Alimentaristi: piccola e media industria |
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CCNL in Roma il 6 maggio
2004 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il
presente contratto si applica alle aziende industriali produttrici e
trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale
quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia,
le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria
dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali
e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni
affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e
delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali
conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari,
brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici
e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè,
preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati),
della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da
forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito,
della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti
destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed
interaziendali. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE CONTRATTUALINel caso in cui, nel corso della vigenza del presente C.C.N.L., intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche. CONTROVERSIE Al
fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono
l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi
idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un
esame congiunto tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali
unitarie. DECORRENZA E DURATASalve
le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente
contratto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e sarà valido fino al 31
dicembre 2007 per la materia normativa e fino al 31 dicembre 2005 per la
materia retributiva. INSINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE E SOSTITUZIONI DEGLI USI Le
disposizioni del presente, nell’ambito di ogni istituto, sono
correlative ed inscindibili tra loro, non sono cumulabili con alcun altro
trattamento e si intendono applicabili alle aziende iscritte alle API
territoriali a far data dalla stipula del presente Contratto Collettivo di
Lavoro. PARTE
PRIMA L’UNIONALIMENTARI/CONFAPI
e FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL, ferme restando l’autonomia delle
parti, le rispettive distinte responsabilità, l’indipendenza di
valutazione e di intervento, condividendo l’opportunità di instaurare
nuove relazioni industriali, convengono su un sistema di informazioni che
consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà
evolutiva dei vari comparti del settore alimentare nonché gli interventi
ed i progetti di provvedimenti di supporto, che possano comunque incidere
sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale. 2 - A livello regionale,
di norma una volta l’anno, si effettueranno incontri tra le rispettive
strutture per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di
tale livello territoriale. 3 - A livello provinciale,
di norma una volta l’anno, si effettueranno periodici incontri tra le
rispettive strutture, per un esame congiunto delle materie di specifico
interesse di tale livello territoriale, concordemente individuate tra
quelle elencate al precedente punto 2), sulla base delle aggregazioni
provinciali degli stessi dati. 4 - A livello aziendale,
di norma una volta all’anno, saranno fornite, da parte delle aziende che
abbiano significative incidenze nel settore, in appositi incontri
richiesti dalle R.S.U. e con l’eventuale assistenza delle rispettive
Associazioni, informazioni riguardanti gli andamenti e le prospettive
produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori
industriali (ad esempio il grado di utilizzo degli impianti),
i programmi di investimento e le implicazioni di tali investimenti
sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, sulle
modifiche dell’organizzazione del lavoro e delle tecnologie,
che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione e sull’andamento
complessivo degli orari. Nota a
verbale ART. 2 - FORMAZIONE Le
parti congiuntamente ritengono: ART. 3 - DISPONIBILITÀ DEL TESTO CONTRATTUALECopia
del presente contratto sarà tenuta a disposizione dei lavoratori presso
la Direzione aziendale. ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO ED ESCLUSIVA DI STAMPALe
aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza alla data di
stampa del presente C.C.N.L. una copia dello stesso. ART. 5 - DIRITTI SINDACALIAssemblea 1.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e
UILA-UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene
costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori R.S.U., di
cui al protocollo sottoscritto dal Governo e Parti sociali il 23/07/93
secondo la disciplina della elezioni di cui all’allegato 1 alla
condizione che abbiano stipulato il citato protocollo ed espresso formale
adesione al presente Contratto Collettivo di Lavoro, l’iniziativa per la
costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni
abilitate alla presentazione delle liste elettorali. PARTE
SECONDA
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| Operai Intermedi Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45 |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50 |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60 |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività | 50 |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 40 |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno | 50 |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 30 |
| 8 |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
45 |
| 9 | Lavoro notturno festivo | 50 |
| 10 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10 |
Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici il lavoro
compreso nei turni diurni, nelle lavorazioni eseguite a turni continui e
avvicendati sarà compensato con una maggiorazione del 5%.
VINI
– LIQUORI
| Operai | Intermedi e Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo(oltre 8 ore) | 60% | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 65% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 40% | 50% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno | 50% | 70% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 40% | 40% |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore sett.festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 100% |
| 10 | Lavoro notturno festivo | 50% | 65% |
| 11 | Lavoro domenicale con riposi compensativo | 10% | 10% |
| Operai | Intermedi e
Impiegati |
||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 60% |
| 3 | 3)
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) |
45% | 80% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 40% | 60% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 30% | 45% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (feriale) | 40% | 60% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore) | 30% | ----- |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo nott. (oltre le 8 ore) | 85% | ----- |
| 10 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
ACQUE
MINERALI E BIBITE IN ACQUE MINERALI
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 48% | 65% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività di cui all’art. 27 punti a) b) e c) | 48% | 65% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 42% | 50% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 48% | 65% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 22,5% | 18% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 42% | 42% |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 100% |
| 10 | Lavoro notturno festivo | 48% | 65% |
| 11 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
DISTILLATORI
| Operai | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 55% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% | 60% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 50% |
| 5 | Lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali | 50% | 50% |
| 6 | Lavoro notturno dalle ore 22 alle 6 (non compreso in turni) | 55% | 50% |
| 7 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno | 60% | 60% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
| 9 | Lavoro a turni notturno | 12% | 12% |
| 10 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 40% | ----- |
| 11 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni | 35% | ----- |
| 12 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 70% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 65% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni |
45% | 50% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno | 50% | 65% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 30% | 30% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 45% | 45% |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
----- | 100% |
| 10 | Lavoro effett. il sabato o il sesto giorno | 50% | 50% |
| 11 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Operai | Intermedi e Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 50% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 65% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività di cui all'art. 27 punti a) b) e c) | 50% | 50% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 40% | 40% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore sett. notturno | 50% | 50% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 40% | 40% |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 70% |
| 10 | Lavoro notturno festivo | 45% | 45% |
| 11 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45 | 45 |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50 | 65 |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60 | 90 |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali. | 50 | 65 |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 50 | 50 |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 60 | 65 |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 30 | 18 |
| 8 |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali
dei turnisti in aggiunta |
50 | ----- |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 100 |
| 10 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10 | 10 |
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 56% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore.) | 60% | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all’art. 27 punti a) b) e c) | 55% | 65% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 45% | 45% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore sett. notturno | 55% | 65% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 27% | 13,5% |
| 8 |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei
turnisti in aggiunta |
35% | 35% |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 100% |
| 10 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 56% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 55% | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 65% |
| 5 | Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | ----- |
| 7 | Lavoro oltre le 40 ore sett.feriale notturno | ----- | 65% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore sett. festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 100% |
| 9 | Lavoro a turni notturno | 24% | 13,5% |
| 10 |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei
turnisti in aggiunta |
30% | ----- |
| 11 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Operai e Intermedi | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 50% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 50% | 65% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività di cui all’art. 27 punti a) b) e c) | 40% | 50% |
| 5 | Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 35% | 40% |
| 6 | Lavoro oltre le 40 ore sett.feriale notturno | 45% | 50% |
| 7 | Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 35% | ----- |
| 9 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | ----- | 70% |
| 10 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
SETTORE
MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE
|
Operai Intermedi Impiegati |
||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
| 2 | Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 65% |
| 3 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 90% |
| 4 | Lavoro eseguito nelle festività | 65% |
| 5 | Lavoro eseguito il sabato o il sesto giorno | 65% |
| 6 | Lavoro nott.(dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 50% |
| 7 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 65% |
| 8 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno | 100% |
| 9 | Lavoro a turni notturno | 30% |
| 10 | Lavoro
oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta |
45% |
| 11 | Lavoro notturno festivo | 50% |
| 12 | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
PANIFICAZIONE
| Operai | Impiegati | ||
| 1 | Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno (*) | 30% | 30% |
| 2 | Lavoro festivo o domenicale (*) | 20% | 20% |
| 3 | Lavoro domenicale (personale addetto alla produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane) (**) | 75% | - |
| 4 | Lavoro domenicale (personale addetto alla produzione e vendita di prodotti diversi dal pane) (*) | 30% | - |
| 5 | Lavoro notturno (inteso per tale quello prestato dalle 21.00 alle 4.00) (*) | 50% | 50% |
Il
riposo settimanale è disciplinato dall'art. 9 del D.Lgs n. 66/2003 e
coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni previste dalla
stessa normativa
Normativa particolare per i
VV.PP.
Il
viaggiatore o piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in
famiglia per oltre un mese, avrà diritto ad ottenere una licenza
corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di
trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a
carico della ditta.
Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra
compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi
con la ditta.
Sono
considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale
compensativo di cui all’art. 30 (Riposo settimanale).
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,
n. 54, del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20.11.2000 n. 336,
sono considerati giorni festivi:
a)
le festività del:
1) 25 aprile (anniversario della liberazione);
2) 1° maggio (festa del lavoro);
b) le festività di:
1) Capodanno ( 1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedi di Pasqua (mobile);
4) Fondazione della Repubblica (2 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre).
c) il
giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento (per il
Comune di Roma: SS Pietro e Paolo - 29 giugno).
Per
il viaggiatore o piazzista che non faccia capo ad una unità produttiva,
il giorno del S. Patrono sarà quello convenzionalmente stabilito.
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i
quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi
istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.)
l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti
fino a raggiungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe
percepito se non fosse stato assente.
Nel solo caso in cui una delle giornate festive di cui ai precedenti punti
a), b) e c) cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al
normale trattamento economico, un importo pari ad 1/26° della
retribuzione normale di fatto.
Festività
abolite
In
sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54,
come modificate dal DPR 28.12.1985 n. 792, i lavoratori fruiscono di 32
ore di permessi individuali retribuiti.
Tali ore maturano per dodicesimi, considerando come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.
I permessi saranno usufruiti, tenendo conto delle esigenze di continuità
dell’attività produttiva, nei periodi di minore intensità produttiva e
con esclusione dei periodi di stagionalità, di utilizzo di flessibilità,
ovvero nei momenti di maggiore intensità produttiva. Per quanto riguarda
la festività del 4 novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento
economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
I lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie
retribuito pari a:
-
22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di
distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di
distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il
VV.PP. sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate
intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate;
- 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il
VV.PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate.
La giornata di ferie coincidente
con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione
di mezza giornata di ferie.
I giorni festivi di cui all'art. 31, che ricorrono nel periodo di
godimento delle ferie, non sono
computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente
prolungamento del periodo feriale;
tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa
indennità di cui all’art. 31, ultimo comma.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per
reparto o per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive
non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
Qualora il periodo di ferie
collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni
lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni),
previste dall’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il
periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e
comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi
all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e,
pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
La malattia insorta prima o durante il periodo di ferie consecutive e
collettive di cui al comma 4, ne sospende il decorso unicamente nei
seguenti casi:
- malattia spedalizzata;
- certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore
a 10 giorni;
a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità,
previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto a
rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva
data di termine della malattia.
Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1°
quadrimestre dell'anno.
Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il
periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il
diritto all'intero periodo di
ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate,
considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni
residui verranno considerati permessi
non retribuiti salvo accordo tra le parti di anticipo degli
istituti contrattuali maturandi.
Di norma il periodo di
preavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve
diverse intese tra le parti.
Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie
collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle
ferie stesse.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione normale di fatto.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di
ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente
sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio,
sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località
dove godeva le ferie stesse.
Lavoratori immigrati
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi
d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende, compatibilmente
alle esigenze tecnico-organizzative, accoglieranno le richieste dei
singoli dipendenti, in tal senso motivate, di usufruire di periodi
continuativi di assenza dal lavoro, attraverso l’utilizzo delle ferie e
dei permessi retribuiti previsti dal contratto.
1) Servizio militare
In
caso di interruzione del servizio per adempiere agli obblighi di leva, il
rapporto di lavoro resta sospeso per tutto il periodo di servizio militare
ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Qualora
il lavoratore non si ponga a disposizione dell’Azienda per riprendere il
servizio, entro 30 gg. dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, sarà considerato dimissionario dalla data di chiamata
alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato, se non nei limiti della durata del contratto.
Per quanto non previsto dalle norme del presente articolo, sia nel caso di
chiamata di leva che in quello di richiamo alle armi si applicano le norme
di legge in vigore.
2)
Volontariato
Le
imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui
all’art. 6 della legge 11.8.1991 n. 266, di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente
C.C.N.L.
In caso di matrimonio avente effetti civili secondo
la legislazione italiana, al lavoratore non in prova ed in servizio
effettivo, compete un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di
calendario con decorrenza della retribuzione, da usufruire nel periodo
intercorrente tra la data delle pubblicazioni ed i 30 giorni successivi al
matrimonio.
