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estratti)
Art. 4)
- RIASSUNZIONI
Per i lavoratori assunti tramite gli accordi sindacali collettivi di cui
all'art. 7 punto B) del presente CPL gli accordi stessi devono
intendersi anche come manifestazione di volontà di riassunzione.
In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge
vigenti. Nelle riassunzioni regolamentate dall'art. 8 bis della legge n.
79/83 e successive modifiche le parti stabiliscono i seguenti criteri di
priorità:
1) professionalità del lavoratore;
2) classi di precedenza stabilite dalle leggi sul Collocamento della
manodopera agricola;
3) anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
4) condizioni familiari.
Le parti concordano di reincontrarsi successivamente alle modifiche
apportate al CCNL, cosi come previsto dall'art. 11 comma 2 della L.
368/2001.
Art. 5) - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all'art. 19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
Gli operai a tempo determinato che abbiano effettivamente lavorato o
lavorino almeno 180 giornate nel corso dell'anno, anche non
continuative, presso la stessa azienda hanno diritto, da esercitarsi con
richiesta scritta, al passaggio a tempo indeterminato, ad eccezione dei
lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui alla lettera C)
dell'art. 19 del CCNL del 10/07/2002.
Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto va esercitato nel
termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto
e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo; qualora tale
diritto non venga esercitato, l'operaio rimane a tempo determinato ad
ogni effetto, fino alla maturazione del nuovo diritto.
Si conferma che sono altresì operai a tempo determinato, gli operai di
cui ai contratti aggiuntivi previsti dall'art. 37 del presente CPL.
Gli operai a tempo determinato vengono retribuiti con le tariffe di cui
all'allegato n° B/5.
Art. 6 - MOBILITA' TERRITORIALE DELLA MANODOPERA E LAVORATORI
MIGRANTI
In base a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL, le parti
firmatarie del presente contratto si danno reciprocamente atto che nella
fascia del territorio delimitato come zona della ciliegia tipica di
Vignola possono presentarsi annate produttive favorevoli ad una raccolta
eccezionale e la contemporanea scarsità di manodopera disponibile, per
cui nell'operazione di raccolta della frutta rossa sarà necessaria
l'assunzione di manodopera residente in altri Comuni.
Si conviene pertanto che, sempre per la fascia del territorio delimitato
dalla zona della ciliegia tipica di Vignola - il datore di lavoro
garantirà per coloro che provengono da fuori zona, almeno una settimana
di lavoro ai lavoratori dallo stesso assunti, salvo impossibilità per
causa di forza maggiore (grandinate, intemperie, ecc.)
Considerate le particolari caratteristiche del lavoro da svolgere per la
raccolta della frutta rossa per la maggior parte su piante ad alto
fusto, la suddetta garanzia di lavoro sarà valida soltanto per quegli
operai che regolarmente avviati al lavoro degli Uffici di Collocamento,
avranno dimostrato di possedere le attitudini e le capacità richieste
per raccogliere un prodotto valido agli effetti della
commercializzazione; in caso diverso, il datore di lavoro, nonostante la
garanzia anzidetta, potrà interrompere il rapporto al termine della
prima giornata.
Nel caso in cui al trasporto non provveda l'azienda, per tale manodopera
che pernotta in luogo , è previsto un rimborso per il viaggio di andata
all'inizio del rapporto di lavoro e ritorno al termine del rapporto di
lavoro stesso, come di seguito precisato.
Sempre nell'ipotesi che al trasporto non provveda l'azienda, nel caso
che tale manodopera non pernotti in luogo sarà riconosciuto un rimborso
per le spese di trasporto, come di seguito precisato, rapportato alla
distanza intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la sede
aziendale per un solo percorso di andata e ritorno giornaliero per
ciascun giorno di lavoro prestato alle dipendenze della azienda di
assunzione, sempreché tale distanza sia superiore a cinque chilometri
dalla residenza del lavoratore al posto di lavoro.
Nei casi previsti nei due comma precedenti, il compenso è di Euro 0,05
al Km.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera
proveniente da flussi migratori che interessino il territorio
provinciale.
