C.P.L.: Agrigento, 2004

Art. 4 – Riassunzione
I lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’anno precedente per almeno 51 giornate nella stessa azienda hanno diritto alla riassunzione previa richiesta scritta avanzata tramite le OO.SS. firmatarie del presente contratto; agli stessi dovrà essere garantito almeno lo stesso numero di giornate effettuate nell’anno precedente salvo cause di forza maggiore e dove permangono le stesse condizioni produttive.
Nella riassunzione le priorità sono le seguenti: professionalità, anzianità di servizio – situazione di famiglia.


Art. 5 – Convenzioni
In materia di convenzioni il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente contratto si svolge come previsto dall’articolo 25 del CCNL vigente.

Art. 7 – Lavoratori extra-comunitari e neo-comunitari
Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri disoccupati.

In fase di trattativa aziendale saranno valutati particolari esigenze indotte da usi, costumi e religione, al fine di trovare le soluzioni più adeguate in materia di orario, festività, ferie, accoglienza e servizi in genere.
Un monitoraggio degli effetti delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari sull’occupazione complessiva sarà periodicamente effettuato dall’Osservatorio provinciale.
Per i lavoratori neocomunitari le OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano di incontrarsi nel momento in cui verrà definita la normativa in materia.

Art. 9 – Classificazione operai agricoli

Gli operai agricoli della provincia di Agrigento si classificano nelle seguenti aree professionali:
I^ Area
I lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di iniziativa e svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione ed autonomia:
Livello 1
Ibridatore; selezionatore; conduttore meccanico di macchine agricole complesse; aiutante di laboratorio; innestatore; potatore artistico; fattore; conduttore di caldaie a vapore.
Livello 2
Capo frantoiano; cantiniere; addetto alla sorveglianza; addetto agli impianti di serre e/o vigneti a tendone; costruttore di muretti e addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti; addetto alla manutenzione e al funzionamento di impianti agricoli tecnicamente organizzati; dosatore di trattamenti antiparassitari; ortolano specializzato; addetto a lavori in serra muniti di specifiche qualificazioni; magazziniere-casaro-potatore; giardiniere; addetto alla ricezione; cuoco in aziende agrituristiche; addetto manutenzione edile specializzata; livello B del CCNL operai florovivaisti.

2° Area
Lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa che svolgono mansioni polivalenti e richiedenti un periodo di pratica.
Livello 1
Addetto alla sistemazione di bancali da serra; aiutante degli operai inquadrati nella 1° area livello 2; addetto alla consegna e ritiro di prodotti e/o documenti; addetto al trattamento di prodotti antiparassitari specializzati; aiuto innestatore; addetto alla cucina e al servizio di ristorazione in aziende agrituristiche.
Livello 2
Addetto all’irrigazione anticoccidica; addetto alla lavorazione meccanica; addetto al trattamento di antiparassitari; addetto alla concimazione; addetto espurgo fossi, pozzi e canali; addetto alla stalla e alla mungitura in genere; addetto ai palmenti oleari e vinicoli; addetto alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli; addetto alla distribuzione e vendita dei prodotti aziendali; addetto ai servizi di pulizia e lavanderia in aziende agrituristiche; livello D CCNL operai florovivaisti; addetto manutenzione edile qualificata.

3° Area
Lavoratori generici addetti a lavori non richiedenti specifica preparazione professionale.
Livello 1
Operaio occasionale addetto a lavorazioni agricole generiche e di governo degli animali.
Livello 2
Addetto alle operazioni di raccolta senza esperienza e con un massimo di permanenza di 3 mesi nell’attività lavorativa.

Art. 17 – Norme di trattamento economico

Le parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio del CCNL pari al 6,20% della paga in vigore come da tabella allegata:

SALARIO PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL 01.01.2004 OTD

CLASSIFICAZIONE                             PAGA BASE       III ELEMENTO           TOTALE                 TFR

1  AREA   1 LIVELLO                            € 43,93                        € 13,37                         € 57,30                € 3,79
1  AREA   2 LIVELLO                            € 42,03                        € 12,79                         € 54,82                 € 3,63
2  AREA   1 LIVELLO                            € 40,60                        € 12,36                         € 52,96                 € 3,50
2  AREA   2 LIVELLO                            € 39,17                        € 11,92                         € 51,09                 € 3,38
3  AREA   2 LIVELLO                            € 35,15                       € 10,70                          € 45,85                
€ 3,03
3  AREA   1 LIVELLO                            € 25,47                          7,75                           € 33,22                € 2,20

