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CCNL PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI CONTOTERZISMO
IN AGRICOLTURA
ACCORDO SINDACALE
Firenze, 9 Marzo
2004
Oggi, 9
marzo 2004, in Firenze, la Commissione Sindacale dell’UNIMA, nella
persona di Alberto Tellini, Sandro
Cappellini, Massimo Alberghini Maltoni, Clemente Ballarini, Licia Gambini
assistiti da Valentina Aloi, e i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali, firmatarie del contratto di categoria per i lavoratori
dipendenti delle imprese agromeccaniche, FAI – CISL, FLAI -CGIL, UILA
-UIL, rappresentate nell’ordine da
Pietro Massini, Giovanni Mattoccia, Giorgio Scirpa, Claudio Sala,
Enrico Tonghini, concordano il rinnovo contrattuale (come da testo
allegato). per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano
attività di contoterzismo in agricoltura avente durata quadriennale
con decorrenza 1.1.2004 e scadenza 31.12.2007 salvo le norme
per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
-
Per quanto riguarda gli aumenti retributivi
essi sono pari complessivamente al 7% su ogni singolo livello così
diluiti:
1)
3% con decorrenza
1.1.2004;
2)
2% con decorrenza 1.1.2005;
3)
2% con decorrenza
1.7.2005.
Vedi
tabella allegata.
-
Inoltre la percentuale della maggiorazione sul lavoro straordinario
previsto dalla lett.a), art.11, del C.C.N.L. scaduto, passa dal 25% al
27%.
Le
parti si danno atto che non appena verrà definita l’esatta e completa
regolamentazione del contratto di inserimento e del contratto di
apprendistato, così come definiti dal D.Lgs n°276/2003, si incontreranno
entro 90 giorni per la definizione delle norme contrattuali;
Le
parti si impegnano, altresì, a rivedersi non appena si sarà consolidata
la normativa sulla “Legge di Orientamento” con particolare riferimento
all’inquadramento previdenziale ed assicurativo dei dipendenti delle
imprese agromeccaniche.
Firmato
TESTO PROPOSTO
Art. 1
SFERA Dl APPLICAZIONE
Il
presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni
meccanico-agricole ed affini del settore industriale ed artigianale
(sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le
lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni
eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per
l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì
alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi
di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale, di
imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi,
nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive
prevalentemente per conto terzi, e in modo non
prevalente di
scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Art. 2
STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e
territoriale.
a)
Il contratto nazionale
Il CCNL stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime
da applicare in tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è
coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo
comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze
economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle
prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene
inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i
riferimenti economici di cui al precedente comma.
b)
Contrattazione integrativa territoriale
I
contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le
condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà
territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o
regionali.
La
contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi,
ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle
lettere c, d, l ,m, p, del presente articolo.
La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione
e delle prospettive economiche, competitive ed occupazionali del settore,
dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente
quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale.
I
contratti integrativi territoriali avranno validità quadriennale e
potranno essere rinnovati una sola volta nell'arco di vigenza del Ccnl
normalmente a metà della stessa.
Le
procedure per il rinnovo sono le seguenti:
-
disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza;
-
invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza;
-
inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza.
Le parti concordano sulla non ripetibilità della
negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una
definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello
decentrato le seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali è ammessa
l'assunzione a termine;
b) definizione dei profili professionali e parametri di
inquadramento;
c) gestione dell'orario di lavoro;
d) erogazioni salariali;
e)
elezione rappresentante per la sicurezza;
f) ambiente e salute;
g)
individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione
delle relative indennità
h) missioni e trasferte;
i) modalità per visite mediche preventive;
l) individuazione dei fabbisogni di formazione
professionale;
m)
modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;
n) commissioni regionali per le pari opportunità;
o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo
del CCNL;
p) riassunzione.
Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la
gestione dell'orario, le
modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione
professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori
nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o
aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.
Art. 3
DECORRENZA, DURATA, PROCEDURE DI RINNOVO,
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE.
a)
Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha
durata quadriennale: decorre pertanto dall'1.1.2004 e scade il 31.12.2007
salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno
rispettivamente decorrenza dal 1.1.2004,
dall’1.1.2005, dall’1.7.2005 e
scadenza il 31.12.2005
b)
Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:
-
disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R;
-
invio piattaforma, almeno 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata
A.R.;
-inizio
trattativa, almeno 3 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del Ccnl,
ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e
per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i
limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà
efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione
della piattaforma medesima.
Ove tale condizione sia violata, l'indennità di vacanza
contrattuale di cui alla lettera c) del presente articolo sarà anticipata
di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e
posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili
sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Per il rinnovo biennale intermedio della parte
retributiva del Ccnl, la trattativa avrà inizio entro i 30 giorni
antecedenti la sua scadenza.
In caso di mancata disdetta del Ccnl, esso s'intende
prorogato di un anno e così di anno in anno.
c)
Indennità di vacanza contrattuale
A
decorrere dal primo giorno del 4° mese dopo la scadenza del Ccnl, ove sia
intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei
tempi stabiliti al precedente punto b), qualora non sia intervenuto
accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una
indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato
d'inflazione, da calcolarsi sui mini retributivi contrattuali vigenti
(minimi tabellari ed ex indennità di contingenza e EDR).
Dall'inizio del 7^ mese di vacanza contrattuale, detto
importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione annuo programmato.
Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa sarà
presentata in data successiva alla scadenza del Ccnl, l'indennità di
vacanza contrattuale decorrerà dall'inizio del 4^ mese successivo alla
data di presentazione della piattaforma stessa.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Ccnl,
l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Le norme del presente articolo tengono conto dello
spirito e della lettera dell'accordo interconfederale del 23 luglio
1993.
Art. 4
RELAZIONI
SINDACALI
E' istituito un Comitato nazionale paritetico con il
compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle
problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e
dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini
qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per
promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese
abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti,
anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a
combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute
e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a
ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;
- il flusso di finanziamenti, anche pubblici,
diretti allo sviluppo del settore.
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati
dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce
normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle
parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato
alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il
Presidente e nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono
vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D'accordo tra le parti, i
membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale
fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico
complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno
precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.