La soluzione di eventuali problemi di servizi sociali collettivi
necessari, in relazione alle esigenze di pernottamento e di mensa, sarà
esaminata dalle parti stipulanti il presente contratto per individuare
le conseguenti azioni comuni per ottenere dai poteri pubblici il
superamento degli anzidetti problemi. Infine, allo scopo di dare
attuazione agli art. 22 e 23 del CCNL, le parti concordano che la
trattazione degli argomenti ivi previsti possa effettuarsi anche in
occasione degli incontri stabiliti nell'art. 2 del presente CPL.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera
proveniente da flussi migratori che interessino il territorio
provinciale, demandando all'Osservatorio provinciale lo studio annuo dei
fabbisogni alla luce dei programmi di assunzione elaborati dalle aziende
e impegnandosi a rinviare allo stesso Osservatorio provinciale
l'applicazione di eventuali accordi regionali o nazionali sull'argomento
in oggetto.
Art. 7 - MERCATO DEL LAVORO
A) AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
DISABILI
In caso di modifica dell'attuale normativa sull'avviamento al lavoro dei
disabili le parti si impegnano a verificare la possibilità di
concordare una norma applicativa che tenga conto delle particolarità
del lavoro agricolo.
ONERE DELLA RISERVA
Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L. 23 luglio 1991 n 223, non
sono computabili ai fini della determinazione della riserva le
assunzioni effettuate per le qualifiche di specializzati e specializzati
super. Sono inoltre esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti in
attuazione degli accordi sindacali collettivi previsti dal presente
articolo.
B) ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell'ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle
parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie
occupazionali.
Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime
procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli
allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l'effettivo godimento
dei riposi settimanali e delle ferie.
Le parti, allo scopo di rendere sempre più stabile la manodopera
agricola, si impegnano a verificare la possibilità che gli accordi
sindacali collettivi possono essere stipulati anche fra più ditte,
anche all'interno della filiera agro-alimentare.
Eventuali modifiche del CCNL o accordi nazionali sul mercato del lavoro
saranno recepiti dalle parti verificandone l'applicabilità alla realtà
agricola modenese
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono la necessità di rendere più efficace per aziende
e lavoratori l'avviamento al lavoro. Ai sensi delle nuove disposizioni
legislative sull'avviamento al lavoro degli operai agricoli e dei nuovi
compiti attribuiti alla provincia, le parti concordano di attivarsi per
stipulare una convenzione con l'Ente pubblico per facilitare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro.
Per gli scopi sopra citati i firmatari si impegnano a coinvolgere le
parti sociali del mondo agricolo modenese.
Art. 8 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In applicazione dell'art. 28 del CCNL rientrano nella prima area
professionale le seguenti qualifiche:
SPECIALIZZATO SUPER
SPECIALIZZATO
nella seconda area professionale:
QUALIFICATO SUPER
QUALIFICATO
nella terza area professionale:
COMUNE B
COMUNE A
Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità
professionale posseduto al momento dell'assunzione e già documentata
all'atto dell'iscrizione nelle liste di collocamento o che può
raggiungere con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa
tenuto sempre conto delle norme legislative in materia di collocamento.
COMUNE A (a tempo determinato)
Sono inquadrati in questa qualifica gli assunti esclusivamente come:
addetti alla raccolta dell'uva, della frutta con o senza scale, dei
prodotti ortivi; addetti alla zappatura ed alla vangatura e che non
siano occupati nella stessa azienda anche per altre mansioni, sono tali
gli operai a tempo determinato che nel corso di un anno solare - a
decorrere dal 1993 - eseguano nella stessa azienda agricola non più di
60 giornate di lavoro e/o coloro che nel biennio - a decorrere dal 2000
- eseguano non più di 108 giornate di lavoro.
Il lavoratore matura il diritto al riconoscimento della qualifica
superiore (Comune B) dal primo giorno del mese successivo al
raggiungimento delle giornate di cui al comma precedente.
Per questa qualifica la tariffa oraria di cui all'art. 16 si intende
comprensiva di trattamento di fine rapporto.
COMUNE B (a tempo determinato)
Sono operai COMUNI B i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche
non richiedenti specifici requisiti professionali.
Sono mansioni dell'operaio COMUNE B:
zappatura, vangatura, raccolta uva, scollettatura a mano bietole,
irrigazione a scorrimento, carico e scarico a mano dei foraggi e della
paglia, estirpazione bietole, falciatura a mano, raccolta della frutta
con o senza scala e dei prodotti ortivi, addetti alla cernita e prima
manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a
destinazione industriale (per questa mansione vedi art. 10 PERCORSI
PROFESSIONALI), per gli assunti successivamente al 1.7.96 addetti alla
cernita ed alla confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art. 10
PERCORSI PROFESSIONALI), gli addetti alle pulizie di sala e di cucina in
aziende agrituristiche.
QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo,
che consentano loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono mansioni dell'operaio qualificato (a tempo determinato ed
indeterminato):
lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico e privato; potatura non
meccanizzata di viti in produzione; cernita e confezione della frutta e
degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI); irrorazione
tradizionale in genere; semina a mano; irrigazione a pioggia; cernita
delle bietole; lavori in fungaia; trapianto a mano di piantine di
bietole da seme o di ortaggi; addetti alla cernita su macchina per la
raccolta meccanizzata dei pomodori; addetti alla trapiantatrice
automatica di piantine di pomodori, di bietole da seme e ortaggi;
addetti alla preparazione e alla lavorazione delle carni negli spacci di
aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del
09/02/63; addetti alla vendita negli spacci di aziende agricole singole
o associate e di frigor ortofrutticoli di cui alla Legge n. 59 del
09/02/63; addetti alla semina degli asparagi; responsabili alla pesatura
ed etichettatura dei prodotti; camerieri nelle aziende agrituristiche;
addetti alla vendita dei prodotti aziendali sia sulle bancarelle che nei
mercati esclusi quelli già inquadrati con qualifiche più alte; gli
addetti in maniera esclusiva al diradamento di frutta verde con o senza
scala assunti dal 1.7.96 e non già inquadrati negli specializzati.
Rientrano in questa categoria anche gli operai a tempo determinato
assunti negli allevamenti di ogni tipo per le mansioni non già
inquadrate nel presente CPL.
Sarà possibile l'assunzione di questi operai a tempo determinato nella
percentuale massima del 60% (sessanta per cento) del totale delle
giornate effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette
aziende agricole.
A questo fine sono equiparati ai dipendenti a tempo indeterminato i
componenti attivi della famiglia diretto coltivatrice, degli I.A.T.P. e
dei soci lavoratori delle cooperative e/o dei consorzi di cooperative
occupati a tempo indeterminato.
La percentuale indicata nel comma precedente è derogabile nei casi
previsti ai punti B) e C) dell'art. 7 del presente CPL
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare, a fine contratto, l'applicazione
della norma riferita alla percentuale degli operai a tempo determinato
assunti negli allevamenti per correggerne eventuali distorsioni.
QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenza
e capacità professionali dell'operaio qualificato, che sono in grado di
svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella
dei qualificati.
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo determinato ed a
tempo indeterminato, gli addetti alla lombricoltura, all'apicoltura ed
alla elicicoltura; gli addetti agli impianti termici; gli
aiutoinnestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione
delle marze nelle aziende florovivaistiche; gli addetti alle macchine
agricole leggere; nonché gli addetti alle operazioni di mungitura nelle
stalle tradizionali; addetti alla cernita e confezione della frutta e
degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI); gli addetti
abituali alla vendita nelle aziende singole o associate con
responsabilità di cassa, autisti e/o addetti alle consegne; addetti al
governo e preparazione dei cavalli nelle aziende agrituristiche; addetti
alla manutenzione, gestione e cura del verde pubblico e privato.
Rientrano inoltre nella categoria dell'operaio qualificato super gli
operai a tempo indeterminato addetti al governo del bestiame nella
stalla tradizionale modenese, purché non abbiano diritto alla qualifica
superiore in base alle modalità previste dal presente CPL.
SPECIALIZZATI
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o
per titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di
maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.
Rientrano in questa categoria:
- con assunzione solo a tempo indeterminato:
gli addetti agli allevamenti moderni bovini da latte e da ingrasso,
nonché gli addetti agli allevamenti avicunicoli, ittici o suinicoli.
Gli operai appartenenti a questo gruppo dovranno assicurare il regolare
funzionamento e provvedere alla ordinaria manutenzione ed alle piccole
riparazioni degli impianti e delle attrezzature (anche razionali se
esistenti) per il governo e l'alimentazione (anche automatizzata se
esistente) del bestiame. Devono altresì avere la necessaria conoscenza
e pratica per l'impiego dei mangimi concentrati e bilanciati ed essere
in grado di effettuare le ricorrenti prestazioni igienico-profilattiche
e le operazioni inerenti la riproduzione.
