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Ipotesi
di Accordo rinnovo CCNL Consorzi di Bonifica
e di Miglioramento Fondiario
Il giorno 2
luglio 2004, in Roma
tra
lo
SNEBI, rappresentato dal Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice
Presidente Dott. Gianfranco Poncemi, dal Segretario Nazionale Avv. Anna
Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative Sigg.ri:
Sig. Fabio Bellacchi, Dott. Guido Bettini, Cav. Marino Bianchi, Cav.
Francesco Paolo Capaccio, Cav. Giuseppe Dellai, Sig.ra Ada Giorgi, Avv.
Santo Alfonso Martorano, Sig. Rodolfo Milanesi, Sig. Corrado Pocaterra,
assistiti dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal
Dott. Riccardo Fornelli;
e
la
FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Patrizia Consiglio
……………...
…………………………………………………………………………………………….
la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Pietro Massini
……………………
………………………………………………………….
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Vito dal
Segretario Generale Aggiunto Francesco Possenti e dal Segretario
Nazionale Guido Majrone;
Premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono
-
che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza
territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano
azioni per la difesa e conservazione del suolo, di provvista,
regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e
di salvaguardia dell’ambiente;
-
che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una
significativa multifunzionalità;
- che per uno sviluppo
economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e
salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costituenti fattori essenziali
per la vita civile, economica e sociale;
- che nel nostro Paese tali
problemi sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari
caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e
montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi
livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di
vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema
variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta
disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
- che in tale scenario occorre
che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bonifica i cui
interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo
importante allo sviluppo sostenibile;
- che nel rispetto del principio
di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di
realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione
quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel
territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
- che i Consorzi per il loro
funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono
titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed
extragricoli che traggono beneficio dall’attività consortile;
- che le funzioni dei Consorzi
caratterizzate da una forte intersettorialità, e la rappresentatività
di collettività settoriali, impongono all’istituto consortile la
ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazione con le
altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche
(Autorità di bacino, Regioni, Province,
Comuni, Comunità montane ed Autorità d’ambito per i servizi idrici
integrati, Agenzie regionali per l’ambiente, Enti parco);
- che, secondo le norme di cui
al titolo V parte seconda della Costituzione, la materia della bonifica
e dei Consorzi rientra nell’ambito della legislazione concorrente
Stato-Regioni.
Conseguentemente
auspicano
- che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della
bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di
autogoverno rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali, cui
compete la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di
bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale,
alimentare ed ambientale.
Inoltre
riconoscono
-
con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed
allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia
operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo
strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità
degli uffici e l’efficienza dei servizi consortili.
Sottolineando
che
- agli effetti dell’assolvimento delle finalità istituzionali,
sono determinanti l’apporto e la collaborazione dei lavoratori
dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e
costruttive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e
costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto,
piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato
-
che, per quanto riguarda la trattativa condotta per la
stipulazione del presente accordo, ha avuto luogo un approfondito ed
articolato dibattito che ha tenuto conto della eccezionalità della
situazione in atto con riferimento sia al potere di acquisto delle
retribuzioni, sia all’obbligo del recupero dell’inflazione reale
rispetto a quanto già erogato, nonché alle difficoltà operative ed
istituzionali dei Consorzi nelle diverse realtà regionali;
- che, in una considerazione complessiva delle proposte avanzate
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle esigenze
organizzative e funzionali dei Consorzi, della necessità di adeguamento
delle norme contrattuali collettive alle nuove disposizioni legislative
nel frattempo intervenute, della sostenibilità degli oneri, si sono
individuate le modifiche normative di seguito definite nonché si è
concordata l’erogazione graduale in quattro tranches
(1/1/2004, 1/7/2004, 1/1/2005, 1/7/2005) di un complessivo
aumento determinato in via eccezionale, per le ragioni suesposte, nel
6,5% su ogni livello di ciascuna fascia funzionale, di cui il 2,2% per
recupero inflazione reale anni 2002, 2003 sulla base dell’indice NIC;
tutto
ciò premesso e considerato
le
parti, come sopra costituite, stipulano la presente ipotesi di accordo
collettivo nazionale:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente
accordo;
2) le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 17/4/2002
sono sostituite o modificate dai testi delle norme di seguito
trascritte.
Art.
5 bis
1° Nell’ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a
raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva
alle RSA/RSU.
2° Ai lavoratori eventualmente
coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall’art. 153
c.c.n.l.
Il
punto 4 dell’art. 13 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 è modificato come
segue:
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di
organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consortile,
prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei
piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un
parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle
R.S.A./R.S.U. di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i
relativi provvedimenti.
Nel
caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli
schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle
R.S.A./R.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.
All’inizio
di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A./R.S.U. sul prevedibile
utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento
degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di
lavoro;
ART. 23 –
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
1° Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie
del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale
per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fermo
rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all’ultimo periodo
del 1° comma del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai
dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la
contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo
che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle
attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
2° Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie
del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei
lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento
dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle
attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente,
percorsi formativi.
3° Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le
parti s’impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo
di promozione e d’indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore
consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire
l’attuazione di programmi di formazione.
4° I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità
d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi
saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede
aziendale.
Art.
26
AMBIENTE DI
LAVORO E NOCIVITA'
1° Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza
sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla
necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche,
tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme
contrattuali e di legge.
2° I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la
presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono
quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste
dalla specifica vigente legislazione.
3° I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al
fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove
ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa
con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento
del lavoro.
4° I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di
rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente
2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al
rischio.
5° Le Amministrazione, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre
ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le
mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano
compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2°
comma.
6° I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente
comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari
per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere,
occhiali, ecc.).
7° I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione
possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere
tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per
l’uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
8° Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene
concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per
l’effettuazione di visite mediche, mirate all’accertamento di
eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
9° I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono
essere sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza
previste dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di
prevenzione e protezione individuale che garantiscano la necessaria
sicurezza.
Art. 37
DIRITTI DI PRECEDENZA
1° I Consorzi, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi
che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello
stesso Consorzio con qualifica d’assunzione uguale a quella
per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
2° Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i
Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica
d’assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che
terrà conto:
-
della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione
sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato
gli operai avventizi;
-
dell’assenza di provvedimenti disciplinari;
-
dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le
assenze obbligatorie previste per
le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l’infortunio per
causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i permessi per motivi
sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui
all’art. 17 del presente contratto);
-
del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio
nel quinquennio precedente all’assunzione a tempo indeterminato;
-
dei carichi di famiglia.
3° A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è
attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per
l’attribuzione dei punti relativi
a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano
d’organizzazione variabile.
Art.
39
PROMOZIONE
1° La promozione e l’assegnazione di mansioni superiori vengono
disposte dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e
tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, tra
i dipendenti che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno
nella fascia funzionale immediatamente inferiore a quella propria delle
mansioni superiori, purché siano in possesso del prescritto titolo di
studio.
2° In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì
disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione al livello più
basso della 5ª f.f. dei dipendenti che risultino inquadrati nella 3ª
f.f..
3° Nell’ipotesi di promozione la valutazione del merito
comparativo deve essere effettuata sulla base dei criteri nell’ordine
sottoindicati:
1)
attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
2)
assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie
previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o
infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per
motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive
di cui all’articolo 17 del contratto;
3)
assenza di provvedimenti disciplinari;
4)
titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano
di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti
alle nuove mansioni.
5)
frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di
esito positivo
4° I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un
punteggio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni
fascia funzionale dal piano di organizzazione variabile.
5° A
nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3
dei punti complessivi.
6° Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e
della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la
graduatoria dei dipendenti secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo conseguito dagli stessi.
7° Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia
limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata
formulata e non può spiegare alcun altro effetto immediato o futuro.
8° Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60 per
cento dei punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei
punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a
disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla
valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.
9° A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza,
nell’ordine: l’anzianità nella fascia inferiore, l’età.
10° I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito
comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di
procedere all’assegnazione della qualifica superiore mediante
promozione.
11° Ai lavori per la formazione della graduatoria parteciperà, in
veste d’osservatore, un rappresentante del personale designato dalla
RSU o, in mancanza, congiuntamente dalle RSA costituite nell’ambito
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
12° La designazione del rappresentante del personale dovrà avvenire
entro una settimana dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione.
13° In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente
comma la RSU o le RSA decadono dalla facoltà di designare un proprio
rappresentante.
14° La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti
organi, pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Art. 45
ORARIO
DI LAVORO
1° La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le
38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª,
limitatamente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni
di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa,
amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale
della 3ª fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di
gestione di programmi informatici.
2° Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª,
3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché
per il personale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale,
l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore
settimanali di media annua.
3° La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese
le ore di lavoro straordinario.
4° Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata
media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno
per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione
e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività
consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con
riferimento al quadrimestre.
5° L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà
essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
6° Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si
prevedrà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la
distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni lavorativi
attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il
personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui
espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso
la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
7° La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente
articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media
ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni
consortili e le R.S.A./R.S.U..
8° Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare
per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini
della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi
dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di
44 ore.
9° Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l.
15-3-1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6-12-1923, n. 2657 e
10-9-1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può
superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può
superare le ore 10.
10° L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al
precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane
all’anno, da 50 a 43 ore.
11° Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco
dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario
differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore
settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
12° Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui
al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata
complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
13° L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di
ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati
d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
14° I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di
impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate
vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi
precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro
attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con
l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve
provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente
qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale,
malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la
propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza
dell’obbligo di custodia.
15°
La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario
ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato
nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni
consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo
funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento
delle esigenze degli utenti.
16° Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma,
le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l’Ufficio
Provinciale del lavoro.
17° Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori
considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno
diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario,
fermo restando l’importo della retribuzione.
18° Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori
disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti
dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa
di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di
lavoro. Per il completamento dell’orario ordinario giornaliero
dovranno essere adibiti ad altre attività.
19° Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono
considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi
nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale
delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli
impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo
irriguo.
CHIARIMENTO
A VERBALE
La
durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite
secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle
ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a
disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui
al 9° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto.
Ugualmente dicasi per l’ipotesi contemplata al 10° comma.
Art.
45 bis
RIPOSO
SETTIMANALE
1° Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla
legge.
2° Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
- le attività di
lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non
possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di
quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
- le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
3° Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente
articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà
goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
4° Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in
giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per
il personale interessato a modelli tecnico – organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento
domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi
rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
5° Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti
alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e
quarto, nei confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto
al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da
cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere
riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni
dal mancato riposo.
Art.
45 ter
LAVORO
NOTTURNO
1° Nelle ventiquattrore è individuato un periodo “notturno”,
che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
2° E’ definito “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in
modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di
notte, per almeno quattro, ore per un minimo di sessanta notti
all’anno.
3° Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al
compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne
al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
4° Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d’età inferiore a tre anni
o, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una
persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
d) I lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi
5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162.
5° Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno o di
modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il
Consorzio effettuerà una consultazione preventiva delle RSA/RSU,
convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione
deve concludersi entro sette giorni dall’inizio.
6° Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va
effettuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti
alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
7° L’orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di
esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
8° La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a
lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e
periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli
accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio
sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà,
altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto
servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio
gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere
d’urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela
della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti
attraverso il servizio sanitario nazionale.
9° Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese
nell’elenco approvato con l’emanando decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione
con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con
le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale
e collettiva.
10° Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l’inidoneità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili.
11° Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano
esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore
divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo
restando il trattamento economico in godimento.
Art.
47
REPERIBILITA’
1° I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi
reperibili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il
Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I
Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a
rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
2° Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i
Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di
reperibilità.
3° I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno
fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo
che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia
necessaria.
4° La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate
ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo
di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
5° Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene
corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità
giornaliera del seguente importo:
-
reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro
15,00;
-
reperibilità richiesta in giorni festivi:
Euro
20,00;
6° Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario
di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno
compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne,
notturne, festive, festive notturne).
Art.
78
BANCA
DELLE ORE
1° I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla
trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro
straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di
riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno
pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro
straordinario.
2° La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro
straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere
inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di
ciascun anno.
3° I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di
quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro
straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi
e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
4° Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro
straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i
permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è
inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il
medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti
dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e
funzionali degli uffici e degli impianti consortili
5° Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo
compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro
straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere
eccezionale, nel corso dell’anno.
Art.
120
RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1° I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di
ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 61, così come modificato dall’art 46 del D.Lgs 10
settembre 2003, n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di
quadro, si attengono alle seguenti modalità.
2° Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né
superiore ai due terzi di quello normale, considerato nella sua
consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o
pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la
tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di
pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%.
3° Le frazioni di ora risultanti dall’applicazione delle
percentuali di cui al precedente comma si arrotondano per eccesso o per
difetto all’ora intera.
4° Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi
possono costituire rapporti di lavoro “part-time” di tipo verticale,
quando sia previsto che l’attività lavorativa sia svolta ad orario
normale ma limitatamente a giorni predeterminati nell’arco della
settimana e per tutte le settimane dell’anno ovvero che sia svolta a
periodi predeterminati nell’arco dell’anno, con copertura
dell’intero orario normale giornaliero e settimanale.
5° Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo
parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di
lavoro a tempo pieno.
6° Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il
principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del
presente contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere
applicati al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla
minor durata dell’attività svolta, sempreché siano compatibili con
la speciale natura del rapporto.
7° In particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in
misura proporzionale alla durata della prestazione;
b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
in rapporto di lavoro a tempo pieno l’anzianità di servizio maturata
ai fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di
lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale
in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
c) ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo
orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a
tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere
effettuate);
d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale che preveda lo svolgimento dell’attività lavorativa a
giorni predeterminati della settimana lungo tutto l’arco dell’anno
spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie
quanti sono i giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a
tempo parziale, moltiplicato 4,33;
e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
che preveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi
predeterminati nell’arco dell’anno per l’intero orario di lavoro
giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti
giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il
numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
f) l’indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con
riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro.
8° I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del
presente articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato,
ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Il datore di
lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part – time orizzontale,
lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle
concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro
supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di una.
9° Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di
accentuata operatività degli impianti idrovori e/o irrigui ed ogni qual
volta sia necessario all’ente compiere un’opera od un servizio
collegati a termini di scadenza improrogabili.
10° Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore
ordinarie.
11° In caso di superamento del limite massimo delle ore di lavoro
supplementare, richiedibili nell’arco della settimana, è dovuta, sul
compenso relativo ad ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una
maggiorazione del 25%.
12° Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in
relazione alla giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di
lavoro straordinario rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale sono compensate così come previsto all’art. 77 del
presente contratto.
13° L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie è consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro
a tempo parziale sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi
previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
14° I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente
di 225 ore e di 250 ore all’anno, previsti per i lavoratori a tempo
pieno dall’art. 77 e per gli operai avventizi dall’art. 135 del
presente contratto, sono riproporzionati in relazione al minor orario di
lavoro pattuito con il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
15° Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente
della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista
l’inserzione nel contratto a tempo parziale di:
-
clausole flessibili,
relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- clausole elastiche,
esclusivamente per il part – time di tipo verticale, relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
16° La variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire
soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
17° La variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo
parziale con un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante
l’indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono
necessarie la variazioni medesime.
