Le
Parti firmatarie, riconoscendo come obiettivi comuni la realizzazione di
condizioni di efficienza e competitività delle aziende e la
valorizzazione del lavoro e della occupazione, affermano di promuovere e
sviluppare corrette relazioni sindacali.
È necessità condivisa dalle Parti attivare un sistema di relazioni
sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e
rispetto delle specifiche prerogative, caratterizzato dalla sistematicità
dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative
tematiche e della loro evoluzione.
Art. 7 –
Osservatorio
Osservatorio nazionale
L’osservatorio nazionale è la sede delle informazioni e del confronto
sui temi di comune interesse, quali:
-
le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro e le altre
problematiche ad esso connesse;
-
i fabbisogni di formazione professionale;
-
le tendenze evolutive e strategiche sul piano
economico-sociale del comparto della creazione e manutenzione del verde,
anche attraverso contratti d’area;
-
i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei
loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche
che incidono sulle diverse produzioni;
-
l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche
retributive contrattuali ed i loro andamenti;
-
la tutela della salute e dell’ambiente.
L’osservatorio nazionale è composto da un Consiglio formato da sei
componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e
dei lavoratori ed è costituito entro 60 giorni dalla stipula del presente
contratto nazionale di lavoro. Esso si riunisce almeno due volte l’anno.
Art. 8 – Comitati paritetici per la sicurezza
Gli aspetti applicativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro concernenti la rappresentanza dei lavoratori e gli organismi
paritetici sono disciplinati dal verbale di accordo su “Rappresentante
per la sicurezza e comitati paritetici” del 18 dicembre 1996, da
considerarsi parte integrante del presente contratto.
Per quanto attiene ai compiti assegnati dal predetto accordo al comitato
paritetico nazionale, le parti convengono di assegnare le rispettive
funzioni ad una apposita sezione dell’osservatorio nazionale di cui
all’art. 7 composta in misura paritetica.
Art. 9 – Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla stipula del
presente contratto, anche su richiesta di una di esse, per definire entro
il 30 giugno 2006 gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva
degli istituti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modiche e integrazioni, preferibilmente
attraverso la stipula di un Protocollo unico valido per tutti i lavoratori
del settore.
Titolo
III
Costituzione del rapporto, collocamento e mercato del lavoro
Art. 10 – Assunzione
L’assunzione
dei lavoratori è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può
avvenire a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato secondo quanto
previsto dal successivo art. 12, con l’obbligo per il datore di lavoro
di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge
vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro nei
confronti delle amministrazioni competenti e del lavoratore.
Art. 11 – Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In assenza, il
lavoratore si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal
presente contratto.
Il periodo di prova è fissato in sei mesi per i lavoratori dei livelli 1°
e 2°, in mesi quattro per i lavoratori dei livelli 3° e 4° e in mesi
due per i lavoratori dei livelli 5° e 6°.
In caso di rapporti a termine di durata inferiore all’anno, ma comunque
superiori a trenta giorni, il periodo di prova è fissato per tutti i
livelli in quindici giorni.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il
contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto del
lavoratore a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva senza
necessità di conferma alle condizioni previste dalla contrattazione
collettiva e dal contratto individuale.
Art. 12 – Contratto di lavoro a termine
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, nonché negli altri casi previsti dalla legislazione
vigente.
A titolo esemplificativo, l’assunzione con contratto a tempo determinato
è consentita nelle seguenti ipotesi:
-
lavorazioni a fasi successive che richiedono personale
diverso, per specializzazione, da quello normalmente impiegato e per il
quale non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
-
operazioni di manutenzione straordinaria;
-
copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in
conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa;
-
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
-
promozione di nuovi servizi destinati a nuovi mercati;
-
attività non programmabili e non ricomprese nell’attività
ordinaria;
-
imprevista intensificazione di attività anche derivante
dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall’attività di
altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse;
-
esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi
annuali;
-
lavori eseguiti tramite appalto specifico con un termine di consegna,
per la manodopera aggiuntiva alla manodopera dell’azienda.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro per congedo di maternità o
paternità ovvero per congedo parentale può avvenire anche con anticipo
fino a un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione.
L’apposizione del termine deve risultare,
direttamente o indirettamente, da atto sottoscritto, anche in forma di lettera, nel quale sono
specificate le ragioni di cui al primo comma, e che deve essere consegnato al lavoratore
contestualmente all’inizio della prestazione.
All’inizio di ogni anno solare l’azienda riferirà alle rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie sulle
quantità, le tipologie di attività e le caratteristiche professionali
dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di
interventi formativi e informativi sulle materie riguardanti la sicurezza
sul lavoro e il processo lavorativo. Modalità e strumenti di tali
interventi saranno definiti in sede di contrattazione aziendale.
Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo
indeterminato senza soluzione di continuità, il periodo di servizio
prestato con il rapporto a termine varrà ad ogni effetto ai fini
dell’anzianità.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, hanno diritto ad
essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni con le
medesime mansioni a condizione che manifestino per iscritto la loro
disponibilità entro trenta giorni dal termine del precedente rapporto di
lavoro. Le richieste debbono essere soddisfatte nel limite minimo di 2/3.
Art. 12 bis – Cessazione di appalto
L’azienda cessante è tenuta a comunicare eventuali esuberi alle parti
contrattuali territoriali e all’azienda subentrante, affinché
quest’ultima, in caso di nuove assunzioni legate all’appalto stesso,
possa fare ricorso, di preferenza, a quegli stessi lavoratori.
