C.P.L.: Milano, 18 giugno 2004

Articoli estratti

Norme che regolano il contratto a termine
Art. 7
Ad eccezione degli ultimi due commi riguardanti disposizioni in materia di diritto di precedenza nell'assunzione, che rimangono validi, tutto il resto del testo dell'articolo in parola dell'attuale CPL viene integralmente soppresso e sostituito da quanto previsto in materia del vigente CCNL all'art. 19.
Si precisa che le modalità di retribuzione dei lavoratori di cui al presente articolo sono le seguenti:
- lavoratori assunti ai sensi della lettera a) e b): retribuzione come operai a tempo determinato;
- lavoratori assunti ai sensi della lettera c): retribuzione secondo i criteri propri degli operai a tempo indeterminato.

Classificazioneoperai agricoli
Art. 12
Si concorda l'inserimento dei seguenti nuovi profili professionali con relativo inquadramento categoriale:
Agriturismo
Specializzato Super

Manutentore degli impianti agrituristici: è il lavoratore che con specifica capacità professionale, acquista per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature inerenti l'attività agrituristica. Coordina l'attività degli altri lavoratori, addetti in subordine.
Specializzato
Aiuto-cuoco: è il lavoratore che, in stretto raccordo con il cuoco e su indicazioni di questo, svolge con provata competenza le varie operazioni di cui si articola il lavoro di cucina.
Gestore spacci aziendali agrituristici: è  il responsabile della gestione dello spaccio, addetto alla ordinazione, ricevimento e all'occorrenza confezionamento e vendita dei prodotti, che coordina l'attività degli altri addetti allo spaccio.
Barista: è il lavoratore addetto alla vendita dei prodotti nei bar o nei chioschi agrituristici.
Orticoli
Specializzato super

Operatore esperto impianto di surgelazione e celle: è il lavoratore che con elevata specializzazione acquista per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di surgelazione e delle celle. Coordina l'attività degli altri lavoratori in subordine.
Magazziniere esperto: è il lavoratore che con specifica capacità professionale acquisita per pratica o per titolo, è in grado di controllare e governare il magazzino merci nel suo complesso, coordinando l'attività degli altri lavoratori, addetti in subordine.
Specializzato
Addetto alla selezione ed etichettatura dei prodotti: è il lavoratore che con competenza  acquisita svolge le operazioni di selezione ed etichettatura dei prodotti con piena autonomia. Quando è libero dal servizio è adibito ad altri lavori aziendali compatibilmente con le sue possibilità fisiche e capacità tecniche.
Addetto alle celle frigorifere: è il lavoratore che con buona capacità professionale, lavorando sotto le direttive del responsabile, sa eseguire tutte le operazioni inerenti l'attività di conservazione della merce nelle celle frigorifere. Quando è libero dal servizio è adibito ad altri lavori aziendali compatibilmente con le sue possibilità fisiche e capacità tecniche.
Carrellista esperto-utilizzatore di muletto: è il lavoratore in grado di eseguire con competenza e professionalità le operazioni inerenti la mansione di carrellista e di utilizzatore di muletto. Quando è libero dal servizio è adibito ad altri lavori aziendali compatibilmente con le sue possibilità fisiche e capacità tecniche.
Qualificato super
Coordinatore addetti orticoli di campagna: è il lavoratore di campagna che, oltre all'esecuzione delle varie operazioni di raccolta, pulizia e cernita dei prodotti agricoli, su direttiva del datore di lavoro o un suo rappresentante, coordina il lavoro degli addetti in subordine.
Coordinatore addetti alla mondatura: è il lavoratore che oltre a svolgere le varie operazioni di mondatura dei prodotti e la pulizia dei macchinari, su direttiva del datore di lavoro o un suo rappresentante, coordina il lavoro degli addetti in subordine.
Qualificato
Addetto alla raccolta e cernita di prodotti: è il lavoratore di campagna in grado di eseguire le varie operazioni di raccolta, pulizia e cernita dei prodotti agricoli.
Addetto alla mondatura del prodotto: è il lavoratore in grado di eseguire le varie operazioni di mondatura del prodotto e la pulizia delle macchine.
La norma contrattuale relativa all'addetto alle campagne di raccolta è integralmente sostituita dalla seguente:
Addetto alle campagne di raccolta: è l'operaio comune a tempo determinato che viene impiegato nelle campagne di raccolta di prodotti orticoli.
Nota a verbale: le parti si impegnano ad individuare le tariffe comprese fra il parametro 100 e il parametro 144, ed il periodo massimo di durata di raccolta.
in sede di stesura del contratto nonché durante la vigenza contrattuale le parti si impegnano a esaminare i profili professionali sia in termini di inserimento di nuove figura che di eventuale modifica delle declaratorie dei profili vigenti.
Inoltre al fine di riconoscere maggiormente le capacità professionali degli addetti più specializzati, mettendo nel contempo ordine agli elementi parametrali in vigore, le parti con decorrenza 1° gennaio 2005 stabiliscono il nuovo sistema parametrale nel seguente modo:
Valore del punto parametrale: € 6,35
Specializzato Super 187, Specializzato "A" 182; Specializzato 177; Qualificato Super 168; Qualificato 159; Comune 145.
Per le ultime tre categorie il livello retributivo di riferimento è quello in essere al 31-12-2003.

