C.P.L.: Padova, 9 aprile 2004

 

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI PADOVA PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 Il 9 aprile 2004 presso la sede dell’Unione Prov.le Agricoltori di Padova

Tra

L’Unione Provinciale Agricoltori di Padova, rappresentata dai sigg. Giorgio Salvan e Andrea Cogo;
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal sig. Zaggia Eugenio e dalla dott.ssa Elsa Bigai;
la Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal sig. Claudio D’Ascanio;

e

la Fai-Cisl, rappresentata dal sig. Gianni Olivetto;
la Flai-Cgil, rappresentata dal sig. Delfino Bergamin;
la Uila-Uil, rappresentata dal sig. Nicola Storti;
si stipula il contratto integrativo per la provincia di Padova per i lavoratori agricoli e florovivaisti.

Alloggio lavoratori assunti a tempo determinato

Qualora il datore di lavoro, in forza di un rapporto di lavoro, fornisca al lavoratore l’abitazione per se e per i propri familiari verrà stipulato tra le parti un contratto di comodato secondo le modalità già previste dal CIPL per i lavoratori a tempo indeterminato. In calce al presente accordo si riporta il fac-simile del contratto di comodato. (vedi allegato A)

Ferie art. 33 ccnl

Al lavoratore a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore lavorative.
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e Dlgs n. 66/2003, circa il godimento delle ferie, si prevede che le stesse possano essere usufruite entro il mese di luglio dell’anno successivo alla loro maturazione.
Ai lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato, in via del tutto eccezionale ed al solo scopo di consentire loro il rientro nei paesi di origine, l’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, su motivata richiesta, potrà concedere al lavoratore di godere di tutte le ferie spettanti in un’unica soluzione. Il periodo consecutivo di ferie non potrà comunque superare due mesi di calendario.
F.I.M.I. - Indennità integrativa per maternità

Con decorrenza 1° gennaio 2004 il Fondo Integrazione Malattia Infortunio Lavoratori Agricoli, previa richiesta, assicurerà alle lavoratrici per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, (massimo mesi 5) e per gli eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio 2004, una integrazione all’indennità di legge pari al 20% della retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità stessa.
Le stesse regole verranno applicate alle lavoratrici in maternità assunte con la qualifica di apprendista.
Malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti - apprendisti

Premesso che al lavoratore assunto con contratto di apprendistato, l’Inps in caso di malattia non riconosce la relativa indennità e considerato che il lavoratore versa al Fondo integrazione malattia infortunio per i lavoratori agricoli la contribuzione prevista per gli operai agricoli e florovivaisti si stabilisce quanto segue:
con decorrenza primo gennaio 2004, il Fondo integrazione malattie infortunio, previa richiesta assicurerà al lavoratore agricolo e florovivaista assunto in contratto di apprendistato assente per malattia regolarmente documentata da certificato medico, quanto previsto dall’art. 60 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
In caso di infortunio sul lavoro verranno applicate le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori agricoli.
Osservatorio provinciale

Le parti secondo quanto previsto dal CCNL del 10 luglio 2002, si impegnano a costituire entro la data del 31 luglio 2004 l’Osservatorio Provinciale le cui funzioni sono definite dall’art. 6 del contratto stesso e dal relativo regolamento.
Ente bilaterale

Le parti si impegnano a costituire entro il 31 luglio 2004 l’Ente bilaterale provinciale secondo le modalità definite dall’art. 90 del CCNL. Eventuali risorse economiche necessarie al suo funzionamento saranno individuate dalle parti firmatarie del CIPL.
Aumenti retributivi
Le parti concordano di applicare i seguenti incrementi retributivi con decorrenza 1° aprile 2004;
I.                  Area 6,2%
II.                 Area 6,6%
III.               Area 7,00%
Ai lavoratori appartenenti alla III Area viene riconosciuto un ulteriore aumento di Euro 10,00.
Retribuzione addetti alla raccolta (Livello G)
La retribuzione spettante per i lavoratori assunti esclusivamente per le operazioni di raccolta con decorrenza primo gennaio 2004 è pari a Euro 5,40.

Esclusività del contratto

Il presente CCNL è stato edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza la preventiva autorizzazione. 

Padova, 9 aprile 2004 

Unione Prov.le Agricoltori di Padova                          Fai-Cisl
Federazione Prov.le Coltivatori Diretti                        Flai-Cgil
Confederazione Italiana Agricoltori                             Uila-Uil

 Allegato A) al CIPL del 9 aprile 2004

CASA DI ABITAZIONE CONCESSA AL LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO
Premesso che il datore di lavoro abitualmente fornisce al lavoratore extracomunitario a tempo determinato o stagionale l’abitazione per se e per i propri familiari si prevede quanto segue:
L’Azienda ……………………………………… con sede nel comune di ………………………… via …………………………………………….
nella persona del Suo legale rappresentante, concede al sig. …………………………………… nato a ……………………………………. il ………………………., in conseguenza del fatto che lo stesso è dipendente della Ditta, l’immobile sito nel comune di ……………………………….. in Via ………………………………, affinché egli se ne serva ad uso abitativo per sé e per il proprio nucleo familiare, così composto:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
eleggendovi il proprio domicilio, alle condizioni specificate ai punti successivi:
1. Il Sig. …………………………………… si impegna a custodire ed a conservare l’immobile oggetto della presente, mantenendone la destinazione d’uso e preservandone l’integrità avverso chiunque illegittimamente intendesse accedervi.
2. Il Sig. ………………………………… non potrà concedere a terzi il godimento dell’immobile.
3. L’Azienda, garantisce il Sig. ……………………………… che l’immobile non ha vizi che possono pregiudicare l’uso al quale è destinato, o essere causa di pregiudizi a danno a sé o a terzi.
4. Il Sig. ………………………………. riconosce che l’uso dell’immobile gli è stato concesso solo ed esclusivamente a motivo e in conseguenza della qualifica di dipendente della ditta.
5. Il Sig. ………………………………. si impegna a far visionare l’immobile in qualunque momento ed a semplice richiesta della ditta.
6. Il contratto oggetto della presente ha la medesima durata del rapporto di lavoro stipulato tra le parti, con l’obbligo da parte del lavoratore di liberare l’immobile contestualmente all’interruzione del rapporto di lavoro nel caso di scadenza anticipata.
7. In caso di licenziamento con efficacia immediata per colpa gravo o dolo, il lavoratore dovrà lasciare libera l’abitazione aziendale da persone e cose entro la stessa data di decorrenza del licenziamento.
8. La ditta concede al Sig. ……………………………………. l’utilizzo gratuito dell’immobile mentre saranno interamente a carico del lavoratore le spese per l’acqua, energia elettrica e riscaldamento.
9. Il presente contratto è in tutto regolato dalle disposizioni previste dagli artt. 183 e seguenti del c.c. a cui le parti si rimettono.
Letto, confermato e sottoscritto. 

            La ditta                                                            Il dipendente