Le
parti istituiscono anche ai livelli territoriali
Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello
nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:
·
applicazione
dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
·
politiche
attive del lavoro e della formazione professionale;
·
monitoraggio
dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del
mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
·
politiche
di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni
regionali.
Nel
Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:
·
fornire
alle OO.SS. da parte dell’Unima le informazioni utili ad individuare il
flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del
settore;
·
fornire
alle OO.SS. da parte dell’Unima le informazioni utili sui programmi di
sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono
presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione
del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
·
esaminare,
alla presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione, che si
verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione
produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche,
opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
·
esaminare
la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare
riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di
impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire
nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione
specifici per il settore;
·
accertare
la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di
formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e
trasmettere agli uffici
regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti,
l’elenco dei progetti
ritenuti conformi;
·
esaminare
eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le
eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
·
certificare
l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
In
connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli
imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale
fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della
manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti
l’attuazione dei corsi necessari.
Art.
5
DIRITTI
SINDACALI
a)
Riunioni in azienda
Alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto,
anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto
il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano
la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende,
fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti
di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti. Nel caso
di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere
interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10
ore. Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le
riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro di norma con preavviso di
almeno 48 ore.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso alla direzione aziendale,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
In
sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la più
funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la
partecipazione alle assemblee di cui al primo comma.
b)
Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali
unitarie.
Ai
fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per
la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite
rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
Tali
rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano
almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.
Alla
rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le
direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di
migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti
all'art. 2.
Il
nome dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicato alle
direzioni aziendali dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.
Il
trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di
cui al precedente comma può essere disposto solo previo nullaosta delle
Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.
Per le RSU-
Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l’accordo allegato 7.
c)
Permessi sindacali.
Ciascun
dirigente della RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi
retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di
un trimestre.
Gli
stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno
diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorno all'anno.
A
tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1° comma.
I
lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre
giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai
lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali,
regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento
della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non
consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di
12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i
dirigenti nazionali e regionali.
d)
Contributi sindacali.
L’azienda
provvederà a trattenere sulla retribuzione dei
propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare
alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedono
mediante delega debitamente sottoscritta.
La
predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore ed indicare
l’importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la
organizzazione sindacale cui è diretta.
L’importo
della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi
successivi a seguito di comunicazione dell’organizzazione sindacale
prescelta.
Tale
delega resterà valida ed operante fino a quando il lavoratore non abbia a
revocarla o a sostituirla con altra.
E’
inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna
l’azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c
che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare
comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Le
trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi
con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.
Nota a verbale al punto b).
Le
parti concordano che per trasferimento si intende destinazione definitiva
ad altra sede o unità produttiva comunque da non confondere con
"comando di servizio" che ha carattere temporaneo.
Art. 6
ASSUNZIONE
I
lavoratori devono essere assunti secondo le norme vigenti per il
collocamento. L'assunzione avviene normalmente a tempo indeterminato.
E'
ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:
·
quando ciò sia richiesto dalla speciale natura
dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della
medesima;
·
quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione
del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il
nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
·
quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione
di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi
carattere straordinario od occasionale;
·
per l’esecuzione di lavori di breve durata, o a
carattere saltuario, o per fase lavorativa;
nonché
nei casi previsti dalla
contrattazione territoriale e con le relative modalità.
Per
"fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla
esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
La
individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano
nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto
territoriale.
Per
le fasi lavorative individuate nel contratto territoriale l'assunzione
degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di
occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa",
facendo salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto
territoriale.
La
contrattazione territoriale potrà inoltre prevedere l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro individuale anche nelle
seguenti ipotesi aggiuntive:
1. lavorazioni
di messa a coltura;
2. lavorazioni
di preparazione del terreno e di semina;
3.
trattamenti fito-sanitari, concimazione delle colture
agricole e trattamenti di irrigazione;
4. raccolta meccanica dei prodotti agricoli, loro
essiccazione e
messa in sicurezza;
5.
esigenze impreviste ed imprevedibili di manutenzione delle macchine;
6.
inserimento nella dotazione tecnica delle imprese agromeccaniche di
macchine ed attrezzature ad alto tasso tecnologico la cui conduzione deve
essere affidata a professionalità non presenti nell’organico aziendale;
7.
attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari
e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con
l’organico aziendale;
8. necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività
lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici e/o calamità naturali
persistenti cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico
entro i tempi stabiliti per l’ultimazione dei lavori.
Il
numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a termine potrà essere
individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate
complessive lavorate in azienda nell’anno precedente, diviso 270, ed
applicando al rapporto così conseguito la percentuale del 5%;
l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è
arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui tale rapporto
percentuale dia luogo ad un numero inferiore a sette, resta ferma la
possibilità di avere presenti in azienda fino a sette lavoratori con
contratto a termine. In sede di contrattazione territoriale le suddette
ipotesi potranno essere integrate in relazione a particolari esigenze
locali.
Art. 7
PERIODO
DI PROVA
L'assunzione
in servizio dei lavoratori a tempo indeterminato avviene con un periodo di
prova non superiore:
Operai
- a giorni
12 per quelli appartenenti ai livelli 6° e 5°;
- a giorni
24 per quelli appartenenti ai livelli 4°, 3° e
2°;
Impiegati
- a mesi 2
per quelli appartenenti ai livelli 5° e 4°;
- a mesi 4
per quelli appartenenti ai livelli 3°, 2° e 1°.
Durante
tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità
sostitutiva.
La
retribuzione, che sarà corrisposta al lavoratore per il tempo
effettivamente lavorato durante il periodo di prova, sarà quella del
livello per cui lo stesso lavoratore è stato assunto.
Scaduto
il periodo di prova, di cui al primo comma del presente articolo, senza
che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene
definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno
dell'assunzione stessa.
Art. 8
CLASSIFICAZIONE
I
lavoratori sono inquadrati secondo la seguente scala di classificazione:
Livello
6 (ex Parametro 100),
operai in possesso di relative conoscenze e capacità in grado di
svolgere mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti
professionali, come ad esempio gli operai comuni ed il facchino di
frantoio.