18° La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà
essere variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per
difetto le frazioni di ora.
19° La variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una
maggiorazione della retribuzione del 10%, comprensiva dell’incidenza
degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.
20° Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le
modalità elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni
previste nei precedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari al 25%
della retribuzione dovuta per il periodo di violazione delle norme
contrattuali collettive concernenti le modalità elastiche o flessibili
di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilite nei
commi 14, 15, 16, e 17 del presente articolo.
21° Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che
consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata non costituisce infrazione
disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento
22° Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno
non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso
giustificato motivo di licenziamento.
23° Il
lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione
dell’orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:
a) necessità di assistere i genitori od il coniuge od il
convivente, i figli od altri famigliari conviventi senza alcuna
possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare, affetti
da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b)
precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a
tempo parziale, attuato ai sensi dell’articolo 46, comma 1,
lettera T, del D,Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a favore di lavoratori
affetti da malattie oncologiche.
24°
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale.
25° Nell’ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il
Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al
personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche
mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti
presso la sede consortile e a prendere in considerazione eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a
tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio. Qualora il Consorzio
ravvisi l’opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in
servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle
lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di
età inferiore ai sei anni ed ai lavoratori che prestano assistenza a
famigliari portatori di handicap in situazione di gravità, non
ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un
parente entro il secondo grado o al convivente, ammalati in condizioni
di gravità, accertata dal servizio sanitario nazionale e stabilmente
conviventi con il lavoratore.
26° I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante consegna
del modulo Allegato b
al presente contratto, sull’andamento delle assunzioni a tempo
parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare
richiesto nell’anno precedente.
27° Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 21 gennaio 2000, n. 61, così come
modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Art. … (nuovo testo)
CONTRATTO DI INSERIMENTO
1° E’ in facoltà del Consorzio stipulare contratti di
inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività
svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul
territorio, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni,
che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di
un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e
che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica
svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto
alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente,
da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2° Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i
contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire,
all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle
competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il
contratto.
3° Le modalità di definizione dei progetti individuali di
inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività
formativa da svolgere per realizzare l’inserimento, sono quelle
indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato O al presente
c.c.n.l. Il progetto deve prevedere
una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra
l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di
addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La
formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita
nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica
effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è
affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà
possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in
categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del
contratto d’inserimento. La formazione impartita dovrà essere
registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2,
lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more
dell’approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal
consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche
regionali o provinciali.
4° Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve
contenere il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti
commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
5° La durata del contratto d’inserimento è la seguente:
A) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche
inquadrate nelle fasce funzionali 2^ e 3^;
B) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche
inquadrate nelle fasce funzionali 4^ e 5^;
C) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche
inquadrate nelle fsce funzionali superiori alla 5^.
6° In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap
fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a
trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto
d’inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei
periodi di astensione per maternità.
7° Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse
parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite
massimo di durata previsto al precedente comma.
8° Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato
al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs
6 settembre 2001, n. 368.
9° Il lavoratore assunto con contratto di inserimento è soggetto ad
un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto
collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il
conseguimento della quale è stipulato il contratto d’inserimento.
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente
recedere dal contratto.
10° Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al
lavoratore, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle
esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, una
fascia funzionale inferiore non più di due rispetto a quella spettante,
ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il contratto di
inserimento è stato costituito.
11° I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente
contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative od
istituti.
12° Per poter assumere mediante contratto d’inserimento i Consorzi
dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel
corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge
i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento,
sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13° La disposizione di cui al primo periodo del comma precedente non
trova applicazione quando nei diciotto mesi precedenti all’assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Allegato
O
CONTRATTO
DI INSERIMENTO
L'anno
.............. il giorno .......... del mese di ....................
presso la sede del Consorzio (indicare se di bonifica o di miglioramento
fondiario) di seguito, per brevità denominato
“Consorzio”................. in .......................... via
........................;
tra
il
........................................................................
nato a ............................ il................................... che agisce in qualità di presidente
(1) e legale rappresentante del Consorzio
................................... C.F. ......................, con
sede in ........................... e in quanto
autorizzato al presente atto di deliberazione n. ............ del
................................ della Deputazione
amministrativa;
(1)
Oppure Commissario. In tal caso non è ovviamente necessaria la
delibera di autorizzazione
ed
il
Sig. ...................... nato a ....................... il
.............. e residente a ......................... C.F.
......................
premesso
che il Consorzio:
-
ritiene di stipulare un contratto di inserimento, ai sensi del Titolo
VI, Capo II, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dell’art. …
del c.c.n.l. al quale è allegato il presente schema di
contratto, con un giovane di età compresa tra diciotto ed i ventinove
anni (se la persona da assumere non è un giovane occorre indicare quale
degli altri soggetti rientranti nelle categorie elencate nell’art. …
del c.c.n.l. al quale è allegato il presente schema;
-
ha individuato nel Sig. ......................................... nato a
...................................... e residente a...........................(
se il contratto è stipulato con un soggetto diverso da un giovane occorre
indicare la qualità. Es. disoccupato in cerca d’occupazione da almeno
12 mesi, etc.)
la persona con la quale stipulare il predetto contratto d’inserimento;
-
che il testé indicato Sig.
...................................... si è dichiarato disponibile alla
stipula
di tale contratto d’inserimento;
tutto
ciò premesso
tra
il Consorzio ed il Signor ……………………………si conviene e
si stipula quanto segue.
Art.
1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art.
2 - Il Consorzio come sopra rappresentato, assume alle proprie
dipendenze il Sig. ...................... che accetta, con contratto
d’inserimento, alle condizioni previste dai seguenti articoli.
Art.
3 – Il contratto avrà la durata di mesi………………….. (la
durata massima del contratto d’inserimento è di 11 mesi per il
conseguimento delle qualifiche rientranti nelle fasce funzionali seconda
e terza; di 14 mesi per il conseguimento di qualifiche rientranti nelle
fasce funzionali quarta e
quinta; di 18 mesi per il conseguimento di qualifiche rientranti nelle
fasce funzionali superiori alla quinta).
Art.
4 – Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di
………..(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto
collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la
quale è stipulato il contratto d’inserimento).
Art.
5 – L’orario di lavoro è il seguente
………………………………(indicare, se il rapporto di lavoro
è a tempo pieno, la distribuzione giornaliera e settimanale delle
trentotto ore settimanali contrattualmente previste). Se il rapporto di
lavoro è a tempo parziale, la durata della prestazione lavorativa
ridotta va individuata con riferimento sia al giorno, sia alla
settimana, sia al mese. Se il rapporto part time è lungo almeno un anno
va indicata anche la distribuzione dell’orario di lavoro su base
annua).
Art.
6 – La fascia funzionale ed il livello retributivo assegnati sono,
tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità
posseduti, …………………….(la fascia funzionale non deve
essere inferiore, più di due, a quella corrispondente, a norma di
contratto collettivo, alla qualifica per la quale si stipula il
contratto d’inserimento).
Art.
7 - Per l'intera
durata del presente contratto, al Sig.
.................................... sarà attribuito, pertanto, il
seguente trattamento economico e previdenziale:
-
stipendio base (................... f.f. ................ livello)
......................;
-
contingenza
....................................................................................;
-
indennità integrativa
......................................................................;
-
elemento distinto della retribuzione
..............................................;
-
iscrizione all'INPS, ai fini previdenziali ed assistenziali;
- iscrizione all'ENPAIA per l'assicurazione infortuni e malattie
professionali nonché per il fondo di previdenza (tale iscrizione non
riguarda il personale operaio).
