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IPOTESI
DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO
CCNL per i lavoratori dipendenti delle
cooperative e consorzi agricoli
Roma, 5 maggio 2004
ANCA
LEGACOOP, Federagroalimentare-CONFCOOPERATIVE, AGICA-AGCI e FAI-CISL,
FLAI CGIL, UILA-UIL, in coerenza all'impegno assunto alla data di
stipula del CCNL 16 luglio 2002, in relazione al mercato del lavoro,
convengono di procedere all'aggiornamento del CCNL 16 luglio 2002, nelle
parti di cui all'articolato allegato al presente accordo. In relazione
al rinnovo retributivo di cui all’art.2 del CCNL 16 luglio 2002
concordano, per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli,
quanto segue:
1) Con decorrenza 1° aprile 2004 verrà erogato un incremento dei
minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.
€
55,51
2° liv.
€
49,90
3° liv.
€
45,82
4° liv.
€
42,62
5° liv.
€
39,37
6° liv.
€
36,59
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super
€
45,93
Specializzato
€
42,71
Qualificato Super €
40,61
Qualificato
€
39,44
Comune
€
36,59
OPERAI
FLOROVIVAISTI
Specializzato
Super €
46,48
Specializzato
€
43,22
Qualificato Super
€
40,61
Qualificato
€
39,90
Comune
€
36,59
OPERAI
NON PROFESSIONALIZZATI
€
30,70
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1° aprile 2004
i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.
€ 1.443,20
2° liv.
€ 1.297,43
3° liv.
€ 1.191,44
4° liv.
€ 1.108,02
5° liv.
€ 1.023,54
6° liv.
€
951,33
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super
€ 1.194,23
Specializzato
€ 1.110,43
Qualificato Super
€ 1.055,97
Qualificato
€ 1.025,38
Comune
€
951,33
OPERAI
FLOROVIVAISTI
Specializzato
Super €
1.208,51
Specializzato
€ 1.123,83
Qualificato Super
€ 1.055,97
Qualificato
€ 1.037,36
Comune
€
951,33
OPERAI
NON PROFESSIONALIZZATI
€
798,08
2) A decorrere dal 1° gennaio 2005 verrà erogato un ulteriore
incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti
entità:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.
€
28,86
2° liv.
€
25,95
3° liv.
€
23,83
4° liv.
€
22,16
5° liv.
€
20,47
6° liv.
€
19,03
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super €
23,88
Specializzato
€
22,21
Qualificato Super
€
21,12
Qualificato
€
20,51
Comune
€
19,03
OPERAI
FLOROVIVAISTI
Specializzato
Super €
24,17
Specializzato
€
22,48
Qualificato Super €
21,12
Qualificato
€
20,75
Comune
€
19,03
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
€.
15,96
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1°gennaio 2005
i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:
IMPIEGATI E QUADRI
1° liv.
€
1.472,06
2° liv.
€
1.323,38
3° liv.
€
1.215,27
4° liv.
€
1.130,18
5° liv.
€
1.044,01
6° liv.
€
970,36
OPERAI AGRICOLI
Specializzato Super €
1.218,12
Specializzato
€
1.132,64
Qualificato Super €
1.077,09
Qualificato
€
1.045,89
Comune
€
970,36
OPERAI
FLOROVIVAISTI
Specializzato
Super €
1.232,68
Specializzato
€
1.146,31
Qualificato Super
€
1.077,09
Qualificato
€
1.058,11
Comune
€
970,36
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
€
814,04
Roma,
5 maggio 2004
A.G.I.C.A.
– A.G.C.I.
F.A.I. - CISL
A.N.C.A-LEGACOOP
F.L.A.I. - CGIL
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
U.I.L.A. – UIL
Allegato
Art.
6 Convenzioni
Le imprese che
intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a tempo
determinato per attività stagionali, si impegnano ad esaminare
preventivamente tali programmi in sede territoriale con le OO.SS.
firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le R.S.U.
Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno
strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali
esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in
particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste
dall’articolo 59.
Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in
particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.
Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e
professionali nonchè i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine
le parti potranno prevedere verifiche periodiche.
Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse,
si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra
le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo
determinato.
Gli
organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto
professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui
di norma di almeno 102 giornate di lavoro.
I
calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per
l’impiego.
Alle aziende va
garantita la possibilità dell'assunzione del lavoratore e la
disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa.
Art.
22 Orario di lavoro e flessibilità
Alla
fine dell'art.22 sono inseriti i seguenti commi:
In
considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e
dalla deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai
commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del D.Lgs. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D.Lgs.66/03, è comunque possibile
una diversa regolamentazione da parte dei contratti di secondo livello.
Impegno
delle parti
In
considerazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 66/2003 ed in
coerenza con quanto previsto dall'art.22, 2° comma, del CCNL 16 luglio
2002, le parti convengono che in sede di rinnovo dei contratti decentrati
di 2° livello di cui all'art.3 si proceda all'armonizzazione delle
eventuali norme in materia di orario, precedentemente previste nei
medesimi contratti decentrati di 2° livello, al citato nuovo contesto
legislativo/contrattuale.
Art.
59 Riassunzione
I lavoratori che
abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in
attività di tipo stagionale hanno diritto di essere riassunti, ai sensi
dei commi 9 e 10 dell’articolo 10 del D.Lgs 368/2001, presso la stessa
sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.
Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta
scritta al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nella cooperativa per
cause indipendenti dalla volontà delle parti (infortunio, maternità e
ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato di 12 mesi.
Il
datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle
medesime ipotesi di cui al primo comma, si impegna ad assumere
prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle
assunzioni da effettuare.
E' demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i
criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della
disponibilità, della professionalità, dell'anzianità di iscrizione al
collocamento, del carico familiare.
Onere
della riserva
Le Parti confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato
non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione
di “quote di riserva” così come in passato previste dall’articolo
25, commi 1 e 6, della legge 223/91:
·
impiegati dei livelli 1°, 2°, 3° e 4°
·
operai specializzati super e specializzati
· tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni previste
dall’articolo 6 del presente CCNL e a seguito dell’esercizio del
diritto di precedenza.
CCNL
per i lavoratori dipendenti delle
cooperative e consorzi agricoli
Le
parti si danno reciprocamente atto che, con l'accordo di rinnovo economico
del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli,
sottoscritto in data odierna, si è proceduto al recupero del
differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferito al
biennio 2002/2003, nonché si sono presi a riferimento per il biennio
2004/2005 i seguenti tassi di inflazione: 1,7% per l'anno 2004 e 1,5% per
l'anno 2005.
In considerazione dello scostamento registrato fra il tasso di inflazione
programmata per il 2004 e l'inflazione tendenziale in essere alla data di
stipula dell'accordo di rinnovo economico del CCNL, si è proceduto ad una
ulteriore rivalutazione dei minimi contrattuali conglobati mensili pari
allo 0,8%.
Tale incremento percentuale è inteso quale anticipo sul recupero del
differenziale fra inflazione reale e programmata, riferito al biennio
2004/2005.
Roma, 5 maggio 2004
A.G.I.C.A. - A.G.C.I.
F.A.I. - CISL
A.N.C.A-LEGACOOP
F.L.A.I .- CGIL
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
U.I.L.A. - UIL
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