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Art.
4 – Riassunzione
I lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’anno
precedente per almeno 51 giornate nella stessa azienda hanno diritto
alla riassunzione previa richiesta scritta avanzata tramite le OO.SS.
firmatarie del presente contratto; agli stessi dovrà essere garantito
almeno lo stesso numero di giornate effettuate nell’anno precedente
salvo cause di forza maggiore e dove permangono le stesse condizioni
produttive.
Nella riassunzione le priorità sono le seguenti: professionalità,
anzianità di servizio – situazione di famiglia.
Art. 5 – Convenzioni
In materia di convenzioni il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto si svolge come previsto dall’articolo 25 del CCNL vigente.
Art. 7
– Lavoratori extra-comunitari e neo-comunitari
Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a
dare piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di
cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di
sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri
disoccupati.
In fase di trattativa aziendale saranno valutati particolari esigenze
indotte da usi, costumi e religione, al fine di trovare le soluzioni più
adeguate in materia di orario, festività, ferie, accoglienza e servizi
in genere.
Un monitoraggio degli effetti delle assunzioni dei lavoratori
extracomunitari sull’occupazione complessiva sarà periodicamente
effettuato dall’Osservatorio provinciale.
Per i lavoratori neocomunitari le OO.SS. firmatarie del presente
contratto concordano di incontrarsi nel momento in cui verrà definita
la normativa in materia.
Art. 9
– Classificazione operai agricoli
Gli
operai agricoli della provincia di Agrigento si classificano nelle
seguenti aree professionali:
I^ Area
I lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano
funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di iniziativa e
svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione ed autonomia:
Livello 1
Ibridatore; selezionatore; conduttore meccanico di macchine agricole
complesse; aiutante di laboratorio; innestatore; potatore artistico;
fattore; conduttore di caldaie a vapore.
Livello 2
Capo frantoiano; cantiniere; addetto alla sorveglianza; addetto agli
impianti di serre e/o vigneti a tendone; costruttore di muretti e
addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti;
addetto alla manutenzione e al funzionamento di impianti agricoli
tecnicamente organizzati; dosatore di trattamenti antiparassitari;
ortolano specializzato; addetto a lavori in serra muniti di specifiche
qualificazioni; magazziniere-casaro-potatore; giardiniere; addetto alla
ricezione; cuoco in aziende agrituristiche; addetto manutenzione edile
specializzata; livello B del CCNL operai florovivaisti.
2°
Area
Lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa che svolgono
mansioni polivalenti e richiedenti un periodo di pratica.
Livello 1
Addetto alla sistemazione di bancali da serra; aiutante degli operai
inquadrati nella 1° area livello 2; addetto alla consegna e ritiro di
prodotti e/o documenti; addetto al trattamento di prodotti
antiparassitari specializzati; aiuto innestatore; addetto alla cucina e
al servizio di ristorazione in aziende agrituristiche.
Livello 2
Addetto all’irrigazione anticoccidica; addetto alla lavorazione
meccanica; addetto al trattamento di antiparassitari; addetto alla
concimazione; addetto espurgo fossi, pozzi e canali; addetto alla stalla
e alla mungitura in genere; addetto ai palmenti oleari e vinicoli;
addetto alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli; addetto
alla distribuzione e vendita dei prodotti aziendali; addetto ai servizi
di pulizia e lavanderia in aziende agrituristiche; livello D CCNL operai
florovivaisti; addetto manutenzione edile qualificata.
3° Area
Lavoratori generici addetti a lavori non richiedenti specifica
preparazione professionale.
Livello 1
Operaio occasionale addetto a lavorazioni agricole generiche e di
governo degli animali.
Livello 2
Addetto alle operazioni di raccolta senza esperienza e con un massimo di
permanenza di 3 mesi nell’attività lavorativa.