Art.
8 – Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di
servizio, al Signor……………….. assunto con contratto
d’inserimento, sarà garantita, qualora abbia superato il periodo di
prova, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli
Istituti previdenziali ed assistenziali, l’intera retribuzione per un
periodo di settanta giorni di calendario.
Art.
9 – Allo scopo di
garantire al Signor …………….l’adeguamento delle competenze
professionali possedute al contesto lavorativo della realtà consortile
e la loro valorizzazione, le parti definiscono consensualmente il
seguente progetto individuale d’inserimento:
- il progetto d’inserimento è preordinato a conseguire la
qualifica di………………………. e comporta lo svolgimento delle
seguenti
mansioni…………………………………………………………………………….;
- per il conseguimento della citata qualifica verrà svolta la
seguente attività
formativa:
-
formazione teorica n. ........ ore, (n.b. la formazione teorica non può
essere inferiore a 16 ore) che avranno ad oggetto, nella prima fase del
rapporto, l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica,
al quale saranno dedicate almeno ore……. Le residue ore di formazione
saranno dedicate alle finalità istituzionali del Consorzio, alle
principali disposizioni di legge applicabili al settore,
all’organizzazione del lavoro, alla conoscenza del comprensorio e
delle infrastrutture consortili territoriali ai metodi e processi di
gestione degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine
consortili;
-
formazione pratica n. ......... ore, (n.b. la formazione pratica dovrà
avere durata “congrua”) che avranno ad oggetto l’addestramento
alle specifiche mansioni proprie della qualifica per l’acquisizione
della quale è stipulato il presente contratto. L’addestramento alle
specifiche mansioni sarà impartito, con modalità che comportino la
crescita delle conoscenze informatiche e delle relative strumentazioni
qualora esse siano necessarie allo svolgimento delle mansioni medesime.
(Per i dipendenti assunti con contratto d’inserimento finalizzato
all’acquisizione di una qualifica rientrante in quarta fascia
funzionale, occorre scrivere: la formazione pratica prevede
l’istruzione nell’utilizzo pratico delle seguenti macchine:
…………………………………).
La
formazione teorica sarà impartita dal responsabile del settore
nell’ambito del quale il lavoratore, assunto con contratto
d’inserimento, è chiamato a collaborare.
La
formazione pratica sarà impartita dal dipendente consortile Signor
………………………………………………………………..……….
tecnico esperto in materia di…………………………………,
inquadrato nella fascia funzionale nella quale rientrano le mansioni
oggetto della formazione. (In caso di funzioni amministrative occorre
scrivere: La formazione pratica sarà impartita dal
Signor……………………esperto in materia
di……………………, inquadrato nella fascia funzionale nella
quale rientrano le funzioni oggetto della formazione).
Art.
10 - Al termine dell'esecuzione del presente contratto, il
Consorzio, nelle more dell’istituzione del “libretto formativo del
cittadino”, previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, annoterà la formazione impartita
e le attività formativa e lavorativa svolte e le competenze
professionali acquisite dal Signor…………………su libretti
eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o
provinciali o, in mancanza, su idoneo registro appositamente istituito.
Il Consorzio conserverà, inoltre, agli atti, la documentazione dalla
quale risultano le attività formativa e lavorativa svolte e le
competenze professionali acquisite.
Art.
11
- Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, alle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001,
n. 368 ed all’art. .. del c.c.n.l. ……
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
1° Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività
onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per
l’istituzione di un premio di risultato.
2° Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio,
potrà essere erogato in un’unica soluzione al termine del biennio o
in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del
secondo anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai
risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni,
reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le
parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di
miglioramento di servizi resi all’utenza.
3° I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente
quantificabili.
4° I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di
risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento
agli obiettivi di cui al precedente secondo comma.
5° La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali
è delle R.S.A./R.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni
sindacali territoriali.
6° I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente
articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei
contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di
settembre dell’anno di scadenza.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le
parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali
territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere
negata.
Art.
142
CONSEGNE
1° Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all’operaio di
consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare
a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in
godimento.
2° Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è
data ricevuta a discarico.
3° Se l’operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a
libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in
godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente
spettantigli fino all’avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni
altra azione nei suoi confronti.
L’Art.
110 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 è modificato come segue:
Art.
110
CONSEGNE
1° Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al
dipendente di
consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i
fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a
libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in
godimento.
2° Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è
data ricevuta a discarico.3° Se il
dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza,
a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è
tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino
all’avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi
confronti.
-
L’indennità di funzione dei quadri di cui all’art. 74 del c.c.n.l.
17.4.2002 è elevata da € 113,62 ad € 140,00, a decorrere dal 1°
luglio 2004.
-
Gli importi degli stipendi base indicati nelle tabelle allegate al
contratto collettivo nazionale 17.4.2002, in vigore al 31.12.2003, sono
aumentati degli importi indicati nelle allegate tabelle, con le
decorrenze ivi indicate.
|
AUMENTO
STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO GIA' IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
|
|
|
|
1.1.2004
|
|
1.7.2004
|
|
1.1.2005
|
|
1.7.2005
|
|
|
|
|
|
2,2%
|
|
1,7%
|
|
1%
|
|
1,6%
|
|
A
REGIME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1^
f.f.
|
|
20,93
|
|
16,17
|
|
9,51
|
|
15,22
|
|
61,84
|
|
2^
f.f.
|
|
22,15
|
|
17,11
|
|
10,07
|
|
16,11
|
|
65,43
|
|
3^
f.f.
|
1°
livello
|
23,97
|
|
18,53
|
|
10,90
|
|
17,44
|
|
70,83
|
|
|
2°
livello
|
22,36
|
|
17,28
|
|
10,16
|
|
16,26
|
|
66,07
|
|
4^
f.f.
|
1°
livello
|
25,81
|
|
19,94
|
|
11,73
|
|
18,77
|
|
76,25
|
|
|
2°
livello
|
24,08
|
|
18,60
|
|
10,94
|
|
17,51
|
|
71,13
|
|
5^
f.f.
|
1°
livello
|
27,01
|
|
20,87
|
|
12,28
|
|
19,64
|
|
79,81
|
|
|
2°
livello
|
25,87
|
|
19,99
|
|
11,76
|
|
18,82
|
|
76,44
|
|
6^
f.f.
|
1°
livello
|
32,60
|
|
25,19
|
|
14,82
|
|
23,71
|
|
96,32
|
|
|
2°
livello
|
28,05
|
|
21,67
|
|
12,75
|
|
20,40
|
|
82,87
|
|
|
3°
livello
|
27,12
|
|
20,95
|
|
12,33
|
|
19,72
|
|
80,11
|
|
7^
f.f.
|
1°
livello
|
38,22
|
|
29,53
|
|
17,37
|
|
27,79
|
|
112,92
|
|
|
2°
livello
|
34,98
|
|
27,03
|
|
15,90
|
|
25,44
|
|
103,35
|
|
|
3°
livello
|
32,84
|
|
25,38
|
|
14,93
|
|
23,88
|
|
97,03
|
|
AUMENTO
STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
DECORRENZA
|
|
|
|
|
|
1.1.2004
|
|
1.7.2004
|
|
1.1.2005
|
|
1.7.2005
|
|
|
|
|
|
2,2%
|
|
1,7%
|
|
1%
|
|
1,6%
|
|
A
REGIME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1^
f.f.
|
|
21,37
|
|
16,51
|
|
9,71
|
|
15,54
|
|
63,13
|
|
2^
f.f.