- con assunzione a tempo determinato ed indeterminato addetti ai lavori
di campagna:
i potatori, gli innestatori, i vivaisti, gli addetti alla guida di
macchine operatrici semoventi in azienda e/o su strada in possesso della
patente di guida, gli addetti ai muletti nei frigor, gli addetti alla
raccolta della frutta rossa su piante ad alto fusto, diradamento di
frutta verde con o senza scala, operazioni di mungitura in stalle
moderne, raccolta e lavorazione sementi in genere, meccanici con
particolari capacità ed esperienza in grado di eseguire la manutenzione
e le piccole riparazioni in azienda, elettricisti, falegnami, muratori,
idraulici, fabbri, frigoristi, addetti alla manutenzione degli impianti,
addetti ai mulini aziendali, maestre confezionatrici della frutta nei
frigor ed in campagna, autisti con patente "C", miscelatori
e/o addetti alla lancia per irrorazioni viti e frutti per trattamenti
anticrittogramici e antiparassitari, addetti alla effettuazione di tutte
le operazioni per l'impianto e la coltivazione delle piante fruttifere e
della vite in coltura specializzata nelle diverse forme di allevamento
razionale, banconieri addetti alla vendita di carni negli spacci di
aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del
09/02/63, lavoratori addetti alla preparazione di carni sotto vuoto,
aiuto casaro in caseifici aziendali, campionatrici della frutta,
aiuto-cuochi nelle aziende agrituristiche, addetti alle vendite in
aziende vivaistiche in possesso di particolari conoscenze tecniche,
addetti alla potatura e taglio di piante di alto fusto ed arredo urbano,
i lavoratori addetti alle acetaie aziendali agricole in possesso di
specifiche e complesse conoscenze, i lavoratori addetti alla cantina
aziendale agricola in possesso di specifiche e complesse conoscenze.
SPECIALIZZATI SUPER
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di specifiche
superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
dell'operaio specializzato.
Rientrano in questa qualifica con assunzione a tempo determinato ed
indeterminato:
ibridatore selezionatore: l'operaio che con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale, acquista per pratica o per titolo,
esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione
selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come
ibridatore selezionatore) con responsabilità operativa limitata al
ciclo di lavorazione assegnatogli;
conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
conduce mietitrebbie o vendemmiatrici meccaniche e provvede alla
manutenzione e riparazione ordinaria delle macchine stesse;
aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale, acquista per pratica o per titolo e
polivalenza nelle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio
riferite alle analisi dei terreni, od alle colture in vitro o ai test
sanitari sulle piante;
potatore artistico di piante: l'operaio che con elevata competenza
professionale ed autonomia esecutiva acquisita per pratica o per titolo,
esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi
di alto fusto:
conduttore di caldaie a vapore: l'operaio che, in possesso di apposito
certificato legale di abilitazione di primo e secondo grado, con
autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e
controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a
vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni
ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente:
capo squadra costruttore di impianti: colui che, dipendente da azienda
florovivaista e responsabile di un gruppo di operai addetti alla
costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace di leggere il
disegno ed ha autonomia operativa (compete a questo lavoratore anche la
maggiorazione del 8% di cui all'ultimo comma del presente articolo):
vetrinista: colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte ed
inventiva le composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la
vendita nelle serre di produzione dei fiori.
Rientrano altresì in questa qualifica:
-
i
cuochi nelle aziende agrituristiche;
-
gli
autisti di autotreni con rimorchio e/o di autoarticolati;
-
gli
addetti all'addestramento ed alla cura dei cavalli nelle aziende
agrituristiche;
-
responsabili
di squadra (composta da almeno tre persone) per la manutenzione, la
cura e la gestione del verde pubblico e privato;
-
responsabili
di squadra (composta da almeno tre persone) per la potatura ed il
taglio delle piante di alto fusto e di arredo urbano;
-
i
responsabili delle acetaie aziendali agricole;
-
i
responsabili delle cantine aziendali agricole;
-
i
lavoratori addetti a mansioni di guardiacaccia, guardiapesca e
controllori dei prodotti del sottobosco non occupati per l'intero
periodo dell'anno e non già inquadrati come impiegati agricoli.