Livello
5 (ex Parametro 135), operai in possesso di specifiche conoscenze e
capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che
consentono loro di eseguire una o più mansioni nell'ambito dei lavori di
meccanizzazione, quali ad esempio conducente patentato di trattrice o
altra macchina semovente senza autonomia nella esecuzione del lavoro. Allo
stesso livello appartiene pure l'aiuto frantoiano con compiti di semplice
esecuzione. Impiegati di prima assunzione che svolgono lavori di semplice
esecuzione non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o
amministrativa, come, ad esempio: dattilografi, addetti a mansioni
semplici di segreteria, terminalista CED addetto alla acquisizione dei
dati.
Livello
4 (ex Parametro 150), operai
in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite
per pratica o per titolo, che consentono loro di svolgere, con autonomia e
responsabilità, una o più mansioni, quali ad esempio conducente
patentato di macchine complesse, meccanico addetto alla manutenzione
ordinaria. Allo stesso livello appartiene pure il frantoiano che opera in
condizione di autonomia esecutiva controllando anche più fasi del
processo produttivo. Impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o
degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per l'effettuazione di
operazioni di carattere tecnico-amministrativo che richiedono il possesso
di una specifica preparazione professionale come, ad esempio: addetti alle
registrazioni e ai servizi amministrativi, operatori CED.
Livello
3 (ex Parametro 175),
impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi,
senza autonomia di concezione e potere d'iniziativa, esplicano mansioni
del ramo tecnico, amministrativo in relazione alla loro specifica
competenza professionale e che rispondono al datore di lavoro o al
superiore, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro
affidati come, ad esempio: impiegato tecnico con compiti di controllo
dell'andamento delle lavorazioni agromeccaniche, impiegati amministrativi
con particolare specifica competenza nella contabilità e nella
amministrazione del personale, impiegati addetti alle trattative con i
clienti e con i fornitori.
Livello
2 (ex Parametro 200), operai dotati di elevata competenza professionale
teorica-pratica, in grado di svolgere mansioni polivalenti di particolare
complessità con responsabilità di decisioni operative autonome, quali ad
esempio conducente patentato di macchine operatrici complesse, meccanico
addetto alla manutenzione straordinaria.
Allo stesso
livello appartiene pure il capo frantoiano che svolge normalmente le
proprie mansioni in condizioni di autonomia, controllando e coordinando
tutte le fasi del processo produttivo di un impianto complesso, compiendo
anche operazioni la cui esecuzione richiede rilevanti capacità
tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza
di lavoro.
Livello
1 (ex Parametro 220), impiegati che, in condizioni di autonomia esecutiva
e con facoltà di iniziativa adeguata nell'ambito delle proprie funzioni,
svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza
professionale, attestata da uno specifico titolo di studio (perito
agrario, geometra, ecc.) e accompagnata da notevole esperienza acquisita
anche mediante un adeguato periodo di pratica lavorativa attinente le
proprie funzioni, come ad esempio: l'impiegato che, in collaborazione con
il proprio datore di lavoro, dispone, con riferimento alle richieste dei
committenti dell'impresa, l'esecuzione delle varie prestazioni
agromeccaniche da parte del personale dipendente, provvede, su
autorizzazione del datore di lavoro, agli acquisti di mezzi tecnici, è
incaricato dell'analisi dei costi di esercizio, della formulazione delle
tariffe di lavorazione e dei preventivi nonché del controllo e
misurazione delle lavorazioni eseguite a favore dei committenti.
E' demandato
ai ClT il compito di definire eventuali profili professionali non
ricompresi nella scala classificatoria, profili intermedi e relativi
parametri d’inquadramento.
Art. 9
MANSIONI E CAMBIAMENTO Dl QUALIFICA
Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito
con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che,
per esigenze dell'azienda, sia adibito a mansioni di qualifica superiore,
acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione,
al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il lavoratore acquisisce il
diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto, con carattere
continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo:
per
gli operai
- di 25 giorni
per
gli impiegati - di 2 mesi
Il
passaggio di qualifica, di cui al precedente comma, dovrà essere
effettuato anche nel caso in cui le mansioni di qualifica superiore siano
disimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei
singoli periodi raggiunga almeno:
per
gli operai:
- 40 giorni nell'anno solare;
per
gli impiegati: - 6 mesi
nell'arco di 18 mesi
La
temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente alla qualifica
superiore, ove la medesima abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non dà
diritto a passaggio alla qualifica superiore.
Art. 10
ORARIO
DI LAVORO
L'orario
di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai ClT
l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di
48 ore settimanali e 24 settimane nell'anno per 6 giorni lavorativi per
settimana.
Le
ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario saranno
accorpate al fine di concedere ai lavoratori un corrispondente numero di
giornate di riposo compensativo retribuito.
Per i lavoratori a tempo
determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del
rapporto di lavoro.
A
tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente
a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5
giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni.
E’
inoltre ammesso il lavoro straordinario, nei casi previsti dai ClT, entro
il limite massimo di 200 ore annuali.
L'articolazione
dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione
integrativa.
Per
gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti.
Art. 11
LAVORO
STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Si
considera:
a)
lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di
lavoro;
b)
lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del
mattino successivo;
c)
lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 13.
Il
lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le
nove settimanali.
Il
lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari
esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta
ed autorizzazione. Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli
elementi della retribuzione sono le seguenti:
a)
lavoro straordinario 27%
b)
lavoro notturno 35%
c)
lavoro festivo
40%
d)
lavoro straordinario festivo 50%
e)
lavoro festivo notturno 60%
Art. 12
RIPOSO SETTIMANALE
Il
riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una
durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla
legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle
leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di
domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo
compensativo in altro giorno della settimana.
Art. 13
FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi tutte le
domeniche ed i seguenti:
1. il primo giorno dell'anno;
2.
il
6 gennaio, Epifania del Signore;
3. il
25 aprile, anniversario della liberazione;
4. il
giorno di lunedì di Pasqua;
5. il
primo maggio, festa del lavoro;
6. il
2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica ;
7. il15
agosto, giorno dell'assunzione della B.V. Maria;
8. il
primo novembre, giorno di Ognissanti;
9. il
4 novembre, giorno dell'unità nazionale (*);
10. l'8
dicembre, giorno dell'Immacolata concezione;
11. il
25 dicembre, giorno di Natale;
12. il
26 dicembre, Santo Stefano;
13. la
festa del patrono del luogo (**).
Quando
la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo
infrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come
riposo compensativo.
