Rinnovo biennio economico CCNL
Cooperative e Consorzi Agricoli

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO
CCNL per i lavoratori dipendenti delle
cooperative e consorzi agricoli
Roma, 5 maggio 2004
 

ANCA LEGACOOP, Federagroalimentare-CONFCOOPERATIVE, AGICA-AGCI e FAI-CISL, FLAI CGIL, UILA-UIL, in coerenza all'impegno assunto alla data di stipula del CCNL 16 luglio 2002, in relazione al mercato del lavoro, convengono di procedere all'aggiornamento del CCNL 16 luglio 2002, nelle parti di cui all'articolato allegato al presente accordo. In relazione al rinnovo retributivo di cui all’art.2 del CCNL 16 luglio 2002 concordano, per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, quanto segue:
1) Con decorrenza 1° aprile 2004 verrà erogato un incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.                                  55,51
2° liv.                                  49,90
3° liv.                                  45,82
4° liv.                                  42,62
5° liv.                                  39,37
6° liv.                                  36,59
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super              45,93
Specializzato                        42,71
Qualificato Super                 40,61
Qualificato                           39,44
Comune                               36,59
OPERAI FLOROVIVAISTI
Specializzato Super   €           46,48
Specializzato                        43,22
Qualificato Super                 40,61
Qualificato                €           39,90
Comune                               36,59
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
                                 €          30,70
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1° aprile 2004 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.                              1.443,20
2° liv.                         €     1.297,43
3° liv.                         €     1.191,44
4° liv.                              1.108,02
5° liv.                              1.023,54
6° liv.                         €        951,33
OPERAI AGRICOLI
Specializzato  Super        1.194,23
Specializzato              €     1.110,43
Qualificato Super            1.055,97
Qualificato                      1.025,38
Comune                             951,33
OPERAI FLOROVIVAISTI
Specializzato Super         1.208,51
Specializzato                   1.123,83
Qualificato Super            1.055,97
Qualificato                      1.037,36
Comune                             951,33
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
                                  €       798,08
2) A decorrere dal 1° gennaio 2005 verrà erogato un ulteriore incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.                                  28,86
2° liv.                                  25,95
3° liv.                                  23,83
4° liv.                                  22,16
5° liv.                                  20,47
6° liv.                                  19,03
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super             23,88
Specializzato                       22,21
Qualificato Super                21,12
Qualificato                          20,51
Comune                              19,03
OPERAI FLOROVIVAISTI
Specializzato Super             24,17
Specializzato                       22,48
Qualificato Super                21,12
Qualificato                          20,75
Comune                              19,03
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
                                €.         15,96
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1°gennaio 2005 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.                              1.472,06
2° liv.                       €       1.323,38
3° liv.                       €       1.215,27
4° liv.                              1.130,18
5° liv.                              1.044,01
6° liv.                                 970,36
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super          1.218,12
Specializzato                    1.132,64
Qualificato Super             1.077,09
Qualificato                       1.045,89
Comune                              970,36
OPERAI FLOROVIVAISTI
Specializzato Super           1.232,68
Specializzato                     1.146,31
Qualificato Super              1.077,09
Qualificato                        1.058,11
Comune                   €            970,36
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
                               €             814,04

Roma, 5 maggio 2004

A.G.I.C.A. – A.G.C.I.                                                            F.A.I. - CISL
A.N.C.A-LEGACOOP                                                          F.L.A.I. - CGIL
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE        U.I.L.A. – UIL

Allegato
Art. 6 Convenzioni
Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le R.S.U. 
Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall’articolo 59.
Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.
Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonchè i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche.
Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato.
Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 102 giornate di lavoro.
I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l’impiego. 
Alle aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa.

Art. 22 Orario di lavoro e flessibilità
Alla fine dell'art.22 sono inseriti i seguenti commi:
In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e dalla deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D.Lgs.66/03, è comunque possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di secondo livello.

Impegno delle parti 
In considerazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 66/2003 ed in coerenza con quanto previsto dall'art.22, 2° comma, del CCNL 16 luglio 2002, le parti convengono che in sede di rinnovo dei contratti decentrati di 2° livello di cui all'art.3 si proceda all'armonizzazione delle eventuali norme in materia di orario, precedentemente previste nei medesimi contratti decentrati di 2° livello, al citato nuovo contesto legislativo/contrattuale.

Art. 59 Riassunzione
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in attività di tipo stagionale hanno diritto di essere riassunti, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 10 del D.Lgs 368/2001, presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.
Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo  il lavoratore non ha prestato attività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle parti (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato di 12 mesi.
Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo comma, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare. 
E' demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità, dell'anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare.

Onere della riserva
Le Parti confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in passato previste dall’articolo 25, commi 1 e 6, della legge 223/91:
· impiegati dei livelli 1°, 2°, 3° e 4°
· operai specializzati super e specializzati
· tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni previste dall’articolo 6 del presente CCNL e a seguito dell’esercizio del diritto di precedenza.

CCNL per i lavoratori dipendenti delle
cooperative e consorzi agricoli

Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'accordo di rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, sottoscritto in data odierna, si è proceduto al recupero del differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferito al biennio 2002/2003, nonché si sono presi a riferimento per il biennio 2004/2005 i seguenti tassi di inflazione: 1,7% per l'anno 2004 e 1,5% per l'anno 2005.
In considerazione dello scostamento registrato fra il tasso di inflazione programmata per il 2004 e l'inflazione tendenziale in essere alla data di stipula dell'accordo di rinnovo economico del CCNL, si è proceduto ad una ulteriore rivalutazione dei minimi contrattuali conglobati mensili pari allo 0,8%.
Tale incremento percentuale è inteso quale anticipo sul recupero del differenziale fra inflazione reale e programmata, riferito al biennio 2004/2005.
Roma,  5 maggio 2004
A.G.I.C.A. - A.G.C.I.                                                              F.A.I. - CISL
A.N.C.A-LEGACOOP                                                           F.L.A.I .- CGIL
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE        U.I.L.A. - UIL