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C.P.L. DI
PERUGIA
Rinnovato il 9 luglio 2004
(articoli estratti)
ART.18 –
Riassunzione (CPL)
I lavoratori che hanno prestato
attività lavorativa a tempo determinato hanno diritto ad essere
riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime
aziende.
I lavoratori che intendono avvalersi della
riassunzione debbono confermare tale volontà alle aziende entro trenta
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella riassunzione si terrà conto:
1)
di coloro che nell’anno
precedente hanno effettuato il maggior numero di giornate;
2)
dell’anzianità di servizio;
3)
della professionalità.
Le eccezioni sono disciplinate sulla base delle norme relative ai
licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.
Le parti convengono che, nel caso in cui l’attuale articolo 18 del CCNL
venga modificato, il presente articolo verrà adeguato di conseguenza.
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
ART. 28 - Classificazione (CPL)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del CCNL, gli operai agricoli
sono classificati in tre "aree professionali".
AREA 1 - Declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentano loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Fanno parte della area 1 del presente CPL, divise in tre livelli, le
figure dei lavoratori appresso indicate:
- 1° livello
- 2°
livello
- 3°
livello
Sono inquadrati nel 1° livello:
- responsabili
della catena di imbottigliamento del vino;
- conduttori
di macchine complesse innovatrici ad alto contenuto tecnologico, quali
le vendemmiatrici che svolgono almeno tre lavorazioni sulla coltura
della vite;
- responsabili
di allevamenti di cani con specifica professionalità non assistiti da
tecnici;
- istruttori
ippici;
- cuoco
in aziende agrituristiche che con autonomia operativa ed iniziativa,
nell’ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o
chi per esso, con funzioni di coordinamento e di controllo, di altri
cuochi o persone di cucina se presenti, disciplina tutto il lavoro
inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando
la preparazione dei pasto ed essendo il responsabile del prodotto
somministrato;
-
meccanici capaci,
o comunque responsabili, di officine aziendali attrezzate per le
manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi
meccanici, delle attrezzature o degli impianti aziendali compresi tutti
gli interventi sui motori;
-
responsabili
della preparazione di miscele mangimistiche per uso allevamenti
biologici;
- responsabili
di allevamenti biologici con specifica professionalità.
Sono inquadrati nel 2° livello:
- trattorista - meccanico : il lavoratore che, in possesso di dimostrate
particolari capacità professionali e cognizioni tecnico operative
relative alla manutenzione e al funzionamento delle macchine, effettua a
regola d’arte ed in autonomia tutte le operazioni colturali, nonché
quelle svolte con trattore abbinato a macchine operatrici automatizzate,
è responsabile del funzionamento del parco macchine, è prevalentemente
occupato nell'officina con responsabilità operativa ed è in possesso di
capacità tecniche in grado di saper effettuare normali riparazioni
meccaniche e dei motori;
- cuoco
unico che presti attività in aziende agrituristiche in cui la
struttura del servizio di ristorazione richieda autonomia operativa
specifica ed adeguate capacità professionali;
- conduttori
di mietitrebbie;
- conduttori
di macchine semoventi da scasso;
- conduttori
di ruspe;
- conduttori
di scavatrici;
- capi-operai
responsabili delle produzioni negli stabilimenti di trasformazione e/o
lavorazione di prodotti agricoli;
- curatori
di tabacco (fase agricola);
- cantinieri
addetti all'imbottigliamento dei vini tipici;
- responsabili
degli allevamenti di struzzi con specifica professionalità;
-
responsabili
degli allevamenti di selvaggina con specifica professionalità;
- responsabili
degli allevamenti ittici;
- responsabili
degli allevamenti equini di alta genealogia con specifica
professionalità;
- responsabili
della cernita del tabacco secco;
- conduttori
di macchine per la raccolta del tabacco.
Sono inquadrate al 3° livello:
- trattorista:
il lavoratore che effettua a regola d'arte ed in autonomia tutte le
operazioni colturali, effettua il primo intervento riparativo sulla
parte meccanica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria
e rendendosi responsabile del funzionamento del mezzo;
- responsabile
della gestione di allevamento di galline ovaiole: il lavoratore che, con
autonomia, è responsabile della gestione di una o più capannoni di
allevamento di galline ovaiole, intendendosi per tale la/e unità
produttive dove sono in allevamento non meno di 40.000 capi;
-
meccanici;
- meccanici
trattoristi;
- addetti
alla guida di automezzi con peso superiore a 35 q.li;
- meccanici
conduttori di macchine agricole e di autoveicoli;
- giardinieri
e vivaisti;
- potatori
di riforma dell'olivo;
- innestatori
(quando eseguono innesti ad "occhio" ed a "zufolo");
- muratori
di 1ª categoria;
- falegnami
di 1ª categoria;
- fabbri
di 1ª categoria;
- capistalla
o unico addetto alla stalla;
- capi
vivaisti;
- capi
magazzinieri;
- capi
frantoiani (i quali abbiano almeno due dipendenti che esplicano la loro
attività nel settore di appartenenza del capo);
- innestini
in pieno campo;
- capoguardie
giurate (con almeno 3 guardie alle proprie dipendenze);
- responsabili
degli stalloni negli allevamenti equini di alta genealogia;
- motoseghisti
addetti al taglio di selezione.
