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“Fatto salvo quanto previsto dall’art.1
del CCNL vigente, qualora nel corso della vigenza del presente CPL,
dovessero emergere nuove attività e mansioni professionali, peculiari
dell’agricoltura bergamasca, riconducibili alla sfera di
applicazione del presente contratto, in base all’art.2135 del codice
civile e delle altre disposizioni di legge in materiai, le parti
s’incontreranno al fine di valutare l’estensione della sfera di
applicazione contrattuale e la relativa classificazione.
Efficacia del contratto
Sostituire
l’art.3 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Le norme del presente contratto sono operanti congiuntamente a quanto
contenuto nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente.
Dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
S’intendono espressamente impegnative per le Associazioni Professionali
e le Organizzazioni Sindacali contraenti, nonché sui relativi associati.
TITOLO II
Relazioni sindacali
Ente
bilaterale
Inserire uno specifico articolo in ordine alla bilateralità:
“Le parti firmatarie del presente accordo, ferma restando la loro
reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione , ritengono utile
il consolidamento delle relazioni e degli strumenti della bilateralità,
per lo sviluppo e la promozione del comparto agricolo e per realizzare
più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello provinciale.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 90 del CCNL operai
agricoli e florovivaisti vigente le parti concordano sull’opportunità di
istituire l’ente bilaterale del settore agricolo bergamasco, quale
strumento per l’attuazione degli accordi, compiti e materie ad esso
attribuiti da specifica contrattazione tra i soggetti firmatari del
presente accordo.
Pertanto, entro il 31 Dicembre 2004, le parti concorderanno:
le
funzioni ed i compiti del costituendo ente bilaterale in relazione a
quanto contenuto nei seguenti articoli 5,6,7,9 del CCNL Operai Agricoli
e Florovivaisti vigente, con le integrazioni previste dalla
contrattazione provinciale in parte già definite nel precedente CPL ed
ulteriormente perfezionate con il presente verbale di rinnovo, nonché le
ulteriori attività o prestazioni negozialmente definite tra le parti;
le modalità di costituzione dell’ente;
lo
statuto ed il regolamento;
il relativo finanziamento.
TITOLO III
Costituzione del rapporto, collocamento e mercato del lavoro
Assunzione manodopera
agricola
Sostituire l’art.6 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Fatto salvo quanto previsto dall’art.10 del CCNL vigente e dalle
disposizioni di legge vigenti in materia, per quanto relativo alla
provincia di Bergamo, le parti individuano le seguenti fasi lavorative
maggiormente rilevanti:
aratura; custodia di bestiame in alpeggio;
fienagione;
irrigazione; lavori stagionali di allestimento parchi e giardini;
legatura di tralci e pigiatura uva; operazioni di potatura;
raccolta di prodotti agricoli che avviene in modo discontinuo durante
l’anno;
riassetto e allestimento vigneto; taglio erba in parchi, giardini, o
tratti stradali;
taglio delle erbe palustri, pulizia e diserbosco dei campi,
riordinamento scoline e opere consortili;
torchiatura vinacce;
trattamenti antiparassitari;
vinificazione e imbottigliamento.
Sono salvaguardate le condizioni di miglior favore, inerenti esperienze
di convenzioni relative alla gestione della manodopera, realizzate in
ambito aziendale.
Contratto individuale
Sostituire l’art.7 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Fermo restando quanto previsto dall’art.11 del CCNL vigente, le parti
concordano che al fine di garantire la corretta applicazione
dell’istituto del contratto individuale, sono predisposti adeguati
modelli cartacei, di cui all’allegato n°3 del presente accordo,, da
utilizzare nelle quattro casistiche previste dalle lettere b) e c) degli
articoli 19 e 20 del CCNL vigente.
Copia originale del contratto individuale deve essere inviata
all’Osservatorio Provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta assunzione.
Riassunzione
Sostituire l’art.11 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Fermo restando quanto disposto
dall’art.18 del CCNL vigente, si concorda che tra i lavoratori aventi
diritto alla riassunzione, la precedenza sarà assegnata, nel rispetto
della legislazione in materia, secondo criteri di disponibilità,
professionalità, anzianità d’iscrizione, condizioni famigliari della
manodopera.
TITOLO V
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Orario di lavoro
Integrare l’art.14 del CPL vigente, con le formulazioni dell’orario di
lavoro dei comparti merceologici florovivaisti e funghicoli.
