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Riassunzione
La riassunzione, così come prevista dall’art. 18 del Ccnl vigente,
continua ad essere un diritto e si confermano le modalità per
l’esercizio di tale diritto, indicate nell’art. 12 del CPL del
13.03.2000
Lavoratori migranti
Come da CPL del 13.03.2000
Immigrazione
Le parti concordano di aggiungere comma: “La presenza dei
lavoratori immigrati nel lavoro agricolo è differenziata per paesi di
provenienza, per etnie e per religioni.
Fermo restante il principio dell’uguaglianza, dei diritti e delle
tutele rispetto alla manodopera della UE, andranno attentamente valutate
le particolari esigenze indotte da usi e religioni diverse al fine di
rinvenire le soluzioni più adeguate in materia di orario, riposi,
festività e ferie, nonché di strutture di accoglienza e servizi in
genere”.
Classificazione
In applicazione dell’art. 28 del Ccnl rientrano nella prima area
professionale le seguenti qualifiche:
specializzato super; specializzato
Nella seconda area professionale:
qualificato super; qualificato
Nella terza area professionale:
comune
Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità
professionale posseduto al momento dell’assunzione e già documentata
all’atto dell’iscrizione nelle liste di collocamento o che può
raggiungere con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa
tenuto sempre conto delle norme legislative in materia di collocamento.
1^ Area
Appartengono a questa prima area i lavoratori in possesso di titolo
o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro
di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
1° livello (ex specializzati super):
operai altamente specializzati che, alle dirette dipendenze dei
datori di lavoro o chi per essi, nell’ambito delle direttive
impartite, svolgono la propria attività, per l’esecuzione della quale
occorrono specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali,
qualitativamente più elevate dell’operaio specializzato, pertanto
sono da considerarsi di primo livello:
custodi aziendali aventi mansioni di fiducia e controllo delle merci;
ibridatore-selezionatore; vivaista-giardiniere; operatore tecnico
sementiero; responsabili allevamenti zootecnici e selvaggina; capo
casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione del latte); conduttori
di macchine operatrici complesse; meccanico-elettricista-trattorista;
capostalla; saldatore; caldaisti e frigoristi; idraulico che esegue
autonomamente impianti elettrici; addetti all’incubatrice, alla
pulcinaia delle aziende avicole per tutto il ciclo produttivo;
conduttori di caldaie a vapore; addetto alla selezionatrice nelle
aziende avicole; addetto alla raccolta delle uova con comando a
distanza; conduttori di autotreni e autoarticolati superiori a 75 q.li;
addetto alla raccolta, ritiro campioni e trasporto latte; responsabili
sala parto; responsabili di frantoio oleari; responsabili delle cantine
nelle aziende vitivinicole; responsabili alla preparazione di campioni
sperimentali che operano nel settore della ricerca; capo squadra
costruttore di impianti: colui che, dipendenti da aziende florivavista e
responsabile di un gruppo di operai addetti alla costruzione di vigneti,
frutteti, parchi, è capace di leggere il disegno; vetrinista: colui
che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte e inventiva le
composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la vendita nelle
serre di produzione dei fiori; cuochi nelle aziende agrituristiche;
addetti all’addestramento e alla cura dei cavalli nelle aziende
agrituristiche; responsabili di squadra (composta da almeno tre persone)
per la manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato;
i lavoratori addetti alle mansioni di guardacaccia, guardiapesca e
controllori dei prodotti del sottobosco non occupati per l’intero
periodo dell’anno e non inquadrati come impiegati agricoli.
2°
livello (ex specializzati):
operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali
acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni
senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a
quelle proprie dei 3 livelli, pertanto sono da considerare di 2°
livello:
responsabile della squadratura e installazione degli impianti di
frutteti e vigneti; giardiniere; casaro; capo frantoiano; capo operaio;
custode; irrigatori; aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche;
manutentori strutture e servizi nelle aziende agrituristiche; addetti
agli allevamenti suinicoli e avicunicoli; accompagnatore ippico e
addetti scuderia; guardacaccia; cantinieri nelle aziende vitivinicole;
conduttori di autotreni e automezzi; conduttori di serre; spedizionieri;
preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari.
