Documento: Decreto Legislativo del 6 novembre 2001 n.
423 (in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001)
Oggetto:
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per
i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142.![]()
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
E m a
n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori
soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale
ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti
forme di previdenza e di assistenza sociale:
a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno
per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di
malattia e maternità;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Art. 2.
(Omogeneizzazione della retribuzione
imponibile)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per
i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme
assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce,
su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Adeguamento della misura della contribuzione
previdenziale)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio
lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma
1, è annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla
differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato
articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero
previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di
lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:
a) del 25 per cento
per l'anno 2003;
b) del 50 per cento per l'anno 2004;
c) del 75 per cento
per l'anno 2005;
d) del 100 per cento per l'anno 2006.
2. A decorrere dal
1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, è
annualmente aumentato, secondo le modalità temporali e nelle percentuali di cui
al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo
determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di
retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, cos' come modificato dall'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del
versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al com-ma 1 è
inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 638 del 1983, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1
gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione
l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.
5. Gli
organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del
pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque
patto contrario è nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti
interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa.
Art. 4.
(Norme transitorie)
1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media
mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale, è confermato in 26 giornate lavorative.
2. Nei territori del
Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31
maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile è elevato a 26 giornate
lavorative secondo il seguente schema:
a) 18 giornate nel 2002;
b) 20
giornate nel 2003;
c) 22 giornate nel 2004;
d) 24 giornate nel 2005;
e)
26 giornate nel 2006.
3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del
versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purché di importo non inferiore
all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui
all'articolo 3, comma 1.
4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi
associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento
dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle
retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l'imponibile
determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma
1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai
sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di
paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è
revocabile.
5. I contributi relativi alla forma di previdenza per
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versati su
retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive
modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate
all'entità dei contributi versati.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.