Conseguentemente sostituire l’intero articolo con la seguente dicitura:
“Con riferimento a quanto disposto dall’art.31 del CCNL vigente, le
parti concordano che l’orario di lavoro, sia per gli operai a tempo
indeterminato, sia per quelli a tempo determinato, è stabilito in 39 ore
settimanali per l’intero anno solare.
Con la sola eccezione del personale addetto al bestiame, la
distribuzione settimanale dell’orario di lavoro, da comunicarsi all’atto
dell’assunzione, può essere così organizzata:
su
sei giorni, dal lunedì al sabato, pari a 6 ore e 30 minuti al giorno;
su 5 giorni, dal lunedì al sabato, con quattro giorni lavorativi di 8
ore e di 7 ore per il 5° giorno.
L’orario di lavoro può essere così distribuito:
dal 1° Dicembre al 28 Febbraio, 34 ore settimanali, con la possibilità
del sabato libero;
dal
1° Marzo al 30 aprile, 39 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e
mezzo;
dal 1° Maggio al 31 Luglio, 44 ore settimanali, distribuite su 5 giorni
e mezzo;
dal 1° Agosto al 30 Novembre, 39 ore settimanali, distribuite su 5
giorni e mezzo.
Ulteriori e/o diverse modalità distributive dell’orario di lavoro
annuale, mensile e settimanale potranno essere contrattate a livello
aziendale, alla presenza della RSA / RSU e, su richiesta, con
l’assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali.
Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti in materia di
flessibilità degli orari di lavoro, le parti concordano che le
maggiorazioni straordinarie previste all’art.22 del CPL vigente,
decorrono dopo la 39^ ora settimanale e precisamente:
dopo
le 6,5 ore giornaliere, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro
su 6 giorni;
dopo le 8 ore giornaliere per quattro giorni, nonché dopo la 7^ ora il
quinto giorno, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5
giorni.
Per gli operai agricoli resta fermo il diritto al riposo nel sabato
pomeriggio, fatta eccezione per gli addetti al bestiame ed al comparto
funghicolo.
Per gli addetti al bestiame l’orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti
giornaliere, distribuito su sei giorni di lavoro, per tutto l’intero
anno solare.
L’orario di lavoro consta di regola delle ore giornaliere divise in due
periodi uguali e continuativi, con riposo normale di due ore e mezza nei
mesi di Maggio, Giugno e Luglio, di due ore nei mesi restanti.
A livello aziendale le parti potranno concordare una diversa
articolazione della pausa giornaliera, comunque congrua ed adeguata alla
consumazione del pasto.
L’orario di lavoro s’intende iniziato e terminato in azienda. Le brevi
sospensioni e spostamenti dei lavoratori, ordinati dal datore di lavoro,
sono considerati utili agli effetti del computo dell’orario di lavoro.
Permessi per corsi di alfabetizzazione
Inserire il seguente nuovo articolo:
“In aggiunta a quanto disposto dagli articoli 34 e 36 del CCNL vigente e
dal successivo art.18 del CPL vigente, le parti concordano di favorire i
processi di alfabetizzazione del personale immigrato regolarmente
soggiornante, al fine di orientare ad agevolarne l’integrazione negli
ambienti di lavoro.
Pertanto le parti concordano di trasferire al comitato di gestione della
Casaf gli aspetti di natura organizzativa relativi alla promozione di
tali corsi, raccomandando le più ampie sinergie con proposte formative
presenti sul territorio. Le parti demandano altresì al comitato di
gestione della Casaf la possibilità di erogare un contributo economico
relativo alle eventuali spese di iscrizione e frequenza ai corsi.
Permessi straordinari
Sostituire il 7° punto dell’art.19 del CPL vigente, lettera A), con la
seguente formulazione:
dodici ore annue per visite mediche, anche frazionabili.
Sostituire il penultimo capoverso dell’art.19 del CPL vigente, lettera
A), inserirlo anche nella lettera B), con la seguente formulazione.
“Sono esplicitamente recepite le condizioni di miglior favore introdotte
da nuove leggi e normative in materia, con specifico riferimento alla
legge 53 /2000 e decreti attuativi (T.U. 151 del 26 Marzo 2001)”.
Interruzione del lavoro e recupero ore perse per maltempo
Sostituire l’articolo 23 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Con riferimento a quanto disposto dall’art.61 del CCNL vigente, nel
caso in cui la prestazione d’opera sia pregiudicata da eventi
meteorologici particolarmente avversi, con l’obiettivo di tutelare la
salute dei lavoratori, le parti concordano che non siano effettuate
prestazioni lavorative.
