UNIONE ITALIANA LAVORATORI
TESSILI E ABBIGLIAMENTO


SEGRETARIO GENERALE Pasquale Rossetti

Via del Viminale, 43 - 00184 ROMA
Tel. 0648.83.486 - 0648.74.019 - Fax 0648.19.421
E-mail uilta@uil.it

VERBALE DI ACCORDO

  

In data  24 giugno, a Bologna

 

tra

 

Uniontessile

 e

  

la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.);

la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.);

la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);

 

si è stipulato il seguente verbale di accordo

per il rinnovo  del contratto collettivo nazionale di lavoro

17 novembre 2000

del settore occhiali

  

SETTORE OCCHIALI

TABELLA AUMENTI CONTRATTUALI

  

OCCHIALI

 

LIV

 

 

Incremento

dal 1.06.04

Incremento

dal 1.01.05

Incremento

dal 1.07.05

Incremento totale

Importo forfet. una tantum

 

6

44,99

33,74

33,74

112,47

92,62

 

5

41,85

31,39

31,39

104,63

86,16

 

4s

37,67

28,25

28,25

94,17

77,55

 

4

35,92

26,94

26,94

89,80

73,96

 

3

34,00

25,50

25,50

85,00

70,00

 

2

31,39

23,54

23,54

78,47

64,63

 

1

19,62

14,71

14,71

49,04

40,39

 

  

Importo una tantum

L’importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2004 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è commisurato alla anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile – 31 maggio 2004 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, assunzione nel corso del periodo 1 aprile – 31 maggio 2004, cassa integrazione guadagli a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part- time.

L’importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del TFR.

  

Art. 5 – Decorrenza e durata

 

I primi due commi sono sostituiti dai seguenti: 

Il presente contratto decorre dall’1.1.2004 e avrà scadenza il 31.12.2005 per la parte economica e il 31.12.2007 per la parte normativa.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dalla data di stipula del presente accordo ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

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