C.P.L.: Perugia, 9 luglio 2004

 

C.P.L. DI PERUGIA
Rinnovato il 9 luglio 2004
(articoli estratti)
 

ART.18 – Riassunzione (CPL)

I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende.

I lavoratori che intendono avvalersi della riassunzione debbono confermare tale volontà alle aziende entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella riassunzione si terrà conto:
1)
      di coloro che nell’anno precedente hanno effettuato il maggior numero di giornate;
2)
      dell’anzianità di servizio;
3)
      della professionalità.
Le eccezioni sono disciplinate sulla base delle norme relative  ai licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.
Le parti convengono che, nel caso in cui l’attuale articolo 18 del CCNL venga modificato, il presente articolo verrà adeguato di conseguenza.

  

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 28 - Classificazione (CPL)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del CCNL, gli operai agricoli sono classificati in tre "aree professionali".

AREA  1 -  Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentano loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Fanno parte della  area 1 del presente CPL, divise in tre livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate:
- 1° livello
-
 2° livello
-
 3° livello
Sono inquadrati nel 1° livello:

-
 responsabili della catena di imbottigliamento del vino;
-
 conduttori di macchine complesse innovatrici ad alto contenuto  tecnologico, quali le vendemmiatrici che svolgono almeno tre  lavorazioni sulla coltura della vite;
-
 responsabili di allevamenti di cani con specifica professionalità non assistiti da tecnici;
-
 istruttori ippici;
-
 cuoco in aziende agrituristiche che con autonomia operativa ed iniziativa, nell’ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per esso, con funzioni di coordinamento e di controllo, di altri cuochi o persone di cucina se presenti, disciplina tutto il lavoro inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando la preparazione dei pasto ed essendo il responsabile del prodotto somministrato;
-
meccanici capaci, o comunque responsabili, di officine aziendali attrezzate per le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi meccanici, delle attrezzature o degli impianti aziendali compresi tutti gli interventi sui motori;
-
responsabili della preparazione di miscele mangimistiche per uso allevamenti biologici;
-
 responsabili di allevamenti biologici con specifica professionalità.
Sono inquadrati nel 2° livello:

- trattorista - meccanico : il lavoratore che, in possesso di dimostrate particolari capacità professionali e cognizioni tecnico operative relative alla manutenzione e al funzionamento delle macchine, effettua a regola d’arte ed in autonomia tutte le operazioni colturali, nonché quelle svolte con trattore abbinato a macchine operatrici automatizzate, è responsabile del funzionamento del parco macchine, è prevalentemente occupato nell'officina con responsabilità operativa ed è in possesso di capacità tecniche in grado di saper effettuare normali riparazioni meccaniche e dei motori;
-
 cuoco unico che presti attività in  aziende agrituristiche  in cui la struttura del servizio di ristorazione richieda autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali;

-
 conduttori di mietitrebbie;
-
 conduttori di macchine semoventi da scasso;
-
 conduttori di ruspe;
-
 conduttori di scavatrici;
-
 capi-operai responsabili delle produzioni negli stabilimenti di trasformazione e/o lavorazione di prodotti agricoli;
-
 curatori di tabacco (fase agricola);
-
 cantinieri addetti all'imbottigliamento dei vini tipici;
-
 responsabili degli allevamenti di struzzi con specifica professionalità;
-
responsabili degli allevamenti di selvaggina con specifica professionalità;
-
 responsabili degli allevamenti ittici;
-
 responsabili degli allevamenti equini di alta genealogia con specifica professionalità;
-
 responsabili della cernita del tabacco secco;
-
 conduttori di macchine per la raccolta del tabacco.
Sono inquadrate al 3° livello:

-
 trattorista: il lavoratore  che effettua a regola d'arte ed in autonomia tutte le operazioni colturali, effettua il primo intervento riparativo sulla parte meccanica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e rendendosi responsabile del funzionamento del mezzo;
-
 responsabile della gestione di allevamento di galline ovaiole: il lavoratore che, con autonomia, è responsabile della gestione di una o più capannoni di allevamento di galline ovaiole, intendendosi per tale la/e unità produttive dove sono in  allevamento non meno di 40.000 capi;