In caso d’interruzione della prestazione lavorativa, per eventi di forza
maggiore e per maltempo, l’azienda provvederà a retribuire le ore
effettivamente prestate, nonché le interruzioni dovute a forza maggiore
e per maltempo, nel limite di 1 ora giornaliera.
Quest’ultima opzione si attiva esclusivamente nel caso in cui l’azienda
comandi i lavoratori interessati a rimanere a disposizione.
Nel caso l’interruzione dell’attività lavorativa si protragga entro tale
limite, le parti concordano la seguente disciplina.
Operai a Tempo Indeterminato
Nel caso l’interruzione lavorativa interessi completamente una o più
giornate, si fa riferimento all’art.61 del CCNL vigente.
In tali casi l’azienda è tenuta entro 15 giorni dalla sospensione, a
presentare domanda di integrazione salariale presso gli uffici
competenti.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
Provinciale dell’INPS, le quote anticipate rimangono a carico
dell’azienda.
Per le aziende non ammesse all’integrazione salariale prevista dalle
norme di legge vigenti, le parti confermano che le giornate di assenza
per eventi meteorologici particolarmente avversi sono a carico
dell’azienda stessa, nell’entità giornaliera prevista per i dipendenti
dalle aziende aventi diritto alla suddetta integrazione.
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la
giornata, ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore
perse per maltempo possono essere compensate da eventuali prestazioni
orarie straordinarie, effettuate nell’arco del mese in cui si verifica
l’evento, con il riconoscimento della maggiorazione contrattualmente
prevista.
Operai a Tempo Determinato
Nel caso l’interruzione lavorativa interessi completamente una o più
giornate, non è previsto alcun riconoscimento economico.
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la
giornata, ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore
perse per maltempo possono essere compensate da eventuali prestazioni
orarie straordinarie, effettuate nell’arco del mese in cui si verifica
l’evento, con il riconoscimento delle maggiorazioni contrattualmente
previste.
Aumenti retributivi
Sostituire l’articolo 25 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
Per gli operai dipendenti da aziende agricole degli allevamenti in
genere (avicoli compresi), florovivaisti, funghicole e tradizionali
gli aumenti retributivi da aggiungersi al salario contrattuale vigente
in provincia al 31 Dicembre 2003, saranno corrisposti in due tranches:
4,1
% con decorrenza 1° Giugno 2004;
1,35 % con decorrenza 1° Gennaio 2005.
In allegato le tabelle retributive relative ai singoli comparti
merceologici.
Salario Integrativo
Sostituire l’art.26 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Con riferimento a quanto contenuto nell’accordo interconfederale del 23
Luglio 1993, in ottemperanza a quanto disposto all’art.2 del CCNL
vigente, le parti convengono sull’opportunità di istituire un Premio
Integrativo Provinciale variabile, con decorrenza 1° Gennaio 2005,
strettamente correlato alla realizzazione di programmi concordati,
aventi come obiettivo, incrementi di produttività, di qualità e di altri
elementi di competitività.
Tale premio è determinato nella misura percentuale dell’1 % dei minimi
tabellari, riferiti all’ammontare lordo annuale del salario contrattuale
provinciale in vigore, senza alcuna incidenza sugli istituti
contrattuali e di legge diretti ed indiretti, trattamento di fine
rapporto compreso.
A tal fine, il suddetto Premio Integrativo Provinciale sarà correlato
all’andamento congiunturale del settore agricolo bergamasco, verificato
sulla base di indicatori che le parti individueranno entro il 31
Dicembre 2004, con il supporto e monitoraggio dell’osservatorio
provinciale.
Analogamente, entro la suddetta data, le parti individueranno le
modalità di erogazione del premio stesso.
Nelle aziende in cui, alla firma del presente accordo, è già definito un
premio di risultato aziendale variabile, si verificheranno le necessarie
compensazioni in ordine alle quantità economiche erogate.
