C.P.L.: Rovigo, 25 maggio 2004

Relazioni sindacali
Nel rispetto di quanto previsto al punto 1 dell’accordo del 2 maggio 2000, le parti contraenti datoriali e dei lavoratori si impegnano a comunicare i nominativi dei designati che andranno a costituire il consiglio dell’Osservatorio provinciale entro il 30 giugno 2004.

Classificazione dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto nell’accordo del 2 dicembre 1996 vengono inserite nuove figure professionali nel settore dell’agriturismo e più specificatamente:
Livello A – ex specializzati (parametro 170)
Cuoco – operaio esperto che oltre a cucinare in autonomia provvede direttamente al taglio delle carni
Livello B – ex comuni (parametro 140)
Addetti alle pulizie e disbrigo stanze e servizi.

Aumenti retributivi
Il salario contrattuale vigente viene incrementato nella misura del 6,7% per tutte le aree e i rispettivi livelli.
Detto aumento sarà ripartito nella seguente misura:

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         60% dal 1° gennaio 2004
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         40% dal 1° gennaio 2005

Le differenze retributive verranno corrisposte con l’erogazione della retribuzione del mese di maggio 2004.
Per gli operai a tempo determinato, in forza alla data del presente accordo, gli importi suddetti verranno riconosciuti in rapporto alle giornate effettivamente lavorate nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 maggio 2004.

Lavori pesanti e nocivi
Tra i lavori comuni sono considerati pesanti, disagiati o nocivi i seguenti, per i quali è prevista una retribuzione maggiorata rispetto al comune:

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         del 5%: lavori in presenza di acqua o terreno melmoso e scavo fossi oltre metri 1,20 di profondità; appezzatura a mano e potatura di alberi di alto fusto; mietitura e trebbiatura di semi di foraggere; vuotatura pozzi neri e vasche orina; pressatura a mano della paglia e dei foraggi e relativa posa in cataste; carico e scarico con attrezzi a mano del letame;
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         del 10%: spargimento a mano del calciocianammide; lavorazioni in serre non sufficientemente aerate nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e limitatamente al lavoro effettuato in serra.
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         Per la somministrazione di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi come stabilito dal decreto legislativo n. 194/95, considerato lavoro nocivo, la retribuzione è ragguagliata a 6,50 ore di paga, competente secondo la qualifica, maggiorata del 4% per 4,50 ore lavorative.

Tutela della salute dei lavoratori
Viene integralmente recepito quanto previsto dall’art. 66 del CCNL.

Permessi sindacali
In comma 4 dell’art. 82 del CCNL viene così modificato: per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di cinque ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre.
CIMACLA
Sono confermati gli accordi sindacali del 18 marzo 1998 in ordine alla Cassa integrazione malattia e assistenza contrattuale lavoratori agricoli (CIMACLA) ed ai poteri del Comitato di gestione.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà il 31 dicembre 2007 ad eccezione delle norme riferite alla retribuzione, le quali avranno la decorrenza prevista negli specifici accordi.
Esclusiva di stampa
Il contratto collettivo provinciale di lavoro viene edito esclusivamente dalle parti contraenti avvalendosi eventualmente dell’Osservatorio. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Rovigo, 25 maggio 2004

Associazione agricoltori Provincia di Rovigo             Fai-Cisl
Associazione Polesana Coltivatori Diretti                  Flai-Cgil     
Confederazione Italiana Agricoltori                           Uila-Uil

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