Rientrano
in questa qualifica con assunzione solo a tempo indeterminato:
lavoratori addetti al prelievo del seme bovino, fecondatori laici di
bestiame bovino e suino, responsabili di spaccio e capo squadra spaccio,
capofficina, casaro nei caseifici aziendali, frigorista addetto alla
conduzione ed alla manutenzione di celle frigorifere ad atmosfera
controllata, con anche compiti di piccola manutenzione, regolazione,
messa a punto degli impianti.
Le
parti concordano che a quei lavoratori, assunti con contratto a tempo
indeterminato, già in possesso della qualifica di specializzato e
specializzato super, con autonomia operativa e gestionale relativamente
all'intera azienda o parti significative della produzione, che agiscono
con ampie deleghe da parte del titolare dell'azienda e che coordinino ed
organizzino il lavoro di altri operai venga riconosciuta, a decorrere
dal 01/07/2000, una "indennità di alta professionalità" pari
a euro 105,00 annue che verrà corrisposta con la retribuzione di
dicembre di ogni anno. In caso di assunzione o cessazione del rapporto
di lavoro in corso d'anno la stessa indennità verrà proporzionalmente
corrisposta. Tale indennità inciderà sul calcolo del trattamento di
fine rapporto.
In
applicazione del penultimo comma dell'art. 65 del CCNL, sono considerati
lavori pesanti i seguenti:
-
irrigazione a scorrimento,
- raccolta sala palustre,
- monda e trapianto riso,
- carico e scarico a mano della paglia e del foraggio,
- estirpazione a mano delle bietole ,
- trebbiatura ed essiccazione del riso,
- falciatura a mano.
I
lavoratori che effettuano detti lavori pesanti avranno diritto ad una
riduzione di orario pari ad un'ora per ogni giornata lavorativa. La
retribuzione sarà comunque corrisposta per l'intera giornata
lavorativa.
In
applicazione dell'ultimo comma dell'art. 28 del CCNL ai lavoratori
specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisce per
iscritto l'incarico di capo in quanto responsabile di un gruppo di
operai che, oltre a prestare la propria opera manuale, risponde al
datore di lavoro od al suo delegato del lavoro svolto dall'intero
gruppo, viene riconosciuta una maggiorazione salariale dell'8% sulla
retribuzione di qualifica.
Art. 9 - PERCORSI PROFESSIONALI
Dall'1.7.1996
i nuovi assunti per la cernita e prima manipolazione sulle macchine
operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale vengono
inquadrati nella qualifica di COMUNE B; dopo due anni ed almeno 250
giornate di lavoro i lavoratori acquisiscono l'inquadramento di
QUALIFICATI.
Dall'1.7.1996
i nuovi assunti per la cernita e confezione della frutta e degli ortaggi
vengono inquadrati nel COMUNE B per il primo anno e con almeno 150
giornate di lavoro, nel QUALIFICATO il secondo anno e con almeno 250
giornate di lavoro, nel QUALIFICATO SUPER il terzo anno e con almeno 350
giornate di lavoro.
Le
giornate di lavoro di cui ai commi precedenti si intendono complessive
dei vari anni.
Art. 10 - ORARIO DI LAVORO
In
applicazione del quinto comma dell'art. 31 del CCNL è confermato quanto
segue:
per
gli operai di campagna e per gli addetti ai frigor agricoli, il sabato
pomeriggio è considerato non lavorativo, di conseguenza per gli operai
di campagna e per quelli addetti ai frigor agricoli l'orario di lavoro
ordinario settimanale è così distribuito nell'anno:
- dal Lunedì al Venerdì compresi ore 7 al giorno;
- il sabato ore 4 (dalle ore 8 alle ore 12)
Il
datore di lavoro, di comune accordo con i delegati sindacali di azienda
o, in mancanza, con i lavoratori interessati, può convenire, in
situazioni aziendali che lo consentano, e salvaguardando le esigenze
produttive, l'attuazione dell'orario ordinario contrattuale di lavoro
dal Lunedì al Venerdì, anche per i soli periodi dell'anno, fatta
eccezione naturalmente per gli operai addetti esclusivamente agli
allevamenti zootecnici di qualsiasi natura.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, qualora fosse necessario impegnare il
sabato mattino per particolari operazioni, tra le quali la fornitura del
foraggio verde, le ore del sabato mattino o verranno pagate come
straordinario, oppure potranno essere recuperate in altro giorno della
settimana, con deduzione dall'orario ordinario giornaliero.