Art. 17
– Norme di trattamento economico
Le
parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio
del CCNL pari al 6,20% della paga in vigore come da tabella allegata:
SALARIO
PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL 01.01.2004 OTD
CLASSIFICAZIONE
PAGA BASE
III ELEMENTO
TOTALE
TFR
1 AREA 1
LIVELLO
€ 43,93
€ 13,37
€ 57,30
€
3,79
1 AREA 2
LIVELLO
€ 42,03
€ 12,79
€ 54,82
€ 3,63
2 AREA 1
LIVELLO
€ 40,60
€ 12,36
€ 52,96
€ 3,50
2 AREA 2
LIVELLO
€ 39,17
€ 11,92
€ 51,09
€ 3,38
3 AREA 2
LIVELLO
€ 35,15
€ 10,70
€ 45,85
€
3,03
3 AREA 1
LIVELLO
€ 25,47
€ 7,75
€ 33,22
€ 2,20
SALARIO
PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL 01.01.2004 OTI
CLASSIFICAZIONE
PAGA BASE
1 AREA 1
LIVELLO
€ 1.141,96
1 AREA 2
LIVELLO
€ 1.092,99
2 AREA 1
LIVELLO
€ 1.055,81
2 AREA 2
LIVELLO
€ 1.018,64
3 AREA 2
LIVELLO
€ 913,80
3 AREA 1
LIVELLO
€ 662,11
A
partire dal 01.01.2005 sarà corrisposto un aumento salariale pari al 2%
A partire dal 01.01.2006 sarà corrisposto un ulteriore aumento
salariale pari al 1%
A partire dal 01.01.2007 sarà corrisposto un ulteriore aumento
salariale pari al 1%
Per le aziende che alla data della sottoscrizione del presente contratto
non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali, le parti
stabiliscono di procedere, così come previsto dall’art. 28 del CCNL,
con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento dal
salario provinciale entro la data del 31.12.2007. La retribuzione di
riferimento non può essere inferiore alle paghe riferite alla tabella
sotto indicata per area e livello. Inoltre coloro i quali hanno
raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata
dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte.
TABELLA PER ADEGUAMENTO
SALARIO CPL
COME
PREVISTO DALL’ART. 28 CCNL OTD
CLASSIFICAZIONE
PAGA BASE
III ELEMENTO
TOTALE
TFR
1 AREA 1
LIVELLO
€ 35,89
€ 10,92
€ 46,81
€ 4,04
1 AREA 2
LIVELLO
€ 35,52
€ 10,81
€ 46,33
€ 4,00
2 AREA 1
LIVELLO
€ 34,18
€ 10,40
€ 44,58
€ 3,85
2 AREA 2
LIVELLO
€ 32,86
€ 10,00
€ 42,86
€ 3,70
3 AREA 2
LIVELLO
€ 29,13
€ 8,87
€ 38,00
€ 3,28
3 AREA 1
LIVELLO
€ 29,13
€ 8,87
€ 38,00
€ 3,28
A
partire dal 31.12.2005 sarà corrisposto un aumento salariale pari al 6%
A partire dal 31.12.2006 sarà corrisposto un ulteriore aumento
salariale pari al 6%
A partire dal 31.12.2007 adeguamento alla paga provinciale.
Art. 21 –
L’indennità chilometriche
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il
raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a km
3 dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dall’azienda
di intesa con le organizzazioni sindacali.
Qualora l’azienda non provveda da quanto previsto dal primo comma, al
lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in aziende ubicate
oltre 3 km dal centro abitato e fino a 5 km, sarà erogata un’indennità
forfettaria giornaliera, per rimborso spese, di € 2,00. Percepiranno
inoltre un’indennità pari ad 1/5 del costo della benzina, per ogni km
percorso in andata e ritorno oltre i 10 km.
Art. 23
– Rappresentanti di lavoratori alla sicurezza territoriale
Nelle
aziende operanti nella provincia di Agrigento che occupino operai
agricoli per un monte giornate inferiore a centocinquanta per cui non è
previsto dal CCNL l’elezione o designazione della RLS si provvede alla
nomina o elezione della RLS in ambito territoriale o di bacino nel
numero almeno di uno per comune.
I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno
designati mediante comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie
Provinciali alle OO.DD. firmatarie del presente contratto.
Le RLST restano in carica per tre anni salvo revoca della designazione
da parte delle OO.SS.
Art. 24
– Delegato d’azienda RSA – RSU
Data
la parcellizzazione delle Aziende per controllare l’esatta
applicazione dei contratti di lavoro, le Leggi sociali-previdenziali e
sanitarie vengono individuati nell’ambito del territorio tre delegati
(R.S.C.) rappresentanti sindacali comunali nominati dalle OO.SS. in
rappresentanza delle Aziende che occupino meno di cinque operai
agricoli.
Utilizzare le risorse dell’attività bilaterale.
Le assemblee sindacali possono essere richieste dalla RSA-RSU e dalle
OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.
Art. 25
– Quote sindacali per delega
Nei
confronti degli iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto
l’Azienda è tenuta dietro lette o delega sottoscritta dal lavoratore
ad operare la trattenuta per contributi sindacali all’1% del salario
lordo risultante dalla busta paga.
La lettera o delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o
inviata dall’organizzazione sindacale cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse
versando gli importi sul conto corrente bancario secondo le modalità
che le OO.SS. comunicheranno.
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