Per
il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività
nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27
maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza
delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo,
anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente
trattamento:
a)
se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga
compreso ogni accessorio;
b)
se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una
seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato,
maggiorata della percentuale per il lavoro festivo.
Il
trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle
leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro,
il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le
prime due settimane della sospensione.
A
seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di
giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per
i lavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il
seguente:
a)
per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata
spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento
previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali
coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una
giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b)
per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà
corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di
paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva
prestazione lavorativa.
Le
parti individuali possono altresì convenire:
a)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività
soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga
ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà
tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b)
che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la
retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
(*)
La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla
domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54
(**)
Per il comune di Roma la festa dei patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e
Paolo).
Art.
14
FERIE
Ai
lavoratori spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate
corrispondenti a 169 ore annue dl ferie retribuite.
Nel
caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque
giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).
Nell'ipotesi
di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di
ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti,
come mese intero.
Il
diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o
infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel
periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei
lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui
effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro.
Ove, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga durante
l'anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non
oltre 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in cui sono maturate.
In caso di eccezionali esigenze
che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta
al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in
sede.
Art.15
PERMESSI STRAORDINARI
Ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 il lavoratore ha diritto ad
un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di
decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione
anagrafica. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Art.15
bis
CONGEDI
PARENTALI
I
congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap
e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o
alla paternità sono disciplinati dal D.Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8
Marzo 2000, n. 53), con le modifiche introdotte dal D.L.vo 23 Aprile 2003,
n.115.
Art.
16
CONGEDO MATRIMONIALE
In
caso di matrimonio, il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, ha
diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, il
lavoratore con contratto a tempo determinato, ha diritto ad un permesso
retribuito di 7 giorni di calendario.
Art. 17
SERVIZIO DI LEVA
Per
il servizio di leva dei lavoratori si applicano le norme vigenti in
materia.
Art.
18
ASPETTATIVA
Può
essere concessa al lavoratore, che ne faccia motivata richiesta e sempre
che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo
di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
Durante
tale periodo non è dovuta la retribuzione, ne decorre l'anzianità agli
effetti del TFR.
Il
datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso di
accoglimento che di rigetto della richiesta.
Il
datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con
contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal
lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto (legge 300 del 20 maggio 1970).
Nel
contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della
sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.
Art. 19
RETRIBUZIONE
1) Lavoratori
a tempo indeterminato.
La
retribuzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(allegato 2) è costituita da:
a)
retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello;
b)
stipendio o salario di II° livello contrattuale.
Agli
effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26,
mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo
mensile per 169.
Il
calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le
mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare
sugli elementi della retribuzione indicati al 1^ comma del presente
articolo.
I
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti
con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle
sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia, od infortunio
e ove previsto per le giornate di sospensione per le quali è stato
richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della cassa
integrazione salariale.
2) Lavoratori a tempo determinato
La retribuzione dei lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo determinato (allegato 3) è costituita da:
a)
retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella
mensile per 26, distinta per livello;
b)
stipendio o salario di II^ livello contrattuale.
All'operaio
a tempo determinato compete inoltre una indennità (3^ elemento)
pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti ai
lavoratori a tempo indeterminato.
Ferie
8.33%
13ª 8.33%
14ª
8.33%
Festività
5.45%
________
30,44%
Tale
percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b), del
primo comma del punto 2 del presente articolo.
All'operaio a tempo determinato compete il trattamento di
fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della
retribuzione nazionale conglobata, del salario di II^ livello
contrattuale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo
non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e
corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di
paga.
Il
TFR non si calcola sul 3° elemento e la percentuale del 9% tiene conto
della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il
13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per
frazione di mese inferiori a 15 giorni.
Art.20
MENSILITA'
AGGIUNTIVE (13ª E 14ª)
I
lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13ª e 14ª mensilità,
pari rispettivamente alla retribuzione in vigore nei mesi di dicembre e
giugno.
Salvo diversa
pattuizione collettiva in atto, la 13ª mensilità deve essere corrisposta
entro il 15 dicembre, mentre la 14ª mensilità entro il 15 luglio; dette
mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di
inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso, il
calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive, deve essere
fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto
stesso.
La
corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso di
recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come un mese intero.
Per
gli operai a tempo determinato la corresponsione delle mensilità
aggiuntive è risolta secondo le modalità previste dall'art. 19 del
presente CCNL.
Art. 21
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Al fine di
assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti, compresi nella sfera di applicazione del presente contratto,
di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.L.vo
124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di
aderire al Fondo di previdenza complementare volontaria del
comparto agricolo.
Le
contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del
datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
·
1%
a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo
del TFR nel periodo di riferimento;
·
1%
a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo
del TFR nel periodo di riferimento;
·
una
quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR
maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo
per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla
data del 28 aprile 1993;
·
il
100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo
all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993;
·
il
100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo
all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di
contratto individuale (tempo determinato, , stagionale ed
avventizio.
E’ fatta salva la facoltà del lavoratore di
effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di
deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
Destinatari
della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative
prestazioni sono i lavoratori che siano stati assunti ed abbiano superato
il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di
lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, compresi gli operai a tempo determinato con rapporto di lavoro di
durata pari o superiore a 100 giornate lavorate.
La
possibilità di iscrizione al fondo decorre dal momento di effettivo
esercizio del fondo.
Il
versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare decorre
dalla data di iscrizione al Fondo.
Tale
versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le modalità
stabilite dal fondo. Resta comunque inteso, per assicurare la
continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di
lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti
da indennità Inps ed Inail.
Le
parti concordano di costituire, con la sottoscrizione del presente
articolo, una Commissione paritetica eventualmente assistita da esperti
esterni che, elabori uno specifico progetto di fattibilità da sottoporre
alle parti.
Art.22
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e
la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per
una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze
della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le
disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è
riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare
corresponsione del salario;
2) tramite i comitati paritetici territoriali le aziende
dovranno individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività;
Al fine di consentire alle
aziende di programmare l’eliminazione dei rischi, oppure, ove
oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una progressiva
riduzione degli stessi,
le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di
lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento
di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione
al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori
dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione
dl agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni,
possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere,
guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione,
possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere
tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale sarà definito dai ClT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto
soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre
aziende compete una informazione dettagliata dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni.