Le aziende informeranno le rappresentanze sindacali
aziendali/rappresentanze sindacali unitarie sulla tipologia, sulla modalità
e sulla tempistica dei contratti di appalto.
Titolo IV
Classificazione del personale
Art. 13 – Classificazione del personale
In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati
nei livelli di seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra
impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme
(legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un
trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento distintamente a
tali lavoratori.
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente
articolo avviene sulla base delle declaratorie generali e delle
esemplificazioni dei profili generali.
Le esemplificazioni dei profili generali si riferiscono genericamente alla
figura professionale del lavoratore e, pertanto, sono prevalentemente
formulate in termini uniformi.I requisiti indispensabili derivanti dalle
caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle
declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili
consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non
indicate nel testo.Qualora per esercitare l’attività siano richieste
specifiche autorizzazioni, è sottinteso che l’esercizio di tali attività
e l’inquadramento nel livello avverrà a condizione che il lavoratore
sia in possesso dei requisiti previsti.
1° LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, non investiti dei poteri e
delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il
datore di lavoro o con il dirigente all’organizzazione e gestione
generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di un settore di
essa, con autonomia di concezione e potere di iniziativa.
Profili
Impiegati
-
direttore
tecnico/amministrativo/commerciale e altre figure con analoghe
caratteristiche e funzioni;
-
responsabile
del servizio tecnico/amministrativo/commerciale che collabora direttamente
con il titolare dell’impresa o con il dirigente.
2° LIVELLO
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, alle dirette dipendenze del datore di
lavoro, o del dirigente, o del direttore, o del responsabile, senza
autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa,
alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di parte di essa
con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa, ovvero allo
svolgimento di lavori complessi richiedenti specifica specializzazione
tecnica.
I
lavoratori appartenenti a questo livello si distinguono nelle categorie A
e B a seconda del rispettivo grado di specializzazione, come dalla
seguente esemplificazione dei profili professionali.
Profili 2°
livello A
-
capo reparto
e capo ufficio
tecnico/amministrativo/commerciale;
-
progettista:
responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e
giardini e di altre opere di creazione del verde;
Profili 2° livello B
-
tecnico in grado di
strutturare e costruire impianti irrigui e di regime delle acque di
superficie in ogni particolare e in ogni situazione, nonché ogni
montaggio idraulico ed elettrico;
-
potatore di
alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di
potatura e in possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse
tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi
ornamentali in genere;
-
giardiniere
specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e
risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree
verdi (giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare
disegni e planimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella
realizzazione di aree verdi;
-
operatore in
possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l’esecuzione di
progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di
silvicoltura;
-
conduttore meccanico
che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata
superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni
ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda,
svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
3°
LIVELLO
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in esecuzione delle disposizioni loro
impartite e, quindi, senza autonomia di concezione né potere di
iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo o
commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale,
ovvero lavori di media complessità richiedenti un certo grado di
specializzazione tecnica.
Profili
Impiegati
-
contabile;
-
impiegato
amministrativo/commerciale;
-
corrispondente
in lingue estere.
Operai
-
potatore di
alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle tecniche di
potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali
in genere;
-
giardiniere
in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella
costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere,
nonché in possesso di buone conoscenze circa la formazione, la
manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto erboso;
-
meccanico in
grado di mantenere il parco macchine e le attrezzature dell’azienda;
-
conduttore
patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici.
4°
LIVELLO
Declaratoria
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che eseguono operazioni inerenti la
contabilità, l’amministrazione e simili, ovvero compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
Profili
Impiegati
-
addetti ai servizi
amministrativi, commerciali o ai reparti;
-
assistenti;
-
operatori
informatici;
-
disegnatori
tecnici;
-
magazzinieri,
vale a dire impiegati cui è affidata la responsabilità del
magazzino.
Operai
-
operaio in
grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni
montaggio idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a riparazioni
su impianti esistenti, alla sistemazione di irrigatori in funzione del
verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di un progetto;
-
giardiniere
manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema di
ordinaria manutenzione delle aree verdi;
-
operaio in
grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica – regimazione delle
acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate,
scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere.
5°
LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che
esplicano mansioni e compiti esecutivi non richiedenti una particolare
preparazione tecnica e/o amministrativa.
Profili
Impiegati
-
addetti
a semplici mansioni di segreteria;
-
addetti
alle spedizioni;
-
terminalista
centro elaborazione dati addetto all’acquisizione dei dati.
Operai
-
potatore di
arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche
agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le
indicazioni fornitegli;
-
giardiniere
generico in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per
l’esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici
opere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in
possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la
manutenzione dei manti erbosi;
-
conduttore
di piccoli mezzi meccanici.
6°
LIVELLO
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non
richiedenti specifici requisiti professionali.
Profili
Impiegati
-
uscieri, fattorini,
commessi.
Operai
-
operaio in
grado di eseguire le operazioni più semplici (scavi, stesura di tubi,
montaggio di giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei
prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.),
nonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di
inquadramento.
Art. 13 bis
– Disciplina dei quadri
a) Definizione della figura dei Quadri
In
applicazione dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono
considerati “quadri” quei lavoratori che, operando alle dirette
dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere
di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi generali dell’impresa con
discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento
dell’attività aziendale.
Ciò
premesso, appartengono alla categoria dei “quadri” quei lavoratori
che, nell’ambito del 1° livello di classificazione di cui all’art.
13, svolgono funzioni di coordinamento generale dell’attività
aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro.
