C.P.L.: Salerno, 13 dicembre 2004

Articoli estratti

Riassunzione
La riassunzione, così come prevista dall’art. 18 del Ccnl vigente, continua ad essere un diritto e si confermano le modalità per l’esercizio di tale diritto, indicate nell’art. 12 del CPL del 13.03.2000

Lavoratori migranti
Come da CPL del 13.03.2000

Immigrazione
Le parti concordano di aggiungere comma: “La presenza dei lavoratori immigrati nel lavoro agricolo è differenziata per paesi di provenienza, per etnie e per religioni.
Fermo restante il principio dell’uguaglianza, dei diritti e delle tutele rispetto alla manodopera della UE, andranno attentamente valutate le particolari esigenze indotte da usi e religioni diverse al fine di rinvenire le soluzioni più adeguate in materia di orario, riposi, festività e ferie, nonché di strutture di accoglienza e servizi in genere”.
 

Classificazione
In applicazione dell’art. 28 del Ccnl rientrano nella prima area professionale le seguenti qualifiche:
specializzato super; specializzato
Nella seconda area professionale:
qualificato super; qualificato
Nella terza area professionale:
comune
Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale posseduto al momento dell’assunzione e già documentata all’atto dell’iscrizione nelle liste di collocamento o che può raggiungere con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa tenuto sempre conto delle norme legislative in materia di collocamento.
 

1^ Area
Appartengono a questa prima area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
1° livello (ex specializzati super):
operai altamente specializzati che, alle dirette dipendenze dei datori di lavoro o chi per essi, nell’ambito delle direttive impartite, svolgono la propria attività, per l’esecuzione della quale occorrono specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio specializzato, pertanto sono da considerarsi di primo livello:
custodi aziendali aventi mansioni di fiducia e controllo delle merci; ibridatore-selezionatore; vivaista-giardiniere; operatore tecnico sementiero; responsabili allevamenti zootecnici e selvaggina; capo casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione del latte); conduttori di macchine operatrici complesse; meccanico-elettricista-trattorista; capostalla; saldatore; caldaisti e frigoristi; idraulico che esegue autonomamente impianti elettrici; addetti all’incubatrice, alla pulcinaia delle aziende avicole per tutto il ciclo produttivo; conduttori di caldaie a vapore; addetto alla selezionatrice nelle aziende avicole; addetto alla raccolta delle uova con comando a distanza; conduttori di autotreni e autoarticolati superiori a 75 q.li; addetto alla raccolta, ritiro campioni e trasporto latte; responsabili sala parto; responsabili di frantoio oleari; responsabili delle cantine nelle aziende vitivinicole; responsabili alla preparazione di campioni sperimentali che operano nel settore della ricerca; capo squadra costruttore di impianti: colui che, dipendenti da aziende florivavista e responsabile di un gruppo di operai addetti alla costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace di leggere il disegno; vetrinista: colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte e inventiva le composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la vendita nelle serre di produzione dei fiori; cuochi nelle aziende agrituristiche; addetti all’addestramento e alla cura dei cavalli nelle aziende agrituristiche; responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato; i lavoratori addetti alle mansioni di guardacaccia, guardiapesca e controllori dei prodotti del sottobosco non occupati per l’intero periodo dell’anno e non inquadrati come impiegati agricoli.

2° livello (ex specializzati):
operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 3 livelli, pertanto sono da considerare di 2° livello:
responsabile della squadratura e installazione degli impianti di frutteti e vigneti; giardiniere; casaro; capo frantoiano; capo operaio; custode; irrigatori; aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche; manutentori strutture e servizi nelle aziende agrituristiche; addetti agli allevamenti suinicoli e avicunicoli; accompagnatore ippico e addetti scuderia; guardacaccia; cantinieri nelle aziende vitivinicole; conduttori di autotreni e automezzi; conduttori di serre; spedizionieri; preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari.