La richiesta deve essere effettuata dal lavoratore
interessato con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio.
Al termine del congedo il lavoratore ha l’obbligo
di esibire regolare certificato (documentazione) attestante la celebrazione
del matrimonio.
Qualora tale certificato sia rilasciato da un'Autorità
straniera, lo stesso dovrà essere fatto tradurre in italiano nonché
vistare e legalizzare dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane
operanti nel territorio di quel Paese.
Il trattamento economico di cui sopra è
corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore
abbia diritto di riscuotere da parte dell’INPS.
Il congedo matrimoniale non può:
- essere computato nel periodo di ferie annuali;
- coincidere con il periodo di preavviso, fatte salve diverse intese tra le
parti.
La malattia
insorta durante il godimento del congedo non ne sospende il decorso, fatti
salvi i giorni di ricovero ospedaliero se comunicati e documentati
all'azienda entro i normali termini di comunicazione della malattia.
In applicazione della circ. INPS 22.7.1990 n. 190, ai
lavoratori extracomunitari, che contraggono matrimonio all'estero, l'assegno
compete purchè:
- abbiano
prestato l'attività presso l'azienda, da prima del matrimonio;
- risultino regolarmente residenti in Italia, da prima del matrimonio;
- abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugati, a seguito di
matrimonio all'estero, da documentarsi attraverso la certificazione
anagrafica rilasciata dal Comune di residenza;
Nelle more del rilascio di tale certificazione è
ritenuta sufficiente l'esibizione del certificato di matrimonio rilasciato
dall'Autorità estera.
Se il
lavoratore è cittadino di un Paese che prevede la poligamia, l'assegno è
dovuto una sola volta (salvo i casi di morte del coniuge o divorzio).
Ai
lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della
circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono
in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di
alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata,
salvo accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione
fino ad un massimo di otto ore; quelle eccedenti saranno compensate con il
65% della retribuzione normale.
Tale modifica non si cumula con i trattamenti aziendali complessivamente di
miglior favore.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in
giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente
prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale
giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L’importo approssimativo delle spese di cui al comma 1 dovrà essere
anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Interpretazione comune dell’art.
35 (Trasferte)
Il
2° comma dell’art. 35 (trasferte) deve essere interpretato nel senso che
le ore di viaggio, da retribuire al 100% della retribuzione normale, sono
quelle coincidenti con il normale orario di lavoro in atto nello
stabilimento di origine mentre le ore di viaggio, da retribuire al 65% della
stessa retribuzione, sono quelle non coincidenti con il normale orario di
lavoro.
Nota a
verbale
Il
presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto
ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà
concordato in sede aziendale.
Nota a
verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Il
trattamento di cui al comma 2 del presente articolo sarà oggetto di
contrattazione aziendale.
Dichiarazione
comune
Le
indennità forfettarie eventualmente concordate tra le parti interessate non
hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori
che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello
della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che le indennità cosi come disciplinate nel comma
precedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione
spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Il
lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro conserva
il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito, sempre
che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza e di stabile
dimora, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i mezzi
normali, per se e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia,
nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari
(mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con
l’azienda.
Inoltre
al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad una mensilità di
retribuzione se avente familiari a carico e a mezza mensilità se non avente
carichi di famiglia (*).
Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella
nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà.
Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas
ed altri analoghi, regolarmente registrati o notificati alla ditta in epoca
precedente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso
di tale indennizzo.
Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la
facoltà della ditta di disporre il trasferimento del lavoratore e questo
non accetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà
considerata come dimissioni.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licenziato avrà
diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e al trattamento
di fine rapporto, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e
non goduti.
Il lavoratore interessato al trasferimento potrà richiedere l’assistenza
della R.S.U.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e
per iscritto al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non spetta il trattamento
previsto nel presente articolo.
(*) Nota a
verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Le
indennità del comma 3 del presente articolo sono pari a 200 o 100 ore di
normale retribuzione, rispettivamente per l’ipotesi di lavoratore avente
familiari a carico o non avente carichi di famiglia.
In
caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di
consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire
i preposti aziendali unicamente tramite chiamata telefonica o fax in
azienda ovvero tramite interposta persona, di norma prima
dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o
accertata forza maggiore, inviando all’azienda, entro il 2° giorno di
assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non
sul lavoro.
Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione, ovvero di insorgenza
di una nuova malattia senza soluzione di continuità.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di
giustificato impedimento,
l’assenza verrà considerata ingiustificata.
Il lavoratore assente per malattia oltre 5 giorni è tenuto a presentare una
dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio.
Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi
reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di
malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative
e/o amministrative locali o nazionali.
Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi
inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere
preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza
giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle
competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà
l’intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell’Azienda,
esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite
di controllo.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso
è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza
sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 57.
Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di
attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.
Malattie insorte in Paesi
CEE
I
termini di comunicazione all'azienda sono gli stessi previsti per le
malattie insorte in Italia.
Malattie insorte in Paesi
extra CEE
I lavoratori italiani o extracomunitari, che lavorano in
Italia, che si ammalano durante occasionali soggiorni o rientri nei Paesi di
origine, per poter fruire delle prestazioni economiche di malattia a carico
dell'INPS e quindi delle integrazioni contrattuali a carico dell’azienda,
devono:
1) Spedire il
certificato medico rilasciato dal medico estero entro due giorni dal
rilascio:
- al proprio datore di lavoro in Italia (Legge 29./2./80
n. 33, art.2, comma 2);
- all'INPS (eventualmente in copia in un primo momento, qualora non sia
possibile procedere immediatamente alla legalizzazione dello stesso) per
consentire la verifica, da parte dei medici dell'INPS, circa la sussistenza
del rischio assicurato e della congruenza fra diagnosi e prognosi.
Il
certificato va fatto tradurre, vistare e legalizzare dalle Autorità
Diplomatiche o Consolari Italiane operanti nel territorio del Paese di
origine e più vicine al luogo dove l'assicurato stesso si è ammalato.
L'erogazione del trattamento economico di malattia potrà avvenire solo dopo
la presentazione all'INPS della certificazione legalizzata;
2) La mancata regolarizzazione del certificato presso le Autorità
Italiane nel Paese di origine impedisce all'azienda di poter procedere a
qualsiasi anticipazione dell'indennità economica.
3)
La certificazione di malattia e/o il certificato di degenza ospedaliera
devono sempre contenere la prognosi (e la diagnosi per l'INPS; in caso
contrario i medici dell'INPS non possono ritenere valida la certificazione
inviata e di conseguenza non può essere erogata la relativa prestazione
economica.).
4) Sul certificato medico deve sempre essere indicata la propria residenza o
domicilio in Italia e l'indirizzo del proprio datore di lavoro in Italia.
Prima dell'erogazione dell'indennità di malattia
l'azienda potrà pertanto richiedere all'INPS di confermare se il lavoratore
abbia esattamente adempiuto a quanto sopra.
1) Conservazione del posto
Il
lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di
malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del
posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti,
per i seguenti periodi:
a)
anzianità fino a 5 anni compiuti: 180 giorni di calendario;
b) anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.
Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del
trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso,
durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e,
durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in
caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla
scadenza del periodo di preavviso stesso.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto,
il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa
debitamente certificato di durata non superiore a mesi 8 durante il quale
non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun
istituto.
A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi
familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto
contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed
inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto
previsto ai punti l) e 2) del presente articolo. Durante il periodo di
preavviso il diritto alla conservazione del posto spetta soltanto fino alla
scadenza del preavviso stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al
licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento
ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere
il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove
ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del
preavviso e della indennità di anzianità. Fermo restando il trattamento
economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente dal lavoro
per malattia professionale, riconosciuta dall’INAIL, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene
corrisposta dall’INAIL stesso l’indennità di inabilità temporanea
assoluta. Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di
malattia non si presenta al lavoro sarà considerato dimissionario.
2) Trattamento economico
Il
trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come
segue:
| Anzianità di servizio | Corresponsione dell'intera retribuzione | Corresponsione di metà retribuzione |
| fino a 5 anni compiuti | per 180 giorni di calendario | ------------------------ |
| oltre i 5 anni | per 180 giorni di calendario | per 185 giorni di calendario |
Agli
effetti del trattamento economico l’azienda, su documentazione redatta sui
moduli dell’Istituto assicuratore, integrerà l’indennità corrisposta
dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione
normale netta.
Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a
condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia
garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto o altro
sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si
applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto,
anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere
integrativo di quanto erogato dall’INPS.
Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari
valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.
In caso di
riduzione o di sospensione dell’orario di lavoro con ricorso alla C.I.G.,
al lavoratore già ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G.,
appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà
garantito un trattamento economico, ad integrazione dell’indennità di
malattia a carico dell’INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto
per la C.I.G.
1^ nota a verbale
La
conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato e limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la
scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale sarà
effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale é dovuta
l’indennità economica di malattia da parte dell’lNPS e comunque non
oltre la scadenza del predetto contratto.
2^ nota a verbale
Nel
caso in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità
di terzi, l’Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il
risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei
limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia.
Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o
Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi
possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non
vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente
annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall’Azienda
a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente
l’eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali.
3^ nota a verbale
Quanto
convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed
al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano
raggiunto l’età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo
che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui
alle disposizioni di legge.
L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concedere
brevi permessi non retribuiti ai lavoratori, in documentata condizione di
uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie
allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza, che ne facciano
richiesta all’infuori di uno stato morboso assistibile.
Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per
l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio
terminale.
4^ nota a verbale
Quale
condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 2120 cod.
civ, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione
del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie
di cui alla terza nota a verbale (Patologie di particolare gravità) e per
gli stati di tossicodipendenza, di cui all’art. 40.
Malattia
e infortunio non sul lavoro per il settore panificazione industriale
Per
le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto,
verrà corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5
giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se
lavorasse.
Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre
giornate saranno compensate con il 100% della retribuzione normale.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto per il
personale impiegatizio, nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni
compiuti spetta l’intera retribuzione per il primo mese e la metà di essa
per i successivi due mesi; nel caso di anzianità di servizio oltre 10 anni,
spetta l’intera retribuzione nei primi due mesi e la metà di essa per i
successivi quattro mesi.
Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul
lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente Istituto in
base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle
norme di legge e alle disposizioni applicative dell’Istituto interessato.
Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a
condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia
garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto.
Disposizioni
relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro
L’assenza
per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche
telefonicamente, all’azienda tempestivamente e comunque prima
dell’inizio del turno al quale doveva essere adibito il lavoratore
interessato, salvo caso di giustificato e comprovato impedimento, al fine di
consentire all’azienda di provvedere in tempo utile agli adattamenti
organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
Alla comunicazione farà seguito, entro due giorni, ai sensi e nei modi di
legge, l’invio del certificato medico.
Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n.° 283 e dal successivo
regolamento del 26 marzo 1980, n.° 327 i lavoratori assentatisi per causa
di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal
quale risulti che gli stessi non presentano pericoli di contagio dipendente
dalla malattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai
medici curanti o dai medici di cui all'art. 5, comma 3, della legge 20
maggio 1970 n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore
deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per
tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo della incapacità
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano
effettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia in
orari diversi, le fasce orarie saranno adeguate ai criteri organizzativi
locali.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per
le visite di controllo; in tali casi il lavoratore sarà tenuto a darne
preventiva informazione all’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso
è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza
sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 6157.
Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di
attività lavorativa, anche a titolo gratuito, durante l’assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o di infortunio
non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.
Malattia
insorta durante le ferie
La
malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di
ferie ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero. Inoltre,
la malattia e l’infortunio non sul lavoro che per natura e gravità
impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui
prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10,
sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non
inferiori a due settimane.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello
stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di
cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di
ferie programmate, qualora guarito.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi
territoriali e/o aziendali.
Periodo di
conservazione del posto
Il
lavoratore che non sia in periodo di prova o di preavviso, che debba
interrompere il servizio a causa di malattia o di infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione
del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli
effetti, per un periodo massimo di 180 giorni, anche in caso di diverse
malattie, nei 12 mesi precedenti.
Almeno 24 ore prima che sia superato il limite di conservazione del posto,
il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa
debitamente certificato, di durata non superiore a mesi 4 per le aziende
artigiane e a mesi 6 per le aziende industriali,
durante il quale non decorrerà la retribuzione nè si avrà decorrenza
di anzianità per alcun istituto.