Si
riconosce pertanto, la qualifica di “quadro” a quegli impiegati che
assolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con
responsabilità di coordinamento ed organizzazione delle attività e del
personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.
A
tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa
sull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.
b) Indennità di funzione
Alla
categoria dei “quadri” come individuata nella precedente lettera a),
spetta, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, una indennità mensile pari a
200,00 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.
c) Variazione e mansioni di qualifica
In
base all’art. 6 della legge 190/85, nel caso di svolgimento delle
mansioni di “quadro” da parte di lavoratori di livello inferiore che
non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro”
diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.
d) Responsabilità civile verso terzi
Il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i
propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni
contrattuali.
A
tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza
assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo contratto nazionale di
lavoro, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della
azienda saranno formalizzate in apposita separata convenzione.
Art. 14
– Mansioni e cambiamento dei profili professionali
I
lavoratori devono essere adibiti alle mansioni relative al livello
professionale di assunzione e retribuiti con lo stipendio ad esso
corrispondente.
Qualora
detti lavoratori, per esigenze dell’azienda, vengano adibiti a mansioni
previste per il livello professionale con retribuzione inferiore,
conservano i diritti e la retribuzione del livello di assunzione; nel caso
invece siano adibiti a mansioni di un livello professionale con
retribuzione superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in
cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all’attività
svolta; acquisiscono inoltre il diritto al nuovo livello professionale
quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un
periodo di venti giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due
volte per un periodo complessivo non inferiore a quaranta giorni
lavorativi nel corso di un anno.
Ai
fini del passaggio al livello professionale con retribuzione superiore di
cui al precedente comma, non vengono conteggiati i periodi di lavoro
svolti in sostituzione di altri lavoratori assenti per malattia,
infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la
conservazione del posto dell’assente.
Titolo
V
Norme
di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 15 – Orario di lavoro
L’orario
ordinario di lavoro è stabilito in 39
ore
settimanali.
Tale
orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo
non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire
l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura
superiore a quella prevista al primo comma e per le altre, a
compensazione, in misura inferiore.
La
variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma
precedente è consentita nel limite di 75
ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
La
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere effettuata
su cinque giorni o attraverso una riduzione dell’orario di lavoro
giornaliero nella giornata di sabato e
conseguente redistribuzione negli altri giorni di lavoro.
Modalità e criteri per
la distribuzione e la variabilità dell’orario di lavoro sono concordati
in sede aziendale.
Art. 16
– Riposo settimanale
Ai
lavoratori spetta un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive,
possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se
per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella
giornata di domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24
ore continuative in altro giorno della settimana successiva.
In
base alle vigenti disposizioni legislative, ai minori deve essere
assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se
possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni
di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere
ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Art. 17
– Ferie
Ai
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni
anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie
retribuito pari a ventisei giorni.
Nel
caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno,
spettano tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio
prestati in azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per
i bambini di età inferiore a 16 anni e per gli adolescenti di età
superiore a 16 anni, ma inferiore a 18 anni si applica l’art. 23 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato dall’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345.
Il
datore di lavoro, nello stabilire il periodo di ferie, deve tenere conto,
compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri
dei lavoratori.
In
caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 3 il computo
delle ferie è rapportato a ore.
Dichiarazione
a verbale
Agli
impiegati a tempo indeterminato in forza alla data di entrata in vigore
del presente contratto nazionale di lavoro, resta applicabile la
disciplina delle ferie in essere, se più favorevole.
Art. 18
– Permessi per formazione continua
Nell’ambito
delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente
contratto, al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi per
formazione professionale di interesse agrario, istituiti da Enti
qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il
periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per
quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell’arco del
triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
In
caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le
parti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
quelli approvati dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di
cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il lavoratore a
tempo indeterminato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in
primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Il
numero dei lavoratori tempo indeterminato di ogni singola azienda che può
beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà
superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle
aziende che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. I permessi
di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Le
modalità pratiche per il godimento di tali permessi sono demandate alla
contrattazione aziendale.
Le
modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i
congedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge
53/00 citata.
Art.
18 bis – Sistema di formazione professionale e continua
Le Parti convengono un sistema di formazione
professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da
sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale
degli addetti, alla stabilizzazione dell’occupazione, all’impiego
anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative
per i lavoratori a tempo determinato:
1)
Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2)
Agriform;
3)
Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione
continua in agricoltura, di cui all’art. 118 della legge 388/2000, è
alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30, di cui all’art.
25, comma 4, della legge 845/1978 e dalle quote assegnate a valere sul
terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può
essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti
riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione
continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di
monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure
professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota
delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che
le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata,
secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella
distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri
solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad
Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione
agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l’organismo bilaterale che svolge
attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi
e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale
collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo
con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello
superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori
nella costruzione della “rete” prevista presso l’ISFOL. Nelle
attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa
riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura
a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di
bacino, secondo un modello “flessibile”) in stretta relazione, da una
parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione
professionale e scolastica e, dall’altra, con il mondo delle imprese
all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e
si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro
di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del
lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle
esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in
via sperimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in
connessione con l’attività degli Osservatori e del Servizio pubblico
per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla
riforma degli ammortizzatori sociali.
Per quanto attiene ai tempi e alle modalità di
costituzione dei sopra citati organismi, trattandosi di enti chiamati ad
operare in favore di tutti i lavoratori dipendenti del settore, si rinvia
a quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore agricolo.