Per
gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini,
avicunicoli, ecc,) resta confermata la prestazione ad orologio, nonché
l'effettuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale distribuito
in sei giornate della settimana (ore 6.30 giornaliere).
L'azienda
di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in mancanza i
lavoratori interessati, potrà stabilire, per esigenze aziendali, un
orario di lavoro unico continuativo di 6 ore e 30 minuti per sei giorni
alla settimana.
L'azienda
di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in mancanza i
lavoratori interessati, potrà istituire due turni avvicendati di lavoro
di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana comprensivi della
pausa intermedia retribuita.
Ulteriori
regimi di orario diversi da quello aziendale potranno essere stabiliti
fra le parti per alcune mansioni di servizio individuate a livello
aziendale.
Al
datore di lavoro compete la facoltà di regolamentare la organizzazione
del lavoro in azienda in ordine all'attuazione dell'orario ad orologio.
Ove
necessario, eventuali difficoltà saranno superate con l'assistenza di
un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori indicati
dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza degli interessati.
Nel
caso di Cooperative o di forme associative in genere è considerato
orario lavorativo, e pertanto sarà retribuito come tale agli operai che
lo effettuano, il tempo impiegato per lo spostamento anche da un podere
all'altro delle macchine operatrici.
Sono
altresì considerate ore di lavoro comunque effettuate quando l'addetto
sia rimasto a disposizione del datore di lavoro (si intendono per tali
le ore, oltre a quelle di effettivo funzionamento della macchina,
impiegate per la manutenzione, le pulizie ed i rifornimenti). Per
corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture
agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori
di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, o in mancanza, i
lavoratori interessati, possono stabilire di estendere il normale orario
di lavoro fino alle 44 ore settimanali per un periodo massimo di 90
giorni di calendario nell'anno, compensando tale flessibilità in altri
periodi dell'anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore
settimanali.
Art. 13 - PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO
Le
parti convengono che i permessi previsti dall'art. 36 del CCNL sono
usufruibili anche per partecipare a corsi di istruzione secondaria ed
universitaria (facoltà o istituti collegati al settore agricolo),
qualora il dipendente segua corsi serali o comunque non in orario di
lavoro avrà comunque diritto a godere di 2 giorni; 1 di permesso
relativamente ad un esame ed 1 al giorno immediatamente precedente.
In
applicazione di quanto previsto dal CCNL il diritto ad usufruire dei
permessi è esteso anche a tutti i lavoratori a tempo determinato purché
siano almeno al secondo anno di assunzione presso l'azienda.
I
lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato e con almeno 1 anno
di anzianità potranno utilizzare i permessi anche per partecipare a
corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana.
Art. 16 - RETRIBUZIONE
In
riferimento a quanto previsto dagli artt. 2 e 46 del CCNL si stabilisce
un aumento del salario contrattuale vigente pari al 5,8% per l'area dei
comuni, 6,2% per l'area dei qualificati e del 6,6% per l'area degli
specializzati.
Tali
aumenti verranno erogati in due tranches di pari importo con decorrenza
la prima dal 01/07/2004 e la seconda dal 01/07/2005:
|
qualifica
professionale
|
aumento
dal 1/07/04
|
aumento dal
1/07/05
|
|
COMUNE
A
|
€
19,93
|
€
19,93
|
|
COMUNE
B
|
€
26,71
|
€ 26,71
|
|
QUALIFICATO
|
€
31,85
|
€ 31,85
|
|
QUALIFICATO
SUPER
|
€
33,15
|
€
33,15
|
|
SPECIALIZZATO
|
€
37,15
|
€
37,15
|
|
SPECIALIZZATO
SUPER
|
€
39,17
|
€
39,17
|
il salario contrattuale al 01.07.04 viene perciò così definito:
|
qualifica
professionale
|
salario
conglobato
|
aumento
|
salario
contrattuale
|
|
COMUNE
A
|
685,05
|
19,93
|
704,05
|
|
COMUNE
B
|
918,80
|
26,71
|
945,51
|
|
QUALIFICATO
|
1.024,91
|
31,85
|
1.056,76
|
|
QUALIFICATO
SUPER
|
1.066,66
|
33,15
|
1.099,81
|
|
SPECIALIZZATO
|
1.122,64
|
37,15
|
1.159,79
|
|
SPECIALIZZATO
SUPER
|
1.183,89
|
39,17
|
1.223,06
|
il
salario contrattuale al 01.07.05 viene perciò così definito:
|
qualifica
professionale
|
salario
conglobato
|
aumento
|
salario
contrattuale
|
|
COMUNE
A
|
704,05
|
19,93
|
724,91
|
|
COMUNE
B
|
945,51
|
26,71
|
972,22
|
|
QUALIFICATO
|
1.056,76
|
31,85
|
1.088,61
|
|
QUALIFICATO
SUPER
|
1.099,81
|
33,15
|
1.132,96
|
|
SPECIALIZZATO
|
1.159,79
|
37,15
|
1.196,94
|
|
SPECIALIZZATO
SUPER
|
1.223,06
|
39,17
|
1.262,23
|
La retribuzione del COMUNE A non verrà considerata agli effetti della
determinazione del salario medio convenzionale.