A tale fine il datore di lavoro, su richiesta del dipendente o dei suoi
familiari fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto
contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed
inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto
previsto in materia di conservazione del posto e di trattamento economico di
malattia.
Anche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto in tema di
reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio non
sul lavoro.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al
licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento
ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere
il rapporto di lavoro col diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove
ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità in effetto di
preavviso per i panifici ad indirizzo industriale.
Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della
rivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio della sospensione
stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma del
Codice Civile.
Fermo restando il trattamento economico previsto all’art. 38, il
lavoratore assente per malattia professionale, riconosciuta dall’INAIL, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il
quale viene corrisposta dall’INAIL stesso l’indennità di inabilità
temporanea assoluta.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si
presenta al lavoro potrà essere licenziato.
L’infortunio
sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa,
deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore
diretto, perché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed
effettuate le denuncie di legge.
Nel caso di interruzione del servizio per infortunio sul lavoro,
all’operaio non in prova sarà conservato il posto di lavoro fino alla
guarigione clinica.
Inoltre, l’azienda corrisponderà una integrazione dell’indennità di
inabilità temporanea, erogata dall’Istituto assicuratore, fino al
raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il
lavoratore avrebbe globalmente percepito dall’inizio dell’assenza per
infortunio fino alla cessazione del riconoscimento della predetta indennità.
La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento del
carattere indennizzabile dell’infortunio da parte dell’Ente
assicuratore.
Le indennità a carico dell’Istituto saranno anticipate a condizione che
le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso
attraverso conguaglio da parte dell’INAIL o altro sistema analogo.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione
non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Per gli operai non in prova, assunti con contratto a tempo determinato, la
conservazione del posto é limitata al periodo massimo di 4 mesi e,
comunque, non può eccedere la durata del contratto medesimo.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 12.3.1999 n. 68, i lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia professionale non possono essere computati nella quota
di riserva di cui all'art. 3 della stessa legge se hanno subito una
riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia
professionale non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel
caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i
predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti
o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli Uffici competenti, presso
altra azienda, in attività compatibili con le residue capacita' lavorative,
senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8 della stessa legge.
Il
lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria é regolato
dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta le Rappresentanze sindacali
unitarie degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall’Ente competente
al fine di esaminare, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive,
ogni possibilità di inserimento di tali invalidi.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle
proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento
degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto
tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e
partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie. A tal fine le
aziende comunicheranno alle stesse Rappresentanze notizie utili per
raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l’utilizzo di
programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in
considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che
si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro
protetto” di cui all’art. 25 della legge 3 marzo 1971 n. 118. In tale
spirito convengono di intervenire presso i competenti ministri del Lavoro e
della Sanità, affinché il problema venga considerato ed affrontato con la
maggiore sensibilità.
Dichiarazione a verbale
Ai
lavoratori handicappati si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’art. 33, 6° comma della legge 5.2.1992 n. 104.
Permessi non retribuiti verranno concessi compatibilmente con le esigenze
del servizio al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di
handicap bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità. La
richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo.
L’Azienda concederà inoltre, su richiesta, al lavoratore che abbia a
carico familiari portatori di handicap, bisognosi di assistenza di cui sia
documentata la necessità, permessi retribuiti in ragione del 30% e fino a
un massimo complessivo nell’anno pari a 24 ore di retribuzione, qualora il
lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché di riposi
individuali a fronte delle ex-festività e delle riduzioni di orario di cui
all’art. 25 del presente contratto. Il trattamento di cui sopra non
sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale e
comunque dall’art. 33 della legge 5.2.1992. n. 104.
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale di settore di
cui all’art. 1, volte anche a proporre modifiche normative e/o
legislative, le parti si impegnano a valutare le opportune proposte per
l’incentivazione dell’inserimento al lavoro dei soggetti avviati ai
sensi della legge n. 68/1999 o comunque assunti ai sensi della legge
5.2.1992 n. 104.
Permessi
non retribuiti potranno essere accordati, compatibilmente con le esigenze di
servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a
carico familiari tossicodipendenti per i quali vi sia la documentata
necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute
dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3093), il lavoratore, del quale
viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della
prestazione lavorativa è dovuta all’esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo
le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è
tenuto a presentare alla Direzione dell’Azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione
ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità
mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta
eseguendo il programma terapeutico, attestante l’effettiva prosecuzione
del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o
dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data
dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda potrà concedere ai lavoratori che ne
facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di
aspettativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, non
superiore a 4 mesi.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti
interessati.
In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’azienda potrà
ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 99 della
legge 26 giugno 1990, n.162, in
attuazione dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987,
n.56.
Alle
Rappresentanze sindacali unitarie è riconosciuta, previo avviso alla
Direzione aziendale, la facoltà di accertamento, di analisi e di controllo
delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi di
esperti e tecnici scelti nell’ambito di Enti pubblici competenti in
materia.
Altri Enti specializzati, anche privati, dovranno essere scelti di comune
accordo con la Direzione aziendale.
Gli esperti e tecnici degli Enti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle
tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati nel registro dei
dati ambientali, conservato a cura dell’Azienda e tenuto a disposizione
delle Rappresentanze di cui sopra.
Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici e dalle rilevazioni concordati
ed eseguiti da uno degli Enti di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri ivi
previsti, saranno a carico delle aziende.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende comunicheranno
alle Rappresentanze sindacali unitarie l’elenco delle sostanze impiegate
nei processi produttivi, con le quali il lavoratore può venire a contatto,
suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute.
Fermo restando l’impegno delle aziende di mantenere l’ambiente di lavoro
in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la
caratterizzazione dell’industria alimentare, la Direzione aziendale e le
Rappresentanze sindacali unitarie, in presenza di eventuali riconosciute
condizioni nocive, concorderanno provvedimenti che valgano a superare tali
fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela
della salute dei lavoratori.
Le parti, fermo restando l’attuazione dell’accordo interconfederale
27.10.1995 in materia di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti
riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno convenuto
di definire gli aspetti demandati da tale accordo nell’allegato 2 del
presente C.C.N.L.
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno
esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti
per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due
giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari
ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame
negli altri casi.
I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che
siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
I lavoratori di cui al comma 1 potranno inoltre richiedere nel corso
dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai
corsi suddetti.
La concessione e l’utilizzo di tali permessi verrà programmata
trimestralmente pro-quota, compatibilmente con le esigenze produttive ed
organizzative aziendali. A richiesta dell’Azienda il lavoratore
interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Potranno
usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo i lavoratori a
tempo indeterminato frequentanti i corsi finalizzati al miglioramento e allo
sviluppo della formazione culturale e/o al conseguimento di titoli di studio
legali in corsi abbreviati e/o sperimentali, anche in relazione
all’attività aziendale.
I lavoratori che intendono frequentare i predetti corsi di studio tenuti da
Istituti di istruzione pubblici, parificati o legalmente riconosciuti,
potranno usufruire, a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi
successivi, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali
pro capite, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di un
monte ore globale triennale messo a disposizione fra tutti i dipendenti
dell’unità produttiva.
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti, a carico della azienda e a
disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà
determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un
fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità
produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi
annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei
dipendenti.
Le 150 ore pro capite per triennio potranno essere usufruite mediante
concentrazione in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla Azienda o
dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non
dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere
comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività
produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie o con
l’esecutivo dello stesso. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli
eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore
pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il
corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di
ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la
preparazione professionale specifica, intendono frequentare, presso Istituti
pubblici o legalmente riconosciuti o Enti direttamente gestiti dalle
Regioni, corsi di studio correlati all’attività dell’azienda, avranno
diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra nei limiti e
secondo le procedure previste dal presente articolo.
I lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto
ad usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per
l’apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure
richiamate nel precedente comma, semprechè detti corsi vengano svolti
presso gli Istituti o gli Enti in tale comma indicati. Tali permessi non
sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola
dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale
scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore
di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro capite nel
triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e
ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle
predette 250 ore. Ai fini di cui sopra, il lavoratore interessato dovrà
presentare la domanda scritta alla azienda nei termini e con le modalità
che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non
saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del
monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con
le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e le Rappresentanze sindacali
unitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori
in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la
identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto
al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di
studio, ecc..
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari
requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi
precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al
corso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle
ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal
presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le
Rappresentanze sindacali unitarie.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili
conguagliabili commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando
che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle
condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza
dell’intero corso.
Nota a verbale
Come
previsto dall’art. 2, le parti aziendali potranno destinare il monte ore
di cui al presente articolo per la formazione dei lavoratori su tematiche
specifiche, quali: sicurezza, ambiente, qualità, innovazioni tecnologiche
di prodotto e di processo, ecc.
Qualora la formazione venga effettuata fuori dall’orario di lavoro, tali
ore verranno retribuite a regime ordinario.
Sono
esclusi dagli appalti i lavori, svolti in azienda, direttamente riguardanti
le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda
stessa, nonché le attività di manutenzione ordinaria continuativa, ad
eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei
normali orari di lavoro nonché, per le unità produttive fino a 100
dipendenti, durante i normali orari di lavoro, per attività di complessità
tale da richiedere competenze professionali e specifiche non reperibili
nell’unità produttiva mediante l’utilizzo di dipendenti.
Le aziende appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole di
rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono
le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la
prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette
clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad
assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente
equivalente a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
Le aziende, nell’ambito degli incontri di cui all’art. 1, forniranno
alle R.S.U., su richiesta di queste, dati aggregati:
- sulla natura delle attività
conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività
del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi occupazionali.
I
gruppi industriali e le aziende, che abbiano significativa rilevanza nel
comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su
richiesta, alle RSU dati aggregati del numero dei lavoratori delle ditte
appaltatrici, che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità
produttive.
La
retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori con periodicità mensile.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore
una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente
specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il
mese cui la retribuzione si riferisce, le singole voci e rispettivi importi
costituenti la retribuzione stessa (minimo mensile, contingenza, ecc) e la
elencazione delle trattenute.
E’ facoltà delle aziende, allo scopo di semplificare la stesura e la
lettura del listino paga, previo accordo con i lavoratori interessati,
raggruppare in una unica voce le componenti omogenee della retribuzione.
E’ ammesso il pagamento anche con assegno bancario, con assegno circolare,
con accreditamento in conto corrente.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà
essere fatto all’atto del pagamento.
La
retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile sulla
base delle tabelle allegate ed eventuali elementi retributivi accessori. Al
riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e,
nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, valgono
le seguenti norme:
a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
l’intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto
per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla
intera retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie,
le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 31;
b)
le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili
nell’ambito dell’orario contrattuale saranno calcolate dividendo per 173
la retribuzione mensile e da questa detratte.
Normativa
particolare per i VVPP.
La
retribuzione mensile del viaggiatore o piazzista non può essere inferiore
ai minimi mensili di cui alla tabella allegata.
Alla suddetta retribuzione minima mensile possono essere aggiunti elementi
incentivanti.
Per il viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione o altri
elementi incentivanti, la determinazione del trattamento per ferie e
tredicesima, terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei
12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media
è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. Ai fini della
indennità di mancato preavviso, si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 2121 C.C.
Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e
documentate dal viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio
nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di
deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non
possa, per la distribuzione del suo lavoro, rientrare nella propria
abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso
criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’Azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale
saranno individuati tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali
unitarie, i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della
misura dei rimborsi spese.