Art. 19
– Permessi straordinari
In
caso di matrimonio il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un
permesso retribuito di quattordici giorni.
Ha
altresì diritto ad un permesso retribuito di tre giorni per motivi
familiari o per altri casi.
I
permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Art. 20
– Permessi per corsi di recupero scolastico
Al
lavoratore a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero
scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un
triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Il
numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può
beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà
superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che
hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato ed il 10% per quelle
aziende che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato.
Le
modalità pratiche per il godimento di tali permessi sono demandate alla
contrattazione aziendale.
Le
modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i
congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge 8 marzo
2000, n. 53.
Art. 20 bis
– Congedi parentali
In
materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con
handicap grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le
vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Ai
fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.
32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare,
almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando
la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della
durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché
l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni
sostitutive.
Nel
caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare
tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro
dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa
certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio
dell’assenza dal lavoro.
Art. 21 –
Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi
tutte le domeniche ed i seguenti:
-
il primo dell’anno
-
il 6 gennaio, Epifania del Signore
-
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
-
il giorno di lunedì dopo Pasqua
-
il 1° maggio, festa del lavoro
-
il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
-
il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria
-
il 1° novembre, giorno di Ognissanti
-
il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale
-
l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
-
il 25 dicembre, giorno di Natale
-
il 26 dicembre, S. Stefano
-
la Festa del Patrono del luogo
Quando la festa del Patrono del
luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera
festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da praticarsi
agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed
infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio
1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e, pertanto, nella ricorrenza delle
feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se
cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a)
se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga
compreso ogni accessorio;
b)
se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente
punto a), una seconda
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato
della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività
nazionali di cui al punto a)
previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo
indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre
per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il
trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le
prime due settimane dalla sospensione.
Per gli operai a tempo
determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella
percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 24 quando non vi
sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la
maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 22.
A seguito della legge 5 marzo
1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale
di Accordo 2 maggio 1977, punto 5°, nonché a seguito del DPR 28 dicembre
1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo
indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà
il seguente:
a)
per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è
stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il
trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di
festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre
è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b)
per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro
e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla
retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion
fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali
direttamente interessate possono altresì convenire:
a)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate
di festività soppresse possa essere compensata, anziché con la giornata
di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui
godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle
esigenze aziendali;
b)
che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la
retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
Dichiarazione
del ministro
Il Ministro, a chiarimento della
normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse di
cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, precisa che la prestazione lavorativa
svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata in aggiunta
alla normale retribuzione. (Riprodotta dal CCNL 25 giugno 1979 per gli
operai agricoli e florovivaisti).
Art. 22 – Lavoro
straordinario, festivo, notturno
Si
considera:
a)
lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di
lavoro di cui all’art. 15;
b)
lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del mattino successivo;
c)
lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art.
21.
Il
lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari
esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta
ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da
chi lo rappresenta.
Le
percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della
retribuzione indicati all’art. 24 sono le seguenti:
a)
lavoro straordinario
29%
b)
lavoro notturno
48%
c)
lavoro festivo
40%
d)
lavoro straordinario festivo
50%
e)
lavoro festivo notturno
55%
Il lavoro straordinario
non può superare le dodici ore settimanali e le due giornaliere.
Il limite massimo annuo
di lavoro straordinario è fissato in 250 ore.
Art. 23
– Interruzioni e recuperi
L’operaio
a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata.
Nel
caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro
non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro
abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Per
gli operai a tempo indeterminato, laddove non fosse possibile per causa di
forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro,
il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il
tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si
superino per detti recuperi le due ore giornaliere e le dodici ore
settimanali.
Nelle
aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma
dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Le modalità operative
dei recuperi possono essere disciplinate a livello aziendale.
Titolo
VI
Norme
di trattamento economico
Art. 24 – Retribuzione
Gli
elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1)
salario contrattuale, definito in sede di contratto nazionale,
fissato per i singoli livelli previsti dall’art. 13 (Classificazione
dei lavoratori);
2)
terzo elemento, per gli operai a tempo determinato.
Il
terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo
dei seguenti istituti riconosciuti agli altri lavoratori e calcolati su
312 giorni lavorativi:
-
festività nazionali e infrasettimanali
5,45 %
-
ferie
8,33 %
-
tredicesima mensilità
8,33 %
-
quattordicesima mensilità
8,33 %
-
totale
30,44 %
La
misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario
contrattuale.
Fermo
restando che la retribuzione è corrisposta per i giorni di effettiva
prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente
lavorate, i salari sono esposti in forma oraria per gli operai a tempo
determinato e in forma mensile per tutti gli altri lavoratori.
Le
modalità e il periodo di pagamento dei salari potrà essere a quindicina
o a mese.
Agli
effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga
giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si
ottiene dividendo la paga mensile per 169.
I
salari contrattuali stabiliti a livello nazionale sono quelli di cui alla
tabella A (allegato 1).
In caso di orario flessibile ai
sensi dell’art. 15 commi 2 e 3, la retribuzione corrisposta è quella
ordinaria spettante ai sensi del comma 1 del medesimo art. 15.
Art. 25 – Ex scala mobile
Nella
retribuzione di cui all’art. 24 è contenuta l’indennità di
contingenza così come stabilita dalle leggi 26 febbraio 1986, n. 38 e 13
luglio 1990, n. 191, e successive modifiche e integrazioni (Accordo sul
costo del lavoro del 31 luglio 1992).