In
applicazione di quanto previsto dall'art. 46 del CCNL si conviene che il
calcolo e la redazione delle tariffe sindacali derivino dai meccanismi
di cui agli allegati 4 e 5 del presente CPL.
Art. 36 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo
conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello
stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i
lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al
fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.
A
tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che
assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo
periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione
di contratti aggiuntivi a tempo determinato.
Il
vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto,
il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra
le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo
di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo
di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell'anno.
Tale
garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro
è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche
nell'ipotesi che l'operaio non abbia potuto svolgere effettiva
prestazione per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della
Sua volontà (escluse malattie ed infortuni).
Assolto
il reciproco impegno, verrà corrisposto all'operaio un premio di
rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del
rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).
La
procedura per l'applicazione del presente articolo è la seguente:
-
tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente
stipulato l'impegno contemplato dal presente articolo, l'impegno
reciproco deve risultare da atto scritto;
-
nel caso di eventuali divergenze in merito all'applicazione del presente
articolo, le parti possono richiedere l'assistenza delle rispettive
organizzazioni sindacali;
-
nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per
intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l'esame di
possibilità effettive di procedere all'applicazione del presente
articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed
eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria
azione per favorire l'accordo fra le parti.
Art. 38 - PREMI DI PRODUTTIVITA' - ALLEVAMENTI BOVINI
L'operaio
addetto al governo del bestiame avrà diritto:
-
al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;
-
ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per
ogni vaccina coperta nell'azienda stessa, quando vi sia un toro in
dotazione;
Fino
alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura facenti
parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così
stabiliti:
copertura
vaccine = € 1,03 per ogni copertura;
vitelli
nati = € 2,07 per ogni vitello;
2%
del latte munto = € 0,20 al Kg.
dal 01/07/2004 € 0,22 al Kg.
Chiarimento
a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla non
tradizionale modenese va ripartito fra tutti gli operai a tempo
indeterminato occupati all'interno della stalla stessa, dal 01/01/2005
lo stesso premio verrà erogato anche ai lavoratori a tempo determinato
impegnati per almeno 200 giornate in aziende ove non sia già presente
manodopera a tempo indeterminato che gode del premio stesso.
Art. 39 - SALARIO VARIABILE E/O PER OBIETTIVI
Le
parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/2002
e dal protocollo interconfederale del 23/07/93, di incontrarsi entro il
31/03/2005 per definire un meccanismo per l'individuazione e
l'erogazione di un salario variabile legato a specifici obbiettivi,
avendo riguardo, in via sperimentale, ai seguenti settori produttivi:
· ortofrutta,
· allevamenti bovini,
· allevamenti suinicoli,
· florovivaismo.
Le
parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad
individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al
reale andamento economico delle aziende, non sia realizzabile in tempi
brevi l'elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s'impegneranno
nell'arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un
meccanismo di erogazione compiuto.
Resta
comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di
erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti
concordano sin da ora che dal 01/07/2001 venga erogato a tutti i
lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità pari a:
-
€ 2,07 lordi per i comuni A e B
- € 2,58 lordi per i qualificati e qualificati super
- € 3,10 lordi per gli specializzati e specializzati super
in
aggiunta al salario contrattuale mensile.
Tale
indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il
salario variabile.
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