UNIONE ITALIANA LAVORATORI
TESSILI E ABBIGLIAMENTO


SEGRETARIO GENERALE Pasquale Rossetti

Via del Viminale, 43 - 00184 ROMA
Tel. 0648.83.486 - 0648.74.019 - Fax 0648.19.421
E-mail uilta@uil.it

 VERBALE DI ACCORDO 

 

In data  24 giugno, a Bologna

 tra 

§         Uniontessile 

e

 

§         la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.);

§         la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.);

§         la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);

  

si è stipulato il seguente verbale di accordo

 per il rinnovo  del contratto collettivo nazionale di lavoro

 17 novembre 2000

del settore penne-spazzole e pennelli

 

 TABELLE RETRIBUTIVE

 

Tabella A – Aumento dei minimi contrattuali

 

livelli

Aumento                      1.6.2004

aumento                      1.1.2005

aumento                      1.7.2005

Totale   aumento                     

 

8

44,99

33,74

33,74

112,47

7

41,85

31,39

31,39

104,63

6

39,77

29,83

29,83

99,43

5

37,67

28,25

28,25

94,17

4

35,92

26,94

26,94

89,80

3

34,00

25,50

25,50

85,00

2

31,39

23,54

23,54

78,47

1

19,62

14,71

14,71

49,04

  

Importo forfetario 

Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di luglio 2004 di un importo forfetario differenziato per livelli come da tabella allegata.

Il diritto all’importo forfetario è con riferimento all’anzianità di servizio maturata nei due mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31 maggio 2004, con riduzione proporzionale per:

- servizio militare

- aspettativa

- assenza facoltativa post- partum

- assunzione nel corso del periodo 1° aprile ed il 31 maggio 2004

- cassa integrazione salariale a “zero ore”

Gli importi forfetari non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tanto meno del TFR e sono già comprensivi dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part time) l’importo forfetario è proporzionato all’orario concordato.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell’importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste. 

 

Livelli

 

 

 

Importo forfetario una tantum

 

8

92,62

7

86,16

6

81,88

5

77,55

4

73,96

3

70,00

2

64,63

1

40,39

 

 

 ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2005 e per la parte normativa il 31 dicembre 2007.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dalla data di stipula del presente accordo, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

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