Art. 26 – Tredicesima mensilità
Ai
lavoratori spetta, al termine di ogni anno, una tredicesima mensilità, da erogarsi entro il 15 dicembre, pari
alla retribuzione mensile ordinaria in vigore nello stesso mese di
dicembre.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare
della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestati presso l’azienda.
La
frazione di mese superiore a quindici giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Per
gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella
percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 24.
Art. 27 – Quattordicesima
mensilità
Ai
lavoratori deve essere corrisposta, con
la retribuzione del mese di giugno, una
quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile ordinaria in
vigore nello
stesso mese di giugno.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare
della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestati presso l’azienda.
La
frazione di mese superiore a quindici giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Per
gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa
nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 24.
Art. 28 – Scatti di anzianità
I
lavoratori a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di
servizio svolto presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di
aumento periodico di anzianità, alla corresponsione
di una somma in cifra fissa pari a euro:
-
1° livello
20,00
-
2° livello (A e B)
18,00
-
3° livello
15,00
-
4° livello
13,00
-
5° livello
11,00
-
6° livello
10,00
Le
somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme
sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali
aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di sette (7) e maturano
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie
il biennio di servizio.
In
caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo
superiore, il lavoratore conserva il numero degli aumenti periodici già
maturati ed ha diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo
previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso,
lo stesso operaio ha altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di
anzianità sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.
L’importo
degli aumenti periodici di anzianità spettante ai lavoratori è computato
ad ogni effetto per il calcolo delle indennità e degli altri istituti
contrattuali.
Ai
lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di applicazione del
presente contratto collettivo, resta applicabile la disciplina
contrattuale degli scatti di anzianità in essere, se più favorevole.
Art. 29
– Indennità e rimborsi spese
I
lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio
comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il
rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare
fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese
effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari
giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato
lavorativo a tutti gli effetti.
Qualora
invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre
una indennità giornaliera proporzionale alla distanza di andata e ritorno
dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario
di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va
conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio
dell’attività lavorativa.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori
per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente
all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal
Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera
sarà proporzionale alla distanza di andata e ritorno tra il posto di
lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco.
Per
i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede
abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane,
la contrattazione aziendale disciplinerà la materia dei rientri.
Il
valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è
pari alle seguenti misure:
-
euro
7,50 fino a 20 chilometri;
-
euro 15,00 oltre 20 fino a
40 chilometri;
-
euro 25,00 oltre 40
chilometri.
Al
dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta
dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per
servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni
chilometro percorso.
Ai
fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di
lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima
assunzione del lavoratore.
Le
indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere
forfetizzati dalla contrattazione aziendale.
Art. 30 – Trattamento di fine
rapporto
In
ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno
di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale
disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno
1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del
trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per
il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le
disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità.
In
caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di
fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122
del codice civile.
Agli
operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per
l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato
sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario,
svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento
del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i
casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento.
Agli
operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine
rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il
31 dicembre di ogni anno.
Nel
caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine
rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso.
Titolo
VII
Previdenza,
assistenza, tutela della salute
Art. 31 – Previdenza e
assistenza
Per
tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore
di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme
vigenti.
Dichiarazione
a verbale
Al
fine di assicurare ai lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria
impiegatizia i medesimi livelli di tutela previdenziale, assistenziale e
assicurativa riconosciuta agli impiegati, quadri e dirigenti
dell’agricoltura, le parti si impegnano a promuovere l’iscrivibilità
degli stessi all’ENPAIA, adoperandosi in tal senso in tutte le sedi
istituzionali competenti.
Art. 32 – Fondo nazionale di
previdenza complementare
Al
fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza integrativa così
come prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, le parti convengono di aderire al costituendo Fondo
di previdenza complementare volontaria che sarà istituto dalle parti
contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai
agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
Le
contribuzioni dovute al fondo sono costituite da:
-
1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel
periodo di riferimento;
-
1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel
periodo di riferimento;
-
una quota di trattamento di fine rapporto pari al 2 per
cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine
rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione
al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già
occupati alla data del 28 aprile 1993;
-
il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato
nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993;
-
il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato
nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i
lavoratori con contratto a tempo determinato.
Fermo
restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente
alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un
contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti
dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base
della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Il
versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve
essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo
istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che
saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di
riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo.
Art. 33 – Malattia e
infortunio
Il
lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro per un periodo di 180 giorni sia nel caso di malattia e sia nel
caso di infortunio.
Ove
trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL la
conservazione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica
e in ogni caso non potrà superare il periodo di dodici mesi
dall’infortunio. Qualora l’assenza si protragga oltre i dodici mesi
dall’infortunio, può essere concesso al lavoratore infortunato che ne
faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita della durata
massima di dodici mesi.
Trascorsi
i periodi sopra indicati e perdurando la infermità è reciproco il
diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del
trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità,
nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data
della risoluzione del rapporto di lavoro.
In
caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero
l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In
caso di malattia il lavoratore avrà diritto:
-
se trattasi di operai, in aggiunta al trattamento di legge,
all’erogazione da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di
novanta giorni in un anno, di una indennità giornaliera nella misura del
25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo
professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento;
-
se trattasi di impiegato, all’erogazione dal parte del
datore di lavoro del 100 per cento della retribuzione mensile ordinaria
per sei mesi.
