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Art.
10 - Inquadramento e mansionario
1) Trasferimento dal II livello al I livello con decorrenza
01.01.2005
- Responsabile di tutte le attività di cantina (vinificazione e
imbottigliamento)
- Responsabile sala parto con mansioni di fecondatore, in possesso di
competenza professionale acquisita con pratica o per titolo, in
allevamenti suinicoli (nuova formulazione)
2) Trasferimento dal III livello al II livello con decorrenza 01.01.2005
- Addetti alla potatura di vite, olivo e piante da frutto con esperienza
professionale acquisita per pratica o titolo (nuova formulazione)
3) III livello: soppressione della parola "intensivi"
(addetti con compiti di responsabilità negli allevamenti avicoli,
suinicoli, vitelloni, vitelli, ittici, ecc.)
4) IV livello: inserimento di una nuova mansione con decorrenza
01.01.2005
- addetti ai lavori esclusivamente di cantina con compiti svolti con
autonomia e responsabilità operativa, per lo svolgimento di tutte le
fasi produttive;
5) V livello: addetti ai lavori generici di cantina senza autonomia.
Art.
23 - Salari
Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 10 è riconosciuto un aumento (a
regime), per i livelli dal I al VI pari al 6,2% del salario contrattuale
provinciale in vigore al 31.12.2003, mentre per i livelli VII e VIII
(solo O.T.D.) un aumento pari al 6,7%.
Il suddetto aumento sarà corrisposto in 2 tranche, nella misura del 60%
dal 1° luglio 2004 del 40% dal 1° gennaio 2005.
Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipula
dell'accordo di rinnovo del presente CPL è stata prevista l'erogazione,
con la mensilità di luglio di un importo forfettario "una
tantum" differenziata per le aree stabilite dalla declaratoria.
| 1ª area (I, II e III
livello) |
€ 135,00 |
| 2ª area (IV e V livello) |
€ 130,00 |
| 3ª area (VI livello) |
€ 100,00 |
L'una
tantum non ha riflessi sui vari istituti contrattuali.
A fronte di assenza del periodo 01.01.2004 - 31.05.2004 l'importo una
tantum sarà proporzionalmente ridotto.
Art.
24 - Indennità di aprile
dal 01.01.2005 l'importo annuo è aumentato di:
| I livello |
€ 64,465 |
| II livello |
€ 59,925 |
| III livello |
€ 57,595 |
| IV livello |
€ 57,209 |
| V livello |
€ 56,998 |
| VI livello |
€ 52,808 |
Art.
28 - Indennità speciali annue
I nuovi importi (adeguamenti) sono i seguenti:
a) lavoratore con incarico fiduciario di capo:
campagna € 0,392
stalla € 0,609
b) indennità per la mungitura € 0.045
c) indennità per l'aratura € 0,100
d) indennità per l'irrigazione € 0,194
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