Premi al personale di
stalla
Sostituire l’articolo 34 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Con decorrenza 1° Giugno 2004 al personale avente mansione di
mungitore, per il periodo decorrente dal 1° Ottobre dell’anno solare
precedente al 30 Settembre dell’anno di elargizione, con la retribuzione
del mese di Dicembre, sulla base delle giornate effettivamente prestate
in stalla saranno corrisposti i seguenti premi:
1)
Premio di mungitura
Tale premio è determinato dai seguenti fattori:
numero medio delle vacche o bufale presenti in stalla durante l’anno;
numero quintali di latte prodotto per ogni singola vacca o bufala;
quantità totale di latte prodotto nell’anno dalla singola stalla;
abbattimento di una franchigia paro a:
- 70 quintali per ogni singola vacca;
-15
quintali per ogni singola bufala;
il restante quantitativo di latte viene moltiplicato per il prezzo
regionale al quintale del latte al netto di I.V.A., rilevato dalle parti
firmatarie ad ogni fine di anno solare;
sul totale così ottenuto si calcola il 2 % che è il valore economico
totale del premio di mungitura.
2)
Premio di allevamento
vitelli e assistenza al parto
Tale premio è così determinato:
numero medio delle vacche e delle bufale presenti in stalla durante
l’anno, moltiplicato per € 1,55;
da
tale premio sono esclusi i lavoratori addetti ai soli vitelli.
3)
Premio latte in natura
Tale premio è così determinato:
Al Capo mungitore nonché al mungitore spetta un litro di latte gratuito
per ogni giorno di effettivo lavoro quale premio latte in natura, con
l’eccezione in cui l’attività di mungitura sia ridotta costantemente per
cause di forza maggiore (brucellosi, epidemie varie…).
In caso di mancato ritiro del latte il datore di lavoro riconoscerà al
dipendente il prezzo ufficiale alla stalla.
4)
Premio qualità latte
Tale premio è così determinato:
carica batterica;
numero cellule somatiche (come da tabelle ufficiali pubblicate
annualmente per il pagamento della qualità del latte all’agricoltore -
accordo interprofessionale tra le parti contraenti);
numero medio delle vacche o delle bufale presenti in stalla;
numero mesi del raggiungimento nell’area di premio del parametro;
€
0,13 per ogni vacca o bufala per ogni mese per i parametri di carica
batterica;
€ 0,13 per ogni vacca o bufala per ogni mese per il 1° scaglione delle
cellule somatiche;
€ 0,31 per ogni vacca o bufala per ogni mese per il 2° scaglione delle
cellule somatiche.
Al fine di consentire un effettivo controllo circa la composizione del
premio, le aziende s’impegnano a consegnare ai dipendenti che ne faranno
richiesta l’idonea documentazione relativa alle caratteristiche
qualitative del latte.
A titolo esemplificativo, la costituzione del premio potrebbe essere la
seguente:
Qualità del latte rientrante nell’area premio della carica batterica e
nel 1° scaglione delle cellule somatiche per 12 mesi su 100 vacche o
bufale presenti in stalla:
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per carica batterica
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per cellule somatiche
Qualità del latte rientrante nell’area premio della carica batterica e
nel 2° scaglione delle cellule somatiche per 12 mesi su 100 vacche o
bufale presenti in stalla:
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per carica batterica
€ 0,31 x 100 x 12 = € 372 per cellule somatiche
Integrazioni Casaf
Integrare il punto 4, capitolo prestazioni, dell’art.39 del vigente CPL,
con la delibera relativa alla maternità obbligatoria e con l’impegno a
verbale relativo alle integrazioni relative alla maternità anticipata.
Si concorda la seguente dicitura:
Con decorrenza 1° Gennaio 2003, gli eventi di maternità obbligatoria,
sono integrati da parte della Casaf nella misura del 20 %, per il
periodo di maternità obbligatoria, come da disposizioni contenute
all’allegato n° 2 del CPL vigente.
Le parti concordano di trasferire al comitato di gestione della Casaf la
discussione relativa all’integrazione economica per i mesi di maternità
anticipata e malattia, al fine di valutarne l’effettiva incidenza
economica, sulla base dei dati statistici attendibili relativi ai
fenomeni.
Adeguamento fondo di solidarietà
Con decorrenza 1° Gennaio 2004, la quota destinata al Fondo di
Solidarietà, di cui al punto 2 del capitolo prestazioni dell’art.39 del
CPL vigente, è adeguata a € 10.000.