|
|
22,63
|
|
17,49
|
|
10,29
|
|
16,46
|
|
66,87
|
|
3^
f.f.
|
1°
livello
|
24,54
|
|
18,96
|
|
11,15
|
|
17,85
|
|
72,50
|
|
|
2°
livello
|
22,86
|
|
17,66
|
|
10,39
|
|
16,62
|
|
67,53
|
|
4^
f.f.
|
1°
livello
|
26,45
|
|
20,44
|
|
12,02
|
|
19,24
|
|
78,15
|
|
|
2°
livello
|
24,65
|
|
19,04
|
|
11,20
|
|
17,92
|
|
72,81
|
|
5^
f.f.
|
1°
livello
|
27,71
|
|
21,41
|
|
12,59
|
|
20,15
|
|
81,86
|
|
|
2°
livello
|
26,52
|
|
20,49
|
|
12,06
|
|
19,29
|
|
78,36
|
|
6^
f.f.
|
1°
livello
|
33,54
|
|
25,91
|
|
15,24
|
|
24,39
|
|
99,08
|
|
|
2°
livello
|
28,79
|
|
22,25
|
|
13,09
|
|
20,94
|
|
85,06
|
|
|
3°
livello
|
27,82
|
|
21,49
|
|
12,64
|
|
20,23
|
|
82,18
|
|
7^
f.f.
|
1°
livello
|
39,39
|
|
30,44
|
|
17,91
|
|
28,65
|
|
116,39
|
|
|
2°
livello
|
36,02
|
|
27,83
|
|
16,37
|
|
26,19
|
|
106,41
|
|
|
3°
livello
|
33,78
|
|
26,11
|
|
15,36
|
|
24,57
|
|
99,82
|
PREVIDENZA
INTEGRATIVA
La Commissione prevista all’art. 102 del c.c.n.l. 17 aprile
2002 riprenderà i propri lavori non appena sarà approvata la legge
delega in materia previdenziale in corso di definizione in Parlamento.
La
Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel settore
consortile, tenuto conto di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa
allegato al presente accordo del quale costituisce parte integrante ed
essenziale e secondo le disposizioni contenute nelle norme attuative
della legge delega.
PROTOCOLLO
DI INTESA
SULLA
“PREVIDENZA INTEGRATIVA”
Premesso
che
nel corso delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. 17 aprile 2002 le
parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per
l’istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore
consortile, ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni;
che
l’istituzione del sistema di previdenza complementare che si aggiunge
a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno di ulteriori
forme pensionistiche;
che
dagli approfondimenti fatti è stata confermata l’impossibilità di
istituire un ”Fondo chiuso”, specifico nel settore consortile, in
considerazione dell’esiguo numero degli addetti, del tutto
insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti
adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
che è stata inoltre
ribadita l’inopportunità di risolvere il problema dell’istituzione
della previdenza complementare nel settore consortile prevedendo la
possibilità per i dipendenti di aderire ad un “Fondo di previdenza
complementare aperto”, che sfugge a qualunque valutazione puntuale di
gestione e di funzionamento;
che
le parti hanno di conseguenza riconfermato l’opportunità che la
previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata
negoziando l’adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un
“Fondo chiuso” di altra categoria produttiva;
che
tale “Fondo chiuso” deve essere costituito da una categoria di
lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero
di adesioni al “Fondo” tale da ammortizzarne le spese di
funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione
accantonata;
che
l’individuazione del “Fondo chiuso” al quale dovrebbe aderire il
settore consortile comporta una serie di valutazioni ed accertamenti che
vanno compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno
emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza in corso di
approvazione in Parlamento;
che
il testo del disegno di legge delega, tra gli altri, consente anche
all’ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò
permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno
istituiti per la realizzazione della previdenza complementare;
tutto
ciò premesso
le
parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio
indispensabili per assumere orientamenti definitivi in ordine
all’individuazione del “Fondo” con il quale negoziare l’adesione
del settore consortile nonché di ridefinire le norme contrattuali
contemplanti forme pensionistiche diverse.
Il
punto 3 dell’allegato L al c.c.n.l. 17 aprile 2002, relativo alle
anticipazioni del trattamento di fine rapporto è modificato come segue:
3) le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2)
sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente numero 2) e comunque del 4 per cento
del numero totale dei dipendenti.
Nel
caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità ed
il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà
diritto ad un’anticipazione annua.
L’art.
5 dell’accordo nazionale trasferte e missioni, allegato B al c.c.n.l.
17 aprile 2002, è modificato come segue:
Art. 5
1° Al personale considerato in
trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al
precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il
seguente trattamento:
a)
Euro 1,50 per servizi prestati in trasferta entro l’arco della
mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana;
b)
Euro 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata
in riferimento all’intero orario d’obbligo.
2° La
previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell’ipotesi in
cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli,
consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività
successivamente alla consumazione del pasto.
Nei
Consorzi presso i quali sia in vigore l’orario unico, il trattamento
di Euro 2,00 compete nell’ipotesi in cui i servizi prestati in
trasferta coincidano con l’intero orario d’obbligo; in ogni altro
caso compete il trattamento di 1,50.
3° Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve
essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno
dalla propria abitazione all’abituale sede di lavoro.
Nel
calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere
computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla
sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.
Nella
durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del
servizio per il consumo del pasto ed altri.
4° Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano
affidate all’iniziativa del dipendente, resta escluso il diritto alla
corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al 1° comma, di
qualsiasi compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
5° E’ fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel
solo caso in cui, in base a indilazionabili esigenze di servizio, il
personale in trasferta sia preventivamente autorizzato, con apposita
richiesta scritta dell’Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro oltre
l’orario d’obbligo.
6° Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell’art. 1, con
l’esclusione di cui all’art. 2, rientrino nella sede abituale di
lavoro dopo le 7 ore di assenza o dopo le ore 14, agli stessi compete,
dietro esibizione del relativo documento, il rimborso a piè di lista
delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede presso esercizi
pubblici, ristoranti, trattorie e simili di media categoria.
7° In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente
comma i dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto
consumato fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma,
un rimborso forfetario, che viene fissato nella misura di Euro 5,16.
Allegato
b
Spett.li
RSA/RSU
Sede
Oggetto:
informazioni sull’andamento delle assunzioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale nell’anno……………… (inserire il riferimento
l’anno di competenza), sulla loro tipologia e sul ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare richieste nell’anno…………..
(inserire il riferimento all’anno trascorso).
Si comunica a codeste Spett.li RSA/RSU che lo scrivente Consorzio
nell’anno…………. ha fatto ricorso, per le seguenti funzioni,
…………..a numero……….lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo parziale orizzontale e numero………lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. Lo scrivente
consorzio, nello stesso anno, ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro
supplementari, dei lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo
parziale, nella misura complessiva di ………………ore annue.
Distinti saluti.
Il Presidente
Art.
…(nuovo testo)
APPRENDISTATO
1° E’ in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età
compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato
professionalizzante, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, per il conseguimento delle qualificazioni professionali
elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una
formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di
carattere tecnico – professionale.
2° Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del
rapporto d’apprendistato sono le seguenti:
- per la sesta
fascia funzionale:
-
collaboratore di contabilità;
-
collaboratore di segreteria;
-
collaboratore catastale;
-
collaboratore dell’ufficio paghe e contributi.
-
collaboratori tecnici;
- per la quinta
fascia funzionale:
-
disegnatore tecnico;
-
assistente ai lavori.
- per la quarta
fascia funzionale:
-
elettromeccanico – impiantista;
-
meccanico d’officina;
- escavatorista;
-
conduttore di macchine operatrici complesse.
- per la terza
fascia funzionale:
-
operai specializzati inquadrati in tale fascia funzionale.