Tali
indennità saranno corrisposte dal giorno in cui si è verificata la
malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno e subordinatamente al
riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.
Fermo
restando quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in ordine al
trattamento economico per i primi tre giorni di infortunio, per i casi di
infortunio sul lavoro il lavoratore a tempo indeterminato avrà diritto
alla erogazione, da parte del datore di lavoro, a partire al quarto giorno
in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giorni,
di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di
legge e la retribuzione giornaliera contrattuale relativo al profilo
professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento.
La
corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al
riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.
Il
trattamento integrativo a quello di legge per malattia e per infortunio di
cui ai commi precedenti, non spetta agli operai a tempo determinato che
non abbiano raggiunto presso la stessa azienda, trenta giorni continuativi
di lavoro.
L’operaio
a tempo determinato che abbia effettuato presso la stessa azienda il
predetto periodo lavorativo avrà diritto, per i casi di malattia e di
infortunio riconosciuti, rispettivamente, dall’INPS e dall’INAIL, alla
medesima indennità giornaliera prevista, rispettivamente, ai precedenti
commi quinto e settimo, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione
e per la durata di quarantacinque giorni in un anno.
L’obbligo
di corrispondere i sopra indicati trattamenti economici in caso di
malattia o infortunio sul lavoro può essere assolto per il tramite della
Casse extra legem provinciali di
cui all’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, previa apposita
convenzione con le predette casse a cura del datore di lavoro interessato.
In ogni caso, il trattamento spettante al lavoratore non potrà essere
inferiore alle misure indicate nel presente articolo.
Art. 34 – Cassa integrazione
salari
I
dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale
ad opera della Cassa integrazione salari istituita con legge 8 agosto
1972, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, nei casi previsti
dalla legge stessa.
I
dipendenti che beneficeranno del trattamento di integrazione salariale di
cui al comma precedente, il datore di lavoro corrisponderà una
integrazione alla indennità di legge nella misura del 10 per cento del
salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di
appartenenza in vigore al momento dell’evento.
Art. 35 – Fondo integrativo
sanitario
Al
fine di assicurare ai lavoratori destinatari del presente contratto un
adeguato trattamento integrativo sanitario, le parti stabiliscono una
contribuzione da destinare al finanziamento di tali prestazioni pari a
euro:
-
51,65 annui, per i
lavoratori a tempo indeterminato;
-
0,34
giornalieri, per i lavoratori a tempo determinato.
Tale
contribuzione, che è a carico del solo datore di lavoro, resterà
invariata per tutta la durata del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Per
realizzare le forme integrative sanitarie di cui al presente articolo, le
parti convengono di addivenire alla stipula di una apposita convenzione
con il Fondo integrativo sanitario denominato FISLAF, costituito con il
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e
florovivaisti del 5 marzo 1987, ovvero, in subordine, alla costituzione di
un autonomo fondo.
Le
modalità di versamento della predetta contribuzione saranno definite in
sede di convenzione.
Titolo
VIII
Sospensione,
risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 36 – Disciplina dei
licenziamenti individuali
Nel
rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato il licenziamento dei
lavoratori non può avvenire che per giusta causa o per giustificato
motivo secondo le disposizioni contenute nelle leggi 15 luglio 1966, n.
604 e 20 maggio 1970, n. 300, quest’ultima come modificata dalla legge
11 maggio 1990, n. 108.
a) Giusta causa
Il
licenziamento per giusta causa con risoluzione immediata del rapporto di
lavoro senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti
che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
stesso, quali:
-
le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi senza
notificazioni;
-
le condanne penali per reati che comportano lo stato di
detenzione;
-
la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente
contratto;
-
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro ovvero
un suo diretto rappresentante nell’azienda;
-
i danneggiamenti dolosi a macchinari, attrezzature e locali
dell’azienda;
-
il furto in azienda.
b) Giustificato
motivo
Il
licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ovvero
da ragioni inerenti l’attività, l’organizzazione del lavoro o il
regolare funzionamento di essi, quali:
-
le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
-
la sostanziale riduzione dell’attività;
-
la radicale modifica dell’attività ovvero
dell’organizzazione aziendale;
-
la revoca o la cessazione anticipata dell’appalto;
-
l’adesione dell’impresa a forme associate di esercizio
dell’attività e a cooperative di servizio;
Il
licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto
dei termini di preavviso di cui all’art. 38 del presente contratto.
Il
provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa e sia
che intervenga per giustificato motivo, deve essere comunicato al
lavoratore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e contenere i
motivi che lo hanno determinato.
Il
lavoratore che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla
propria organizzazione sindacale la quale, secondo le modalità e le
procedure previste all’art. 48, esperirà il tentativo di componimento.
Conformemente
a quanto stabilito dalla legge 108/90 citata, le disposizioni del presente
articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla
pensione di vecchiaia e in possesso dei requisiti pensionistici, sempre
che gli stessi non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
Art. 37 – Dimissioni per
giusta causa
Il
lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può recedere dal
rapporto di lavoro medesimo senza preavviso qualora si verifichi un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del
datore di lavoro.
Art. 38 – Preavviso di
risoluzione del rapporto
La
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di
licenziamento ovvero di dimissioni non per giusta causa deve essere
preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I
termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della
comunicazione, sono così stabiliti in caso di licenziamento:
-
un mese per il livello 6°;
-
due mesi per i livelli 4° e
5°;
-
tre mesi per i livelli 2°
(A e B) e 3°;
-
quattro mesi per il livello
1°.
