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Il
20 maggio 2004 presso la sede dell’Unione Prov.le Agricoltori di
Belluno
tra
L’Unione Provinciale Agricoltori di Belluno, rappresentata dal
Presidente Diego Donazzolo, assistito dal sig. De Pian Ivano e dal
Direttore Edoardo Comiotto;
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal
Presidente Orazio Da Roid assistito dal Direttore Giorgio Gaddoni:
la Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente
sig.ra Angelina Stefan assistita dal sig. Damiano Rech;
e
la Fai-Cisl, rappresentata dai sig.ri Riccardo Bernard, Piera Soravia,
Alessandro Girardi, Angelo Bernardi;
la Flai-Cgil, rappresentata dai sig.ri Ugo Costantini, Mauro De Prà e
Ezio Garma;
la Uila-Uil, rappresentata dal sig. Giacinto Prest
si stipula il contratto integrativo per la provincia di Belluno per i
lavoratori agricoli e florovivaisti.
Durata ed efficacia
Il presente Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli e
florovivaisti della Provincia di Belluno ha validità dall’1.1.2004 al
31.12.2007, ad esclusione dei punti che prevedono un periodo diverso.
Ente bilaterale ed osservatorio
Le parti si impegnano alla costituzione ufficiale dell’Ente
Bilaterale, già previsto dagli art. 6, 7, 90 del Ccnl e dagli art. 3 e
24 del CPL vigente, con scrittura privata registrata entro sei mesi dal
presente accordo. L’Ente Bilaterale riassumerà in sé anche le
competenze dell’Osservatorio.
Le parti concordano che la sede potrà essere presso una delle
associazioni costituenti l’Ente Bilaterale o presso Enti che si
rendessero disponibili ad ospitarlo.
Nell’arco del prossimo biennio le parti firmatarie si impegnano, se ne
ravviseranno la necessita, a trovare forme di finanziamento dell’Ente.
Alloggio lavoratori assunti a tempo determinato ed
indeterminato
Qualora il datore di lavoro, in forma di un rapporto di lavoro, fornisca
gratuitamente al lavoratore l’abitazione per sé e per i propri
familiari verrà stipulato tra le parti un contratto di comodato. In
calce al presente accordo si riporta il fac-simile del contratto di
comodato. (vedi allegato A)
Ferie art. 33 Ccnl
Al lavoratore a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio
press la stessa azienda un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore
lavorative.
Tenuto conto di quanto previsto dal Ccnl e Dlgs. N. 66/2003, circa il
godimento delle ferie, si prevede che le stesse possano essere usufruite
entro il mese di luglio dell’anno successivo alla loro maturazione.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in via del tutto
eccezionale, o al solo scopo di consentire loro il rientro nei paesi di
origine, l’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative e produttive, su motivata richiesta, potrà concedere al
lavoratore di godere di tutte le ferie spettanti in un’unica
soluzione. Il periodo consecutivo di ferie non potrà comunque superare
due mesi di calendario.
Inquadramenti professionali
Come da allegato B
Aumenti retributivi
Le parti concordano di applicare i seguenti incrementi retributivi con
decorrenza 1 aprile 2004:
Aumento lineare per tutte le aree 6,7%
Aumento per la prima area dal 1 aprile 2004 di € 10 mensili
aggiuntivi.
Rimborso spese
In riferimento al vigente CIPL art. 20 il rimborso forfetario è fissato
in € 9 per pranzo consumato e di € 15 per ogni pernottamento.
Esclusività del contratto
Il presente CCNL è stato edito
dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l’esclusività a
tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o
totale senza la preventiva autorizzazione.
Belluno,
20 maggio 2004
Unione
Provinciale Agricoltori di Belluno
Fai-Cisl
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Flai-Cgil
Confederazione Italiana Agricoltori Uila-Uil
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