Sono “meccanici trattoristi”, coloro che oltre ad essere in possesso
della patente di guida per conduttori di macchine agricole sono anche
meccanici motoristi. Sono "muratori di 1ª, falegnami di 1ª, fabbri di 1ª
categoria" quegli operai che siano capaci di eseguire lavori particolari
che necessitano di speciale competenza pratica, come stabilito dal
Contratto di lavoro della rispettiva categoria dell'industria.
Area 2 – Declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti
esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono
conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo
-, ancorché necessitati di un periodo di pratica.
Fanno parte dell’area 2 del presente CPL, divise in due livelli, le
figure dei lavoratori appresso indicate:
-
4°
livello
- 5°
livello
Sono inquadrati nel 4° livello:
- Il
conduttore di trattore e di macchine agricole in genere, in grado di
effettuare autonomamente solo alcune operazioni colturali, provvedendo
comunque alla manutenzione del mezzo;
- Addetto
al ricevimento in aziende agrituristiche ed al disbrigo delle pratiche
burocratiche connesse;
-
muratori di 2ª
categoria;
- falegnami
di 2ª categoria;
- fabbri
di 2ª categoria;
- operai
di aziende agrituristiche in grado di servire su ordinazione cibi e
bevande;
- guardie
giurate con oltre un anno di decreto;
- addetti
alla vendita dei prodotti agricoli aziendali con tenuta della prima
nota;
- addetto
negli allevamenti di razza equina in grado di accudire i cavalli
nell’alimentazione ed al pascolo, di prestare autonomamente le cure
prescritte da veterinario ove per precise disposizioni di legge non sia
prevista la presenza dello stesso veterinario;
- addetti
al sessaggio.
Sono "muratori di 2ª, falegnami di 2ª, fabbri di 2ª categoria" quegli
operai che siano capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica
normale capacità per la loro esecuzione, come stabilito dal Contratto di
lavoro della rispettiva categoria dell'industria.
Sono inquadrati nel 5° livello:
- Il
conduttore di trattore e di macchine agricole in genere, in grado di
svolgere operazioni colturali preimpostate e/o addetto ad operazioni
colturali preimpostate e/o addetto ad operazioni di trasporto e/o
servizio;
- addetti
al bestiame in genere;
- trattoristi
in genere;
- conduttori
di macchine agricole;
- conducenti
di autoveicoli in genere;
- addetti
a motori vari;
- addetti
alla esecuzione materiale di lavoro di magazzinaggio e di cantina;
- addetti
al confezionamento in luoghi chiusi di prodotti agricoli lavorati;
- aiuto
giardinieri;
- aiuto
vivaisti;
- potatori
in genere;
- frantoiani;
- addetti
all'agriturismo;
- guardie
giurate con meno di un anno di decreto;
- accompagnatori
in percorsi agrituristici;
- addetti
agli allevamenti di selvaggina;
- addetti
agli allevamenti di cani;
- addetti
agli allevamenti di struzzi;
- addetti
agli allevamenti ittici;
- addetti
alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed
esbosco di piante forestali);
- addetti
alla precernita meccanizzata con mansioni prevalenti.
Sono "trattoristi, motoristi, conduttori di macchine agricole,
conducenti di autoveicoli in genere", coloro che pur essendo in possesso
della patente di guida non sono in possesso degli altri requisiti
richiesti per gli operai specializzati.
Area 3 – Declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti
professionali.
Fanno parte dell’area 3 del presente CPL, divise in tre livelli, le
figure dei lavoratori appresso indicate:
- 6°
livello
- 7°
livello
- 8° livello
-
9°
livello
Sono inquadrati nel 6° livello:
I lavoratori addetti ai lavori di manovalanza.
Sono inquadrati nel 7° livello:
I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta del tabacco e dell’ortofrutta.
Sono inquadrati nel 8° livello:
I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta dell’uva.
Sono inquadrati al 9° livello:
I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta delle olive.
Al lavoratore, comunque denominato caposquadra o capo-operaio, che, a
qualunque area appartenga, sia espressamente preposto dall'azienda a
svolgere ed a guidare l'attività esecutiva di cinque o più operai di
qualsiasi livello, e partecipi egli stesso direttamente alla esecuzione
dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e
limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10 % da
calcolarsi sul salario contrattuale di ciascuna area di appartenenza.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
ART. 31 -
Orario di lavoro (CPL)
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore
6,30 giornaliere. Per gli operai addetti alle colture l'orario
ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previo accordo
fra le parti, nel seguente modo:
dal 1º maggio al 31 ottobre ore 7,30 giornaliere;
dal 1º novembre al 30 aprile ore 5,30 giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo
continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche e attività di
commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in
considerazione della particolare e peculiare natura della attività, è
altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario in uno o più
turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La
dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e
delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all'attività di agriturismo l'orario ordinario
potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le
parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte
salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati
nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario
settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero
di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette
ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei
rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare
l'assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro
attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati
di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti
regolari turni; in modo da assicurare la copertura delle necessità
dell'allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi
settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta « settimana corta » si
applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva
(Legge n. 37 del 16.02.1977).