I
termini suddetti sono aumentati di un mese per i lavoratori con una
anzianità di servizio superiore ai dieci anni.
In
caso di dimissioni i termini sopraindicati sono ridotti alla metà.
In
caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti è
dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La
stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione
del rapporto per morte del lavoratore.
Art. 39 – Norme disciplinari
Per
quanto attiene il rapporto di lavoro, i lavoratori dipendono dal
conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con
diligenza il lavoro loro affidato.
I
rapporti tra lavoratori e tra questi e il datore di lavoro o chi per esso
debbono essere improntati al rispetto reciproco e tali da assicurare la
normale disciplina aziendale.
La
violazione degli obblighi di diligenza, disciplina o fedeltà da parte del
prestatore di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della
mancanza o della sua recidività con:
a)
il rimprovero verbale;
b)
la censura scritta;
c)
la multa fino ad un massimo di quattro ore di paga;
d)
la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un
periodo non superiore a dieci giorni;
e)
il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali (giustificato motivo);
f)
il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire
neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto (giusta causa).
Il
rimprovero verbale e la censura scritta sono adottate in caso di prima
mancanza di lieve entità.
La
multa è adottata, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
a)
il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti ovvero
abbandoni il posto di lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda, ovvero ne
anticipi la cessazione;
b)
il lavoratore che arrechi danno all’azienda, ai macchinari e alle
attrezzature per sua negligenza.
La
sospensione dal servizio e dal trattamento economico è adottata nei casi
di maggiore gravità o recidività delle mancanze per le quali è prevista
la multa, salvo quanto previsto all’articolo 36 sulla disciplina dei
licenziamenti individuali.
Art. 40 – Notifica
provvedimenti disciplinari e ricorsi
La
notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta in forma scritta entro due giorni dalla loro
adozione.
Contro
i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 39 il lavoratore potrà,
entro 10 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria
organizzazione sindacale la quale, con le modalità e le procedure
previste dall’art. 48, esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
Titolo
IX
Diritti
sindacali
Art. 41 – Delegato d'azienda
Nelle
aziende che occupano più di cinque lavoratori sarà eletto un delegato
d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori
firmatarie del presente contratto.
Nelle
aziende che occupano più di settantacinque lavoratori, nelle quali non
siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie (vedi
Protocollo allegato …), sarà eletto un secondo delegato d’azienda
nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie
del presente contratto.
I
delegati dovranno essere eletti dai lavoratori e tra i lavoratori occupati
in azienda, siano essi a tempo indeterminato ovvero determinato.
La
durata del rapporto di lavoro del lavoratore a tempo determinato eletto
delegato d’azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla
data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 42
del presente contratto.
All’elezione
del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori
dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti
sindacali.
Il
delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione aziendale
e, per conoscenza, alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
firmatarie del presente contratto. La comunicazione potrà essere
effettuata anche dalla organizzazione sindacale cui il lavoratore eletto
appartiene.
Il
delegato ha i seguenti compiti:
a)
vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta
applicazione del contratto collettivo di lavoro e della legislazione
sociale;
b)
esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli
infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni
igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c)
svolgere
il ruolo negoziale aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le
delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza, agli effetti della
decorrenza della tutela del delegato d’azienda, che l’elezione dello
stesso sia comunicata al datore di lavoro immediatamente.
Art. 42 – Tutela del delegato
d’azienda
Il
delegato d’azienda non può essere licenziato o trasferito
dall’azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari
e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di
lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante
il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato
non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle
organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di
lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le
parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i
“comandi di servizio”.
Art. 43 – Rappresentanze
sindacali unitarie
Le
rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal “Protocollo
d’intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti”, da
considerarsi parte integrante del presente contratto (vedi allegato …).
Art. 44 – Riunioni in azienda
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui
prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante
l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente
retribuite.
Le
riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del
lavoro, ovvero dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto e aventi rappresentanza in azienda.
Alle
riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Per
le aziende ove sono state costituite le rappresentanze sindacali unitarie
si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).
Art. 45 – Permessi sindacali
Ai
lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali e ai
delegati aziendali debbono essere concessi permessi retribuiti per
l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.
Tali
permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di
organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i
permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un
trimestre.
Per
i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di cinque ore
mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un
semestre.
I
dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni l’anno.
I
lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra, devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima, quando
trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima, quando trattasi di
permessi non retribuiti, evitando, possibilmente, che l’assenza avvenga
durante il periodo di più intensi lavori, o contemporaneamente a più
rappresentanti sindacali della stessa azienda.
Fermo
restando quanto previsto dall’art. 41 relativo alla comunicazione dei
nominativi dei delegati d’azienda, la notifica dei nominativi dei
lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o
provinciali deve essere effettuata con lettera dalle organizzazioni
provinciali sindacali dei lavoratori alle organizzazioni provinciali dei
datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del
presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni
aziendali.
I
diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene
la comunicazione.
Le
Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
I
permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno
variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica.
Per
le aziende ove siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie
si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).
Art. 46 – Contributo
contrattuale
I
datori di lavoro e i lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale, sono
tenuti a versare, a favore delle rispettive organizzazioni sindacali
nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo per ogni
giornata di lavoro.
Modalità
di versamento ed entità del contributo sono determinate da appositi
accordi.
La
quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da
questi versata unitamente alla propria.
Le
tabelle retributive debbono contemplare, tra le altre trattenute al
lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per
ogni giornata di effettivo lavoro.