SALARIO PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL 01.01.2004 OTI

CLASSIFICAZIONE                    PAGA BASE      
1  AREA   1 LIVELLO                       € 1.141,96           

1  AREA   2 LIVELLO                       € 1.092,99                       

2  AREA   1 LIVELLO                       € 1.055,81                       

2  AREA   2 LIVELLO                       € 1.018,64                       

3  AREA   2 LIVELLO                           913,80              

3  AREA   1 LIVELLO                           662,11

            

A partire dal 01.01.2005 sarà corrisposto un aumento salariale pari al 2%
A partire dal 01.01.2006 sarà corrisposto un ulteriore aumento salariale pari al 1%
A partire dal 01.01.2007 sarà corrisposto un ulteriore aumento salariale pari al 1%
Per le aziende che alla data della sottoscrizione del presente contratto non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali, le parti stabiliscono di procedere, così come previsto dall’art. 28 del CCNL, con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento dal salario provinciale entro la data del 31.12.2007. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore alle paghe riferite alla tabella sotto indicata per area e livello. Inoltre coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte.

TABELLA PER ADEGUAMENTO SALARIO CPL

COME PREVISTO DALL’ART. 28 CCNL OTD 

CLASSIFICAZIONE          PAGA BASE       III ELEMENTO           TOTALE                    TFR
1  AREA   1 LIVELLO                            € 35,89                € 10,92                         € 46,81             € 4,04
1  AREA   2 LIVELLO                            € 35,52                € 10,81                         € 46,33             € 4,00
2  AREA   1 LIVELLO                            € 34,18                € 10,40                         € 44,58             € 3,85
2  AREA   2 LIVELLO                            € 32,86                € 10,00                         € 42,86             € 3,70
3  AREA   2 LIVELLO                            € 29,13                   8,87                         € 38,00             € 3,28
3  AREA   1 LIVELLO                            € 29,13                   8,87                         € 38,00             € 3,28
 

A partire dal 31.12.2005 sarà corrisposto un aumento salariale pari al 6%
A partire dal 31.12.2006 sarà corrisposto un ulteriore aumento salariale pari al 6%
A partire dal 31.12.2007 adeguamento alla paga provinciale. 

Art. 21 – L’indennità chilometriche
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a km 3 dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dall’azienda di intesa con le organizzazioni sindacali.
Qualora l’azienda non provveda da quanto previsto dal primo comma, al lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in aziende ubicate oltre 3 km dal centro abitato e fino a 5 km, sarà erogata un’indennità forfettaria giornaliera, per rimborso spese, di € 2,00. Percepiranno inoltre un’indennità pari ad 1/5 del costo della benzina, per ogni km percorso in andata e ritorno oltre i 10 km.
 

Art. 23 – Rappresentanti di lavoratori alla sicurezza territoriale

Nelle aziende operanti nella provincia di Agrigento che occupino operai agricoli per un monte giornate inferiore a centocinquanta per cui non è previsto dal CCNL l’elezione o designazione della RLS si provvede alla nomina o elezione della RLS in ambito territoriale o di bacino nel numero almeno di uno per comune.
I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie Provinciali alle OO.DD. firmatarie del presente contratto.
Le RLST restano in carica per tre anni salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS.

Art. 24 – Delegato d’azienda RSA – RSU

Data la parcellizzazione delle Aziende per controllare l’esatta applicazione dei contratti di lavoro, le Leggi sociali-previdenziali e sanitarie vengono individuati nell’ambito del territorio tre delegati (R.S.C.) rappresentanti sindacali comunali nominati dalle OO.SS. in rappresentanza delle Aziende che occupino meno di cinque operai agricoli.
Utilizzare le risorse dell’attività bilaterale.
Le assemblee sindacali possono essere richieste dalla RSA-RSU e dalle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.

Art. 25 – Quote sindacali per delega

Nei confronti degli iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto l’Azienda è tenuta dietro lette o delega sottoscritta dal lavoratore ad operare la trattenuta per contributi sindacali all’1% del salario lordo risultante dalla busta paga.
La lettera o delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata dall’organizzazione sindacale cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul conto corrente bancario secondo le modalità che le OO.SS. comunicheranno.

         

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