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Articoli
estratti
Norme
che regolano il contratto a termine
Art. 7
Ad eccezione degli ultimi due commi riguardanti disposizioni in
materia di diritto di precedenza nell'assunzione, che rimangono validi,
tutto il resto del testo dell'articolo in parola dell'attuale CPL viene
integralmente soppresso e sostituito da quanto previsto in materia del
vigente CCNL all'art. 19.
Si precisa che le modalità di retribuzione dei lavoratori di cui al
presente articolo sono le seguenti:
- lavoratori assunti ai sensi della lettera a) e b): retribuzione come
operai a tempo determinato;
- lavoratori assunti ai sensi della lettera c): retribuzione secondo i
criteri propri degli operai a tempo indeterminato.
Classificazioneoperai
agricoli
Art. 12
Si concorda l'inserimento dei seguenti nuovi profili professionali
con relativo inquadramento categoriale:
Agriturismo
Specializzato Super
Manutentore degli impianti agrituristici: è il lavoratore che con
specifica capacità professionale, acquista per pratica o per titolo,
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed
attrezzature inerenti l'attività agrituristica. Coordina l'attività
degli altri lavoratori, addetti in subordine.
Specializzato
Aiuto-cuoco: è il lavoratore che, in stretto raccordo con il cuoco e su
indicazioni di questo, svolge con provata competenza le varie operazioni
di cui si articola il lavoro di cucina.
Gestore spacci aziendali agrituristici: è il responsabile della
gestione dello spaccio, addetto alla ordinazione, ricevimento e
all'occorrenza confezionamento e vendita dei prodotti, che coordina
l'attività degli altri addetti allo spaccio.
Barista: è il lavoratore addetto alla vendita dei prodotti nei bar o
nei chioschi agrituristici.
Orticoli
Specializzato super
Operatore esperto impianto di surgelazione e celle: è il lavoratore che
con elevata specializzazione acquista per pratica o per titolo, provvede
alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di surgelazione
e delle celle. Coordina l'attività degli altri lavoratori in subordine.
Magazziniere esperto: è il lavoratore che con specifica capacità
professionale acquisita per pratica o per titolo, è in grado di
controllare e governare il magazzino merci nel suo complesso,
coordinando l'attività degli altri lavoratori, addetti in subordine.
Specializzato
Addetto alla selezione ed etichettatura dei prodotti: è il lavoratore
che con competenza acquisita svolge le operazioni di selezione ed
etichettatura dei prodotti con piena autonomia. Quando è libero dal
servizio è adibito ad altri lavori aziendali compatibilmente con le sue
possibilità fisiche e capacità tecniche.
Addetto alle celle frigorifere: è il lavoratore che con buona capacità
professionale, lavorando sotto le direttive del responsabile, sa
eseguire tutte le operazioni inerenti l'attività di conservazione della
merce nelle celle frigorifere. Quando è libero dal servizio è adibito
ad altri lavori aziendali compatibilmente con le sue possibilità
fisiche e capacità tecniche.
Carrellista esperto-utilizzatore di muletto: è il lavoratore in grado
di eseguire con competenza e professionalità le operazioni inerenti la
mansione di carrellista e di utilizzatore di muletto. Quando è libero
dal servizio è adibito ad altri lavori aziendali compatibilmente con le
sue possibilità fisiche e capacità tecniche.
Qualificato super
Coordinatore addetti orticoli di campagna: è il lavoratore di campagna
che, oltre all'esecuzione delle varie operazioni di raccolta, pulizia e
cernita dei prodotti agricoli, su direttiva del datore di lavoro o un
suo rappresentante, coordina il lavoro degli addetti in subordine.
Coordinatore addetti alla mondatura: è il lavoratore che oltre a
svolgere le varie operazioni di mondatura dei prodotti e la pulizia dei
macchinari, su direttiva del datore di lavoro o un suo rappresentante,
coordina il lavoro degli addetti in subordine.
Qualificato
Addetto alla raccolta e cernita di prodotti: è il lavoratore di
campagna in grado di eseguire le varie operazioni di raccolta, pulizia e
cernita dei prodotti agricoli.
Addetto alla mondatura del prodotto: è il lavoratore in grado di
eseguire le varie operazioni di mondatura del prodotto e la pulizia
delle macchine.
La norma contrattuale relativa all'addetto alle campagne di raccolta è
integralmente sostituita dalla seguente:
Addetto alle campagne di raccolta: è l'operaio comune a tempo
determinato che viene impiegato nelle campagne di raccolta di prodotti
orticoli.
Nota a verbale: le parti si impegnano ad individuare le tariffe comprese
fra il parametro 100 e il parametro 144, ed il periodo massimo di durata
di raccolta.
in sede di stesura del contratto nonché durante la vigenza contrattuale
le parti si impegnano a esaminare i profili professionali sia in termini
di inserimento di nuove figura che di eventuale modifica delle
declaratorie dei profili vigenti.
