concordano sin da ora che dal 01/07/2001 venga erogato a tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità pari a:

- € 2,07 lordi per i comuni A e B
- € 2,58 lordi per i qualificati e qualificati super
- € 3,10 lordi per gli specializzati e specializzati super

in aggiunta al salario contrattuale mensile.

Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile.


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