TITOLO
VIII
Provvedimenti disciplinari, sospensione e risoluzione del rapporto
Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Si definisce l’inserimento di uno specifico articolo dedicato
alle molestie sessuali ed al mobbing, in quanto anche il CCNL vigente ne
è tuttora sprovvisto, con la seguente formulazione:
Le parti nell’intento di prevenire, isolare e condannare le
casistiche riconducibili a discriminazioni, molestie, molestie sessuali
e mobbing, assumono le definizioni indicate nella direttiva europea n°
73 / 2002:
discriminazione diretta:
situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in
base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
persona in una situazione analoga;
discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una
situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso,
rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari;
molestie:
situazione nella quale si
verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona
avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od
offensivo;
molestie sessuali:
situazione nella quale si verifica
un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma
fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la
dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
mobbing:
si identificano come mobbing
atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione
psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni
di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la
dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Dichiarazione congiunta a verbale
Le parti convengono circa l’inammissibilità di ogni atto o
comportamento che si configuri come molesto, discriminatorio oppure
identificabile quale mobbing, nonché sul diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella
propria libertà personale e a denunciare atti e comportamenti ritenuti
in violazione con quanto sopra espresso. Inoltre, le parti s’impegnano
reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e presso i
lavoratori dipendenti, iniziative di informazione atte a diffondere una
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
TITOLO X
Norme finali
Controversie individuali
Si richiede l’abrogazione dell’art.56 del CPL vigente, in quanto
compreso nell’art.85 del CCNL vigente.
Controversie
collettive
Si richiede l’abrogazione dell’art.57 del CPL vigente, in quanto
compreso nell’art.86 del CCNL vigente.
Condizioni di miglior
favore
Si richiede l’abrogazione dell’art.58 del CPL vigente, in quanto
compreso nell’art.87 del CCNL vigente.
Decorrenza e durata
del contratto
Sostituire il primo comma dell’art.2 del CPL vigente, nonché il punto 9
dell’accordo provinciale del settore florovivaisti ed il punto 6
dell’accordo provinciale del settore funghicolo, con la seguente
dicitura:
“Il presente accordo decorre dal 1° Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2007,
per la parte normativa; con scadenza al 31 Dicembre 2005, per la parte
economica.
Conserverà la sua integrale efficacia fino ad un suo esplicito rinnovo”.
p. la Confederazione
Italiana Agricoltori p. la FAI
CISL
p. la Coldiretti
p. la FLAI CGIL
p. l’Unione Provinciale Agricoltori
p. la UILA UIL
ALLEGATO 1
Appendice informativa su tutela della salute e ambiente di lavoro
Sostituire il rimando al CCNL vigente, con l’art.66.
Sostituire la dichiarazione a verbale, con la seguente formulazione:
“Per le normative non specificate nel presente allegato si fa
riferimento al “Protocollo d’intesa” riferito alla “Tutela della salute
dei lavoratori” (Allegato n°10) del CCNL vigente”.
Le parti firmatarie del presente accordo s’impegnano a recepire, nonché
a diffondere i risultati prodotti dal gruppo di lavoro provinciale “La
tutela della salute in agricoltura”.
ALLEGATO 2
Accordo per anticipo in busta paga indennità previdenziali e
contrattuali
Integrare l’allegato con il seguente testo inerente l’integrazione della
maternità obbligatoria:
Integrazioni Maternità Obbligatoria
Con riferimento a quanto previsto dall’art.38 del CPL vigente, si
precisa che il periodo da conteggiarsi per l’integrazione della
suddetta maternità, decorre dall’ingresso della lavoratrice gestante in
maternità obbligatoria (2 mesi oppure 1 mese prima della data presunta
del parto), fino alla fine della stessa (3 oppure 4 mesi di vita del
nascituro).
Da tale periodo sono detratte le giornate domenicali e festive.
Ai fini della liquidazione, la lavoratrice interessata fornirà alla
Casaf un’autocertificazione dello stato di famiglia ed il codice fiscale
del nascituro.
La Casaf provvederà a reperire presso l’azienda agricola della
lavoratrice i dati salariali utili per la liquidazione dell’indennità.
ALLEGATO 3
Modelli per attivazione rapporto di lavoro a tempo determinato -
contratto individuale art.11 CCNL - art.7 CPL vigente
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 19
lett. b) CCNL - Mod.1
Oggi,
………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
1.
Il
Sig. ……………………………….
assume alle proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….
in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’art. 19, lett. b) del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 10 Luglio 2002.
2.
Il
rapporto di lavoro ha inizio il ………………. e termina il ………………….
senza necessità di alcuna disdetta o preavviso.
3.