Al 1° novembre 1991, l'indennità di contingenza risulta essere quella di seguito indicata.
| Livelli contrattuali | Congingenza totale | |
| Lit. | € | |
| Quadri | 1.058.029 | 546,43 |
| 1° | 1.054.148 | 544,42 |
| 2° | 1.040.887 | 537,57 |
| 3° | 1.025.416 | 529,58 |
| 4° | 1.016.571 | 525,02 |
| 5° | 1.009.944 | 521,59 |
| 6° | 1.005.524 | 519,31 |
| 7° | 1.001.104 | 517,03 |
| 8° | 996.683 | 514,74 |
| Livelli | Minimi al 31.12.2003 | Minimi dal 1.1.2004 | Minimi dal 1.10.2004 | Minimi dal 1.6.2005 | Para- metri |
| Incre- menti |
Minimi | Incre- menti |
Minimi | Incre- menti |
Minimi | |||
| Quadri | 1.281,31 | 71,34 | 1.352,65 | 71,34 | 1.423,99 | 28,54 | 1.452,53 | 244,32 |
| 1° | 1.206,20 | 67,15 | 1.273,35 | 67,15 | 1.340,50 | 26,86 | 1.367,36 | 230 |
| 2° | 1.048,87 | 58,39 | 1.107,26 | 58,39 | 1.165,65 | 23,36 | 1.189,01 | 200 |
| 3° | 865,32 | 48,18 | 913,50 | 48,18 | 961,68 | 19,27 | 980,95 | 165 |
| 4° | 760,43 | 42,34 | 802,77 | 42,34 | 845,11 | 16,93 | 862,04 | 145 |
| 5° | 681,76 | 37,96 | 719,72 | 37,96 | 757,68 | 15,18 | 772,86 | 130 |
| 6° | 629,33 | 35,04 | 664,37 | 35,04 | 699,41 | 14,01 | 713,42 | 120 |
| 7° | 576,87 | 32,12 | 608,99 | 32,12 | 641,11 | 12,85 | 653,96 | 110 |
| 8° | 524,45 | 29,20 | 553,65 | 29,20 | 582,85 | 11,68 | 594,53 | 100 |
Le Parti si danno reciprocamente atto che in occasione del
rinnovo del biennio economico 2006-2007, fermi restando gli altri punti di
riferimento del negoziato previsti dal protocollo 23 luglio 1993,
l’inflazione effettiva intervenuta nel precedente biennio verrà comparata
non con l’inflazione programmata nel periodo corrispondente al precedente
rinnovo, ma con un tasso complessivo del 4,05%.
Norma transitoria - Recupero
delle mensilità da gennaio ad aprile 2004
A copertura del periodo 1° gennaio 2004 - 30 aprile 2004, ai
lavoratori in servizio al 5 maggio 2004, verrà corrisposto, in aggiunta
alla normale retribuzione, un importo lordo, a titolo di arretrati, pari a
quattro quote dell’incremento dei minimi previsto dal 1.1.2004 , alle
seguenti scadenze:
·
1^ e 2^ quota con la retribuzione del mese di maggio 2004 ;
·
3^ e 4^ quota con la retribuzione del mese di settembre 2004.
Tali quote verranno corrisposte :
-
ai lavoratori assunti nel periodo 1° gennaio 2004 – 30 aprile 2004,
ragguagliate ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di
mese superiore a 15 giorni;
- ai lavoratori a tempo parziale, in misura proporzionalmente
ridotta rispetto al tempo pieno;
- agli apprendisti, con la percentuale spettante ai sensi dell’art. 14.
Gli importi di cui sopra non spettano per i
mesi nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza
diritto alla retribuzione, considerando mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di
corresponsione dei suddetti arretrati, gli stessi saranno erogati in unica
soluzione assieme alle competenze di fine rapporto
Trattamento
economico per il settore panificazione industriale
Il
trattamento economico dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo
produttivo industriale dovrà comprendere:
a) paga base;
b) indennità di contingenza al 1.11.1991;
c) premio di produzione nazionale;
d) scatti di anzianità.
Le paghe base nazionali, riferite ad una prestazione di 173 ore mensili
comprensive della contingenza maturata al 31.1.1977, sono le seguenti:
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale
qualificato verranno corrisposte le seguenti paghe base nazionali:
| Livello | Fino al 31.5.2002 | Dal 1.6.2002 | Dal 1.1.2003 |
| 1° | 785,74 | 836,70 | 874,92 |
| 2° | 725,78 | 772,66 | 807,82 |
| 3°A | 670,26 | 713,32 | 745,61 |
| 3°B | 624,40 | 664,40 | 694,40 |
| 4° | 525,39 | 559,28 | 584,69 |
| 5° | 465,84 | 496,16 | 518,90 |
| 6° | 393,39 | 418,87 | 437,98 |
Le suddette paghe base nazionali sono comprensive degli aumenti salariali, che sono stati definiti nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze, a tutto il personale qualificato:
| Livello | Dal 1.6.2002 | Dal 1.1.2003 | Totale |
| 1° | 50,96 | 38,22 | 89,18 |
| 2° | 46,88 | 35,16 | 82,04 |
| 3°A | 43,06 | 32,29 | 75,35 |
| 3°B | 40,00 | 30,00 | 70,00 |
| 4° | 33,89 | 25,41 | 59,30 |
| 5° | 30,32 | 22,74 | 53,06 |
| 6° | 25,48 | 19,11 | 44,59 |
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo:
- possono essere assorbiti, fino a
concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole
espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul
presente contratto;
-
verranno corrisposti agli apprendisti nelle percentuali previste dall'art.
14 - settore panificazione industriale - del vigente C.C.N.L.
UNIONALIMENTARI - CONFAPI 14.3.2000.
Indennità di contingenza
al 1.11.1991
Livello
Importo
£.
€
1° 1.027.050
530,43
2°
1.021.424 527,52
3A
1.016.152 524,80
3B
1.011.857 522,81
4°
1.002.250 517,62
5°
996.524 514,66
6°
989.765 511,71
Ai
lavoratori considerati in servizio l’azienda corrisponderà per ciascun
anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità
pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica
natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi
effetti mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati, nei limiti
della conservazione del posto e nelle percentuali di cui agli artt. 36 e 37,
ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.
Con
la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l’azienda corrisponderà
ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari
alla retribuzione normale mensile di fatto.
Nel
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della
quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio
presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene
considerata a questi effetti come mese intero.
I
periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti
della conservazione del posto di lavoro e nelle percentuali di cui agli artt.
37 e 38.
La
quattordicesima mensilità del viaggiatore o piazzista sarà computata sul
minimo tabellare, l’indennità di contingenza e sugli aumenti biennali di
anzianità.
Fermo
restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore
anteriormente al 1.4.1992 a quello di cui al presente articolo si fa
riferimento al C.C.N.L. 9.2.1996 (testo riportato nell'allegato 3 di tale
C.C.N.L.), per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la
stessa azienda (con esclusione dei contratti di apprendistato stipulati
prima dell'effettiva applciabilità del D.Lgs. n. 276/2003), tutti i
lavoratori, compresi gli apprendisti assunti in applciazione del D.Lgs n.
276/2003 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del presente C.C.N.L.,
maturano, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un massimo di 5
aumenti periodici di anzianità biennali, in cifra fissa secondo la seguente
tabella:
Livelli
Importo unitario (*)
Quadri
54,62
1°
51,42
2°
44,71
3°
36,89
4°
32,42
5°
29,06
6°
26,83
7°
24,59
8°
22,35
(*)
Importi in vigore dal 1.3.1999.
Gli
aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o
successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere
assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto
nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando
inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque
per ogni dipendente.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento
periodico. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione normale di
fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti delle altre
forme di retribuzione ad incentivo .
Per effetto della nuova normativa di cui sopra non si effettuerà più alcun
ricalcolo degli scatti maturati alla data di stipula del presente accordo
sui nuovi minimi e sull’ex indennità di contingenza, ferma restando la
revisione degli importi unitari di cui al 1° comma del presente articolo.
Il numero
degli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 31.12.1995 è
considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo degli
aumenti periodici previsti dal primo comma del presente articolo.
Nota a verbale
Per
i contratti di formazione e lavoro stipulati dopo il 1° aprile 1992, ai
fini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio
decorre dal momento dell’assunzione.
Aumenti
periodici di anzianità per il settore panificazione industriale
A
decorrere dal 1° gennaio 1983 per ogni biennio di effettivo servizio
prestato nella stessa azienda, gli operai e gli impiegati, hanno diritto a
maturare cinque aumenti biennali di anzianità fissati nella misura del 5%
da calcolarsi sul solo minimo tabellare del livello di appartenenza.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo del mese successivo a quello
in cui si compie il biennio.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti
di merito nè questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità
maturati o da maturare.
Gli scatti di anzianità continueranno a maturare ed a rivalutarsi secondo
l’attuale sistema normativo fino alla scadenza del prossimo biennio
economico del contratto fissata al 31 luglio 1997.
A quella data gli importi maturati verranno congelati in cifra pari ognuno
al 5 per cento dei minimi tabellari del livello di appartenenza.
Con effetto dal 1° agosto 1997 tali scatti verranno
corrisposti in cifra fissa secondo la seguente tabella:
| Importi dal 1.8.1997 | ||
| Livello | ||
| Lit. | € | |
| 1° | 66.370 | 34,28 |
| 2° | 61.315 | 31,67 |
| 3°A | 56.640 | 29,25 |
| 3°B | 52.750 | 27,24 |
| 4° | 44.365 | 22,91 |
| 5° | 39.250 | 20,27 |
| 6° | 33.185 | 17,14 |
Gli
scatti di anzianità già acquisiti e corrisposti in busta paga alla data
del 31.7.97 verranno congelati in cifra fissa e dovranno essere erogati
senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti, fermo restando il numero
massimo indicato al primo comma del presente articolo.
Nel caso in cui a livello territoriale, alla data del 31 luglio 1997,
dovessero risultare minimi tabellari diversi, il calcolo degli scatti in
cifra fissa dovrà essere su questi effettuato con i criteri indicati dal
presente articolo.
Per
i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni
sottodescritte, le parti in azienda potranno prevedere una indennità “di
disagio”, da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro
prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a
30 minuti consecutivi.
-
Disagio freddo
Ai
lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere
nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5
gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga
base oraria.
-
Disagio caldo
Ai
lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali
la temperatura per necessità di esercizio, sia superiore a 38 gradi
centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base
oraria.
- Disagio umido
Ai
lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi
di umidità costanti, per necessità di esercizio, superiori al 95%, verrà
corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
Dal
1.1.2000, l’impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di
denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche
finanziaria, ha diritto ad una indennità per maneggio denaro, per ogni
giornata di effettiva presenza pari a:
Livelli
Importi/giorno dal 1.1.2000
Quadri
5,16
1°
5,16 (1° livello
per il settore panificazione industriale)
2°
5,16 (2° livello
per il settore panificazione industriale)
3°
4,13 (3A livello
per il settore panificazione industriale)
4°
4,13 (3B livello
per il settore panificazione industriale)
5°
4,13 (4° livello
per il settore panificazione industriale)
6°
3,10 (5° livello
per il settore panificazione industriale)
7°
3,10 (6° livello
per il settore panificazione industriale)
Detto
importo, tenuto conto della natura specifica dell’indennità, tiene conto
dell’incidenza nelle mensilità aggiuntive e su tutti altri istituti
contrattuali e di legge.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno
essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un
istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
La
contrattazione a livello aziendale non potrà avere ad oggetto materie già
definite in altri livelli di negoziazione, pertanto essa potrà essere
svolta, esclusivamente, per le materie che il presente contratto ha
espressamente previsto.
Le
parti concordano che è comune intento il miglioramento della produttività,
della competitività, dell’efficienza delle imprese e delle condizioni del
lavoro.
- è esclusivamente quella
regolamentata dal presente articolo;
1
- il premio per obiettivi sarà direttamente e sistematicamente correlato ad
incrementi di produttività, di redditività, di qualità e di altri
elementi rilevanti al fine del miglioramento della competitività
dell’impresa, mediante la realizzazione di programmi aziendali concordati
tra le parti, e pertanto la caratteristica di totale variabilità e non
determinabilità a priori;
3 - al fine di acquisire
elementi di conoscenza comune per la definizione e la verifica tecnica degli
obiettivi e dei parametri, le parti aziendali esamineranno preventivamente
le condizioni organizzative, produttive, economiche ed occupazionali e le
relative prospettive;
4 - il premio dovrà comunque
avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei benefici
contributivi previsti dalla normativa di legge emanata in attuazione del
citato Protocollo nazionale 23.7.1993;
5 - la durata dell’accordo sarà
di quattro anni e la contrattazione per il rinnovo avverrà nel rispetto del
principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni;
6 - la richiesta aziendale di
istituzione o rinnovo del premio per obiettivi sarà presentata in tempo
utile per consentire l’apertura del confronto con tre mesi di anticipo
rispetto alla scadenza dell’eventuale precedente accordo;
7- le trattative dovranno
svolgersi in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione
pertanto di qualsiasi tipo di sciopero, per almeno tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste e, comunque, fino al mese successivo alla
scadenza dell’eventuale precedente accordo.
