Relazioni sindacali
Nel rispetto di quanto previsto al punto 1 dell’accordo del 2 maggio
2000, le parti contraenti datoriali e dei lavoratori si impegnano a
comunicare i nominativi dei designati che andranno a costituire il
consiglio dell’Osservatorio provinciale entro il 30 giugno 2004.
Classificazione dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto nell’accordo del 2 dicembre 1996
vengono inserite nuove figure professionali nel settore dell’agriturismo
e più specificatamente:
Livello A – ex specializzati (parametro 170)
Cuoco – operaio esperto che oltre a cucinare in autonomia provvede
direttamente al taglio delle carni
Livello B – ex comuni (parametro 140)
Addetti alle pulizie e disbrigo stanze e servizi.
Aumenti
retributivi
Il salario contrattuale vigente viene incrementato nella misura del
6,7% per tutte le aree e i rispettivi livelli.
Detto aumento sarà ripartito nella seguente misura:
-
60% dal 1° gennaio 2004
-
40% dal 1° gennaio 2005
Le differenze retributive verranno corrisposte con l’erogazione della
retribuzione del mese di maggio 2004.
Per gli operai a tempo determinato, in forza alla data del presente
accordo, gli importi suddetti verranno riconosciuti in rapporto alle
giornate effettivamente lavorate nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 maggio
2004.
Lavori
pesanti e nocivi
Tra i lavori comuni sono considerati pesanti, disagiati o nocivi i
seguenti, per i quali è prevista una retribuzione maggiorata rispetto al
comune:
-
del 5%: lavori in presenza di acqua
o terreno melmoso e scavo fossi oltre metri 1,20 di profondità;
appezzatura a mano e potatura di alberi di alto fusto; mietitura e
trebbiatura di semi di foraggere; vuotatura pozzi neri e vasche orina;
pressatura a mano della paglia e dei foraggi e relativa posa in cataste;
carico e scarico con attrezzi a mano del letame;
-
del 10%: spargimento a mano del
calciocianammide; lavorazioni in serre non sufficientemente aerate nel
periodo dal 1° maggio al 30 settembre e limitatamente al lavoro
effettuato in serra.
-
Per la somministrazione di prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi come stabilito dal decreto
legislativo n. 194/95, considerato lavoro nocivo, la retribuzione è
ragguagliata a 6,50 ore di paga, competente secondo la qualifica,
maggiorata del 4% per 4,50 ore lavorative.
Tutela
della salute dei lavoratori
Viene integralmente recepito quanto previsto dall’art. 66 del CCNL.
Permessi sindacali
In comma 4 dell’art. 82 del CCNL viene così modificato: per i
lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di cinque ore
mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un
quadrimestre.
CIMACLA
Sono confermati gli accordi sindacali del 18 marzo 1998 in ordine
alla Cassa integrazione malattia e assistenza contrattuale lavoratori
agricoli (CIMACLA) ed ai poteri del Comitato di gestione.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà il 31
dicembre 2007 ad eccezione delle norme riferite alla retribuzione, le
quali avranno la decorrenza prevista negli specifici accordi.
Esclusiva di stampa
Il contratto collettivo provinciale di lavoro viene edito
esclusivamente dalle parti contraenti avvalendosi eventualmente
dell’Osservatorio.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rovigo, 25 maggio 2004
Associazione agricoltori Provincia di Rovigo Fai-Cisl
Associazione Polesana Coltivatori Diretti Flai-Cgil
Confederazione Italiana Agricoltori Uila-Uil |