Per particolari situazioni è necessario vengano
formati ai fini della tutela della salute.
Ai fini dell’individuazione dei rischi e delle
misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento alle procedure di
cui al D. Lds. 626/94 e successive modificazioni (analisi e valutazione
dei rischi).
In ogni azienda, ai sensi dell’artt. 18 e 19 del
D. Lgs. 626/94, sarà eletto almeno un Rappresentante dei Lavoratori alla
Sicurezza (RLS) (all. n°6), al quale si attribuiscono i compiti di cui
all’art. 9 della legge 20/5/70 n° 300.
4) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali
di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché della
programmazione e attuazione della misure di protezione e prevenzione e di
verifica dei risultati ai sensi dell'art. 9 della legge 20/5/ 1970, n.
300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli
accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di
programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati
ambientali, alfine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia
dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno
normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune
accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio
personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno
essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite
mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì
essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è
esposto in rapporto alle attività lavorative prestate.
c) in sede di contrattazione integrativa, saranno
individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione
dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati
nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a
malattia o infortunio.
d) è consentita la consultazione del registro degli
infortuni di cui all'articolo 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, da
parte di rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi
infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di
tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Le parti convengono inoltre che
ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di
orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una
sosta retribuita di 20 minuti. Le
aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di
nocività dei prodotti.
Art.
23
INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI
Le condizioni di lavoro disagiate non strettamente
riconducibili ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono
indennizzabili.
Le parti debbono, prima dell’avvio della
contrattazione integrativa territoriale, definire l’elenco delle
lavorazioni interessate.
I trattamenti economici in essere nei territori
attribuiti dalla contrattazione ai fini dell’articolo 26 del precedente
CCNL 1/1/2000 – 31/12/2003 saranno attribuiti in cifra ad personam.
Art. 24
MEZZI
DI TRASPORTO
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al
lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale
disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore
di lavoro ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di
rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere almeno pari ad 1/5 del
prezzo del carburante per chilometro di percorrenza.
Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni
anno in sede territoriale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico
in base alla fluttuazione media del costo del carburante
registrata nell'anno precedente.
Fermo
restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire diverse
modalità di criteri di individuazione
dei rimborsi chilometrici.
Art. 25
TRASFERTE
E MISSIONI
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili
sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere
rimborsate a piè di lista, previa documentazione, entro il mese in cui il
viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse
modalità di rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato
lavorativo a tutti gli effetti.
L'eventuale tempo eccedente il normale orario
contrattuale potrà essere remunerato o attraverso il riconoscimento delle
maggiorazioni per straordinario o attraverso un'indennità di trasferta
stabilita nella contrattazione integrativa.
Art.
26
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Al lavoratore a tempo indeterminato in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'anzidetta disciplina si applica a partire dal primo
giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297,
le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui
integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno
1982 si applicano le disposizioni all'epoca previste, in merito
all'indennità di anzianità, dai contratti applicati già in essere alla
data di entrata in vigore del presente CCNL.
Per gli operai a tempo determinato la corresponsione del
TFR è risolta secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente
CCNL.
Art.
27
MALATTIA ED INFORTUNIO
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per
l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno
per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Tutela della
salute - visite mediche
E' data facoltà al datore di
lavoro, in accordo con le organizzazioni sindacali, di disporre visite
mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.
Assenza per
malattia o infortunio
L'assenza per malattia o infortunio deve essere
comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo
caso di giustificato impedimento.
Alla comunicazione dovrà seguire - da parte del
lavoratore - l'invio del certificato medico attestante la malattia.
L'impresa ha facoltà di far controllare la malattia con
le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza delle comunicazioni sunnominate l'assenza sarà
considerata ingiustificata.
Conservazione
del posto
1) Operai
L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni
nell’anno (1 gennaio – 31 dicembre); nel caso di infortunio sul lavoro
o malattia professionale fino alla guarigione o alla cessazione della
indennità di inabilità temporanea.
2) Impiegati
Nel caso di malattia, l'impiegato ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo:
-
di mesi 6 per un'anzianità di servizio presso l'azienda inferiore a
5 anni;
-
di mesi 10 per un'anzianità di servizio presso l'azienda compresa
fra 5 e 10 anni;
-
di mesi 12 per un'anzianità di servizio presso l'azienda superiore
a 10 anni.
Trascorso il periodo, di cui ai numeri 1) e 2), il datore
di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal
caso il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell'indennità
sostitutiva del periodo di
preavviso ed al trattamento di fine rapporto salvi restando tutti gli
altri diritti dallo stesso acquisiti in dipendenza del presente contratto.
L’impiegato
nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
A) Malattia
A1) Operai
Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei
precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro, all'operaio assente
per malattia, è tenuto a corrispondere un’indennità pari all'80% della
normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi all'inizio
della malattia.
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di
carenza e fino al 180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere,
all'operaio a tempo indeterminato assente per malattia, un’integrazione
dell'indennità corrisposta dall'lNPS fino a raggiungere l'80% della
retribuzione giornaliera effettivamente percepita.
Per l'operaio a tempo determinato la normativa di cui al
comma precedente si applica per le malattie di durata superiore ai 10
giorni.
L'integrazione a carico del datore di lavoro non è
dovuta se l'lNPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità
prevista dalla legge.
A2) Impiegati
L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al
seguente trattamento economico.
Anzianità
Corresponsione
Corresponsione di
presso l'azienda
dello stipendio mezzo
stipendio mensile
mensile fino a mesi fino a mesi
a) inferiore a 5 anni
3
3
b) da 5 a 10 anni
5
5
c) oltre i 10 anni
6
6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla
tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si verificano
nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i
periodi di assenza per malattia verificatisi
anteriormente ai 12 mesi considerati.
B) Infortunio
e malattia professionale
B1) Operai
Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei
precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene
l'infortunio ed una indennità pari al 100% della normale retribuzione
giornaliera per i tre giorni successivi.
A decorrere dal 4° giorno e fino al 180°, il datore di
lavoro deve corrispondere all'operaio, assente per infortunio sul lavoro o
malattia professionale, un’integrazione dell'indennità corrisposta
dall'lNAIL fino a raggiungere l'80% della retribuzione giornaliera
effettivamente percepita.