Indennità
sostitutiva del premio per obiettivi
-
assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni svolgenti funzione
analoga agli istituti di cui sopra;
| Livello | Importi fino al 31.7.2202 (*) | Incrementi dal 1.8.2002 | Importi dal 1.8.2002 | Parametri |
| Lit | € | Lit. | € | Lit. | € | ||
| Quadri | 34.000 | 17,56 | 16.743 | 8,65 | 50.743 | 26,21 | 244,32 |
| 1° | 32.200 | 16,63 | 15.569 | 8,04 | 47.769 | 24,67 | 230 |
| 2° | 28.000 | 14,46 | 13.538 | 6,99 | 41.538 | 21,45 | 200 |
| 3° | 23.100 | 11,93 | 11.169 | 5,77 | 34.269 | 17,70 | 165 |
| 4° | 20.300 | 10,48 | 9.815 | 5,07 | 30.115 | 15,55 | 145 |
| 5° | 18.200 | 9,40 | 8.800 | 4,54 | 27.000 | 13,94 | 130 |
| 6° | 16.800 | 8,68 | 8.123 | 4,20 | 24.923 | 12,87 | 120 |
| 7° | 15.400 | 7,95 | 7.446 | 3,85 | 22.846 | 11,80 | 110 |
| 8° | 14.000 | 7,23 | 6.769 | 3,50 | 20.769 | 10,73 | 100 |
(*)
Importi in vigore per il periodo 1.8.1998 - 31 luglio 2002.
Le
parti nazionali si attiveranno presso il Ministero del Lavoro per ottenere
la decontribuzione degli importi di cui sopra, tenuto conto che gli stessi
sono stati determinati avendo le parti contraenti constatato il
miglioramento di parametri medi di produttività del settore.
| Livelli | Parametri | Importi dal 1.8.2006 |
| Quadri | 244,32 | 30,32 |
| 1 | 230 | 28,55 |
| 2 | 200 | 24,83 |
| 3 | 165 | 20,48 |
| 4 | 145 | 18,00 |
| 5 | 130 | 16,14 |
| 6 | 120 | 14,90 |
| 7 | 110 | 13,66 |
| 8 | 100 | 12,41 |
Premio
di produzione per il settore panificazione industriale
Il
premio di produzione nazionale è determinato in cifra come da tabella
seguente a far data dal 1.8.1995:
| Livello | Valore del premio di produzione dal 1.8.1995 | |
| Lit. | € | |
| 1° | 68.160 | 35,20 |
| 2° | 63.000 | 32,54 |
| 3°A | 58.260 | 30,09 |
| 3°B | 54.300 | 28,04 |
| 4° | 45.600 | 23,55 |
| 5° | 40.260 | 20,79 |
| 6° | 34.080 | 17,60 |
Premio
per obiettivi per il settore panificazione industriale
A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le
imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o
obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi di cui
all’art. 54, erogheranno il premio di cui all’allegata tabella, i cui
importi:
- assorbono, fino a concorrenza,
eventuali erogazioni e/o premi che, per prassi aziendale, svolgono una
funzione analoga, corrisposti anche con criteri plurimensili;
- sono erogati per 12 mensilità e sono
comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge,
compreso il T.F.R., in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto nella
quantificazione degli stessi.
| Livello | Impirti dal 1.1.2004 | |
| Lit | € | |
| 1° | 41.538 | 21,45 |
| 2° | 38.214 | 19,74 |
| 3°A | 35.307 | 18,23 |
| 3°B | 32.607 | 16,84 |
| 4° | 27.622 | 14,27 |
| 5° | 24.507 | 12,66 |
| 6° | 20.769 | 10,73 |
Le parti nazionali si attiveranno presso il Ministero del Lavoro per ottenere la decontribuzione degli importi di cui sopra, tenuto conto che gli stessi sono stati determinati avendo le parti contraenti constatato il miglioramento di parametri medi di produttività del settore.
Il
lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di correttezza
ed educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei
superiori.
In particolare, ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
- osservare. le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti
aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
-
osservare l’orario di lavoro;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
affidategli;
- non prestare attività presso altre aziende anche al di fuori
dell’orario di lavoro;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature,
utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
-
osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
- comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
- conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; non
trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto
delle sue funzioni nell’Azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale.
L’Azienda
impronterà i rapporti con i dipendenti a sensi di educazione e di rispetto
della dignità personale del lavoratore.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti,
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio nella persona
cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al
rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le
iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per la pari
opportunità.
L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizione di evitare
equivoci circa le persone alle quali il lavoratore è tenuto a rivolgersi in
caso di necessità ed alle quali deve obbedire.
L’Azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore
quanto occorrente all’espletamento delle sue mansioni.
L’Azienda adotta tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica del lavoratore; a tal scopo l’azienda si impegna a portare a
conoscenza dei lavoratori e a fare rispettare le disposizioni di propria
emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
Norme particolari
Il
lavoratore è tenuto ad adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda
per il controllo delle presenze e dell’orario di lavoro. Durante le ore di
lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare
autorizzazione della Direzione.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,
non è consentita l’entrata o il trattenimento nello stabilimento in ore
non comprese nell’orario di lavoro del dipendente; il lavoratore
licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è
autorizzato dalla Direzione.
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,
strumenti, o utensili affidatigli. Le visite personali di controllo sul
lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge n.
300/1970.
La
valutazione dell’eventuale danno arrecato dai lavoratori alle macchine od
alle lavorazioni deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno
deve essere contestato per iscritto al lavoratore. L’ammontare delle
perdite e dei danni sarà trattenuto sulla retribuzione con quote massime
non superiori al 10% della retribuzione netta.
In caso di risoluzione del rapporto, la trattenuta sarà effettuata
sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le
disposizioni ed i limiti di legge.
Nella bacheca aziendale devono essere esposti in fotocopia gli artt.
55, 56 e 57 del presente C.C.N.L. (ai sensi dell’art. 7 della Legge n.
300/1970) e l’eventuale regolamento aziendale interno.
Le
mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità,
con:
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a
3 giorni di effettivo lavoro
- licenziamento
La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata
quando sia esaurita la necessaria attività istruttoria.
L’Azienda non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale
possono essere applicati non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla
formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di
norma, non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni e
comunque dallo scadere del 5° giorno successivo alla contestazione.
Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2
anni dalla loro applicazione.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere
dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi.
Rimprovero Verbale
In caso di
infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente.
Rimprovero Scritto
E’ un
provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità
inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Multa
Vi si incorre
per:
1) inosservanza dell’orario di
lavoro;
2) assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni a tal scopo emanate dall’Azienda, quando non ricadano nei
casi più oltre previsti;
4) irregolarità di servizio;
5) abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei
propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano
creato danno.
La
recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa non
prescritti dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il
provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, deve essere
versato all’INPS ovvero, ove esistenti, alle istituzioni assistenziali e
previdenziali di carattere aziendale.
Sospensione
Vi
si incorre per:
1) inosservanza ripetuta per
oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
2) assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
3) mancata comunicazione della variazione di domicilio;
4) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare
danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
5) presenza al lavoro in stato di alterazione,
dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di
pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
6) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto
previsto più oltre;
7) consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
8) esecuzione di lavori per proprio conto, fuori dell’orario di lavoro e
senza sottrazione di materiali dell’Azienda;
9) insubordinazione verso i superiori;
10) irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
11) atti o
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale,
che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di
sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di
cui al punto successivo.
Licenziamento
Vi
si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente
l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
1) assenze ingiustificate oltre
3 giorni consecutivi;
2) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti
o seguenti i festivi o le ferie;
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate
mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa
derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli
impianti;
4) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o
rifiuti di obbedienza ad ordini;
5) danneggiamento grave al materiale dello stabilimento o al materiale di
lavorazione;
6) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio
alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
7) furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque
appartenenti;
8) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni,
formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
9) esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di
terzi, effettuati durante l’orario di lavoro;
10) alterchi, rissa o vie di fatto nello stabilimento;
11) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
12) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
13) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
14) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi
antinfortunistici;
15) concorrenza sleale.
In
caso di licenziamento per giusta causa, l’azienda potrà disporre la
sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato,
per un periodo massimo di 5 giorni. durante i quali il lavoratore potrà
presentare eventuali giustificazioni. Qualora il licenziamento venga
comminato, avrà effetto dal momento della sospensione.
Il
licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità,
esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non
può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di
preavviso, salvo il caso di cui all’art. 57 (Provvedimenti disciplinari).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere
risolto dal lavoratore prima della scadenza del termine osservando i termini
di preavviso sotto indicati, che comunque non potranno superare il periodo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la scadenza del contratto.
La parte che
risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso più
avanti previsti deve corrispondere all’altra una indennità pari
all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’
in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, nel
corso del preavviso, senza che da ciò derivi un obbligo di indennizzo per
il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso può coincidere con il periodo di ferie, se in tal
senso concordato tra le parti.
Durante il
compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l’Azienda
concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di una nuova
occupazione; detti permessi saranno concessi dalla Direzione tenuto conto
delle esigenze dell’Azienda, anche utilizzando, fino a concorrenza, i
permessi retribuiti in conto ferie, le ex festività, la riduzione
dell’orario di lavoro.
Quadri - Impiegati - Intermedi
Anni
di servizio
Livelli
professionali
Quadri 1° e 2° (*)
3° (**)
Altri livelli
Fino a 4 anni
2 mesi (***)
1 mese (***)
1/2 mese (***)
Oltre 4, fino a 10 anni
3 mesi (***)
1 mese e 1/2 (***)
1 mese (***)
Oltre i 10 anni
4 mesi (***)
2 mesi (***)
1 mese e 1/2 (***)
(**) 1° e 2° livello per il
settore panificazione industriale.
(**) 3A livello per il settore panificazione industriale.
(***) I
periodi indicati si intendono di calendario.
Operai
-
6 giorni (40 ore) fino al 5° anno di anzianità di servizio compiuto;
- 9 giorni (60 ore) oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto di servizio;
- 12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.
In caso di
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, i giorni di
preavviso sopra indicati saranno riproporzionati in ragione del coefficiente
1,2 fermi restando i valori orari sopra esposti.
In
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà
al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto
disposto dall’art. 2120 C.C. Cod. civ.
Gli
istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di
fine rapporto sono di seguito tassativamente elencati, purché
effettivamente riconosciuti al lavoratore:
- minimo
tabellare
- aumenti periodici di anzianità
- superminimi e aumenti di merito (*)
- contingenza
- salario aziendale (di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.4.1992)
- indennità turno (*)
- indennità di maneggio denaro (*)
- provvigioni, incentivi, interessenze (*)
- tredicesima e quattordicesima mensilità
- E.r.s. (per viaggiatori e piazzisti)
-
diarie (per viaggiatori e piazzisti) per la parte eccedente le somme esenti
da imposta o per i maggiori importi di esenzione definiti per legge.
(*) Purché corrisposti in modo continuativo e non occasionale
Anticipazioni del
trattamento di fine rapporto
Ai
sensi dell’art. 2120 cod. civ., la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del T.F.R. maturato, da parte dei lavoratori
con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla
necessità di:
a - eventuali spese sanitarie
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
Le richieste saranno accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi
diritto di cui sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
Quale condizione di miglior
favore, di cui all'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ.,l’anticipazione
potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per
l'acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa,
purché il lavoratore produca all’azienda il verbale di assegnazione
ovvero, in mancanza di questo:
- l’atto costitutivo della
cooperativa;
- la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata
dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per
la costruzione sociale;
- la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il
verbale di assegnazione;
- l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi
restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 2120 cod. civ. e con
priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b),
anticipazioni saranno concesse anche:
* in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di
abitazione del lavoratore, purché idoneamente documentate;
* ai sensi della legge n. 53/2000, per sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 (astensione
facoltativa) e dei congedi per la formazione, di cui agli artt. 5 e 6 della
legge 8.3.2000 n. 53 (l'anticipazione è corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo);
* sostenere le spese connesse alle
patologie di cui agli artt. 37, terza nota a verbale ed all’art. 40 del
presente C.C.N.L..
Ai fini
dell’accoglimento delle domande di anticipazione, si darà priorità a
quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
Le
parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di
previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le
attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese
di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato
un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di
FONDAPI, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione.
Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno
espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso, di cui all’allegato al
presente C.C.N.L..
Dichiarazione comune
Le
Parti verificheranno con FONDAPI la possibilità di apportare modifiche allo
Statuto, tali da consentire:
1. - l’adesione ad FONDAPI ai
lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4
mesi;
2. - la richiesta di anticipazione del T.F.R. sulla propria posizione
contributiva anche per le spese da sostenere:
- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per la formazione
di cui alla Legge n. 53/2000;
- nel caso di patologie di particolare gravità, di cui alla terza nota a
verbale dell’art. 37 del presente C.C.N.L..
Previa
modifica della fonte istitutiva e dello statuto di FONDAPI, le parti
concordano di portare la contribuzione a carico dell’azienda dall’1,00%
all’1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la
determinazione del T.F.R.