3°
livello:
massaro; falegname; macellaio; autista; operaio addetto al comando e
alla regolazione di impianti elettrici, termici ed elettronici;
muratore; potatore; erpicatore-falciatore a macchina; guardia giurata;
addetto alla distribuzione pasti nelle aziende turistiche.
4°
livello:
operaio addetto alle macchine di mungitura; abbacchiatore noci;
cartellista; accompagnatore in riserve di caccia; addetto all’impianto
di vivai e semenzai con apparato radicale aereo.
2^ Area
– declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti
esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono
conoscenze e capacità professionali “acquisite per pratica o per
titolo “ancorché necessitanti di un periodo di prova.
1°
livello (ex qualificati super):
operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali
acquisite per pratica o per
titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e
di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 4 livelli,
pertanto sono da considerare di 3° livello:
pastore addetto alla custodia e governo di animali allevati allo stato
brado, eseguendone anche la mungitura manuale; addetto alla selezione,
confezionamento, imballaggio meccanico e/o manuale di prodotti
ortofrutticoli; raccolta frutta con scale e/o scalette; addetto alla
tiratura del pavimento plastico; addetto alla selezionatrice; addetti
alle macchine semoventi semplici; custodi impianti nelle aziende di
zootecnia, selvaggina, acquicoltura; aiuti innestatori; addetti alla
vendita spacci con responsabilità di cassa e relativo rischio.
2°
livello (qualificati)
operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità
professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di
eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di
valorizzazione della produzione agricola stessa, pertanto sono da
considerarsi di 4° livello:
addetti alla distribuzione dei pasti nelle aziende agrituristiche;
addetto al funzionamento degli impianti di irrigazione; addetti ai
lavori pesanti o disagiati; addetti al diserbo, semina, irrorazione
semplice a viti o frutteti, potatura in fase di mantenimento; addetti
alla manutenzione del verde; trapiantatori di piante ornamentali;
magazzinieri.
3°
Area
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo
mansioni generiche e semplici non richiedenti requisiti professionali.
1° livello
operai in grado di eseguire lavori generici che non richiedono
specifici requisiti professionali o particolari capacità
tecnico-pratiche, pertanto sono da considerarsi di 1° livello:
addetti alla pulizia delle cucine e al riordino delle stanze nelle
aziende agrituristiche; addetti al bestiame; addetti alla zappatura;
addetti al dirado; addetti all’imbottigliamento e lavori generici;
addetti alla falciatura manuale; addetti alla semina manuale.
Lavoratori
non professionalizzati
Le imprese che intendono assumere tali lavoratori e che ne abbiano
titolo così come previsto dal regolamento approvato dalla Commissione
Paritetica Bilaterale Provinciale, sono obbligati a chiedere alla
predetta Commissione l’autorizzazione al programma di adeguamento
retributivo nella vigenza contrattuale.
Retribuzione
In riferimento a quanto previsto dagli artt. 2 e 46 del CCNL si
stabilisce un aumento del salario contrattuale vigente pari al 7%.
Tali aumenti verranno erogati in due tranches di pari importo con
decorrenza la prima dal 01.01.2004 e la seconda dal 01.01.2005.
La retribuzione relativa agli operai non professionalizzati non verrà
considerata agli effetti della determinazione del salario medio
convenzionale.
Salario
variabile e/o per obiettivi
Le parti convengono. In applicazione di quanto previsto dal CCNL
10.07.02 e dal protocollo interconfederale del 23.07.93, di incontrarsi
entro il 30.11.04 per definire un meccanismo per l’individuazione e
l’erogazione di un salario variabile legato a specifici obiettivi,
avendo riguardo ai seguenti settori produttivi: ortofrutta, zootecnia,
florovivaismo.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un
meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data
succitata, le parti, concordano sin da ora che dal 01.01.05 venga
erogato a tutti i lavoratori a cui si applica il presente contratto, una
indennità, in aggiunta al salario contrattuale mensile, di euro 1,50.
Tale indennità sarà assorbita una volta individuato e applicato il
salario variabile.
Riforma
degli strumenti delle attività bilaterali
Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica Bilaterale
Provinciale che abbia tra i suoi compiti tra l’altro, di accogliere o
respingere le richieste di adesione da parte delle aziende al programma
di adeguamento retributivo per gli operai non “professionalizzati”.
Condizioni
di miglior favore
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di lavoro non
modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
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