C.P.L.: Belluno, 20 maggio 2004

Il 20 maggio 2004 presso la sede dell’Unione Prov.le Agricoltori di Belluno
tra
L’Unione Provinciale Agricoltori di Belluno, rappresentata dal Presidente Diego Donazzolo, assistito dal sig. De Pian Ivano e dal Direttore Edoardo Comiotto;
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente Orazio Da Roid assistito dal Direttore Giorgio Gaddoni:
la Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente sig.ra Angelina Stefan assistita dal sig. Damiano Rech;
e
la Fai-Cisl, rappresentata dai sig.ri Riccardo Bernard, Piera Soravia, Alessandro Girardi, Angelo Bernardi;
la Flai-Cgil, rappresentata dai sig.ri Ugo Costantini, Mauro De Prà e Ezio Garma;
la Uila-Uil, rappresentata dal sig. Giacinto Prest
si stipula il contratto integrativo per la provincia di Belluno per i lavoratori agricoli e florovivaisti.
Durata ed efficacia
Il presente Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno ha validità dall’1.1.2004 al 31.12.2007, ad esclusione dei punti che prevedono un periodo diverso.
Ente bilaterale ed osservatorio
Le parti si impegnano alla costituzione ufficiale dell’Ente Bilaterale, già previsto dagli art. 6, 7, 90 del Ccnl e dagli art. 3 e 24 del CPL vigente, con scrittura privata registrata entro sei mesi dal presente accordo. L’Ente Bilaterale riassumerà in sé anche le competenze dell’Osservatorio.
Le parti concordano che la sede potrà essere presso una delle associazioni costituenti l’Ente Bilaterale o presso Enti che si rendessero disponibili ad ospitarlo.
Nell’arco del prossimo biennio le parti firmatarie si impegnano, se ne ravviseranno la necessita, a trovare forme di finanziamento dell’Ente.
Alloggio lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato
Qualora il datore di lavoro, in forma di un rapporto di lavoro, fornisca gratuitamente al lavoratore l’abitazione per sé e per i propri familiari verrà stipulato tra le parti un contratto di comodato. In calce al presente accordo si riporta il fac-simile del contratto di comodato. (vedi allegato A)
Ferie art. 33 Ccnl
Al lavoratore a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio press la stessa azienda un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore lavorative. Tenuto conto di quanto previsto dal Ccnl e Dlgs. N. 66/2003, circa il godimento delle ferie, si prevede che le stesse possano essere usufruite entro il mese di luglio dell’anno successivo alla loro maturazione.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in via del tutto eccezionale, o al solo scopo di consentire loro il rientro nei paesi di origine, l’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, su motivata richiesta, potrà concedere al lavoratore di godere di tutte le ferie spettanti in un’unica soluzione. Il periodo consecutivo di ferie non potrà comunque superare due mesi di calendario.
Inquadramenti professionali
Come da allegato B
Aumenti retributivi
Le parti concordano di applicare i seguenti incrementi retributivi con decorrenza 1 aprile 2004:
Aumento lineare per tutte le aree 6,7%
Aumento per la prima area dal 1 aprile 2004 di € 10 mensili aggiuntivi.
Rimborso spese
In riferimento al vigente CIPL art. 20 il rimborso forfetario è fissato in € 9 per pranzo consumato e di € 15 per ogni pernottamento.
Esclusività del contratto
Il presente CCNL è stato edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza la preventiva autorizzazione.

Belluno, 20 maggio 2004

Unione Provinciale Agricoltori di Belluno                                    Fai-Cisl
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti                                  Flai-Cgil
Confederazione Italiana Agricoltori                                            Uila-Uil
 

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