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1) Art. 5 –
Osservatorio provinciale
Per l'Osservatorio si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6
del Ccnl.
Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione (CPPC)
Le Parti s'impegnano, nell'intento di risolvere eventuali divergenze
applicative e/o interpretative delle norme contrattuali in vigore, a
costituire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente
accordo, una Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione,
(in seguito chiamata CPPC) con sede presso la Cassa CIMI, ed a
predisporne il relativo regolamento operativo.
Lo scopo che le Parti si propongono è quello di fornire alle aziende ed
ai lavoratori uno strumento alternativo, non sostitutivo, di quelli
previsti dalla legge, più rapido ed efficace a cui ricorrere
preventivamente per la soluzione delle controversie insorte tra le
parti, per la corretta applicazione delle norme contrattuali in vigore.
2) Art. 9 – Contratto
individuale
Aggiungere: "Il foglio del Registro d'Impresa consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione è da considerarsi anche come
contratto individuale di lavoro valido a tutti gli effetti di legge, a
tal fine su tale foglio dovrà essere specificata la qualifica e le
mansioni assegnate. Per gli aspetti economici e normativi, non
evidenziati in tale modello, si fa riferimento a quanto previsto dal
CCNL e dal CIPL di categoria. Tale disposizione è valida sia per le
assunzioni di operai a tempo indeterminato che determinato".
3) Art. 14 –
Riassunzione
Alla formulazione dell'art. 14 del CIPL che resta totalmente valido va
aggiunto: "Il diritto di riassunzione è confermato, salvo
effettive gravi motivazioni che ne impediscano l'applicazione. Eventuali
controversie saranno demandate alla CPPC."
4) Art. 16 – Formazione professionale
Aggiungere: "I piani formativi preventivamente programmati dal
costituendo Ente Bilaterale potranno prevedere per i partecipanti il
riconoscimento del livello superiore d'inquadramento. Tale
riconoscimento è vincolato al buon esito della formazione professionale
stessa."
5) Art. 18 –
Classificazioni - Nuova figura professionale
Le parti convengono di istituire una nuova figura professionale
denominata operaio "Specializzato Super A" posta in area 1a,
con valore del salario contrattuale mensile di riferimento del 5% più
elevato del salario contrattuale previsto per i lavoratori inquadrati al
livello "Specializzato Super", sia per gli operai agricoli che
florovivaisti. A tale valore andranno aggiunte le rivalutazioni
successivamente concordate.
Sono inquadrati al livello Specializzato Super A le seguenti figure:
- il casaro capo tecnico;
- il cuoco di agriturismo, che sia direttamente responsabile
dell'attività aziendale e della cucina;
- il cantiniere, responsabile dell'intero ciclo delle lavorazioni in
cantina, che risponde direttamente all'enologo o al responsabile di
azienda;
- il capo operaio, incaricato dal datore di lavoro o dal responsabile di
azienda, con mansioni di responsabilità e coordinamento di un gruppo di
almeno 6 (sei) lavoratori a tempo indeterminato;
- il capo squadra nel settore florovivaistico, incaricato dal datore di
lavoro o dal responsabile di azienda, con mansioni di responsabilità e
coordinamento di un gruppo di almeno quattro lavoratori.
Si concorda inoltre di inserire nuovi profili professionali:
- nella qualifica di "Qualificato Super" la figura del
cameriere di sala in agriturismo;
- nella qualifica di "Qualificato Super" la figura del
giardiniere e/o vivaista florovivaistico;
- nella qualifica di "Qualificato Super" la figura
dell'addetto ai lavori di campagna;
- nella qualifica di "Specializzato" il cuoco, coordinatore e
responsabile delle varie attività svolte in cucina.
Qualificato Super (Punto 3 - Mungitore di prima assunzione -):
Modificare il comma 2 sostituendo "Trascorso un congruo periodo
(3-4 anni)" con la seguente dicitura: "Trascorsi 24 mesi di
anzianità di servizio".
6) Art. 23 – Ferie
Aggiungere: "Affinché il dipendente extra comunitario possa
tornare al proprio paese di origine per un periodo di ricongiungimento
familiare, potrà essere concesso, in deroga alle leggi vigenti, il
godimento del cumulo biennale delle ferie e dei permessi retribuiti
spettanti.
Tale periodo, compatibilmente con le esigenze aziendali e in accordo con
il datore di lavoro, dovrà essere richiesto con un congruo preavviso.
7) Art. 31 - Retribuzione
Al 2° comma, si sopprime il periodo che va da "ai fini del
calcolo . . . fino a £. 120.000 annue".
8) Art. 35 - Casa di abitazione ed accessori
Al 4° capoverso, il valore della casa ed accessori, ai soli fini
del trattamento di fine rapporto, è modificato in € 17,97 mensili e
€ 215,64 annuali (standard riferibile al valore catastale
dell'immobile).
9) Art. 36 - Scatti di anzianità
Aggiungere: "Premio di professionalità: ai lavoratori a tempo
indeterminato che operano ininterrottamente presso la stessa azienda, al
12° anno di anzianità maturata, sarà riconosciuto un Premio di
professionalità pari al 3% del salario individuale lordo mensile. Tale
percentuale resterà costante nel tempo."
