Avvertenze

Il versamento degli accantonamenti e dei contributi deve essere eseguito entro e non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il versamento stesso si riferisce.
Ove il versamento venga effettuato oltre il 30° giorno, l’importo dei contributi deve essere rideterminato sulla base delle maggiori aliquote contributive stabilite per ciascuna fascia temporale, in ragione del ritardo effettivo.

versamento entro il 30° giorno
versamento tra il 31° e il 90° giorno
versamento tra il 91° e il 150° giorno
versamento tra il 151° e il 210° giorno

Se il versamento viene effettuato oltre il 210° giorno successivo al periodo di paga, è dovuta, sulla contribuzione complessiva e in aggiunta all’aliquota massima prevista, una maggiorazione del 5% annuo commisurata ai giorni di ritardo compresi tra il 211° giorno e la data di effettivo versamento.






Contribuzione

I contributi in vigore alla data del 1° ottobre 2002 sono stabiliti nelle seguenti misure:
- contributo Cassa Edile: 2,40% (2,00% a carico ditta e 0,40% a carico lavoratore) per i versamenti effettuati regolarmente entro e non oltre i 30 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.
Nel caso in cui l’impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al rigo precedente, il contributo Cassa Edile dovrà essere calcolato nelle seguenti misure:
a) 2,83% (2,43% a carico ditta e 0,40% a carico lavoratore) in caso di versamento tra il 31° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;
b) 3,15% (2,75% a carico ditta e 0,40% a carico lavoratore) in caso di versamento tra il 91° ed il 150° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;
c) 3,55% (3,15% a carico ditta e 0,40% a carico lavoratore) in caso di versamento tra il 151° ed il 210° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;
Se il versamento dovesse essere effettuato oltre il termine di cui alla lettera c), ferma restando l’aliquota ivi indicata, l’impresa sarà tenuta a versare alla Cassa Edile una maggiorazione pari al 5% annuo su tutto quanto dovuto, a partire dal 211° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.
- contributo per il fondo di Anzianità Professionale Edile ordinaria e straordinaria: 3,70% a carico ditta (così ripartito: 3,20% per A.P.E. ordinaria e 0,50% per A.P.E. straordinaria);
- contributo per Diritto allo Studio: 0, 05% a carico ditta;
- contributo a favore Formedil: 1% a carico ditta (così ripartito: 0,92% per Formedil Provinciale e 0,08% per il Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro).
N.B. - i contributi sin qui elencati vanno calcolati sulla retribuzione imponibile di cui al campo “21” del modello unico di denuncia.
- quote di adesione contrattuale paritetica: 1,36% così ripartite:
a) 1,00% (0,50% a carico ditta e 0,50% a carico lavoratore) per quota provinciale di adesione contrattuale;
b) 0,36% (0,18% a carico ditta e 0,18% a carico lavoratore) per quota nazionale di adesione contrattuale.
N.B. – le quote di adesione contrattuale paritetica vanno calcolate sulla retribuzione imponibile di cui al campo “21” del modello unico di denuncia, maggiorata del 23,45% (18,5%+4,95%).



RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CONTRATTUALI

versamento
Entro il 30° giorno
Tra il 31° e il 90° giorno
Tra il 91° e il 150° giorno
Tra il 151° e il 210° giorno
Oltre il 210° giorno
8,51%
7,15%
su
campo
21
1,36%
su
campo 21
+23,45%
8,94%
7,58% su campo 21
1,36% su campo 21 +23,45
9,26%
7,90% su campo 21
1,36% su campo 21 +23,45
9,66%
8,30% su campo 21
1,36% su campo 21 +23,45
9,66%
8,30%
su
campo
21
1,36%
su
campo
21 +23,45
+ magg.5% Annuo sul versamento


Per semplicità di calcolo possono essere utilizzati i seguenti coefficienti compositi da applicarsi sulla sola retribuzione di cui al campo “21” della denuncia unica:

versamento
Entro il 30° giorno
Tra il 31° e il 90° giorno
Tra il 91° e il 150° giorno
Tra il 151° e il 210° giorno
Oltre il 210° giorno
8,829%
9,259%
9,579%
9,979%
9,979% + magg. 5% annuo
sul versamento







Modalità di versamento

Il versamento degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario predisposto secondo lo schema di cui al modello MOD. 08, in favore del c/c bancario n. 11492.57 intestato a Cassa Edile Bari, in essere presso il Monte dei Paschi di Siena – sede di Bari – coordinate bancarie: CIN Q, ABI 01030, CAB 04000 e con valuta fissa in favore della Cassa Edile per evitare le maggiorazioni contributive.
Il versamento potrà, altresì, essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale, in favore del c/c n. 14887707 intestato a “Monte dei Paschi di Siena o/c Cassa Edile della Provincia di Bari”.
Per le imprese iscritte all’U.P.S.A. (Unione Provinciale Sindacati Artigiani) il versamento potrà essere effettuato con le modalità sopra esposte: con bonifico, da disporsi, sempre con valuta fissa in favore della Cassa Edile, sul c/c bancario n. 528/4 in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari – coordinate bancarie: ABI 07012, CAB 04000 o a mezzo bollettino di c/c postale n. 703702 intestato a “Banca di Credito Cooperativo di Bari o/c Cassa Edile della Provincia di Bari”.
In caso di versamento a mezzo bollettino di c/c postale, nello spazio riservato alla causale, dovranno essere indicati il codice dell’impresa e il periodo di riferimento del versamento nel caso lo stesso riguardi le denunce, ovvero, gli estremi del rilievo contabile per quanto riguarda le richieste di versamento avanzate dalla Cassa.
Per una più celere acquisizione dei versamenti da parte della Cassa Edile, si suggerisce di utilizzare, preferibilmente, il bonifico bancario.

Eventi di malattia, infortunio e malattia professionale

Relativamente agli eventi di malattia, infortunio e malattia professionale, alla denuncia unica dovranno essere allegati, in copia, la certificazione medico – sanitaria e, relativamente alle inabilità di infortunio e malattia professionale, la denuncia trasmessa all’INAIL. Dopo il relativo rilascio, dovrà essere trasmesso, altresì, il prospetto di liquidazione INAIL.