VERBALE DI ACCORDO PER IL
RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI PADOVA PER GLI
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Il 9 aprile 2004 presso la sede dell’Unione Prov.le Agricoltori
di Padova
Tra
L’Unione Provinciale Agricoltori di Padova, rappresentata dai sigg.
Giorgio Salvan e Andrea Cogo;
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal sig.
Zaggia Eugenio e dalla dott.ssa Elsa Bigai;
la Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal sig. Claudio
D’Ascanio;
e
la
Fai-Cisl, rappresentata dal sig. Gianni Olivetto;
la Flai-Cgil, rappresentata dal sig. Delfino Bergamin;
la Uila-Uil, rappresentata dal sig. Nicola Storti;
si stipula il contratto integrativo per la provincia di Padova per i
lavoratori agricoli e florovivaisti.
Alloggio lavoratori assunti a tempo determinato
Qualora il datore di lavoro, in forza di un rapporto di lavoro, fornisca
al lavoratore l’abitazione per se e per i propri familiari verrà
stipulato tra le parti un contratto di comodato secondo le modalità già
previste dal CIPL per i lavoratori a tempo indeterminato. In calce al
presente accordo si riporta il fac-simile del contratto di comodato.
(vedi allegato A)
Ferie art. 33 ccnl
Al lavoratore a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio
presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore
lavorative.
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e Dlgs n. 66/2003, circa il
godimento delle ferie, si prevede che le stesse possano essere usufruite
entro il mese di luglio dell’anno successivo alla loro maturazione.
Ai lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato, in via del
tutto eccezionale ed al solo scopo di consentire loro il rientro nei
paesi di origine, l’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative e produttive, su motivata richiesta, potrà concedere al
lavoratore di godere di tutte le ferie spettanti in un’unica soluzione.
Il periodo consecutivo di ferie non potrà comunque superare due mesi di
calendario.
F.I.M.I. - Indennità integrativa per maternità
Con decorrenza 1° gennaio 2004 il Fondo Integrazione Malattia Infortunio
Lavoratori Agricoli, previa richiesta, assicurerà alle lavoratrici per
il periodo di astensione obbligatoria per maternità, (massimo mesi 5) e
per gli eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio 2004, una
integrazione all’indennità di legge pari al 20% della retribuzione presa
a base per il calcolo dell’indennità stessa.
Le stesse regole verranno applicate alle lavoratrici in maternità
assunte con la qualifica di apprendista.
Malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti - apprendisti
Premesso che al lavoratore assunto con contratto di apprendistato, l’Inps
in caso di malattia non riconosce la relativa indennità e considerato
che il lavoratore versa al Fondo integrazione malattia infortunio per i
lavoratori agricoli la contribuzione prevista per gli operai agricoli e
florovivaisti si stabilisce quanto segue:
con decorrenza primo gennaio 2004, il Fondo integrazione malattie
infortunio, previa richiesta assicurerà al lavoratore agricolo e
florovivaista assunto in contratto di apprendistato assente per malattia
regolarmente documentata da certificato medico, quanto previsto
dall’art. 60 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio
2002.
In caso di infortunio sul lavoro verranno applicate le stesse regole
previste per la generalità dei lavoratori agricoli.
Osservatorio provinciale
Le parti secondo quanto previsto dal CCNL del 10 luglio 2002, si
impegnano a costituire entro la data del 31 luglio 2004 l’Osservatorio
Provinciale le cui funzioni sono definite dall’art. 6 del contratto
stesso e dal relativo regolamento.
Ente bilaterale
Le parti si impegnano a costituire entro il 31 luglio 2004 l’Ente
bilaterale provinciale secondo le modalità definite dall’art. 90 del
CCNL. Eventuali risorse economiche necessarie al suo funzionamento
saranno individuate dalle parti firmatarie del CIPL.
Aumenti retributivi
Le parti concordano di applicare i seguenti incrementi retributivi con
decorrenza 1° aprile 2004;
I.
Area 6,2%
II.
Area 6,6%
III.
Area 7,00%
Ai
lavoratori appartenenti alla III Area viene riconosciuto un ulteriore
aumento di Euro 10,00.
Retribuzione addetti alla raccolta (Livello G)
La retribuzione spettante per i lavoratori assunti esclusivamente
per le operazioni di raccolta con decorrenza primo gennaio 2004 è pari a
Euro 5,40.
Esclusività del contratto
Il presente CCNL è stato edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno
insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la
riproduzione parziale o totale senza la preventiva autorizzazione.
Padova, 9 aprile 2004
Unione Prov.le Agricoltori di Padova
Fai-Cisl
Federazione Prov.le Coltivatori Diretti
Flai-Cgil
Confederazione Italiana Agricoltori
Uila-Uil
Allegato
A) al CIPL del 9 aprile 2004
CASA DI ABITAZIONE CONCESSA AL LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO
Premesso che il datore di lavoro abitualmente fornisce al lavoratore
extracomunitario a tempo determinato o stagionale l’abitazione per se e
per i propri familiari si prevede quanto segue:
L’Azienda ……………………………………… con sede nel comune di ………………………… via
…………………………………………….
nella persona del Suo legale rappresentante, concede al sig.
…………………………………… nato a ……………………………………. il ………………………., in conseguenza del
fatto che lo stesso è dipendente della Ditta, l’immobile sito nel comune
di ……………………………….. in Via ………………………………, affinché egli se ne serva ad uso
abitativo per sé e per il proprio nucleo familiare, così composto:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
eleggendovi il proprio domicilio, alle condizioni specificate ai punti
successivi:
1. Il Sig. …………………………………… si impegna a custodire ed a conservare
l’immobile oggetto della presente, mantenendone la destinazione d’uso e
preservandone l’integrità avverso chiunque illegittimamente intendesse
accedervi.
2. Il Sig. ………………………………… non potrà concedere a terzi il godimento
dell’immobile.
3. L’Azienda, garantisce il Sig. ……………………………… che l’immobile non ha vizi
che possono pregiudicare l’uso al quale è destinato, o essere causa di
pregiudizi a danno a sé o a terzi.
4. Il Sig. ………………………………. riconosce che l’uso dell’immobile gli è stato
concesso solo ed esclusivamente a motivo e in conseguenza della
qualifica di dipendente della ditta.
5. Il Sig. ………………………………. si impegna a far visionare l’immobile in
qualunque momento ed a semplice richiesta della ditta.
6. Il contratto oggetto della presente ha la medesima durata del
rapporto di lavoro stipulato tra le parti, con l’obbligo da parte del
lavoratore di liberare l’immobile contestualmente all’interruzione del
rapporto di lavoro nel caso di scadenza anticipata.
7. In caso di licenziamento con efficacia immediata per colpa gravo o
dolo, il lavoratore dovrà lasciare libera l’abitazione aziendale da
persone e cose entro la stessa data di decorrenza del licenziamento.
8. La ditta concede al Sig. ……………………………………. l’utilizzo gratuito
dell’immobile mentre saranno interamente a carico del lavoratore le
spese per l’acqua, energia elettrica e riscaldamento.
9. Il presente contratto è in tutto regolato dalle
disposizioni previste dagli artt. 183 e seguenti del c.c. a cui le parti
si rimettono.
Letto, confermato e sottoscritto.
La
ditta
Il dipendente
|