Art. 47 – Quote sindacali per
delega
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, a mezzo di
apposita delega, con modalità che garantiscano la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna organizzazione sindacale.
Le organizzazioni sindacali provinciali dovranno
comunicare alle aziende la misura e le modalità di versamento del
contributo.
Titolo
X
Norme
finali
Art. 48 – Controversie
individuali
In
caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o comunque in
dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere
demandata alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali,
entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il
tentativo di composizione della vertenza.
Se
la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in
rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla
mancata od erronea applicazione dell’art. 13 del presente contratto, il
tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di
due esperti, nominati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono ed
abbiano conferito mandato il datore di lavoro e il lavoratore.
Quando
il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo
professionale non ha esito positivo, le organizzazioni sindacali possono
demandare la controversia all’osservatorio nazionale di cui all’art.
7.
Art. 49
– Controversie collettive
Entro
quindici giorni dalla segnalazione di una delle parti, le organizzazioni
contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie
collettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di
legge, del contratto collettivo nazionale e degli accordi di secondo
livello.
Art. 50 – Condizioni di
miglior favore
Le
norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di
miglior favore per i lavoratori già previste dai contratti aziendali.
Art. 51 – Esclusività di
stampa.
Archivi contratti
Il
presente contratto conforme all’originale è stato edito dalle parti
stipulanti le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti
di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in
possesso delle organizzazioni firmatarie.
In
ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione
dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 17
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parti contraenti si impegnano ad
inviare al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, archivio
contratti, via David Lubin 2, in Roma, copia del presente contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del decreto legge 14
giugno 1996, n. 318, il presente contratto sarà inviato a cura di una
delle parti entro il termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e agli enti di previdenza e assistenza sociale.
In
forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle
parti di cui al presente contratto, ovvero qualsiasi estensione pattuita
con altre parti diverse da quelle stipulanti oppure già firmatarie per
adesione non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente
dalle parti medesime.
Le
parti si danno atto che quanto disposto al comma precedente ha validità
anche per tutti gli accordi di secondo livello e/o accordi applicativi del
presente contratto.
Allegati
Allegato 1
Tabella A
Retribuzioni nazionali in vigore dal 1° gennaio
2006
|
Livello
impiegati/operai
|
Retribuzioni
in euro
|
|
1°
livello
|
1.700,00
|
|
2°
livello A
2°
livello B
|
1.450,00
1.320,00
|
|
3°
livello
|
1.270,00
|
|
4°
livello
|
1.150,00
|
|
5°
livello
|
1.080,00
|
|
6°
livello
|
980,00
|
Indice
Titolo I
Parte introduttiva
Art.
1 – Campo di applicazione del contratto
Art.
2 – Assetti contrattuali
Art.
3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art.
4 – Procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello
Art.
5 – Efficacia del contratto
Titolo II
Relazioni sindacali
Art.
6 – Relazioni sindacali
Art.
7 – Osservatorio
Art.
8 – Comitati paritetici per la sicurezza
Art.
9 – Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Titolo III
Costituzione del rapporto, collocamento e mercato
del lavoro
Art.
10 – Assunzione
Art.
11 – Periodo di prova
Art.
12 – Contratto di lavoro a termine
Art.
12 bis – Cessazione di appalto
Titolo IV
Classificazione del personale
Art.
13 – Classificazione del personale
Art.
13 bis – Disciplina dei quadri
Art.
14 – Mansioni e cambiamento dei profili professionali
Titolo V
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art.
15 – Orario di lavoro
Art.
16 – Riposo settimanale
Art.
17 – Ferie
Art.
18 – Permessi per formazione continua
Art.
18 bis – Sistema di formazione professionale e continua
Art.
19 – Permessi straordinari
Art.
20 – Permessi per corsi di recupero scolastico
Art.
20 bis – Congedi parentali
Art.
21 – Giorni festivi
Art.
22 – Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art.
23 – Interruzione e recuperi
Titolo VI
Norme di trattamento economico
Art.
24 – Retribuzione
Art.
25 – Ex scala mobile
Art.
26 – Tredicesima mensilità
Art.
27 – Quattordicesima mensilità
Art.
28 – Scatti di anzianità
Art.
29 – Indennità e rimborsi spese
Art.
30 – Trattamento di fine rapporto
Titolo VII
Previdenza, assistenza, tutela della salute
Art.
31 – Previdenza e assistenza
Art.
32 – Fondo nazionale di previdenza complementare
Art.
33 – Malattia e infortunio
Art.
34 – Cassa integrazione salari
Art.
35 – Fondo integrativo sanitario
Titolo VIII
Sospensione, risoluzione del rapporto,
provvedimenti disciplinari
Art.
36 – Disciplina dei licenziamenti individuali
Art.
37 – Dimissioni per giusta causa
Art.
38 – Preavviso di risoluzione del rapporto
Art.
39 – Norme disciplinari
Art.
40 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
Titolo IX
Diritti sindacali
Art.
41 – Delegato d’azienda
Art.
42 – Tutela del delegato d’azienda
Art.
43 – Rappresentanze sindacali unitarie
Art.
44 – Riunioni in azienda
Art.
45 – Permessi sindacali
Art.
46 – Contributo contrattuale
Art.
47 – Quote sindacali per delega
Titolo X
Norme finali
Art.
48 – Controversie individuali
Art.
49 – Controversie collettive
Art.
50 – Condizioni di miglior favore
Art.
51 – Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati
n. 1 – Tabella A:
retribuzioni nazionali in vigore dal 1° gennaio 2006