Inoltre al fine di riconoscere maggiormente le capacità professionali
degli addetti più specializzati, mettendo nel contempo ordine agli
elementi parametrali in vigore, le parti con decorrenza 1° gennaio 2005
stabiliscono il nuovo sistema parametrale nel seguente modo:
Valore del punto parametrale: € 6,35
Specializzato Super 187, Specializzato "A" 182; Specializzato
177; Qualificato Super 168; Qualificato 159; Comune 145.
Per le ultime tre categorie il livello retributivo di riferimento è
quello in essere al 31-12-2003.
Orario
di lavoro
Art. 15
L'orario medio settimanale di lavoro è riconfermato nella sua
entità di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi.
Il dettaglio della sua distribuzione, rispetto a quanto attualmente in
vigore, viene modificato con decorrenza 01-01-2005 nel seguente modo:
- personale ad orario costante (addetti agli allevamenti, ai caseifici,
agli spacci aziendali e autisti): ore 6 e 30' per giorni sei
settimanali;
- personale ad orario differenziato (tutti gloi addetti non ricompresi
fra quelli ad orario costante).
Aziende zootecniche
gennaio, novembre dicembre: ore 36 settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì 7 ore, venerdì 5 ore e sabato 3 ore;
febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre: 39 ore settimanali
così distribuite:
lunedì 8 ore, dal martedì al venerdì 7 ore e sabato 3 ore;
maggio, giugno, luglio: 42 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì ore 8, venerdì 7 ore e sabato 3 ore.
Aziende non zootecniche
gennaio, novembre e dicembre: ore 34 settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì 7 ore, venerdì 6 ore;
febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre: ore 39 settimanali
così distribuite:
dal lunedì al giovedì 8 ore, venerdì 7 ore;
maggio, giugno, luglio: ore 44 settimanali così distribuite:
lunedì 9 ore, dal martedì al venerdì 8 ore e il sabato 3 ore.
Rimangono in vigore gli attuali commi successivi alla distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quello relativo alla
possibilità di scambio reciproco di regime di orario da costante a
differenziato e viceversa, che viene riformulato come segue:
previo accordo scritto fra le parti, può essere concordata una
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale diversa da quelle
previste dal presente contratto, fermo restando il limite delle 39 ore
medie settimanali su base annua nonché i limiti attualmente previsti
dalla vigente legislazione.
Ferie
Art. 20
Dopo il comma relativo all'istituzione del calendario delle ferie si
aggiunge quanto segue: "Qualora non venga istituito il calendario
delle ferie, di norma il godimento delle ferie viene suddiviso in due
periodi continuativi, nel periodo invernale (dicembre-marzo) ore 68 e
nel periodo estivo (giugno-settembre) ore 101.
Dopo il comma relativo alla possibilità di godimento in un'unica
soluzione delle ferie si aggiunge quanto segue: "per i lavoratori
che necessitano di un congruo periodo feriale in relazione al
ricongiungimento con i propri familiari nei paesi di origine o per altre
motivazioni equiparabili a quella espressa, compatibilmente con le
previsioni legislative che regolano la materia, su accordo fra le parti,
è data la possibilità del cumulo totale o parziale delle ferie
maturate nell'anno precedente con quelle maturate o da maturarsi
nell'anno di competenza oggetto del godimento effettivo delle ferie.
Trattamento
economico
Art. 25
A partire dal 1° giugno 2004 i salari contrattuali vigenti alla
data di stipula del presente accordo, vengono aumentati del 3,80%; con
decorrenza 1° gennaio 2005 si procederà ad un ulteriore adeguamento
del 1,50%, sempre sui salari contrattuali vigenti alla data di stipula
dell'accordo.
Gli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale (1°
gennaio-31 maggio 2004) vengono forfettizzati nel seguente modo:
Agricoli:
Specializzato Super euro 106,80; Specializzato "A" euro
104,33; Specializzato euro 101,96; Qualificato Super euro 97,47;
Qualificato euro 93,26; Comune euro 84,00.
Orticoli
Specializzato Super euro 106,45; Specializzato "A" euro
103,98; Specializzato euro 101,61; Qualificato Super euro 96,67;
Qualificato euro 91,47; Comune euro 82,72.
Gli arretrati sono frazionabili in caso di assunzione successiva al 1°
gennaio 2004 e vanno riconosciuti solo agli OTI in forza alla data di
stipula del presente accordo unitamente alla corresponsione della
mensilità di luglio 2004.
Il premio provinciale di produttività (ex premio di
professionalità-produttività) viene elevato ai valori e scansioni
temporali seguenti:
| |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| Specializzato Super capo |
635 |
650 |
665 |
680 |
| Specializzato Super |
380 |
405 |
430 |
450 |
| Specializzato "A" |
350 |
375 |
400 |
420 |
| Specializzato |
320 |
345 |
370 |
400 |
| Qualificato Super |
190 |
225 |
260 |
290 |
| Qualificato |
150 |
180 |
210 |
240 |
| Comune |
125 |
150 |
175 |
200 |
Il
premio viene esteso in proporzione alle giornate lavorate (dividendo 312
per settimana lavorativa su sei giornate, oppure 270 per settimana
lavorativa su cinque giornate) a tutti gi OTD.
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