C.P.L.: Varese, 22 giugno 2004
 

Rinnovato il 22.06.2004
(Articoli estratti) 

INDENNITA’ DI CAPO
Le indennità di capo previste all’art. 11 del CPL sono così modificate:
euro 10,00 mensili per capi in squadre fino a 3 dipendenti
euro 15,00 mensili per capi in squadre da 4 fino a 6 dipendenti
euro 20,00 mensili per capi in squadre oltre i 6 dipendenti
euro 5,00 mensili per capo stalla (capo mungitore) per ogni altro mungitore cui sovrintende


AUTOMATISMO DI PASSAGGIO DA 7° AL 6° LIVELLO
Per i lavoratori assunti con qualifica di 7° livello è previsto il passaggio automatico al 6° livello in sede di seconda assunzione purchè la stessa avvenga entro 6 mesi dalla data di prima assunzione e purchè il dipendente abbia sviluppato nella stessa azienda almeno 100 giornate di lavoro
QUALIFICHE
Operai agricoli
Nel nuovo CPL, al 3° livello al profilo di “capo mungitore” dopo la parola capo mungitore “e/o capo stalla”. Aggiungere inoltre al termine del capoverso dopo il punto e virgola la seguente frase: “provvede occasionalmente, se in possesso dell’attestato di fecondatore laico, a sostituire il fecondatore laico”.
Al 4° livello introdurre la nuova qualifica di “mungitore con più di 30 vacche agli ordini del capo stalla e/o capo mungitore”.
Operai florovivaisti
Al profilo di 3° livello di preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari dopo la parola preparatore aggiungere “e distributore”.
Al profilo di 6° livello alla figura di aiuto nella sistemazione di parchi e giardini aggiungere “e vivaio anche con l’utilizzo di piccole attrezzature”.

INTEGRAZIONE DI MALATTIA E INFORTUNIO
Integrazione trattamento economico per malattia per operai agricoli
In caso di malattia il trattamento integrativo dovrà essere pari all’80% per primi 14 giorni e, almeno del 90%, dal 15° giorno in poi, tra indennità di Legge ed integrazione del datore di lavoro.
Integrazione di malattia e infortunio per operai florovivaisti
L’integrazione di malattia ed infortunio per gli operai florovivaisti dovrà essere pari all’80% per i primi 14 giorni e al 90% dal 15° giorno in poi tra indennità di legge e integrazione del datore di lavoro. Resta inteso per gli operai florovivaisti, che nel caso di malattia inferiore a tre giorni vige quanto disposto dall’art. 59 del vigente CCNL e dell’art. 19 del CPL di Varese.

QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le aziende datoriali effettueranno una trattenuta dei contributi sindacali a favore dei sindacati lavoratori nella misura del 0,60% sull’importo mensile della retribuzione netta a fronte di regolare delega rilasciata sottoscritta ed autenticata dal lavoratore interessato. Le quote per delega trattenute mensilmente dal datore di lavoro dovranno essere liquidate nei tempi e nei modi indicati dalle organizzazioni sindacali provinciali.

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA SINDACALE
Nella stesura del nuovo CPL dovrà essere segnalato, in apposito articolo, che è istituito in provincia di Varese il Comitato paritetico di assistenza contrattuale gestito da apposito regolamento a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

ORARIO DI LAVORO – TARIFFA FORFETTARIA RETRIBUTIVA
All’articolo 6 del CPL, lettera B, il tempo impiegato per riordinare, nell’ambito aziendale dove si è svolto il lavoro, gli attrezzi che servono al lavoratore e il tempo impiegato per recarsi ad altro luogo di lavoro, che deve essere indicato al lavoratore il giorno precedente e può essere, per ordine del datore di lavoro, anche lontano nel raggio di 15 chilometri dalla sede aziendale e raggiunto con mezzo di trasporto fornito dall’azienda, se il lavoratore ne è sprovvisto, è considerato orario effettivo di lavoro. Per la misurazione dei chilometraggi le parti concordano di utilizzare il programma VIAMICHELIN disponibile su internet all’indirizzo
www.viamichelin.com. 

DIARIA
L’attuale valore della diaria è confermato in euro 9,42 per un pasto ed euro 18,84 per due pasti.
Resta invariato il testo dell’art. 20 del CPL. 

TRATTAMENTO ECONOMICO – AUMENTI SALARIALI BIENNIO 2004/2005
Tenuto conto del recupero dell’inflazione reale per il biennio 2002-2003 e dell’inflazione programmata per il biennio 2004-2005 e, tenuto altresì conto dell’andamento dell’economia territoriale del settore agricolo nella realtà della provincia di Varese, le parti hanno definito un aumento biennale omni comprensivo dei salari lordi contrattuali attualmente in vigore pari al 5,8% così distribuito:
il 50% d’aumento a partire dal 1° luglio     2004
il 25% d’aumento a partire dal 1° gennaio 2005
il 25% d’aumento a partire dal 1° maggio  2005 

VACANZA CONTRATTUALE
Per la vacanza contrattuale riferita al periodo 01.01.2004 - 30.06.2004, viene riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione (Una Tantum) pari a euro 100,00 che viene liquidato una sola volta alle scadenze sotto indicate:
euro 50,00 in aggiunta alla retribuzione del mese di luglio 2004
euro 50,00 in aggiunta alla retribuzione del mese di settembre 2004
L’importo di una tantum sarà liquidata esclusivamente ai lavoratori in forza nel mese di luglio indipendentemente dalla data di assunzione.
Le parti firmatarie del presente accordo s’impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2004 per integrare il testo del contratto integrativo provinciale con le modifiche previste dal presente accordo e per realizzare la stampa del CPL stesso. 

Letto, firmato e sottoscritto 

p. Unione Agricoltori                      Angioletto Borri            p.Flai-Cgil       Domenico Lumastro
p. Federaz. Coldiretti                     Massimo Civelli             p. Uila-Uil       Alberto Donferri
p. Confederaz. Ital. Agricoltori       Giovanni Giubilini           p. Fai-Cisl      Cesare Conti

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