-
meccanici;
-
 meccanici trattoristi;
-
 addetti alla guida di automezzi con peso superiore a 35 q.li;
-
 meccanici conduttori di macchine agricole e di autoveicoli;
-
 giardinieri e vivaisti;
-
 potatori di riforma dell'olivo;
-
 innestatori (quando eseguono innesti ad "occhio" ed a "zufolo");
-
 muratori di 1ª categoria;
-
 falegnami di 1ª categoria;
-
 fabbri di 1ª categoria;
-
 capistalla o unico addetto alla stalla;
-
 capi vivaisti;
-
 capi magazzinieri;
-
 capi frantoiani (i quali abbiano almeno due dipendenti che esplicano la loro attività nel settore di appartenenza del capo);
-
 innestini in pieno campo;
-
 capoguardie giurate (con almeno 3 guardie alle proprie dipendenze);
-
 responsabili degli stalloni negli allevamenti equini di alta genealogia;
-
 motoseghisti addetti al taglio di selezione.
Sono “meccanici trattoristi”, coloro che oltre ad essere in possesso della patente di guida per conduttori di macchine agricole sono anche meccanici motoristi. Sono "muratori di 1ª, falegnami di 1ª, fabbri di 1ª categoria" quegli operai che siano capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, come stabilito dal Contratto di lavoro della rispettiva categoria dell'industria.

Area 2 – Declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili  non complessi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo -, ancorché necessitati di un periodo di pratica.
Fanno parte dell’area 2 del presente CPL, divise in due livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate:
-
4° livello
-
 5° livello
Sono inquadrati nel 4° livello:

-
 Il conduttore di trattore e di macchine agricole in genere, in grado di effettuare autonomamente solo alcune operazioni colturali, provvedendo comunque alla manutenzione del mezzo;
-
 Addetto al ricevimento in aziende agrituristiche ed al disbrigo delle pratiche burocratiche connesse;
- muratori di 2ª categoria;
-
 falegnami di 2ª categoria;
-
 fabbri di 2ª categoria;
-
 operai di aziende agrituristiche in grado di servire su ordinazione cibi e bevande;
-
 guardie giurate con oltre un anno di decreto;
-
 addetti alla vendita dei prodotti agricoli aziendali con tenuta della prima nota;
-
 addetto negli allevamenti di razza equina in grado di accudire i cavalli nell’alimentazione ed al pascolo, di prestare autonomamente le cure prescritte da veterinario ove per precise disposizioni di legge non sia prevista la presenza dello stesso veterinario;
-
 addetti al sessaggio.
Sono "muratori di 2ª, falegnami di 2ª, fabbri di 2ª categoria" quegli operai che siano capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione, come stabilito dal Contratto di lavoro della rispettiva categoria dell'industria.

Sono inquadrati nel 5° livello:

-
 Il conduttore di trattore e di macchine agricole in genere, in grado di svolgere operazioni colturali preimpostate e/o addetto ad operazioni colturali preimpostate e/o addetto ad operazioni di trasporto e/o servizio;

- 
addetti al bestiame in genere;
- 
trattoristi in genere;
- 
conduttori di macchine agricole;
- 
conducenti di autoveicoli in genere;
- 
addetti a motori vari;
- 
addetti alla esecuzione materiale di lavoro di magazzinaggio e di cantina;
- 
addetti al confezionamento in luoghi chiusi di prodotti agricoli lavorati;
- 
aiuto giardinieri;
- 
aiuto vivaisti;
- 
potatori in genere;
- 
frantoiani;
- 
addetti all'agriturismo;
- 
guardie giurate con meno di un anno di decreto;
- 
accompagnatori in percorsi agrituristici;
- 
addetti agli allevamenti di selvaggina;
- 
addetti agli allevamenti di cani;
- 
addetti agli allevamenti di struzzi;
- 
addetti agli allevamenti ittici;
- 
addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
- 
addetti alla precernita meccanizzata con mansioni prevalenti.
Sono "trattoristi, motoristi, conduttori di macchine agricole, conducenti di autoveicoli in genere", coloro che pur essendo in possesso della patente di guida non sono in possesso degli altri requisiti richiesti per gli operai specializzati.
 

Area  3 – Declaratoria
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Fanno parte dell’area 3 del presente CPL, divise in tre livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate:
-
 6°  livello 
-
 7°  livello
- 8°   livello
-
9°  livello
Sono inquadrati nel 6° livello:

I lavoratori addetti ai lavori di manovalanza.

Sono inquadrati nel 7° livello:

I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta del tabacco e dell’ortofrutta.

Sono inquadrati nel 8° livello:

I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta dell’uva.

Sono inquadrati al 9° livello:

I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta delle olive.
Al lavoratore, comunque denominato caposquadra o capo-operaio, che, a qualunque area appartenga, sia espressamente preposto dall'azienda a svolgere ed a guidare l'attività esecutiva di cinque o più operai di qualsiasi livello, e partecipi egli stesso direttamente alla esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del  10 %  da calcolarsi sul salario contrattuale di ciascuna area di appartenenza.

TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
 

ART. 31 - Orario di lavoro (CPL)
L'orario di lavoro è stabilito in  39  ore settimanali pari ad ore  6,30  giornaliere. Per gli operai addetti alle colture l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
dal  1º  maggio al  31  ottobre    ore  7,30  giornaliere;
dal  1º  novembre al  30  aprile  ore  5,30  giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.

Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche e attività di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in considerazione della particolare e peculiare natura della attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario in uno o più turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.

Per gli operai addetti all'attività di agriturismo l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l'assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni; in modo da assicurare la copertura delle necessità dell'allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.

In caso di effettuazione della cosiddetta « settimana corta » si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (Legge n. 37 del 16.02.1977).
In base all' art. 18 della Legge 17.10.1967, n. 977, come modificato dall’art.2 del d.lgs n.345/99, l'orario di lavoro per i bambini, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35  settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Le parti convengono che, nel caso in cui l’attuale articolo 31 del CCNL venga modificato recependo i contenuti del d.lgs n.66/03, il presente articolo verrà adeguato di conseguenza.
Chiarimento a verbale - art. 31 CPL
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti.

ART. 32 -  Riposo settimanale  (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24  ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24  ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale, non potessero usufruire dell'intero riposo settimanale essi dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del  10 % .

ART. 46 - Retribuzione (CPL)

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale;
2) generi in natura o valore corrispettivo, qualora vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3) salario integrativo provinciale congelato;
4) terzo elemento, per gli operai a tempo determinato.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga è fissata ad ora. Per gli operai a tempo indeterminato è corrisposta mensilmente.
La paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per 6,50 e quella mensile moltiplicando la paga oraria per 169.
Aumenti retributivi operai agricoli:
Con decorrenza 1° luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti retributivi:
AREA 1
1° livello            € 36,00
2° livello            € 34,00
3° livello            € 33,00
AREA 2
4° livello            € 32,00
5° livello            € 30,00
AREA 3
6° livello          € 28,00
7° livello          € 0,160 orario
8° livello          € 0,150 orario
9° livello          € 0,146 orario
Con decorrenza 1° gennaio 2005 vengono concordati i seguenti aumenti retributivi:
AREA 1
1° livello            € 36,00
2° livello            € 34,00
3° livello            € 33,00
AREA 2
4° livello            € 32,00
5° livello            € 30,00
AREA 3
6° livello          € 28,00
7° livello          € 0,160 orario
8° livello          € 0,150 orario
9° livello          € 0,146 orario
Aumenti retributivi operai florovivaisti:
Con decorrenza 1° luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti retributivi:
AREA 1
1° livello            € 35,00
2° livello            € 33,50
AREA 2
3° livello            € 32,50
4° livello            € 31,00
AREA 3
5° livello            € 28,00
Con decorrenza 1° gennaio 2005 vengono concordati i seguenti aumenti retributivi:
AREA 1
1° livello            € 35,00
2° livello            € 33,50
AREA 2
3° livello            € 32,50
4° livello            € 31,00
AREA 3
5° livello          € 28,00

RACCOLTA DELLE OLIVE
Le parti stipulanti il presente Contratto, in riferimento alla consuetudine, da sempre consolidata in Provincia di Perugia, di raccogliere le olive corrispondendo al raccoglitore un minimo di chilogrammi di olio, per ogni quintale di olive raccolte, concordano pienamente di mantenere in essere tale forma di retribuzione, e di disciplinare con linee generali ed uniformi la tariffa, stabiliscono che detta raccolta, debba risultare da atto scritto, tra le parti, il quale deve evidenziare, tra l'altro:
1)
 l'appezzamento oggetto della raccolta, indicando gli estremi catastali;
2)
 quanti chilogrammi di olio competono al raccoglitore per ogni quintale di olive raccolto;
3)
 la fornitura degli attrezzi necessari per la raccolta (teli, scale, pinze o rastrelli, pettini manuali, ecc...), seguirà le consuetudini presenti nell'azienda in cui viene effettuata la raccolta medesima.
L'avviamento alla raccolta avverrà, comunque, attraverso assunzioni nominative, nel rispetto delle norme previste per l’avviamento al lavoro in agricoltura.                                                    

TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI

ART. 84 – Quote sindacali per delega (CPL)

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario e previa delega i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, nella misura dell' 1 %  del salario contrattuale.
Il datore di lavoro verserà mensilmente le quote trattenute sui salari sul C.C. bancario i cui estremi verranno comunicati dalla Organizzazione Sindacale indicata dal lavoratore nella predetta delega.

La delega di cui al primo cpv. verrà rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro, tramite la propria Organizzazione Sindacale ed avrà validità fino a revoca scritta dello stesso lavoratore.

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