10) Art. 45 - Integrazione trattamento malattia e infortunio sul
lavoro
Aggiungere: "In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto
dall'Inail, il giorno dell'infortunio e i due giorni successivi saranno
retribuiti dal datore di lavoro nella misura del 100% del salario
contrattuale di riferimento. La cassa CIMI integrerà il 4° giorno
nella misura del 100%.
11) Art. 46 - Integrazione malattia e infortunio apprendisti
La cassa CIMI si farà carico di corrispondere a tali lavoratori il
100% del salario contrattuale. I datori di lavoro comunicheranno
preventivamente alla Cassa le assunzioni degli operai apprendisti.
12) Art. 49 - Cassa integrazione salari
Nel 2° capoverso, l'indennità di legge corrisposta dal datore di
lavoro è elevata dal 10% al 15% del salario tabellare previsto per la
qualifica di appartenenza.
13) Art. 51 - Comitato paritetico provinciale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro
Si aggiunge: "Al fine di fornire al CPPSS gli strumenti
finanziari e operativi necessari adeguati al suo buon funzionamento, si
concorda il prelievo di una quota a carico dell'azienda pari allo 0,10%
delle retribuzioni lorde annue corrisposte ai propri dipendenti,
finalizzata alla formazione, assistenza ed all'informazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale quota sarà incassata dall'Inps
tramite convenzione, utilizzando i vigenti canali di riscossione già in
uso per il contributo CIMI-CAC."
14) Costituzione dell'Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM)
Nell'intento di razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e
sviluppare le relazioni bilaterali, le Parti convengono di istituire
all'atto della stipula del presente accordo, una Commissione paritetica
bilaterale con il compito di predisporre, entro il 31/12/2004,
regolamenti e modalità per la costituzione dell'Ente Bilaterale
Agricoltura Mantovana così come previsto dall'art. 90 e dall'art. 7 del
vigente CCNL e dai successivi accordi in materia tra le parti.
15) Aumenti salariali del biennio 2004/2005
Tenuto conto del recupero dell'inflazione per gli anni 2002 /2003 e
dell'inflazione programmata per il biennio 2004/2005, il salario
contrattuale attuale è aumentato come da tabelle allegate, con
decorrenza rispettivamente da giugno 2004 e dal gennaio 2005, mentre il
Premio Provinciale è aggiornato e rivalutato come da punto successivo
16).
Con le competenze del mese di giugno, a saldo del periodo gennaio/maggio
2004, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1°
giugno sono corrisposti i seguenti importi, in Euro, sotto forma di
"una-tantum", mentre per i lavoratori a tempo determinato in
forza alla data del 1° giugno, tale importo sarà corrisposto in
rapporto alle giornate effettivamente lavorate nel periodo nella misura
di € 2,00 (due) per ogni giornata effettivamente lavorata nel periodo.
Una-tantum 1.1.2004 - 31.05.2004
| |
Operai Agricoli |
Operai Florovivaisti |
| Comune |
€ 210,00 |
€ 210,00 |
| Qualificato |
€ 235,00 |
€ 235,00 |
| Qualificato Super |
€ 245,00 |
€ 245,00 |
| Specializzato |
€ 255,00 |
€ 255,00 |
| Specializzato Super |
€ 270,00 |
€ 270,00 |
I salari in vigore vengono aumentati con decorrenza 1.6.2004 con i seguenti
importi:
| |
Operai Agricoli |
Operai Florovivaisti |
| Comune |
€ 35,50 |
€ 35,90 |
| Qualificato |
€ 39,50 |
€ 39,90 |
| Qualificato Super |
€ 41,50 |
€ 42,00 |
| Specializzato |
€ 43,40 |
€ 44,00 |
| Specializzato Super |
€ 45,30 |
€ 45,90 |
| Specializzato Super A |
€ 47,50 |
€ 48,20 |
I
salari in vigore al 31.12.2004 vengono aumentati con decorrenza 1.1.2005
con i seguenti importi:
| |
Operai Agricoli |
Operai Florovivaisti |
| Comune |
€ 21,20 |
€ 21,40 |
| Qualificato |
€ 23,50 |
€ 23,90 |
| Qualificato Super |
€ 24,70 |
€ 25,00 |
| Specializzato |
€ 25,90 |
€ 26,20 |
| Specializzato Super |
€ 27,00 |
€ 27,40 |
| Specializzato Super A |
€ 28,40 |
€ 28,90 |
16)
Impegno a verbale, Allegato B - Premio provinciale
Al 2° capoverso, al posto di "entro 6 mesi", inserire il
nuovo termine "entro 18 mesi ..., durante i quali le parti
ricercheranno parametri misurabili di produttività, qualità o
redditività, con la possibilità di stabilire un meccanismo che
individui obiettivi da collegare al Premio Provinciale annuale, che dal
1/1/2006 verrà ricalcolato e rivalutato" per il biennio 2006/2007.
L'attuale Premio provinciale è aggiornato, dal 1° gennaio 2005, nella seguente misura:
Operai
Agricoli e Florovivaisti
| Comune |
€ 260,00 |
| Qualificato |
€ 280,00 |
| Qualificato Super |
€ 300,00 |
| Specializzato |
€ 315,00 |
| Specializzato Super |
€ 330,00 |
| Specializzato Super A |
€ 350,00 |
17)
Art. 61 - Riunioni in azienda
Aggiungere al 2° paragrafo: "Le riunioni sono indette . . . e
dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del presente
contratto".

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