La
prestazione lavorativa dovrà essere svolta presumibilmente nei seguenti
periodi (e/o fasi lavorative) dell’anno …………..:
………………………..
………………………..
………………………..
4.
Il
datore di lavoro garantirà al lavoratore, nell’arco dell’anno, un numero
di giornate lavorative superiori a 100.
5.
Il
lavoratore si impegna a garantire la disponibilità a svolgere la propria
prestazione negli elencati periodi (e/o fasi lavorative), salvo
comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata prestazione nei
periodi indicati, senza impedimento oggettivo, comporta la perdita del
posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di
cui sopra.
6.
Il
sig. …………………………
viene assunto con la qualifica/livello professionale ……………………………
per lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
7.
Per
quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la
contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai
agricoli e florovivaisti.
8.
La
retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli
operai a tempo indeterminato. I ratei di 13° e 14° mensilità sono
proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni
lavorativi annui.
Il lavoratore Il datore di lavoro La RSA / RSU o L’O.O.S.S.
Per ricevuta l’Osservatorio
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 19
lett. c) CCNL - Mod. 2
Oggi, ………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
9.
Il
Sig. ……………………………….
assume alle proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….
in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto di lavoro
continuativo, ai sensi dell’art. 19, lett. c) del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 10 Luglio 2002.
10.
Il
rapporto di lavoro ha inizio il ………………. e termina il ………………….
senza necessità di alcuna disdetta o preavviso si svolge per un numero
di giornate pari a ……………. (indicare un numero di giornate superiore a
180)
11.
Il
sig. …………………………
viene assunto con la qualifica/livello professionale ……………………………
per lo svolgimento delle mansioni di……………………………………………
12.
Per
quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la
contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai
agricoli e florovivaisti.
13.
La
retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli
operai a tempo indeterminato. I ratei di 13° e 14° mensilità sono
proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni
lavorativi annui.
Il lavoratore Il
datore di lavoro La RSA/RSU o L’O.O.S.S. Per
ricevuta l’Osservatorio
CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Art.
19 lett. b) CCNL – Mod. 3
Oggi, ………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
14.
Il
Sig. ……………………………….assume
alle proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….in qualità di operaio
agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.
19, lett. b) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 Luglio
2002.
15.
Il
rapporto di lavoro ha inizio il ………………. e termina il ………………….senza
necessità di alcuna disdetta o preavviso.
16.
La
prestazione lavorativa dovrà essere svolta presumibilmente nei seguenti
periodi (e/o fasi lavorative) dell’anno …………..:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
17.
Il
datore di lavoro garantirà al lavoratore, nell’arco dell’anno, un numero
di giornate lavorative superiori a 100.
18.
Il
lavoratore si impegna a garantire la disponibilità a svolgere la propria
prestazione negli elencati periodi (e/o fasi lavorative), salvo
comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata prestazione nei
periodi indicati, senza impedimento oggettivo, comporta la perdita del
posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di
cui sopra.
19.
Il
sig. …………………………
viene assunto con la qualifica/livello professionale ……………………………
per lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
20.
Per
quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la
contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai
agricoli e florovivaisti.
Il lavoratore
Il datore di lavoro La RSA/RSU o L’O.O.S.S.
Per ricevuta l’Osservatorio
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 19 lett. c) CCNL – Mod. 4
Oggi, ………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
21.
Il
Sig. ……………………………….assume
alle proprie dipendenze il Sig.………………………………………. in qualità di operaio
agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, da svolgersi
nell’ambito di un unico rapporto di lavoro continuativo, ai sensi
dell’art. 19, lett. c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10
Luglio 2002.
22.
Il
rapporto di lavoro ha inizio il ………………. e termina il ………………….senza
necessità di alcuna disdetta o preavviso si svolge per un numero di
giornate pari a ……………. (indicare un numero di giornate superiore a
180)
23.
Il
sig. …………………………
viene assunto con la qualifica/livello professionale ……………………………per
lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
24.
Per
quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la
contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai
agricoli e florovivaisti.
Il lavoratore Il
datore di lavoro La RSA/RSU o L’O.O.S.S. Per ricevuta
Osservatorio
INDICE GENERALE - INDICE ANALITICO
In fase di riscrittura del CPL le parti convengono
sull’opportunità di segnalare nell’indice analitico gli argomenti che
trovano allocazione nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente. |