| EBAM ACCORDI SINDACALI |
| VERBALE DI ACCORDO
Addì 13 dicembre 2004, le Organizzazioni Artigiane: CONFARTIGIANATO-ACCONCIATORI, CONFARTIGIANATO-ESTETICA, FEDERACCONCIATORI-CNA, FEDERESTETICA-CNA, CASARTIGIANI, FEDERNAS-UNAMEM-CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL,
tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2005 e dal 1° giugno 2005. Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti. A partire dal 1° gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2003. * * * Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 120,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum, prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2005, una quota dell'importo “una tantum” pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore. L'importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:
Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di una tantum, € 84,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2004 – 31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre, vengono quantificati, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, pari ad € 50,00. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 35,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
CCNL ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CURATIVA
CCNL ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CURATIVA
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