3° La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le
qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta, di due anni
per le qualifiche rientranti in quarta fascia funzionale e di un anno
per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale.
4° L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di
base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo
svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà
registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore
l’anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le
qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà
delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante
metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quarta
fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così
distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle
ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà
carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore
di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione
previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere
pratico. Per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale un
quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la
rimanente parte avrà carattere pratico.
5° Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo
uniforme in tutti i mesi dell’anno.
6° Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali
con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle
ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione
teorico-pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base
e tecnico-professionali.
7° Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del
Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento
dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà
impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella
formazione.
8° Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato
in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto
del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà
essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di
apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
9° Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro,
al termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi
dell’art. 111 del presente contratto.
Nel
corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal
contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
10° Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al
lavoratore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale
immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del
contratto di apprendistato.
11° Le norme contenute nel presente articolo troveranno applicazione
non appena sarà stata approvata da regioni e province autonome la
regolamentazione dei profili normativi prevista dal D.Lgs. 10 settembre
2003, n° 276.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a riesaminare la norma di cui al penultimo
comma del precedente articolo, al momento in cui dovesse essere
modificato il regime previdenziale in vigore, per l’apprendistato,
alla data di stipula dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 17 aprile
2002.
Allegato
P
CONTRATTO
D’APPRENDISTATO
L'anno
.............. il giorno .......... del mese di ....................
presso la sede del Consorzio
…………………………………………..di seguito, per brevità
denominato “Consorzio”................. in
.......................... via ........................;
tra
il
........................................................................
nato a ............................ il
................................... che agisce in qualità di presidente
(1) e legale rappresentante del Consorzio
................................... C.F. ......................, con
sede in ........................... e in quanto autorizzato al presente
atto di deliberazione n. ............ del
................................ della Deputazione amministrativa;
(2)
Oppure Commissario. In tal caso non è ovviamente necessaria la
delibera di autorizzazione
ed
il
Sig. ............................ nato a ....................... il
.............. e residente a ............................ C.F.
......................
premesso
che il Consorzio:
-
ritiene di stipulare un contratto d’apprendistato professionalizzante,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e
dell’art. … del c.c.n.l., al quale è allegato il presente schema di
contratto, con un giovane di età compresa tra diciotto ed i ventinove
anni;
-
ha individuato nel Sig. ................................... nato a
.............................. e residente a.………………………………………;
-
che il testé indicato Sig. ...................................... si è
dichiarato disponibile alla stipula di tale contratto d’apprendistato
professionalizzante;
tutto
ciò premesso
tra
il Consorzio ed il Signor ……………………………si conviene e
si stipula quanto segue.
Art.
1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art.
2 - Il Consorzio, come sopra rappresentato, assume alle proprie
dipendenze il Sig. ...................... che accetta, con contratto
d’apprendistato professionalizzante, alle condizioni previste dai
seguenti articoli.
Art.
3 – Il contratto avrà la durata di anni…………………..
(indicare una durata compresa tra anni tre ed anni due).
Art.
4 – Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di
………..(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto
collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la
quale è stipulato il contratto d’apprendistato professionalizzante).
Art.
5 – L’orario di lavoro è il seguente
………………………………(indicare la distribuzione
giornaliera e settimanale delle trentotto ore settimanali
contrattualmente previste).
Art.
6 – La fascia funzionale ed il livello retributivo assegnati sono
…………………….(indicare la fascia immediatamente inferiore a
quella corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica
per la quale si stipula il contratto d’apprendistato).
Art.
7 In esecuzione del presente contratto, al Sig.
.................................... verrà attribuito, pertanto, il
seguente trattamento economico iniziale:
-
stipendio base (................... f.f. ................ livello)
......................;
-
contingenza
....................................................................................;
-
indennità integrativa
......................................................................;
- elemento distinto della retribuzione
..............................................;
Il
Signor…………………………sarà iscritto all'INPS, ai fini
previdenziali ed assistenziali, nonché all'ENPAIA per l'assicurazione
infortuni e malattie professionali e per il fondo di previdenza (tale
iscrizione non riguarda il personale operaio).
Art.
8 – Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di
servizio, al Signor……………….. assunto con contratto
d’apprendistato, sarà garantita, qualora abbia superato il periodo di
prova, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli
Istituti previdenziali ed assistenziali, l’intera retribuzione per un
periodo di settanta giorni di calendario.
Art.
9 – In forza del
presente contratto il Signor …………….ha diritto di ricevere, in
conformità al piano formativo individuale di seguito specificato, una
formazione sul lavoro di carattere teorico – pratico, non inferiore a
120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto,
finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico -
professionali.
Il
piano formativo individuale è preordinato a conseguire la qualifica
di…………………………………….……………. e comporta
lo svolgimento delle seguenti
mansioni……………………………...………………………………………….;
Per
il conseguimento della citata qualifica, sarà svolta la seguente
attività formativa:
-
formazione teorica n. ........ ore, che avranno ad oggetto, nella prima
fase del rapporto, l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica, al quale saranno dedicate almeno ore……. Le
residue ore di formazione saranno dedicate alle finalità istituzionali
del Consorzio, alle principali disposizioni di legge applicabili al
settore, all’organizzazione del lavoro, alla conoscenza del
comprensorio e delle infrastrutture consortili ai metodi e processi di
gestione degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine
consortili;
- formazione pratica n. ......... ore, che avranno ad oggetto
l’addestramento alle specifiche mansioni proprie della qualifica per
l’acquisizione della quale è stipulato il presente contratto.
L’addestramento alle specifiche mansioni sarà impartito, con modalità
che comportino la crescita delle conoscenze informatiche e delle
relative strumentazioni qualora tali conoscenze siano necessarie allo
svolgimento delle mansioni medesime. (Per i dipendenti assunti con
contratto d’apprendistato finalizzato all’acquisizione di una
qualifica rientrante nelle fasce funzionali quarta e terza, occorre
scrivere: la formazione pratica prevede l’istruzione nell’utilizzo
pratico delle seguenti macchine od attrezzi:
…………………………………).
Sia
la formazione teorica, sia la formazione pratica saranno impartite al
Sig. ……………. dal tutore aziendale Signor…………….(oppure
dai tutori aziendali Signori……………………..) in possesso di
tre anni d’esperienza lavorativa ed inquadrato nella fascia
funzionale…….. (occorre indicare una f.f. pari o superiore a quella
che l’apprendista conseguirà al termine del periodo
d’apprendistato) ed esperto nelle mansioni proprie della qualifica per
l’acquisizione della quale è stipulato il presente contratto.
Qualora
esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio
impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività
formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita
attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione
di apprendisti.
Art.
10 – Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro,
al termine del periodo d’apprendistato, dando preavviso ai sensi
dell’art. 111 del presente contratto.
Fatta
eccezione del periodo di prova, nel corso del periodo d’apprendistato
il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
Art.
11 - Al termine dell'esecuzione del presente contratto, il
Consorzio, nelle more dell’istituzione del “libretto formativo del
cittadino”, previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, rilascerà al Sig.
......................................... un'attestazione riguardante
l'attività formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali
acquisite e la relativa qualifica. Il Consorzio conserverà, inoltre,
agli atti, la documentazione dalla quale risultano le attività
formativa e lavorativa svolte, le competenze professionali acquisite e
la relativa qualifica.
Art.
13
- Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, ed all’art. .. del c.c.n.l. ……
ACCORDO
NAZIONALE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
(Art.
101 del contratto)
In
attuazione dell’impegno assunto dalle parti con l’accordo collettivo
nazionale di lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del c.c.n.l. 18 luglio
1985, è istituito e gestito, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. cui è allegato il presente
Regolamento, il Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.), attraverso il
quale le medesime Organizzazioni sindacali s’impegnano a garantire, ai
lavoratori iscritti, prestazioni sanitarie integrative di quelle del
servizio sanitario nazionale.
