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UNIONE ITALIANA LAVORATORI |
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Via del Viminale, 43 -
00184 ROMA |
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VERBALE DI ACCORDO
In data 24 giugno, a Bologna tra § Uniontessile e
§ la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.); § la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.); § la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);
si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 novembre 2000 del settore penne-spazzole e pennelli
TABELLE RETRIBUTIVE
Tabella A – Aumento dei minimi contrattuali
Importo forfetario Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di luglio 2004 di un importo forfetario differenziato per livelli come da tabella allegata. Il diritto all’importo forfetario è con riferimento all’anzianità di servizio maturata nei due mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31 maggio 2004, con riduzione proporzionale per: - servizio militare - aspettativa - assenza facoltativa post- partum - assunzione nel corso del periodo 1° aprile ed il 31 maggio 2004 - cassa integrazione salariale a “zero ore” Gli importi forfetari non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tanto meno del TFR e sono già comprensivi dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part time) l’importo forfetario è proporzionato all’orario concordato. Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell’importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste.
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2005 e per la parte normativa il 31 dicembre 2007. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dalla data di stipula del presente accordo, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza. |
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