3° livello:
massaro; falegname; macellaio; autista; operaio addetto al comando e alla regolazione di impianti elettrici, termici ed elettronici; muratore; potatore; erpicatore-falciatore a macchina; guardia giurata; addetto alla distribuzione pasti nelle aziende turistiche.

4° livello:
operaio addetto alle macchine di mungitura; abbacchiatore noci; cartellista; accompagnatore in riserve di caccia; addetto all’impianto di vivai e semenzai con apparato radicale aereo.

2^ Area  – declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali “acquisite per pratica o per titolo “ancorché necessitanti di un periodo di prova.

1° livello (ex qualificati super):
operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite  per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 4 livelli, pertanto sono da considerare di 3° livello:
pastore addetto alla custodia e governo di animali allevati allo stato brado, eseguendone anche la mungitura manuale; addetto alla selezione, confezionamento, imballaggio meccanico e/o manuale di prodotti ortofrutticoli; raccolta frutta con scale e/o scalette; addetto alla tiratura del pavimento plastico; addetto alla selezionatrice; addetti alle macchine semoventi semplici; custodi impianti nelle aziende di zootecnia, selvaggina, acquicoltura; aiuti innestatori; addetti alla vendita spacci con responsabilità di cassa e relativo rischio.

2° livello (qualificati)
operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa, pertanto sono da considerarsi di 4° livello:
addetti alla distribuzione dei pasti nelle aziende agrituristiche; addetto al funzionamento degli impianti di irrigazione; addetti ai lavori pesanti o disagiati; addetti al diserbo, semina, irrorazione semplice a viti o frutteti, potatura in fase di mantenimento; addetti alla manutenzione del verde; trapiantatori di piante ornamentali; magazzinieri.

3° Area
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti requisiti professionali.

1° livello
operai in grado di eseguire lavori generici che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico-pratiche, pertanto sono da considerarsi di 1° livello:
addetti alla pulizia delle cucine e al riordino delle stanze nelle aziende agrituristiche; addetti al bestiame; addetti alla zappatura; addetti al dirado; addetti all’imbottigliamento e lavori generici; addetti alla falciatura manuale; addetti alla semina manuale.

Lavoratori non professionalizzati
Le imprese che intendono assumere tali lavoratori e che ne abbiano titolo così come previsto dal regolamento approvato dalla Commissione Paritetica Bilaterale Provinciale, sono obbligati a chiedere alla predetta Commissione l’autorizzazione al programma di adeguamento retributivo nella vigenza contrattuale.

Retribuzione
In riferimento a quanto previsto dagli artt. 2 e 46 del CCNL si stabilisce un aumento del salario contrattuale vigente pari al 7%.
Tali aumenti verranno erogati in due tranches di pari importo con decorrenza la prima dal 01.01.2004 e la seconda dal 01.01.2005.

La retribuzione relativa agli operai non professionalizzati non verrà considerata agli effetti della determinazione del salario medio convenzionale. 

Salario variabile e/o per obiettivi
Le parti convengono. In applicazione di quanto previsto dal CCNL 10.07.02 e dal protocollo interconfederale del 23.07.93, di incontrarsi entro il 30.11.04 per definire un meccanismo per l’individuazione e l’erogazione di un salario variabile legato a specifici obiettivi, avendo riguardo ai seguenti settori produttivi: ortofrutta, zootecnia, florovivaismo.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti, concordano sin da ora che dal 01.01.05 venga erogato a tutti i lavoratori a cui si applica il presente contratto, una indennità, in aggiunta al salario contrattuale mensile, di euro 1,50. Tale indennità sarà assorbita una volta individuato e applicato il salario variabile.

Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica Bilaterale Provinciale che abbia tra i suoi compiti tra l’altro, di accogliere o respingere le richieste di adesione da parte delle aziende al programma di adeguamento retributivo per gli operai non “professionalizzati”.

Condizioni di miglior favore
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di lavoro non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

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