PARTE
SESTA
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Qualora
il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli
affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta
al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di
riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%.
Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel
caso di contratti che, essendo stati gia approvati, siano successivamente
stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine
per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni
di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato
a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture,
dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti
da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o
abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto
o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa
esclusiva della ditta medesima.
Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la
provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite
(affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. La
provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o
cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del
rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e
il dipendente viaggiatore o piazzista.
Per
ogni anno di servizio prestato l’azienda corrisponderà al viaggiatore o
piazzista non in prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una
tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto. La
corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di
Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio,
oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati,
competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette,
limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso
dell’anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti
dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i
mesi interi di servizio prestati.
La quattordicesima mensilità del viaggiatore o piazzista sarà computata
sul minimo tabellare, l’indennità di contingenza e sugli aumenti biennali
di anzianità iniziati a maturare dalla data del 1° gennaio 1970.
A
decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese di riparazione automezzo per danni
provocati, senza dolo, da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento
delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura
dell’80% e comunque con un massimale di euro 3.450,00 per sinistro anche
con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le
parti interessate fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno
e della rispondenza della fattura.
L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato
dall’azienda.
Le parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa
avvenire con la formula assicurativa tipo Kasco.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire il
suddetto importo nei trattamenti di miglior favore già in atto
nell’impresa.
Dal 1.1.2000, il viaggiatore o piazzista, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità, per ogni giornata di effettiva presenza pari a:
Categorie
e Livelli
Importi/giorno dal
1.1.2000
1°
cat./3° liv.
4,91
2° cat./5° liv.
4,39
Detto
importo, tenuto conto della natura specifica dell’indennità, tiene conto
dell’incidenza nelle mensilità aggiuntive e su tutti altri istituti
contrattuali e di legge.
Dichiarazione
La
disciplina cosi come concordata all’ultimo comma dell’art. 60
64 si sostituisce ad
eventuali diverse situazioni di fatto anche se scaturenti da accordi
aziendali rispettando la ratio
delle indicazioni di cui al comma precedente.
Le parti si danno reciprocamente atto che la indennità per maneggio denaro,
poiché spetta al dipendente la cui mansione normale si estrinseca nello
svolgimento di operazione di incasso con effettiva assunzione della diretta
responsabilità per errore finanziario, ha sempre presentato, fin dalla sua
istituzione, gli stessi requisiti di quella che in altri settori viene
definita indennità di cassa.
Le
somme eventualmente richieste al viaggiatore o piazzista a titolo di
cauzione dovranno essere determinate e vincolate a nome del garante e del
garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un istituto
di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del
viaggiatore o piazzista. E’ fatta salva la facoltà delle parti di
convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al
viaggiatore o piazzista.
La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente
affidati al viaggiatore o piazzista, non la giustificano.
Per
gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione
dell’indennità temporanea da parte dell’INAIL. Per tali infortuni,
purché riconosciuti dall’INAIL, che dovessero insorgere dal 1° gennaio
2005, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti
la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- per morte: euro 26.500,00;
- per invalidità permanente: euro 35.500,00.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i
suddetti importi nei trattamenti di miglior favore eventualmente già in
atto nell’impresa.
La
diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per
il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a
disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto
il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità
per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità
nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il viaggiatore o
piazzista, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo diverso
da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al
trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute
per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda, per la
esplicazione dei compiti di cui al comma 4 dell’art. 2 del C.C.N.L. 31
maggio 1980.
Qualora
l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dal
viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio nell’espletamento della
propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di
residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa, per la distribuzione
del suo lavoro, rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei
limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre
spese autorizzate dall’azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale
saranno individuati tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali
unitarie i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della
misura dei rimborsi spese.
Per tutto quanto non regolamentato dalla presente parte sesta, valgono le norme generali o specifiche di cui alle precedenti parti ed articoli.
VERBALE
DI INTESA
in merito all'apprendistato ed alla somministrazione di lavoro
Tenuto
conto che:
·
In
data 06 maggio 2004, tra UNIONALIMENTARI CONFAPI e FAI-CISL, FLAI-CGIL e
UILA-UIL, è stato sottoscritto il rinnovo delle parti normative ed
economiche del C.C.N.L. 14.3.2000 per le aziende ed i dipendenti della
piccola e media industria alimentare;
·
Le
suddette Parti hanno, in pari data, sottoscritto le regolamentazioni
dell’apprendistato e della somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. n.
276/2003, convenendo sulla opportunità di non inserirle nel testo
contrattuale in quanto:
o
La
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, ai sensi degli
artt. 48,49, e 50 del D.Lgs n. 276/2003, non è ancoira operativa in carenza
della definizione dei profili formativi, affidata a soggetti esterni
rispetto ai firmatari del C.C.N.L.;
o
L’effettiva
operatività dei contratti di somministrazione, di cui agli artt. Da 20 a 28
dello stesso D.Lgs. entra in vigore dal momento in cui le agenzie per il
lavoro riceveranno formale autorizzazione dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali a svolgere la relativa attività;
le Parti, al fine di consentire l’immediata applicazione delle nuove
discipline si attiveranno presso le rispettive Organizzazioni nazionali e
teritoriali affinché sollecitino la definizione dei profili formativi
dell’apprendistato,
convengono
di considerare parte integrante del C.C.N.L., ed immediatamente efficaci, le
regolamentazioni di cui sopra, dal momento della effettiva operatività dei
due istituti.
Roma, 6 maggio 2004
FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL UINIONALIMENTARI CONFAPI
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LG. N. 276/2003
Le
parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale
di categoria, contenuti negli articoli da 20 a 28 del D. Lgs. 10.9.2003 n.
276.
1 – Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato
Fermo
restando quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del D. Lgs 10.9.2003 n.
276, le Parti, solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie
strutture territoriali l’individuazione di ulteriori fattispecie di
ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato.
2 – Somministrazione di lavoro a tempo
determinato
In
applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003
n. 276,, il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte
delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
1. necessità non programmabili
connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al
ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro,
in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici
nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94;
4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione;
5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale,
aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con
l'organico in servizio;
6. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per
pubblicizzazione dei prodotti o direct-marketing;
7. sostituzione di lavoratori assenti;
8. temporanea utilizzazione in qualifiche:
-
non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma
temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato
del lavoro del personale occorrente;
9. esigenze lavorative temporanee, per le
quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine;
10.
installazione e collaudo di nuove linee produttive;
11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato,
dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte
dall'attività di altri settori;
12. esecuzione di commesse che, per la
specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di
professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che
presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro
locale.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato può inoltre essere concluso in tutti i casi di cui al
precedente art. 8 qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle
liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente
competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con le
caratteristiche professionali richieste dall'azienda.
I casi di
cui agli alinea 1, 3, 6 e 7 del 1° comma non rientrano nelle percentuali
massime indicate nella “Normativa comune agli artt. 8 e 8bis”.
Ai sensi
dell’art. 20, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di
somministrazione di lavoro è vietato:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Ai sensi
dell’art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa
i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale
essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs.
19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il
lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione
degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere
prorogato, senza alcuna maggiorazione retributiva:
-
per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe
non superiore a 24 mesi;
- in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera durata
dell'evento che ha determinato tale sostituzione;
- negli altri casi, permanendo le condizioni che hanno dato origine
all’utilizzo del lavoratore.
NORMATIVA COMUNE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
1. Premio
per obiettivi
Per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, il premio per obiettivi matura nella
misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi
aziendali, istitutivi o di rinnovo di tale premio, rispettivamente per i
rapporti a tempo indeterminato e determinato, fatte salve diverse
intese tra le parti aziendali.
2. Principio di non discriminazione
Al
lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non
inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole,
rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari
livello e mansione, relativamente:
-
all’importo della
retribuzione;
-
all’applicazione delle
norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
-
all’accesso ai servizi
aziendali;
-
i criteri di calcolo delle
competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.;
-
ai diritti sindacali
previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
Quanto sopra previsto relativamente al trattamento
retributivo non trova applicazione, in conformità all’art. 23, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento ai contratti di sommistrazione
conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici
programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale
erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni,
Province ed Enti Locali ai sensi e nei limiti di cui all’art. 13 dello
stesso D.Lgs.
NORMATIVA
COMUNE AGLI ARTT. 8 E 8 BIS
Numero massimo
In
tutti gli altri casi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste
negli artt. 8 e 8 bis, l’impresa utilizzatrice non potrà utilizzare,
separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore
complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo
indeterminato, un numero di ore/anno superiore al:
-
20% per lo scaglione fino a
100 dipendenti (restando ferma la possibilità di utilizzare almeno 17.000
ore/anno di effettiva prestazione);
-
14% per lo scaglione
superiore a 100 dipendenti.
Il
numero di lavoratori contemporaneamente in servizio con contratto a tempo
determinato e di somministrazione di lavoro non può essere superiore, per
ogni unità produttiva, rispetto ai lavoratori in forza a tempo
indeterminato, a un numero di ore/anno pari al:
-
30% per lo scaglione fino a 100 dipendenti (restando ferma la possibilità
di utilizzare almeno 30.000 ore/anno di effettiva prestazione);
-
20% per lo scaglione superiore a 100 dipendenti.
L’eventuale
frazione di unità derivante dalle percentuali di cui sopra è arrotondata
all’unità superiore.
Tutte
le percentuali di cui alla presente “normativa comune” potranno essere
aumentate dai contratti collettivi aziendali.
Le
aliquote di cui sopra possono essere aumentate fino al 33% dalle parti
aziendali e/o territoriali nelle zone a declino industriale (U.E. obiettivi
1 - 2 e 5B), in quelle identificate dal DPR n. 218/1978, in quanto tali
assunzioni siano aggiuntive rispetto alla media degli occupati a tempo
indeterminato nel semestre precedente.
NORMATIVA COMUNE AGLI ARTT. 8 E 8 BIS
1
- Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione
Possono
essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti formativi e professionali
acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi
pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della Legge
53/2003.
La durata massima del periodo di
apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è
la seguente:
Livello
finale e durata (mesi)
7° oltre il
6°
Soggetti con scuola dell'obbligo o
24
36
soggetti invalidi (L. 68/1999) o
portatori di handicap (L. 104/1992)
Soggetti
con titolo di studio post-
obbligo o di attestato di qualifica
18
30
professionale idonei rispetto al-
l'attività da svolgere (*)
(*) Ai fini della
durata del periodo di apprendistato, il titolo di studio deve essere
certificato all'azienda prima dell'assunzione.
Per gli apprendisti di cui al presente punto 1.1, la retribuzione è quella prevista dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003.
1
- Apprendistato professionalizzante
Possono
essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della
legge 53/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
La durata massima del periodo di
apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è
la seguente:
Soggetti
con scuola dell'obbligo o soggetti invalidi (L. 68/1999) o portatori di
handicap (L. 104/1992)
|
Dimensione
aziende |
7°
liv. |
6°
liv. |
5°
liv. |
4°
liv. |
oltre
4° liv. |
|
Fino
a 50 dip. |
42 |
48 |
54 |
66 |
72 |
|
Da
51 a 250 dip. |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
|
Oltre
250 dip. |
30 |
34 |
38 |
42 |
48 |
Soggetti
con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto al l'attività da svolgere (*)
|
Dimensione
aziende |
7°
liv. |
6°
liv. |
5°
liv. |
4°
liv. |
oltre
4° liv. |
|
Fino
a 50 dip. |
36 |
42 |
48 |
60 |
66 |
|
Da
51 a 250 dip. |
30 |
36 |
42 |
48 |
54 |
|
Oltre
250 dip. |
24 |
28 |
32 |
36 |
42 |
(*) Ai fini della durata del periodo di
apprendistato, il titolo di studio deve essere certificato all'azienda
prima dell'assunzione.
I
periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui
al precedente punto 1.1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro
il limite massimo complessivo di 72 mesi.
Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è
riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, che, nei
12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa
azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse
mansioni.
La durata dell’apprendistato, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è
incrementata di 12 mesi, entro il limite massimo complessivo di 72 mesi,
per:
- soggetti che hanno seguito terapie riabilitative per il recupero di
stati di tossicodipendenza o alcoldipendenza;
- soggetti che, per il loro stato personale e/o familiare, sono seguiti
dai servizi sociali;
- ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro esterno o in libertà
condizionale o in misura alternativa/sostitutiva alla detenzione.
1
- Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione
Possono
essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari o di
alta formazione, nonché per specializzazione tecnica superiore di cui all’art 69 della legge 144/99, i soggetti
di età compresa tra 18 anni e 29 anni.
Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni
formative.
Retribuzione
Per
le tipologie di apprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, la durata
massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai
fini retributivi è così determinato:
|
Durata
complessiva mesi |
Primo
periodo mesi |
Secondo
periodo mesi |
Terzo
periodo mesi |
|
24 |
12 |
12 |
--- |
|
28 |
9 |
9 |
10 |
|
30 |
10 |
10 |
10 |
|
32 |
10 |
11 |
11 |
|
34 |
11 |
11 |
12 |
|
36 |
12 |
12 |
12 |
|
38 |
12 |
13 |
13 |
|
42 |
14 |
14 |
14 |
|
48 |
16 |
16 |
16 |
|
54 |
16 |
16 |
22 |
|
60 |
17 |
17 |
26 |
|
66 |
19 |
19 |
28 |
|
72 |
19 |
19 |
34 |
Il
trattamento economico è così determinato:
- per il primo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: due livelli
inferiori rispetto a quello di destinazione finale;
- per il secondo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: un livello
inferiore rispetto a quello di destinazione finale;
- per il terzo ed ultimo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il
livello di destinazione finale.
Per
durate dell’apprendistato di 24 mesi il trattamento economico è così
determinato:
-
per il primo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: un livello
inferiore rispetto a quello di destinazione finale;
- per il secondo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il livello di
destinazione finale.
L’imponibile
fiscale dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori
trattenute contributive, l’imponibile fiscale del lavoratore non
apprendista dello stesso livello; la stessa regola vale per il lavoratore
ex apprendista, che continui a godere del più favorevole regime
contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
Per il settore panificazione
industriale
Durata
1° e 2° 90
giornate di lavoro effettivo
3°A e 3°B 60 giornate di lavoro
effettivo
4°
45 giornate di lavoro effettivo
5° e 6° 30
giornate di lavoro effettivo . . . .
Formazione
Fermo
restando quanto previsto dagli art. 48, comma 4, art. 49, comma 5 e art.
50, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, rispettivamente per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, per quello
professionalizzante e per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, le parti rinviano agli accordi territoriali
di categoria la definizione delle modalità di cui agli artt. 48, comma 4,
lettera c), e art. 49, comma 5, lettera b) dello stesso D.Lgs.
Nota a verbale
In
applicazione dei precedenti punti 1 e 2, le parti concordano sin da ora di
incontrarsi entro i 15 giorni successivi alla prima definizione dei
profili formativi da parte di una Regione o Provincia competente, per una
valutazione e per le eventuali conseguenti armonizzazioni con l’impianto
contrattuale di cui sopra ivi compresa la verifica della compatibilità
dell’istituto del part-time con il contratto di apprendistato e con gli
assetti formativi definiti dalle Regioni.
Tutore
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 8.4.1998 le funzioni
di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato
dall’impresa.
Nelle
imprese con meno di quindici dipendenti tali funzioni possono essere
svolte dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare
coadiuvante.
Ai sensi del D.M. 28 febbraio 2000, il lavoratore designato
dall’impresa per le funzioni di tutore deve:
-
possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di
apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle
dell’apprendista;
- possedere
almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica
nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di
tale caratteristica.
Orario
di lavoro
Per
gli apprendisti minorenni, l’orario di lavoro non può durare senza
interruzione più di 4 ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve
essere interrotto da un riposo intermedio della durata di mezz'ora.
É vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo
di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e
le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10 del D. Lgs. 4.8.1999
n. 345).
Gli adolescenti (art. 11 del D. Lgs. 4.8.1999 n. 345), che hanno compiuto
16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente
necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza
maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro
sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori
adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro
tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i
nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le
ore di lavoro.
Riposo
settimanale
Ai
sensi dell’art 13 del D. Lgs. 4.8.1999 n.345, ai minori deve essere
assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se
possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo
minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere
inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei
casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata.
Lavori
vietati
In
applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 4.8.1999 n. 345, i minori non
possono essere adibiti alle lavorazioni che espongono ad agenti fisici,
biologici e chimici nonché ai processi ed ai lavori indicati
nell'allegato I allo stesso D. Lgs.
E' fatto salvo il caso in cui tali lavorazioni, processi o lavori siano
necessari per motivi didattici o di formazione professionale:
- per il tempo necessario alla formazione stessa;
- purché siano svolti sotto la sorveglianza
di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e
nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste
dalla vigente legislazione.
Tale
attività di formazione deve essere preventivamente autorizzata dalla
Direzione provinciale del lavoro.
Ferie
A
norma dell’art. 14 della legge 19 maggio 1955,
n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso
per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di
calendario.
Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti maturano un periodo
di ferie pari a quello degli altri lavoratori.
All’apprendista che all’epoca delle ferie non abbia maturato il
diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità
di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetteranno
tanti dodicesimi del periodo suddetto per quanti sono i mesi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a
questi effetti, come mese intero.
Malattia
In
caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della
retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti
del periodo di durata dell’apprendistato.
Infortunio
In
caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL
fino al 100% della retribuzione che l’apprendista non in prova avrebbe
percepito lavorando nel primo giorno e fino alla cessazione
dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di
durata dell’apprendistato.
Clausole
di rinvio
1) Per tutto quanto non
espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di
legge e del presente contratto nazionale di lavoro.
2) Modifiche legislative inderogabili, che regolamentino diversamente
quanto definito nel presente articolo, si intendono automaticamente
recepite.
Nota a verbale
Ai sensi del D.Lgs 66/2003, gli apprendisti maggiorenni
possono essere adibiti sia al lavoro notturno che al lavoro straordinario
nei limiti previsti per i lavoratori non apprendisti.
Allegato 1
- Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno
3 mesi prima della scadenza del mandato della rappresentanza sindacale
unitaria FLAI - FAIT
- UILA nonché le associazioni sindacali abilitate, congiuntamente o
disgiuntamente, o la rappresentanza sindacale unitaria uscente,
provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere
negli spazi di cui all’art. 25 della Llegge
20 maggio 1970 n. 300 e da inviare altresi alla direzione aziendale. Il
termine per la presentazione delle liste alla Commissione elettorale è di
15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra;
l’ora di scadenza si intende fissata alle ore 24 del 15° giorno
lavorativo.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro favoriranno la più ampia partecipazione
dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà
dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei caso in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione
in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3. Presentazione delle liste
All’elezione
della rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste
elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed
atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione
nonché il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i
membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il
divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una lista, la commissione elettorale di cui al punto 4, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla fissazione delle liste stesse ai sensi del punto 6, inviterà il
lavoratore interessato a optare per una delle liste; in caso di rifiuto la
candidatura è nulla.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3
il numero complessivo dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria.
4. Commissione elettorale
Al
fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole unità produttive viene costituita una commissione
elettorale.
La Commissione elettorale è composta da un minimo di 3 membri ad un
massimo di 6, i cui nominativi saranno comunicati alla Direzione aziendale
per la necessaria agibilità.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall’unità produttiva, non candidato.
5. Compiti della Commissione
La
commissione elettorale ha il compito di:
a) richiedere alla Direzione aziendale l’elenco aggiornato degli
elettori dei singoli Collegi elettorali;
b) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo
la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione all’albo
almeno 8 giorni prima della data delle elezioni, le liste dei candidati,
il luogo e la data delle votazioni;
e) costituire i seggi elettorali, eleggere il presidente, presiedere alle
operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del
normale svolgimento dell’attività aziendale;
f) predisporre le schede elettorali;
g) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
h) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al punto 16;
i) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici
di liste.
6. Affissioni
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui
al precedente punto 1, almeno 8 giorni di calendario prima della data
fissata per le elezioni.
7. Scrutatori
E’
in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24
ore che precedono l’inizio delle votazioni.
8. Modalità del voto
Nelle
elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
lettera salvo casi espressamente e congiuntamente definiti da FLAI - FAI -
UILA né per interposta persona.
Il voto si esprime per lista e preferenza.
Ove sia stata indicata solo la preferenza essa vale come voto di lista.
Non è ammessa l’espressione di preferenza su più liste, ciò rende il
voto nullo.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza in caso di più
preferenze sulla lista, queste sono valide solo come voto di lista.
Il numero dei seggi assegnato all’unità produttiva corrisponderà ai
2/3 del numero dei candidati che ogni singola lista potrà presentare.
La ripartizione dei seggi alle varie liste sarà determinata dal numero
dei quozienti ottenuti.
Il quoziente elettorale sarà determinato dividendo il numero dei voti
validi, (si considerano tali anche le schede bianche, si escludono le
schede nulle) per il numero delle R.S.U. complessivamente spettanti al
collegio elettorale o all’unità aziendale di cui trattasi. Nei casi in
cui non si raggiungano quozienti pieni l’attribuzione avverrà tenendo
conto dei resti più alti.
Risulteranno eletti i candidati che nella propria lista avranno ottenuto
il numero maggiore dei voti. In caso di parità di voti all’interno
della stessa lista risulterà eletto il candidato che ha una maggiore
anzianità aziendale.
Si conviene che il 67% dei seggi vengono assegnati sulla base del numero
dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista.
Il restante 33% viene ripartito fra i soggetti collettivi legittimamente
concorrenti alle elezioni in misura proporzionale ai voti complessivi
conseguiti nell’intera realtà produttiva.
9. Schede elettorali
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della
votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
I voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
10. Modalità della votazione
Il
luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione
elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e
il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di
norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso
le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le
votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori
dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui
all’art. 20 della Legge 20.5.1970, n. 300.
11. Composizione del seggio elettorale
Il
seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo
e da un Presidente nominato dalla commissione elettorale.
12. Attrezzatura del seggio elettorale
A
cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
13. Riconoscimento degli elettori
Gli
elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire la Presidente del
seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori
del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale
concernente le operazioni elettorali.
14. Compiti del Presidente
Il
Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al punto 12,
“Attrezzatura del seggio elettorale” del presente allegato, la firma
accanto al suo nominativo.
15. Operazioni di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto
nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della rappresentanza sindacale unitaria sarà
conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione
aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
commissione elettorale e di un delegato della direzione.
16. Ricorsi alla Commissione elettorale
La
commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al
primo comma e la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione
deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto
la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al
comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel
termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, alla direzione
aziendale ed alla Associazione Piccole e Medie Industrie - A.P.I. alla
quale aderisce l’azienda.
17. Comitato dei garanti
Contro
le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10
giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a
livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
territoriale alla quale aderisce l’azienda, ed è presieduto dal
direttore dell’Ufficio provinciale lavoro e massima occupazione o da un
suo delegato.
Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
18. Comunicazione della nomina dei componenti
della rappresentanza sindacale unitaria
La
nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della
rappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali
ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale ed alla
locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle
organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
19. Adempimenti della Direzione aziendale
La
direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale
l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità
produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di
tutte le operazioni elettorali.
20. Norma generale
I
componenti la commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti il
seggio elettorale ed i componenti il comitato dei garanti svolgeranno di
norma il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso di
coincidenza con l’orario di lavoro, previa richiesta delle
organizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali
retribuiti di spettanza delle organizzazioni stesse, nel rispetto delle
esigenze organizzative e produttive dell’azienda.
Le
parti fermo restando l’attuazione dell’accordo interconfederale
27.10.95 in materia di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti
riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro convengono di
definire gli aspetti demandati da tale accordo alla contrattazione di
categoria, con particolare riferimento alla rappresentanza ed alla
agibilità, nel seguente modo:
1) Numero rappresentanti
a) Aziende o
unità produttive fino a 15 dipendenti
Il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno. L’elezione avviene con le modalità indicate al successivo
punto 2).
b) Aziende
con più di 15 dipendenti
- All’atto della costituzione
della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono,
all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti
numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a
200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a
1000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre
1000 dipendenti a tempo indeterminato.
Ai
fini dell’applicazione delle classi dimensionali previste ai punti a) e
b) di cui sopra, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti a libro
matricola e assunti a tempo indeterminato, che prestano la loro attività
nelle sede/i aziendale/i; i lavoratori a tempo parziale vengono
conteggiati pro-quota.
Norma transitoria
Fino
alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano
rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista
nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di cui
al successivo punto 2.
Nota verbale
Con
riferimento a quanto previsto dalla norma transitori, le OO.SS. stipulanti
il presente accordo terranno conti, nell’ambito della costituzione delle
liste per la elezione delle RSU, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, già eletto.