Se l'assenza si protrae oltre il 180° giorno il
lavoratore percepirà il trattamento corrisposto dall'INAIL.
L'integrazione a carico del datore di lavoro non è
dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità
prevista dalla legge.
B2) Impiegati
L'impiegato in stato di infortunio o malattia
professionale avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anzianità
Corresponsione
Corresponsione di
presso l'azienda dello
stipendio mezzo stipendio
mensile
mensile
fino a mesi fino a mesi
a) inferiore a 5 anni
3
3
b) da 5 a 10 anni
5
5
c) oltre i 10 anni
6
6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla
tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio o malattia
professionale si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12
mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per
infortunio o malattia professionale verificatisi anteriormente ai 12 mesi
considerati.
I trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia
professionale saranno corrisposti con il normale periodo di paga.
Impegno a
verbale
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta,
comunque, alcun trattamento economico a carico delle aziende
successivamente alla scadenza prefissata nel contratto individuale di
assunzione o a quella stabilita con successivo contratto individuale di
proroga.
Le parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai
contratti di lavoro stipulati in applicazione delle disposizioni previste
dalla legge.
Art. 28
CONTRATTO D’INSERIMENTO
Le parti si danno atto che non appena verrà definita
l’esatta e completa regolamentazione del contratto di inserimento così
come definito dal D.Lgs n°276/2003, si incontreranno entro 90 giorni per
la definizione della norma contrattuale.
Art. 29
STUDIO E CORSI DI FORMAZIONE
L'accrescimento e
l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come
attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle
competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura improntata al
risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di
iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per
orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
A tal fine sono concessi permessi retribuiti nel
limite di 150 ore nel triennio usufruibili anche in un anno sia per la
frequenza a corsi di studio e di recupero scolastico e sia per la
frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento professionali, ivi
compresa la formazione continua ai sensi dell' art. 6 della legge 53/2000,
istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, i cui programmi e la
partecipazione verranno discussi con le RSA/RSU.
Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 5 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori, con almeno 5 anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda, possono presentare domanda al datore
di lavoro per usufruire del congedo per la formazione.
In particolare, i lavoratori che vogliono
usufruire del congedo formativo da 5 mesi a 11 mesi continuativi, devono
presentare domanda al datore di lavoro con almeno 3 mesi di anticipo
sull'inizio del periodo di congedo.
Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda
andrà presentata due mesi prima dell'inizio del periodo di congedo.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a
rispondere al lavoratore entro 15 giorni dal ricevimento della domanda,
sia in caso di accoglimento della stessa, sia in caso di differimento o di
diniego.
Il numero di lavoratori di ogni singola azienda
che può fruire del congedo formativo non può superare 1 unità nel caso
di aziende con 4 lavoratori, ed il 10% dei lavoratori in caso di aziende
con numero superiore a 4.
Al personale che partecipa ai corsi di formazione
professionale e risultato idoneo, verrà riconosciuto, compatibilmente con
le condizioni organizzative aziendali,
il corrispondente livello di inquadramento.
Art. 29bis
FORMAZIONE CONTINUA
Le parti concordano di verificare l’adesione al fondo
Interprofessionale per la Formazione Continua in agricoltura, di cui
all'art. 118 della Legge n° 388/2000 e successive modificazioni.
Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei
lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva dei servizi
offerti ai propri associati, sostengono e promuovono percorsi formativi
condivisi e concordati, tra le parti stesse, da finanziare, oltre che
attraverso il fondo interprofessionale nazionale, attraverso l'offerta
articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro
previsto anche dall'art. 6, commi l e 4, della legge 53/2000).
I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità
di orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi
concordati tra le parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva
aziendale e/o territoriale.
La partecipazione alle attività di formazione continua e
permanente previste al presente articolo ed al precedente e l'acquisizione
di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le
condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei
relativi livelli di inquadramento del personale.
Art. 30
PARI OPPORTUNITA'
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in
attuazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delle
disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna (leggi 903/77
e 125/91), attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di
azioni positive a favore del personale femminile.
A tal fine potrà essere costituita apposita
sottocommissione nazionale paritetica nell'ambito del Comitato nazionale
paritetico di cui all'art. 4 del presente CCNL.
Analoghe commissioni potranno essere costituite in sede
di contrattazione integrativa.
Art.
31
AMMISSIONE
AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE
Per
l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo
Unico D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche).
Art.32
TUTELA
DELLA MATERNITA’
Per la tutela della
maternità valgono le disposizioni di legge in vigore. Il datore di lavoro
garantirà e anticiperà il 100 % della retribuzione in caso di maternità
per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal congedo
parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del 30 %
della retribuzione per l’eventuale utilizzazione del congedo parentale
nei termini e con le modalità previste dall’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo
2001 n° 151.
Art.
33
MOBBING
E MOLESTIE SESSUALI
Il
diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la
discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto
riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla
convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e
politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali della Comunità europea.
Relazioni
interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno è tenuto
a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui ciascuno ha
diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità, sono
condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di
cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le
iniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali
diritti.
Costituisce
violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale o di
altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e
mobbing.
a.
molestie, discriminazioni
Le
molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono
lesive dell'integrità della persona e contrarie al principio di non
discriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva
europea 2002/73:
discriminazione diretta:
situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base
al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in
una situazione analoga;
discriminazione indiretta:
situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare
svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone
dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati
per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
molestie: situazione nella quale si
verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona
avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
molestie sessuali:
situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a
connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale,
avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in
particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo.
Fermi restando l'inammissibilità di ogni atto o comportamento che si
configuri come molesto e discriminatorio, il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella
propria libertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le
eventuali, conseguenti intimidazioni e ritorsioni, la valutabilità di
tali comportamenti ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, l' U.N.I.M.A si impegna a promuovere
iniziative di informazione e formazione atte a diffondere e
sviluppare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona.
Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate
tra le parti a livello aziendale, territoriale e/o regionale.
b.
mobbing.
Si
identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la
destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado
delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la
professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
Tali
atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare,
danneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque
perpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da
considerare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da
rendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse
originate.
In riferimento anche alla
risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le Parti
riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al
fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più
spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del
lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
A
tal fine l'UNIMA si impegna a promuovere iniziative di informazione e
formazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere.
