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UNIONE ITALIANA LAVORATORI |
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Via del Viminale, 43 -
00184 ROMA |
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VERBALE DI ACCORDO In data 24 giugno, a Bologna
tra
§ Uniontessile e § la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.); § la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.); § la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);
si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 maggio 2000 per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria delle settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei
TABELLE RETRIBUTIVE
Decorrenze e Importi degli aumenti
Importo forfetario Per i lavoratori in forza alla data del 24 giugno 2004 è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di luglio 2004 di un importo forfetario differenziato per livelli come da tabella allegata. Il diritto all’importo forfetario è con riferimento all’anzianità di servizio maturata nei due mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31 maggio 2004, con riduzione proporzionale per: - servizio militare - aspettativa - assenza facoltativa post- partum - assunzione nel corso del periodo 1° aprile ed il 31 maggio 2004 - cassa integrazione salariale a “zero ore” Gli importi forfetari non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tantomeno del TFR e sono già comprensivi dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part time) l’importo forfetario è proporzionato all’orario concordato. Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell’importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste.
Art. 5 - Decorrenza e Durata Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2005 e per la parte normativa il 31 dicembre 2007. Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. |
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