AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve versare il premio assicurativo anticipato e l’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente.
CESSAZIONE DEI LAVORI
Entro i 30 giorni successivi, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL l'avvenuta cessazione delle attività lavorative a rischio.
DENUNCIA DI ESERCIZIO
Il datore di lavoro, massimo entro lo stesso giorno prima dell’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL.
Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia preventiva, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.
DENUNCIA DI INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro che, entro 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve effettuare la relativa denuncia all’INAIL.
Nei casi di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata con telegramma entro 24 ore dall’evento.
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di manifestazione di malattia professionale, il lavoratore, entro 15 giorni, deve informare il proprio datore di lavoro consegnando anche il certificato medico.
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve presentare la relativa denuncia all’INAIL.
DENUNCIA DI VARIAZIONE
Entro 30 giorni, il datore di lavoro deve denunciare tutte le variazioni intervenute nell’attività assicurata che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio per i dipendenti, per il titolare assicurato, per i soci e per i collaboratori familiari.
DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
A decorrere dal 16 marzo 2000 tutti i datori di lavoro pubblici e privati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, devono comunicare all'INAIL "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione" i codici fiscali dei lavoratori.
Le nuove disposizioni in tema di denuncia istantanea del codice fiscale dei lavoratori non incidono su quelle relative alla dichiarazione annuale da effettuarsi tramite il modello 770 od Unico per la cui compilazione restano confermate le istruzioni impartite con circolare n.37/1999.
DICHIARAZIONE UNIFICATA
La dichiarazione unificata ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi (art.4 del D.lgs 241/97) deve essere effettuata nelle modalità e nei termini di cui alla circolare INAIL n. 37/99 e relativo allegato.
LIBRI PAGA E DI MATRICOLA
Devono essere tenuti sempre in regola e conservati per almeno 10 anni dopo l’ultima registrazione.
RIDUZIONE DEL PRESUNTO
Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell’anno successivo, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno in corso.