Parimenti,
a livello aziendale, saranno concordate con RSU/RSA, RLS campagne di
informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per
l'individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio
e la definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli
eventuali casi di mobbing.
Art. 34
LAVORATORI SVANTAGGIATI
I lavoratori di cui è accertato, con idonea
documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo, i quali
intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso
strutture del servizio sanitario nazionale o presso strutture
specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso
sedi o comunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990 n.
162 e successive integrazioni, se assunti a tempo indeterminato, hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a due
anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non
retribuita.
Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e
socio-riabilitativo cui si è sottoposto il lavoratore
tossicodipendente od etilista e, comunque, prima del suo reinserimento nel
posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare, mediante apposita
visita medica presso una struttura pubblica. La permanenza delle
attitudini professionali previste dalla qualifica di appartenenza.
I lavoratori familiari di tossicodipendente od etilista
possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per
concorrere al programma terapeutico e socio‑riabilitativo, qualora
il relativo servizio ne attesti la necessità, per un periodo massimo di
tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di
lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai
servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
I lavoratori genitori di portatori di handicap grave,
comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano
il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto
di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di
handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità
dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non
retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta
nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i
lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando
nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione ed il nome del
lavoratore sostituito.
Art. 35
ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista
nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto
anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere
un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte nei limiti stabiliti dalla
legge e comunque per almeno un lavoratore ogni anno.
La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità
di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per
i figli, documentato con atto idoneo;
c) costruzione della prima casa di abitazione per il
dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o
in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge, o titolare,
congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;
d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà
del richiedente o in proprietà comune col proprio coniuge, quando imposta
con provvedimento delle autorità competenti;
e)
congedo formativo ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della legge 8
marzo 2000 n° 53.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del
presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione
rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e
del pagamento dell'anticipazione dovranno essere presentati, al datore di
lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la
terapia o l'intervento nonché delle spese complementari essenziali.
La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima
casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà
dalla quale risulti che il compratore non sia proprietario o
comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di
riscatto di una casa economico popolare, nonché dell'eventuale
preliminare di vendita con firma autenticata.
L'importo dell'anticipazione sarà erogato all'atto della
presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro
sei mesi dall'accettazione della domanda.
La domanda di anticipazione per la costruzione della
prima casa dovrà essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di notorietà
dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o
comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di
riscatto di una casa economico popolare;
- da copia autenticata dalla licenza edilizia
- dal progetto, comprensivo dei corsi dell'opera,
firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della
casa di abitazione. secondo la previsione di cui alla lettera d) del
presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al
comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.
Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti
c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti
massimi dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:
1. il 40% da liquidare entro il mese successivo alla
presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro un anno
dall'erogazione stessa;
2. il 30% entro il mese successivo alla presentazione di
una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo ed
integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la
stessa è stata erogata;
3. l'ulteriore 3O% entro il mese successivo alla
presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico
iscritto all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori,
la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa.
La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può
essere sostituita da un certificato di abitabilità.
Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere
ultimate entro due anni dalla data della prima anticipazione.
Tutte le istanze di anticipazione debbono essere
presentate con raccomandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno e
l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi.
In tutti i casi di anticipazione, che, comunque non potrà
superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire
o ristrutturare, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la
documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle
condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o
erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il
dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute
con la maggiorazione dell'interesse legale.
L'eventuale
calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà
con riferimento al primo gennaio di ogni anno.
Ai fini della formazione dell'eventuale graduatoria si
seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- interventi chirurgici di notevole onerosità;
- acquisto della casa di abitazione con priorità,
nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei
componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di
soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita
e, a parità d condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più
basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.
I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima
casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla
ipotesi di ristrutturazione, così come previsto alla lettera d) del
presente articolo.
Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a
stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico
delle domande.
Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia ed
interventi straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza
la formazione di alcuna graduatoria.
Art. 36
NORME IN MATERIA DISCIPLINARE
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a
seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un
periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di
fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle
lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme
contenute nell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come
modificato dalla legge 108/90.
Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei
casi di prima mancanza, l'ammonizione scritta nei casi di recidiva per
mancanza non grave, la multa nei casi di recidività, la sospensione nei
casi di ulteriore recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei
mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di
maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno
adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o
della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il
motivo od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro
senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di
richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni
ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine,
agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire
tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti
irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
6. che si presti a diverbio litigioso, senza vie di
fatto;
7. che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel
luogo di lavoro, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per
proprio uso o per conto terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di
costruzione di lieve rilevanza;
8. che occulti materiale o scarti di lavorazione;
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni
del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che
commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene,
alla disciplina, purché gli atti relativi non debbano essere puniti con
punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla
abituale recidività dell'infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
L'importo
delle multe, non sostituenti risarcimento di danni, è devoluto alle
esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale
e, in mancanza di queste, alle casse mutue integrative dei lavoratori.
Licenziamento
per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata
risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di
preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad
esempio, le seguenti:
1. rissa e vie di fatto nel luogo di lavoro;
2. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o
per tre volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi e alle ferie;
3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
4.
lavorazione e costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della
direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi, allorché si
tratti di lavorazione e di costruzione di rilevante entità;
5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a
due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
6. furto;
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte
del guardiano e del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario e messa fuori opera di
dispositivi antinfortunistici;
10. atti implicanti dolo e colpa grave con danno per
l'azienda;
11. alterazione dolosa dei sistemi aziendali di
controllo;
12. inosservanza del divieto di fumare quando tale
infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
13. insubordinazione grave verso i superiori;
14. ritiro della patente di guida per motivi di manifesta
e comprovata negligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di
guida deve costituire titolo specifico per la conduzione delle macchine di
cui alla declaratoria delle mansioni inerenti la qualifica di appartenenza
del lavoratore.
Art. 37
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui
al precedente articolo, rappresentano giustificato motivo di licenziamento
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti
fatti:
1. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia
salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla
legge 54 del 1982;
2. cessazione dell'attività aziendale;
3. sostanziale riduzione della attività aziendale che
impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del
precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo
indeterminato, nei casi e con le procedure previste dalle leggi, saranno
comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze
sindacali, prima della fase esecutiva.