Tali
prestazioni sono le seguenti:
a) Identificazione degli iscritti.
Per
nucleo familiare si intende l’iscritto, il coniuge o il convivente
“more uxorio” e i figli fino a 26 anni risultanti, al momento del
sinistro, dallo stato di famiglia.
b) Garanzie obbligatorie.
1. In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura
pubblico o privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di
parto, il rimborso:
• delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli
onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura o
in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
• delle spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto,
dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il
materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o
terapeutici applicati durante l’intervento);
• delle spese per l’assistenza medica, per le cure, per
trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli
esami effettuati durante il periodo di ricovero;
• delle spese per la retta di degenza;
• delle spese di trasporto in ambulanza all’istituto di cura e
viceversa;
• delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha
determinato l’intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero,
per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche
chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o
rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura
alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.Tali
garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessivi euro
6.197,48 (seimilacentoquarantasette/48) da ritenersi come disponibilità
unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.Qualora
l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia
varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico
dell’iscritto nella misura del 100%.Nel
caso in cui l’iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario
Nazionale o di ricoverarsi in istituto di cura non convenzionato (o in
branca non convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà
le spese sopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente
sostenute e documentate.
2. Qualora, in caso di intervento chirurgico o di “grande
intervento chirurgico” effettuato in istituto di cura, gli assicurati
non abbiano sostenuto alcuna spesa avranno diritto ad una indennità
giornaliera per ogni giorno di ricovero di euro 25,82
(duecentocinquantadue/82) con massimo di 60 giorni per anno
assicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base
al precedente punto 1.
3. Il rimborso, fino alla concorrenza di complessivi euro 1.032,91
(milletrentadue/91) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun
anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese
sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o
ambulatoriali rese necessarie da malattia o infortunio:
• onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le
visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche;
• analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti
alla malattia o all’infortunio denunciati.
Il
rimborso di tali spese è effettuato con l’applicazione di uno
scoperto del 25% con un minimo di euro
25,82 (venticinque/82), un tetto massimo di euro 103,29 (centotre/29),
per ogni visita specialistica e un tetto massimo di euro 516,46
(cinquecentosedici/46) per ogni analisi ed esame diagnostico, fermo il
tetto massimo annuo di euro 1.032,91 (milletrentadue/91) sopra
stabilito.
Le
visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata
risulta inequivocabile il titolo di specializzazione del medico che ha
effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le
prestazioni di medicina generica.
c)
Adesione
Con
decorrenza 1.1.2005, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo Integrativo
sanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La
facoltà di rinuncia all’adesione tacita prevista nel precedente comma
del presente punto c) deve essere comunicata dal Consorzio a ciascun
dipendente in servizio entro novanta giorni dalla data d’entrata in
vigore dell’accordo medesimo. La medesima facoltà di rinuncia sarà
comunicata ai dipendenti di nuova assunzione con la lettera
d’assunzione.
I
dipendenti consortili in servizio sono tenuti a manifestare la loro
rinuncia, mediante lettera raccomandata A.R., non oltre sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione del Consorzio. I dipendenti
consortili di nuova assunzione sono tenuti a manifestare la loro
rinuncia, mediante lettera raccomandata A.R., non oltre sessanta giorni
dalla data d’assunzione.
Ai
fini del rispetto del termine per la rinuncia fa fede il timbro postale
dell’ufficio accettante.
Successivamente
al compimento del termine previsto per la rinuncia sorge per il
Consorzio, qualora il lavoratore non abbia rinunziato, l’obbligo di
versare, alla data del 31 dicembre dell’anno d’iscrizione, con
validità dell’iscrizione per l’anno successivo, la quota di
contribuzione a suo carico nell’importo annuo di euro 108,46.
Tale
quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente
alla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia
rinunciato, nelle forme di cui al precedente punto 3), all’iscrizione
al Fondo Integrativo Sanitario.
MOLESTIE
SESSUALI E MOBBING
C.C.N.L.
bonifiche
II
diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la
discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto
universale riconosciuto dalla dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione
delle Nazioni unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei
patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai
diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la
salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità europea.
Relazioni
interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno è
tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui
ciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità
e personalità, sono condizioni imprescindibili per la tutela della
dignità della persona di cui l'organizzazione aziendale
è tenuta a farsi carico, promuovendo le iniziative opportune a vietare
e contrastare le azioni lesive di tali diritti.
Costituisce
violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale
o di altro tipo, riconducibile
a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e mobbing.
a.
molestie, discriminazioni
Le
molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono
lesive dell'integrità della
persona
e contrarie al principio di
non discriminazione. Le parti assumono
le definizioni indicate
dalla
Direttiva europea 2002/73.
discriminazione
diretta: situazione
nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in
base
al sesso di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un'altra persona
in una situazione
analoga;
discriminazione
indiretta: situazione
nella quale una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente
neutri possono mettere in una situazione
di particolare svantaggio le
persone di
un determinato sesso, rispetto
a persone dell'altro sesso, a
meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
molestie:
situazione nella quale
si verifica un comportamento
indesiderato connesso al sesso
di una persona avente lo scopo
o l'effetto di violare la
dignità di tale persona e di creare
un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo;
molestie
sessuali: situazione nella
quale si verifica un
comportamento indesiderato a connotazione
sessuale, espresso in forma fisica, verbale
o non verbale, avente lo scopo o l'effetto
di violare la dignità di una persona, in particolare creando
un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
Ogni
atto o comportamento che si configuri
come molesto e discriminatorio
è inammissibile.
Le
lavoratrici ed i lavoratori
hanno diritto ad essere trattati
con dignità, ad essere
tutelati nella propria libertà personale, a denunciare atti e comportamenti
molesti e le eventuali,
conseguenti intimidazioni e
ritorsioni. Tali comportamenti saranno valutati ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali
vigenti.
Iniziative
di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra le
parti a livello aziendale e regionale.
b.
mobbing
Si
identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi
come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che
comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere
la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore
nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo
di riferimento.
In
riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20
settembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere
adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare,
prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze
sulla salute fisica
e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Le
parti si impegnano a promuovere un’adeguata informazione sui temi del
presente articolo.
Disciplina
sperimentale del telelavoro
Premessa
-
Considerato
che il telelavoro
permette ai Consorzi di modernizzare l’organizzazione del lavoro e
consente ai lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione
che permette loro di conciliare maggiormente l’attività lavorativa
con le proprie esigenze familiari e sociali e che, utilizzando al meglio
le potenzialità insite negli strumenti propri della società
dell’informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare
flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed
offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego,
si
conviene quanto segue
1.
I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso il miglior impiego delle
risorse umane.
2. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di
lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella
descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire
da un successivo impegno assunto volontariamente.
In
entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore
le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva
91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo
applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa, nonché le
informazioni relative al diretto superiore o agli altri dipendenti
consortili ai quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di
natura professionale o attinenti alla posizione lavorativa personale.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione
iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra
la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
rifiutare tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare
come telelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale
offerta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente
l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non
incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del
lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé,
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle
condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione
iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al
telelavoro è reversibile, a richiesta di una delle due parti, con
preavviso di 3 mesi. La reversibilità comporta il ritorno all’attività
lavorativa nei locali del datore di lavoro.
7. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
- telelavoro domiciliare;
- ed altre forme di lavoro a distanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
8. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto
per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica dedicata, presso l’abitazione del
lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico dei Consorzi,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso
progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria,
delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici.
9. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure
appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a
garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
telelavoratore per fini professionali.
10. I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei
progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la
frequenza dei rientri nella sede consorziale.
11. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del
telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che
svolgono analoghe funzioni nei locali del Consorzio. Non è ammessa
variazione dei carichi di lavoro e dei livelli di prestazioni di lavoro
inizialmente pattuiti, salvo richiesta del Consorzio alla quale aderisca
il lavoratore.
12. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata, a
discrezione del dipendente, in relazione all’attività da svolgere,
fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere
a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora
ciascuno, concordati con il Consorzio nell’ambito dell’orario di
servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto
della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
13. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali
competenti.
14. Nell’ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali
(interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente
ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa) il Consorzio può
richiedere al lavoratore interessato il temporaneo rientro presso la
sede fino al ripristino del collegamento telematico.
15. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi
e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire
lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature
assegnategli senza previa autorizzazione del Consorzio.
16. I Consorzi stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
17. I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della
sicurezza professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro,
conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni del presente
contratto collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta
applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, i
responsabili competenti dei Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono
accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro, concordando
preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso
presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni
dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della
sicurezza.
18. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla
formazione, nei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri
lavoratori. Essi, inoltre ricevono una formazione specifica, mirata
sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
19.Il contratto individuale indicherà l’unità operativa di
appartenenza del telelavoratore.
20. Il Consorzio garantisce l’adozione di misure dirette a
prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri
lavoratori del Consorzio, come l’opportunità di incontrarsi
regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni del
Consorzio medesimo.
21. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei
lavoratori che operano all’interno del Consorzio. Non deve essere
ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
22. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di
eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei
lavoratori dove queste sono previste.
23. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le
soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente
alla legislazione ed ai contratti collettivi.
24. I Consorzi daranno informazione preventiva alla RSA/RSU nel caso
di ricorso al telelavoro.
Commissione
paritetica per l'esame dei criteri di classificazione del personale
E'
costituita una Commissione paritetica, composta di sei membri in
rappresentanza
dello SNEBI e di sei membri nominati da Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL,
in ragione
di due per ogni organizzazione, avente il compito di valutare se i
criteri di classificazione
del personale consortile, previsti dal c.c.n.l. 17 aprile 2002, siano
tuttora rispondenti
alle odierne esigenze funzionali ed organizzative dei Consorzi e di
formulare conseguenti
proposte in merito.
La
Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da
tutti i componenti,
che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo per le
successive determinazioni.
La
Commissione inizierà i propri lavori entro sei mesi dalla data di
stipula del presente
contratto e li concluderà otto mesi prima della scadenza del presente
contratto collettivo
nazionale.
Durata
Le
norme contenute nel presente accordo avranno durata fino al 31 dicembre 2005
per la parte economica e fino al 31 dicembre 2007 per la parte
normativa.
Allegato
S
ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE 22/1/96 RECANTE
NORME
PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME
IN
MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Il
giorno 22 gennaio 1996, in Roma
tra
lo
SNEBI rappresentato dal Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice
Presidente Ing. Sergio Previdi, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria
Martuccelli, assistiti dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe
Manzari, dal Dott. Alberto Giua e dal Dott. Riccardo Fornelli
e
la
FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Benzi,
dal Segretario Nazionale Vincenzo Lacorte e dal Sig. Antonio Cogoni;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Pietro Massini e
dal Sig. Mario Ciccocioppo;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stefano Mantegazza
e dal Segretario Nazionale Sig. Pasquale Papiccio;
- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel
prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di
rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva
la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- considerato che le parti intendono definire tali aspetti
applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno
ispirato le direttive comunitarie;
- ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi
concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue
modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
- ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 19/9/1994, n. 626
fonda i rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare
posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione;
si
è convenuto quanto segue:
PARTE
PRIMA
1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Sono
eleggibili come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza anche i
lavoratori a tempo determinato, purché sia presente nel Consorzio
almeno un RLS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In
assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L’elezione
si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha
ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima
dell’elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il verbale dell’elezione.
Il
verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della
elezione.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla
data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti
rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di
prova, alla stessa data.
La
durata dell’incarico è di tre anni.
L’elezione
del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore
corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro per il
periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.
2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo
di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In
ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sarà di:
- 1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200
dipendenti.
Per
lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 19 D.Lgs. 19/9/1994,
n. 626 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti
ore di lavoro retribuito, nell’ambito dell’orario ordinario di
lavoro contrattualmente previsto:
- 20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
- 25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti;
Le
predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste
all’art. 19 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, non vengono utilizzate per
l’espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d),
g), i) ed l) del citato art. 19.
Ai
fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i
dipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e
quelli avventizi, nei confronti dei quali trova applicazione il c.c.n.l.
al quale è allegato il presente accordo. Per i lavoratori a tempo
determinato e per gli avventizi, il computo dei dipendenti su base annua
è fatto con il meccanismo del pro rata in ragione dei mesi di durata
del rapporto di lavoro.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Tenuto
conto della definizione che il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive
modificazioni danno dell’unità produttiva, le parti si danno atto che
nell’ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l’esistenza di unità
produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per
la sicurezza.
3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la
cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994,
le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
3.1 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto
d’accesso ai luoghi di lavoro
Il
rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali
visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
3.2 Modalità di consultazione
Laddove
il D. Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve
svolgere in modo tempestivo e preventivo all’assunzione di una
decisione o di un orientamento.
Il
verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte
formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il
rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione
apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
3.3
Informazioni e documentazione aziendale
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e
la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell’art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Lo
stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla
valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.
626/1994, custodito presso il Consorzio ai sensi dell’art. 4 comma 3
del citato D. Lgs..
Il
datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto
dalla legge.
Per
informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si
intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e
sicurezza del lavoro.
Il
rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del
segreto d’ufficio.
4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all’art. 19, comma 1, lett g) del D. Lgs. n. 626 del 1994 e nei
contenuti minimi individuati dal D.M. 16 gennaio 1997.
La
formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l’orario ordinario
di lavoro.
Il
programma formativo deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Il
datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del
rappresentante per la sicurezza.
IMPEGNO
A VERBALE
Le
parti si adopereranno affinché i Consorzi facciano ricorso alla
formazione finanziata dall’INAIL e/o da altri organismi.
5°) Riunioni periodiche
In
applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 la
riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto art. 11 è
convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del
giorno scritto.
Il
rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della
scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della
riunione viene redatto verbale.
PARTE
SECONDA
Organismi
paritetici territoriali
Vengono
istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i
seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
• definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro;
• promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli
aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle
pubbliche autorità e di altre istituzioni;
• conciliazione delle eventuali controversie che dovessero
insorgere presso i Consorzi sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994,
n. 626 e dal presente accordo.
Gli
organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati
dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello SNEBI e tre
designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di
un membro per ogni Organizzazione.
PARTE
TERZA
Uso
di attrezzature munite di videoterminali
Fermo
restando quanto previsto al titolo Vl del decreto legislativo 19/9/1994,
n. 626, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale
per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la
sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di
applicazione continuativa.
Le
pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante
dell’orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili
all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario
complessivo di lavoro.
E’
vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine
dell’orario di lavoro.
PARTE
QUARTA
Decorrenza
e durata
Il
presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha
durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da
una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In
caso di disdetta l’accordo continua a produrre i suoi effetti sino a
che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
IMPEGNO
A VERBALE
Qualora
successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate
disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs.
19/9/1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si
impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo medesimo
alle innovazioni legislative.
SNEBI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL FILBI-UIL
Salvo
errori e omissioni
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