In base all' art. 18 della Legge 17.10.1967, n. 977, come modificato
dall’art.2 del d.lgs n.345/99, l'orario di lavoro per i bambini, liberi
da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35
settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e
le 40 settimanali.
Le parti convengono che, nel caso in cui l’attuale articolo 31 del CCNL
venga modificato recependo i contenuti del d.lgs n.66/03, il presente
articolo verrà adeguato di conseguenza.
Chiarimento a verbale - art. 31 CPL
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e
si considera lavorativa a tutti gli effetti.
ART. 32 - Riposo settimanale (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,
possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro
nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso
in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso
essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla
mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari
mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale, non
potessero usufruire dell'intero riposo settimanale essi dovranno fornire
una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello
ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo
retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26
giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le
esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni
fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10 % .
ART. 46 - Retribuzione (CPL)
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale;
2) generi in natura o valore corrispettivo, qualora vengano corrisposti
per contratto o consuetudine;
3) salario integrativo provinciale congelato;
4) terzo elemento, per gli operai a tempo determinato.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la
paga è fissata ad ora. Per gli operai a tempo indeterminato è
corrisposta mensilmente.
La paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per 6,50 e
quella mensile moltiplicando la paga oraria per 169.
Aumenti retributivi operai agricoli:
Con decorrenza 1° luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti
retributivi:
AREA 1
1° livello € 36,00
2° livello € 34,00
3° livello € 33,00
AREA 2
4° livello € 32,00
5° livello € 30,00
AREA 3
6° livello € 28,00
7° livello € 0,160 orario
8° livello € 0,150 orario
9° livello € 0,146 orario
Con decorrenza 1° gennaio 2005 vengono concordati i seguenti aumenti
retributivi:
AREA 1
1° livello € 36,00
2° livello € 34,00
3° livello € 33,00
AREA 2
4° livello € 32,00
5° livello € 30,00
AREA 3
6° livello € 28,00
7° livello € 0,160 orario
8° livello € 0,150 orario
9° livello € 0,146 orario
Aumenti retributivi operai florovivaisti:
Con decorrenza 1° luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti
retributivi:
AREA 1
1° livello € 35,00
2° livello € 33,50
AREA 2
3° livello € 32,50
4° livello € 31,00
AREA 3
5° livello € 28,00
Con decorrenza 1° gennaio 2005 vengono concordati i seguenti aumenti
retributivi:
AREA 1
1° livello € 35,00
2° livello € 33,50
AREA 2
3° livello € 32,50
4° livello € 31,00
AREA 3
5° livello € 28,00
RACCOLTA DELLE OLIVE
Le parti stipulanti il presente Contratto, in riferimento alla
consuetudine, da sempre consolidata in Provincia di Perugia, di
raccogliere le olive corrispondendo al raccoglitore un minimo di
chilogrammi di olio, per ogni quintale di olive raccolte, concordano
pienamente di mantenere in essere tale forma di retribuzione, e di
disciplinare con linee generali ed uniformi la tariffa, stabiliscono che
detta raccolta, debba risultare da atto scritto, tra le parti, il quale
deve evidenziare, tra l'altro:
1) l'appezzamento
oggetto della raccolta, indicando gli estremi catastali;
2) quanti
chilogrammi di olio competono al raccoglitore per ogni quintale di olive
raccolto;
3) la
fornitura degli attrezzi necessari per la raccolta (teli, scale, pinze o
rastrelli, pettini manuali, ecc...), seguirà le consuetudini presenti
nell'azienda in cui viene effettuata la raccolta medesima.
L'avviamento alla raccolta avverrà, comunque, attraverso assunzioni
nominative, nel rispetto delle norme previste per l’avviamento al lavoro
in agricoltura.
TITOLO IX - DIRITTI
SINDACALI
ART. 84 – Quote sindacali per delega (CPL)
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario e
previa delega i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, nella misura dell' 1 % del salario contrattuale.
Il datore di lavoro verserà mensilmente le quote trattenute sui salari
sul C.C. bancario i cui estremi verranno comunicati dalla Organizzazione
Sindacale indicata dal lavoratore nella predetta delega.
La delega di cui al primo cpv. verrà rilasciata dal lavoratore al datore
di lavoro, tramite la propria Organizzazione Sindacale ed avrà validità
fino a revoca scritta dello stesso lavoratore.
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