Orario di lavoro
Art. 15
L'orario medio settimanale di lavoro è riconfermato nella sua entità di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi.
Il dettaglio della sua distribuzione, rispetto a quanto attualmente in vigore, viene modificato con decorrenza 01-01-2005 nel seguente modo:
- personale ad orario costante (addetti agli allevamenti, ai caseifici, agli spacci aziendali e autisti): ore 6 e 30' per giorni sei settimanali;
- personale ad orario differenziato (tutti gloi addetti non ricompresi fra quelli ad orario costante).
Aziende zootecniche
gennaio, novembre dicembre: ore 36 settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì 7 ore, venerdì 5 ore e sabato 3 ore;
febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre: 39 ore settimanali così distribuite:
lunedì 8 ore, dal martedì al venerdì 7 ore e sabato 3 ore;
maggio, giugno, luglio: 42 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì ore 8, venerdì 7 ore e sabato 3 ore.
Aziende non zootecniche
gennaio, novembre e dicembre: ore 34 settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì 7 ore, venerdì 6 ore;
febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre: ore 39 settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì 8 ore, venerdì 7 ore;
maggio, giugno, luglio: ore 44 settimanali così distribuite:
lunedì 9 ore, dal martedì al venerdì 8 ore e il sabato 3 ore.
Rimangono in vigore gli attuali commi successivi alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quello relativo alla possibilità di scambio reciproco di regime di orario da costante a differenziato e viceversa, che viene riformulato come segue:
previo accordo scritto fra le parti, può essere concordata una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale diversa da quelle previste dal presente contratto, fermo restando il limite delle 39 ore medie settimanali su base annua nonché i limiti attualmente previsti dalla vigente legislazione.

Ferie
Art. 20
Dopo il comma relativo all'istituzione del calendario delle ferie si aggiunge quanto segue: "Qualora non venga istituito il calendario delle ferie, di norma il godimento delle ferie viene suddiviso in due periodi continuativi, nel periodo invernale (dicembre-marzo) ore 68 e nel periodo estivo (giugno-settembre) ore 101.
Dopo il comma relativo alla possibilità di godimento in un'unica soluzione delle ferie si aggiunge quanto segue: "per i lavoratori che necessitano di un congruo periodo feriale in relazione al ricongiungimento con i propri familiari nei paesi di origine o per altre motivazioni equiparabili a quella espressa, compatibilmente con le previsioni legislative che regolano la materia, su accordo fra le parti, è data la possibilità del cumulo totale o parziale delle ferie maturate nell'anno precedente con quelle maturate o da maturarsi nell'anno di competenza oggetto del godimento effettivo delle ferie.

Trattamento economico
Art. 25
A partire dal 1° giugno 2004 i salari contrattuali vigenti alla data di stipula del presente accordo, vengono aumentati del 3,80%; con decorrenza 1° gennaio 2005 si procederà ad un ulteriore adeguamento del 1,50%, sempre sui salari contrattuali vigenti alla data di stipula dell'accordo.
Gli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio-31 maggio 2004) vengono forfettizzati nel seguente modo:
Agricoli:
Specializzato Super euro 106,80; Specializzato "A" euro 104,33; Specializzato euro 101,96; Qualificato Super euro 97,47; Qualificato euro 93,26; Comune euro 84,00.
Orticoli
Specializzato Super euro 106,45; Specializzato "A" euro 103,98; Specializzato euro 101,61; Qualificato Super euro 96,67; Qualificato euro 91,47; Comune euro 82,72.
Gli arretrati sono frazionabili in caso di assunzione successiva al 1° gennaio 2004 e vanno riconosciuti solo agli OTI in forza alla data di stipula del presente accordo unitamente alla corresponsione della mensilità di luglio 2004.
Il premio provinciale di produttività (ex premio di professionalità-produttività) viene elevato ai valori e scansioni temporali seguenti:

  2004 2005 2006 2007
Specializzato Super capo 635 650 665 680
Specializzato Super 380 405 430 450
Specializzato "A" 350 375 400 420
Specializzato 320 345 370 400
Qualificato Super 190 225 260 290
Qualificato 150 180 210 240
Comune 125 150 175 200

Il premio viene esteso in proporzione alle giornate lavorate (dividendo 312 per settimana lavorativa su sei giornate, oppure 270 per settimana lavorativa su cinque giornate) a tutti gi OTD.