2) Modalità di elezione
del Rappresentante Sicurezza Lavoratori
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che
prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla
data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio
segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato
con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di
voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza
semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro
attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a
tempo parziale.
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il
segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede,
provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione
aziendale.
3) Durata dell’incarico
Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carico per 3 anni,
ovvero fino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria
stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60
giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per
l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di
durata nelle funzioni.
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque
applicabili, in conformità al punto 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n.
626/94, le tutele previste dalla Legge n. 300/1970.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può
essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al
voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove
elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
4) Strumenti e modalità
per l’espletamento dell’incarico
In
applicazione dell’art. 19, comma 1, lettera e) ed f) del D. Lgs.
19.09.94, n. 626, al rappresentante
verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la
documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di
cui all’art. 4, comma 2,
custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4,
comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a
conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente
connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti
gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all’art. 19, comma 1 lettera b) del
D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 verrà effettuata dall’azienda in modo da
consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche
attraverso la consulenza di esperti qualora questa sia comunemente
valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta
consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
5) Permessi
Nelle
aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo
indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno
attribuite, per l’espletamento dell’attività, 40 ore annue di
permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti a tempo
indeterminato al rappresentante verranno concessi permessi retribuiti pari
a 12 ore all’anno e pari a 30 ore all’anno nelle aziende o unità
produttive da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato.
L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione
aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle
obiettive esigenze tecnico-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi
i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tale monte ore le ore
utilizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19
del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, lettere b) c) d) g) i) l).
6) Riunioni periodiche
Le
riunioni periodiche, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 19.9.1994 n. 626,
saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine
del giorno scritto predisposto dall’azienda.
Il rappresentante potrà richiederne un’integrazione purché riferita
agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti
la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nelle aziende ovvero unità
produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del
presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della
direzione aziendale.
7) Formazione del
rappresentante per la sicurezza
Il
rappresentante riceve la formazione prevista dall’art. 22, comma 4 del
D. Lgs. n. 626/1994, sempreché non l’abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore con l’utilizzo di
permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti al precedente punto 5) e
riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali su rischi e sulle relative misure di prevenzione
e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nota a
verbale
Le
parti convengono che nel monte ore di formazione sopra previsto dovranno
trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della
formazione di base che di quella specifica.
Allegato
3 - Formazione degli apprendisti
Roma. 23 maggio 2000
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16
della Legge del 24 giugno 1997, n- 196 ed al rinvio di cui all'art. 12 del
C.C.N.L. UNIONALIMENTARI-CONFAPI 14.3.2000,
premesso
che riconoscono
- il ruolo
strategico della formazione ai fini della valorizzazione professionale
delle risorse umane;
- nell'istituto dell'apprendistato, uno strumento per favorire
l'occupazione e la qualificazione per i giovani;
considerato che
-
ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 1 del D.M. 8.4.1998 i contenuti
delle attività formative per gli apprendisti esterne all’azienda e le
competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere
definiti con decreto del Ministro del Lavoro, con riferimento ai diversi
settori produttivi e che i decreti sono adottati sulla base degli accordi
tra i rappresentanti delle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali
di categoria;
- il
D.M. 20.5.1999, ha individuato i contenuti delle attività di formazione
degli apprendisti;
- il D.M. 28.2.2000 ha individuato i requisiti
soggettivi dei tutor;
tenendo
conto che
sulla base della Circolare del Ministero dei Lavoro n.
93/98 del 16 luglio 1998:
"le Regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in
via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni
sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei
crediti formativi previste dall'art. 17 della Legge del 24 giugno 1997, n.
196 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione
professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998,
presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne
all'azienda ...omissis...",
convengono
ai sensi e al fine di realizzare le condizioni per
l'emanazione del D.M. citato, quanto segue:
1.
L'addestramento dell'apprendista deve essere supportato, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 16 della Legge 24.6.1997 n 196, da iniziative di
formazione esterna.
A tal fine, il monte ore per tale formazione è pari a
120 ore medie annue retribuite, in linea generale, ridotte a;
a) 80 ore
medie annue retribuite, qualora l'apprendista sia in possesso di titolo di
studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di
qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere;
b) 20 ore, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, qualora tale titolo di
studio sia di scuola media superiore o laurea.
Le ore complessive di formazione possono essere
distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di
apprendistato.
2. Nelle
attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato,
ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.M. 20.5.1999 all’accoglienza,
alla va1utazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla
definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura
formativa.
3. I contenuti formativi si distinguono in:
a)
contenuti a carattere trasversale, per i quali dovrà essere utilizzato un
numero non inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione;
b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico,
articolati in funzione del livello professionale cui è destinato
l'apprendista, per la parte restante del monte ore complessivo.
3. a) La formazione a
carattere trasversale è quella di cui all'art. 2, I' comma, lett. a)
del D.M. 8.4.1998, ed all'art. 1, primo comma, del D.M. 20.5.1999, ed è
articolata in quattro aree di contenuto di seguito riportate:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro (misure collettive)
e finalizzata a perseguire gli obiettivi formativi di cui al richiamato
art. 1 del decreto del D.M. 20.5.1999.
3. b)
La formazione a carattere professionalizzante è quella di
cui all'art. 2, 1° comma, lett. b) del D.M. 8.4.1998 ed all'art. 2, 1°
comma del D.M. 20.5.1999, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi
formativi:
- conoscere i prodotti o i servizi;
- conoscere le basi tecniche e
scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
ambientale specifiche del settore;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
4. L'articolazione dei contenuti formativi a carattere trasversale e
professionalizzanti sarà sviluppata attraverso la modulazione degli
specifici contenuti sopra riportati in correlazione all'attività da
svolgere e al livello di inquadramento contrattuale di destinazione.
5. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono
definite, sempre ai sensi dell'art. 2, 1° comma dei D.M. 20.5.1999, sulla
base dei medesimi obiettivi formativi di cui al precedente punto 3.b).
6. L'articolazione e la modulazione dei contenuti professionalizzanti, sia
della formazione esterna che di quella finalizzata all'acquisizione delle
competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, avverrà sulla
base dello schema allegato, distinto per funzioni aziendali (All. 3.1)-
La modulazione sarà elaborata per "gruppi di figure
professionali", come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 8.4.1998
(vedasi a titolo esemplificativo All. 3.2), riferiti ai livelli di
inquadramento per i quali è possibile l'instaurazione del contratto di
apprendistato (7°, 6°, 5°, 4°, oltre il 4°).
Tale modulazione avverrà selezionando e graduando gli interventi
formativi con riferimento alla professionalità richiesta per il livello
di destinazione dell'apprendista.
7. La
predisposizione dei percorsi formativi si baserà, ai sensi dell'art- 2, 2°
comma, del D.M. 20.5.1999, sui diversi processi di lavorazione cui fa
riferimento la professionalità dell'apprendista.
8. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla
Regione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8.4.1999, la persona che svolge
funzioni di tutore, secondo i requisiti fissati dal D.M. 28.2.2000, che:
- nelle imprese con più di 15 dipendenti, è designata dall'impresa tra i
dipendenti qualificati;
- nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere anche il titolare
dell'impresa.
9. Al termine del periodo di apprendistato gli attuatori delle iniziative
formative certificano il percorso formativo effettuato durante il periodo
di apprendistato.
Copia della certificazione sarà consegnata
all’apprendista.
10. Per la
realizzazione delle iniziative formative e per sviluppare sinergie di
sistema, potranno anche essere costituiti appositi consorzi di imprese, al
fine di individuare ed attivare possibilità di accesso a finanziamenti
nazionali e/o comunitari.
*
*
*
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio
alle vigenti norme di legge.
Laddove dovessero intervenire ulteriori normative di Legge, Decreti,
Accordi Interconfederali sulla materia, le Parti si incontreranno per
adeguare la disciplina contrattuale ed il presente accordo a tali fonti
normative.
*
*
*
Le Parti si impegnano a trasmettere il presente accordo al Ministero dei
Lavoro ai fini di quanto previsto all'art. 1, 1° e 2° comma del D.M.
8.4.1998.
*
*
*
In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui sopra le aziende
potranno utilizzare il presente accordo quale utile strumento per
l'instaurazione operativa dei rapporti di apprendistato.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le
Parti, a livello nazionale, fermo restando che l'ENFEA – Ente Nazionale
per la Formazione ed Ambiente, costituito tra CONFAPI e CGIL-CISL-UIL, e
gli organismi Regionali ad esso collegati sono le strutture
tecnico-specialistiche deputate tra l'altro:
- alla messa a punto di iniziative per la rilevazione dei fabbisogni
formativi;
-
all’assistenza tecnica per le iniziative promosse dalle Parti sociali
per la formazione degli apprendisti;
- a favorire l’accesso ai
finanziamenti previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e/o
regionale per la realizzazione di iniziative formative;
verificheranno
la possibilità di realizzare gli opportuni collegamenti con tali
Organismi per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo,
al livello nazionale o regionale.
*
* * *
*
Le
Parti, al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per
gli apprendisti coerenti con le finalità indicate nel presente
Protocollo, verificheranno inoltre la possibilità di avviare
sperimentazioni, sulla base di appositi progetti, laddove sussistano
risorse nazionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli stessi.
FAT-CISL
UNIONALIMENTARI-CONFAPI
__________________________
______________________________
FLAI-CGIL
__________________________
UILA-UIL
__________________________
Allegato 3.1
| Conoscere i prodotti e servizi di Settore | Conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità | Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro | Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) | Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale | Conoscere le innovazioni di processo e del contesto produttivo | |
| Amministrazione e Gestione aziendale | Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore | - Contabilità
generale - Lingue |
* Tecniche di: - gestione aziendale - Archiviazione -Amministrazione del personale, sviluppo organizzativo e formazione * Tecnica bancaria |
- Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale | - Innovazioni - Orientamento alla soddisfazione del cliente |
| Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti o dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue |
- Tecniche, Metodi di
lavoro e Sistemi HACCP - Analisi di laboratorio |
- Competenze
informatiche - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure
di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
- Innovazioni - Orientamento alla soddisfazione del cliente |
| Produzione | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue |
Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema HACCP | - Competenze
informatiche - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure
di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
- Innovazioni - Orientamento alla qualità |
| Logistica | Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | Normativa sull'igiene e la conservazione dei prodotti alimentari durante il trasporto | - Tecniche Metodi di
lavoro e Sistemi HACCP - Tecnologia di magazzino e stoccaggio |
- Competenze
informatiche - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure
di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
- Innovazioni - Orientamento alla qualità |
| Sistemi informativi | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Informatica generale | - Tecniche e Metodi di lavoro | - Informatica e
telematica applicate - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale | - Innovazioni - Orientamento alla qualità |
| Commerciale e Comunicazione | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Struttura della
rete distributiva - Lingue |
- Tecniche di
comunicazione - Tecniche Ricerca di mercato - Tecniche di vendita - Tecniche di marketing - Servizio clienti |
- Informatica e
telematica applicate - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale | - Innovazioni - Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore |
| Manutenzione - Impiantistica | Conoscenza dei prodotti, dell'impiantistica di produzione e servizi di settore | Materiali di lavoro, componentistica impianti | Tecniche di manutenzione (Tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica e/o elettronica e/o elettrotecnica e/o pneumatica, ecc.) | - Competenze
informatiche - Strumenti di lavoro |
- Sicurezza e misure
di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
- Innovazioni |
* Tecnici
amministrazione/finanza/controllo dì gestione
* Operatori di contabilità
* Tecnici di gestione personale
* Operatori di segreteria
Ricerca
e Sviluppo dei prodotto/processo
* Tecnici acquisti
* Tecnici ricerca sviluppo alimentare
* Disegnatori/progettisti cad/cam
* Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
* Tecnici sistemi qualità (processi e prodotti)
* Tecnici di laboratorio
* Tecnici di ambiente/sicurezza
Produzione
* Tecnici programmazione della
produzione
* Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
* Conduttori di processi e sistemi automatizzati
* Operatori di produzione e servizi
Logistica
* Tecnici programmazione della logistica
* Tecnici approvvigionamenti
* Magazzinieri
* Operatori alla movimentazione e stoccaggio
Sistemi
informativi
* Tecnici sistema informativo
aziendale
* Tecnici di informatica industriale
Commerciale
e Comunicazione
* Tecnici commerciale/marketing/organizzazione
vendite
* Operatori- servizi commerciali
* Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
* Tecnici di comunicazione e immagine
Manutenzione
- Impiantistica
* Tecnici di programmazione della
manutenzione
* Manutentori
* Progettisti di implementazione/adeguamento impianti