In ogni caso le aziende sono
tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso
meccanismi di mobilità da ricercarsi con le organizzazioni sindacali.
Possono rappresentare motivi di giusta causa di
dimissioni senza preavviso i seguenti fatti:
a) violenza e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata
corresponsione della stessa per oltre tre mesi;
c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e
trattamenti individuali pattuiti.
Art. 38
PREAVVISO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel case di licenziamento non per giusta causa o di
dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da
notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di
ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:
a)
operai: 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di
dimissioni
b)
impiegati:
Anni di servizio
Liv.5° e 4°
Liv.3° e 1°
fino a 5 anni
2
mesi
1 mese
oltre 5 fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
oltre i 10 anni
4 mesi
3 mesi
In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei
termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte un’indennità
sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà
fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al
lavoratore è dovuta l'indennità di mancato preavviso come quella
prevista per il licenziamento.
Art. 39
CONTROVERSIE
Individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e
lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o,
comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse
non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà
essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le
quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il
tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento della
qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore
dalla mancata od erronea applicazione dell'articolato del presente
contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con
l'assistenza di due esperti, nominati dalle organizzazioni sindacali cui
aderiscono od abbiano conferito mandato, il datore di lavoro ed il
lavoratore.
Collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le
organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le
controversie collettive insorte per l'applicazione o l’interpretazione
di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.
Art. 40
APPRENDISTATO
Le parti si danno atto che non
appena verrà definita l’esatta e completa regolamentazione del
contratto di apprendistato così come definito dal D.Lgs n°276/2003, si
incontreranno entro 90 giorni per la definizione della norma contrattuale.
Nell’immediato si continua ad applicare quanto previsto dall’Accordo
nazionale per la disciplina dell’apprendistato (all. n°9) del C.C.N.L.
del 9 dicembre 1999 con esclusione della limitazione temporale prevista
dal 4 comma dell’art.1.
Art. 41
CONTRIBUTO
PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro ed i lavoratori, a titolo di
assistenza contrattuale, versano
a favore delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali, stipulanti
il presente contratto, un contributo per ogni giornata di lavoro.
L'entità di tale contributo è pari allo 0,50% della
retribuzione giornaliera del lavoratore, di cui lo 0,25% a carico dello
stesso e lo 0,25% a carico del datore di lavoro (allegato 10).
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal
datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare, tra le altre
trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza
contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
Art. 42
CONDIZIONI
DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve tutte le
condizioni, economiche e normative, di miglior favore eventualmente in
atto, derivanti dalla precedente contrattazione.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal 1.7.2005
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
994,23
Liv.5 (ex par.135)
1.062,63
Liv.4 (ex par.150)
1.112,52
Liv.3 (ex par.175)
1.201,47
Liv.2 (ex par.200)
1.286,82
Liv.1 (ex par.220)
1.355,94
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata giornaliera
Retribuz. 3°
elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
36,32
11,05
47,37
Liv.5 (ex par.135)
40,87
12,44
53,31
Liv.4 (ex par.150)
42,79
13,03
55,81
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
49,49
15,07
64,56
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal
1.1.2005
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
926,58
Liv.5 (ex par.135)
1.042,77
Liv.4 (ex par.150)
1.091,72
Liv.3 (ex par.175)
1.179,01
Liv.2 (ex par.200)
1.262,77
Liv.1 (ex par.220)
1.330,59
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata giornaliera
Retribuz. 3° elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
35,64
10,85
46,49
Liv.5 (ex par.135)
40,11
12,21
52,31
Liv.4 (ex par.150)
41,99
12,78
54,77
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
48,57
14,78
63,35
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal 1.1.2004
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
908,93
Liv.5 (ex par.135)
1.022,91
Liv.4 (ex par.150)
1.070,93
Liv.3 (ex par.175)
1.156,56
Liv.2 (ex par.200)
1.238,71
Liv.1 (ex par.220)
1.305,25
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata giornaliera
Retribuz. 3° elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
34,96
10,64
45,60
Liv.5 (ex par.135)
39,34
11,98
51,32
Liv.4 (ex par.150)
41,19
12,54
53,73
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
47,64
14,50
62,15
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal 1.1.2004
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
908,93
Liv.5 (ex par.135)
1.022,91
Liv.4 (ex par.150)
1.070,93
Liv.3 (ex par.175)
1.156,56
Liv.2 (ex par.200)
1.238,71
Liv.1 (ex par.220)
1.305,25
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata oraria
Retribuz. 3° elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
5,38
1,64
7,02
Liv.5 (ex par.135)
6,05
1,84
7,90
Liv.4 (ex par.150)
6,34
1,93
8,27
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
7,33
2,23
9,56
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal 1.1.2005
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
926,58
Liv.5 (ex par.135)
1.042,77
Liv.4 (ex par.150)
1.091,72
Liv.3 (ex par.175)
1.179,01
Liv.2 (ex par.200)
1.262,77
Liv.1 (ex par.220)
1.330,59
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata oraria
Retribuz. 3° elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
5,48
1,67
7,15
Liv.5 (ex par.135)
6,17
1,88
8,05
Liv.4 (ex par.150)
6,46
1,97
8,43
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
7,47
2,27
9,75
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
Tabelle
retributive a tempo
indeterminato mensili
Retribuzione
nazionale conglobata mensile
Dal 1.7.2005
Operai
ed Impiegati a tempo indeterminato
Parametro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
994,23
Liv.5 (ex par.135)
1.062,63
Liv.4 (ex par.150)
1.112,52
Liv.3 (ex par.175)
1.201,47
Liv.2 (ex par.200)
1.286,82
Liv.1 (ex par.220)
1.355,94
Area
operai a tempo determinato
Retribuzione
nazionale conglobata oraria
Retribuz. 3° elem.
Totale
Conglob. 30,44%
€uro
€uro
€uro
Liv.6 (ex
par.100)
5,59
1,70
7,29
Liv.5 (ex par.135)
6,29
1,91
8,20
Liv.4 (ex par.150)
6,58
2,00
8,59
Liv.3 (ex par.175)
Liv.2 (ex par.200)
7,61
2,32
9,93
Liv.1 (ex par.220)
Note: agli operai a tempo determinato compete inoltre il tfr nella
misura del 9% della retribuzione conglobata e del salario di 2°
livello.
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