C.P.L.: Treviso, 28 aprile 2004
 

Il giorno 28 aprile 2004, alle ore 13.35, presso l’Agriturismo  “Il Redentore”, tra i convenuti
per la U.P.A. il Dr. Casarin Gianpaolo;
per la Coldiretti il Sig. Antonio Terracciano;
per la C.I.A. la Sig.ra Moro Alessandra;
per la FAI.-CISL il Sig. Rota Onofrio;
per la FLAI-CGIL il Sig. Costantini Ugo;
per la UILA UIL il Sig. Scanferlato Aldo.

Viene concordato quanto segue
Costituzione Ente Bilaterale:
Le parti concordano di costituire l’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Trevisana che assumerà anche le competenze delle materie previste dagli articoli 3-4- del C.C.P.L.  degli operai agricoli del 28/7/2000, in applicazione dell’articolo 6 del C.C.N.L. per gli operai agricoli del 10/07/2002.
Le parti si impegnano alla costituzione a mezzo atto notarile che comprende l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento.
Le spese per la costituzione e la gestione dell’Ente Bilaterale saranno coperte, oltre a quanto già previsto dall’allegato “G” del C.C.P.L. citato, dall’ulteriore prelievo, a carico delle aziende, nella misura minima dello 0,09% che si aggiungerà all’attuale 1,11% del contributo dell’assistenza contrattuale, con decorrenza dal 1/5/2004.

Maggiorazioni orarie
In riferimento ai lavori disagiati di cui all’art. 11 del C.C.P.L., l’indennità viene innalzata al 10% con decorrenza 1/5/2004;
Ferie e permessi retribuiti
Ad integrazione di quanto previsto in materia di ferie dall’articolo 13 del C.C.P.L. si conviene che, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 8/4/2003 n. 66 all’articolo 10, il lavoratore per proprie particolari esigenze potrà usufruire di parte delle ferie entro il mese di agosto dell’anno successivo della loro maturazione.

Premio per obiettivi
Gli importi di cui alla Tabella d) dell’articolo 18 del C.C.P.L. sono trasformati in euro con arrotondamento secondo la tabella di seguito indicata:
                                               > 1,5%                        > 3%                      > 5%
Operaio comune                         3,50                            6,50                        9,50
     “       qualificato                     4,50                             8,50                     12,50
     “       qualificato sup.              5,50                          10,50                      15,50
     “       specializzato                  6,50                          12,50                      18,50
     “       specializzato sup.           7,50                          14,50                      21,50 

Rimborso spese
Il comma dell’articolo 20 del C.C.P.L. viene così sostituito: “qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma venga messo a disposizione dal lavoratore stesso, verrà riconosciuta, a titolo di rimborso spese, un’indennità calcolata sulla base delle tariffe ACI delle autovetture a benzina di cilindrata fino a 1300 c.c. per una percorrenza media annua di 15.000 Km. 
Anticipazioni TFR
Le anticipazioni del TFR potranno essere richieste con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile, per necessità concernenti:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
c) le spese da sostenere per gli operai genitori durante i periodo di fruizione  dei congedi nei primi otto anni di vita del bambino di cui all’art. 7 della L. 30/12/1971 n. 1204;
d) le spese da sostenere durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per la formazione di cui all’articolo 5 della L. 8/3/2000 n. 53;
e) le spese da sostenere durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per la formazione continua, di cui all’art. 6 della L. 8/3/2000 nr. 53. 
Retribuzioni
Si conviene un aumento retributivo mensile nella misura del 6,70% sui minimi retributivi correnti per la provincia di Treviso. Detto aumento sarà così articolato:
dal 1/1/2004 in misura del 5% sui minimi retributivi correnti per la provincia di Treviso; dal 1/1/2005 un residuo aumento del 1,70% sui medesimi minimi.
Per gli operai a tempo determinato in forza alla stipula del presente accordo, gli arretrati per l’aumento concordato del 5% sono quantificati in rapporto alle giornate effettivamente lavorate nel periodo dal 1/1/2004 al 30/4/2004. 
Comunicazioni al personale
Le parti si riconoscono in quanto previsto in materia di contratto di lavoro dall’articolo 11 del C.C.N.L. del 10/7/2002, ed inoltre concordano sul fatto che all’operaio a tempo indeterminato  e all’operaio a tempo determinato con oltre 100 giornate lavorative va consegnato il  Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro.

Letto approvato e sottoscritto.