Rinnovo biennio economico Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO
CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione
Roma, 6 luglio 2004

Addì 6 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL,
- visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31/12/2004,
- considerato che, per effetto dell’accordo 4 ottobre 2002 le retribuzioni del CCNL per i Lavoratori delle imprese artigiane dei settori Alimentazione e Panificazione, scaduto in data 30/06/2001, sono state adeguate fino al 30 giugno 2002;
tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° luglio 2004 e dal 1 ° gennaio 2005. 
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall’accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° luglio 2004 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 01/07/2002 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 300,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. 
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il  30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima tranche di “una tantum”, prevista con le retribuzioni del mese di ottobre 2004 (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di ottobre 2004), una quota dell’importo “una tantum” pari a Euro 5,00 verrà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due rate pari a: 
     215,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004,
       80,00  corrisposti con la retribuzione relativa al mese di  aprile 2005; 
i restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito. 
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 232,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due  rate pari a: 
  165,00       corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre  2004, 
     62,00     corrisposti con la retribuzione relativa al mese di  aprile  2005; 
i restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito; 
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 30 giugno 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 130,00  in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro  101,00  La detrazione dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

CONFARTIGIANATO Alimentazione                               FAI-CISL
CNA Alimentare                                                                 FLAI-CGIL
CASARTIGIANI                                                               UILA-UIL
CLAAI


CCNL  ALIMENTAZIONE
Settore Alimentaristi

Incrementi salariali

Livello

Incremento

Prima Tranche

01 luglio 2004

Seconda Tranche

01 gennaio 2005

1°S

95,70

59,00

36,70

85,92

52,97

32,95

78,66

48,49

30,17

3°A

73,30

45,19

28,11

69,33

42,74

26,59

66,50

41,00

25,50

63,43

39,10

24,33

59,35

36,59

22,76


Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello

Paga Base

In vigore

Incrementi

 

1°S

1009,95

59,00

1068,95

852,00

52,97

904.97

738,03

48,49

786,52

3°A

654,59

45,19

699,78

592,42

42,74

635,16

549,60

41,00

590,60

501,51

39,10

540,61

437,22

36,59

473,81

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004  

Livello

Paga base

Ex contingenza

E. D. R.

Retribuzione

1°S

1068,95

525,76

10,33

1605,04

904.97

525,76

10,33

1441,06

786,52

522,38

10,33

1319,23

3°A

699,78

519,29

10,33

1229,40

635,16

517,30

10,33

1162,79

590,60

514,43

10,33

1115,36

540,61

512,91

10,33

1063,85

473,81

511,21

10,33

995,35

 

CCNL  ALIMENTAZIONE

Settore Alimentaristi

Incrementi salariali  

Livello

Incremento

Prima Tranche

01 luglio 2004

Seconda Tranche

01 gennaio 2005

1°S

95,70

59,00

36,70

85,92

52,97

32,95

78,66

48,49

30,17

3°A

73,30

45,19

28,11

69,33

42,74

26,59

66,50

41,00

25,50

63,43

39,10

24,33

59,35

36,59

22,76

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello

Paga Base

in vigore

Incrementi

 

1°S

1068,95

36,70

1105,65

904.97

32,95

937,92

786,52

30,17

816,69

3°A

699,78

28,11

727,89

635,16

26,59

661,75

590,60

25,50

616,10

540,61

24,33

564,94

473,81

22,76

496,57

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005  

Livello

Paga base

Ex contingenza

E. D. R.

Retribuzione

1°S

1105,65

525,76

10,33

1641,74

937,92

525,76

10,33

1474,01

816,69

522,38

10,33

1349,40

3°A

727,89

519,29

10,33

1257,51

661,75

517,30

10,33

1189,38

616,10

514,43

10,33

1140,86

564,94

512,91

10,33

1088,18

496,57

511,21

10,33

1018,11

 

 

CCNL  ALIMENTAZIONE

Settore Panificatori

Incrementi salariali  

Livello

Incremento

Prima Tranche

01 luglio 2004

Seconda Tranche

01 gennaio 2005

A1°S

80,72

49,76

30,96

A1

75,02

46,25

28,77

A2

70,25

43,31

26,94

A3

64,34

39,67

24,67

A4

60,93

37,56

23,37

B1

79,02

48,72

30,30

B2

64,90

40,01

24,89

B3

61,10

37,67

23,43

B4

57,94

35,72

22,22

 

Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello

Paga Base

In vigore

Incrementi

 

A1°S

771,21

49,76

820,97

A1

679,61

46,25

725,86

A2

605,99

43,31

649,30

A3

514,30

39,67

553,97

A4

461,68

37,56

499,24

B1

741,02

48,72

789,74

B2

523,33

40,01

563,34

B3

464,59

37,67

502,26

B4

415,67

35,72

451,39

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004  

Livello

Paga base

Ex contingenza

E. D. R.

Retribuzione

A1°S

820,97

522,49

10,33

1353,79

A1

725,86

522,03

10,33

1258,22

A2

649,30

518,57

10,33

1178,20

A3

553,97

514,77

10,33

1079,07

A4

499,24

512,40

10,33

1021,97

B1

789,74

525,23

10,33

1325,30

B2

563,34

514,77

10,33

1088,44

B3

502,26

512,15

10,33

1024,74

B4

451,39

510,02

10,33

971,74

 

CCNL  ALIMENTAZIONE

 Settore Panificatori

Incrementi salariali  

Livello

Incremento

Prima Tranche

01 luglio 2004

Seconda Tranche

01 gennaio 2005

A1°S

80,72

49,76

30,96

A1

75,02

46,25

28,77

A2

70,25

43,31

26,94

A3

64,34

39,67

24,67

A4

60,93

37,56

23,37

B1

79,02

48,72

30,30

B2

64,90

40,01

24,89

B3

61,10

37,67

23,43

B4

57,94

35,72

22,22

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005  

Livello

Paga Base

in vigore

Incrementi

 

A1°S

820,97

30,96

851,93

A1

725,86

28,77

754,63

A2

649,30

26,94

676,24

A3

553,97

24,67

578,64

A4

499,24

23,37

522,61

B1

789,74

30,30

820,04

B2

563,34

24,89

588,23

B3

502,26

23,43

526,59

B4

451,39

22,22

473,61

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005  

Livello

Paga base

Ex contingenza

E. D. R.

Retribuzione

A1S

851,93

522,49

10,33

1384,75

A1

754,63

522,03

10,33

1286,99

A2

676,24

518,57

10,33

1205,14

A3

578,64

514,77

10,33

1103,74

A4

522,61

512,40

10,33

1045,34

B1

820,04

525,23

10,33

1355,60

B2

588,23

514,77

10,33

1113,33

B3

526,59

512,15

10,33

1049,07

B4

473,61

510,02

10,33

993,96